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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/09/2025, n. 7739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7739 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI,
IV SEZIONE CIVILE,
in composizione monocratica, in persona del Dott. Emanuele Lombardi, ha pro- nunziato ex art. 281 sexies cpc la seguente
S E N T E N Z A
a definizione della causa iscritta al 19708/2023 avente ad oggetto: Impugnativa della delibera del 31.05.2023.
TRA
- nata a [...] il [...] - C.F. Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] -C.F.
[...] Parte_2 [...]
, entrambi residenti a[...], e C.F._2 [...]
nato a [...] il [...] - C.F. , ed ivi Parte_3 CodiceFiscale_3 residente a[...], tutti rappresentati e difesi dall'Avv.
Antonia Monteasi ( ), presso il cui studio elettivamente C.F._4
domiciliano, in Napoli alla via Barone n. 6
ATTORI
E
- (C.F: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore e legale rapp.te p.t. elett.te dom.to in Controparte_2
Napoli alla Via S. Maria a Cubito n. 550, presso e nello studio dell'Avv. Michele
Gallozzi (C.F.: ) C.F._5
CONVENUTO
* * * * * * * * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. come modificati dalla legge n.
69 del 18/6/09 .
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori hanno convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale di Napoli il in Controparte_1 persona dell'Amministratore p.t. per sentire dichiarare la nullità della CP_2
delibera assembleare adottata dal adottata in data 31 Controparte_1
maggio 2023 nella quale, a detta degli attori, risultano essere stati approvati i lavori di manutenzione straordinaria e la direzione lavori senza la costituzione del fondo economico stabilito dall'art.1135 comma 1 n.4 c.p.c. oltre ad approvare lavori di manutenzione su parti esclusive del fabbricato;
nonché condannarsi il CP_1
convenuto al pagamento di spese e compensi con attribuzione al procuratore antistatario.
Nello specifico, gli attori hanno dedotto che il giorno 31 maggio 2023 si era riunita in
II convocazione l'assemblea straordinaria del Controparte_3
e che nella predetta riunione si è discusso, al punto 1) dell'ordine del giorno di:
[...]
“A seguito dell'Assemblea del 19/04/2023 presentare offerte preventivi di impresa di fiducia per i lavori a farsi al fabbricato sia per le facciate perimetrali che per il terrazzo di copertura come dai computi metrici redatti dall'Ing. a giugno 2021 Persona_1
e già in Vs. mani. Delibera consequenziale”. Con il voto favorevole di 6 condomini su
10 e con 627,00 millesimi la maggioranza dei presenti ha approvato l'offerta della
[...]
Nella medesima riunione al punto 2) si è discusso: “…presentare Controparte_4 nominativo di un tecnico di fiducia per la Direzione Lavori, Responsabile della
Sicurezza e per il disbrigo delle pratiche tecniche-amministrative riguardanti i lavori
a farsi”. Con la stessa maggioranza l'assemblea ha approvato l'offerta dell'Arch.
. Controparte_5
La delibera, a dire degli opponenti, sarebbe da dichiarare nulla e/o annullare per evidenti vizi dovuti alla mancata costituzione del fondo previsto per i lavori straordinari ex art.1135 comma 1 n.4, ed alla mancanza del criterio di ripartizione della spesa sull'onorario del professionista indicato.
Si costituiva ritualmente, nel presente procedimento, il Controparte_6
in persona dell'Amministratore p.t., il quale impugnava e contestava
[...]
integralmente il contenuto dell'atto di citazione chiedendone il rigetto. In particolare il convenuto rappresentava che la delibera impugnata non risultava in alcun CP_1 modo assunta in violazione alla disposizione codicistica sancita dall'art.1135 comma 1
n.4 cpc, atteso che i condomini presenti in assemblea, all'esito dell'apertura delle buste contenenti le offerte per i lavori al terrazzo di copertura del fabbricato e lavori perimetrali dello stesso, si erano limitati unicamente ad approvare il preventivo maggiormente satisfattivo per le esigenze condominiali. Il convenuto , CP_1 quindi, concludeva per il rigetto della domanda, vinte le spese di lite.
La domanda è in parte fondata per i motivi che seguono.
L'art. 1135 n. 4 c.c. dispone, per quanto di interesse, che l'assemblea dei condomini provvede alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori;
se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti
La più autorevole Giurisprudenza ha recentemente affermato che l'art. 1135, comma 1,
n. 4 c.c., imponendo l'allestimento anticipato del fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori, ovvero la costituzione progressiva del medesimo fondo per i pagamenti man mano dovuti, in base a un contratto, correlati alla contabilizzazione dell'avanzamento dei lavori, “… configura, una ulteriore condizione di validità della delibera di approvazione delle opere indicate, la cui sussistenza deve essere verificata
dal giudice in sede di impugnazione ex art. 1137 c.c. La norma in esame è quindi diretta
alla tutela dell'interesse collettivo al corretto funzionamento della gestione
condominiale, nonché dell'interesse del singolo condomino a veder escluso il proprio rischio di dover garantire al terzo creditore il pagamento dovuto dai morosi, secondo
quanto ora disposto dal comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c. Una deliberazione
maggioritaria dell'assemblea non può, pertanto, avere un contenuto contrario all'art.
1135, comma 1, n. 4, c.c., decidendo di soprassedere dall'allestimento del fondo stesso
o a modificarne le modalità di costituzione stabilite dalla legge, pur ove abbia ricevuto
il consenso dell'appaltatore, in quanto potenzialmente pregiudizievole per ciascuno dei partecipanti, oltre che per le esigenze di gestione condominiale, e perciò nulla” (Cass.
n. 9388/2023)
Il fondo speciale ha, dunque, la funzione di precostituire la provvista finanziaria necessaria per fare fronte all'obbligo di pagamento del corrispettivo dovuto per i lavori eseguiti, riducendo – appunto – il rischio che la morosità di alcuni condomini esponga gli altri all'azione esecutiva, pro quota, dei creditori: è necessario che contestualmente alla delibera con cui si approvano opere di manutenzione straordinaria sia costituita la provvista – e quindi sia accantonata la liquidità - necessaria per il pagamento delle opere deliberate. Nel caso di specie, la delibera impugnata non ha affatto previsto la costituzione del fondo speciale (neppure in termini meramente contabili), ma ha soltanto approvato la scelta del preventivo dei lavori già deliberati di manutenzione straordinaria: la delibera
è pertanto nulla.
L'attore ha poi impugnato la delibera, chiedendone l'annullamento perché l'assemblea avrebbe approvato l'esecuzione di lavori di manutenzione su parti esclusive.
L'impugnativa tuttavia non chiarisce quali siano le porzioni di fabbricato in proprietà esclusiva sulle quali dovrebbero essere eseguite le deliberate lavorazioni. Né tale elemento è desumibile dalla documentazione allegata all'atto introduttivo del giudizio,
e pertanto, sul punto la domanda va rigettata.
Ogni altra questione ed eccezione rimane assorbita.
L'obiettiva controvertibilità delle questioni esaminate, anche in fatto, inducono il
Tribunale a ritenere esistenti i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- annulla la delibera assunta dall'assemblea del Controparte_7
assunta in data 31.05.2023 nella parte in cui approva i lavori di
[...]
manutenzione straordinaria senza la costituzione del fondo economico;
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa tra le parti le spese di lite;
Napoli, 28.08.2025
Il Giudice
Dott. Emanuele Lombardi