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8 agosto 2002
8 agosto 2002
Art. 1. Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). 1. All' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , sono aggiunte, in fine, le parole: "l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui approvati.
Note all'art. 1:
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1.
Omissis.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 .
3. Omissis.".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , reca: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui approvati.
Note all'art. 1:
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1.
Omissis.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 .
3. Omissis.".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , reca: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ".
Commentari • 3
- 1. “Simul stabunt, simul cadent”. Spoils System: evoluzione ed effettiDaniela De Blasio · https://ratioiuris.it/archivio/ · 12 settembre 2024 · 5.906989
[…] In linea generale, l'articolo 1 della legge 145/2002 delinea gli obiettivi di maggiore efficienza e responsabilità nella gestione della pubblica amministrazione; l'articolo 2 stabilisce i criteri di selezione e i requisiti per le nomine, garantendo al contempo che siano basati su competenze e meriti professionali, non solo su affiliazioni politiche; infine, l'articolo 3 si legge come un riconoscimento della necessità di un equilibrio tra l'instabilità politica e la continuità amministrativa, mirando a stabilire un sistema di rotazione che, sebbene possa sembrare instabile, dovrebbe facilitare un ricambio di idee e approcci nella gestione pubblica. […]
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Giurisprudenza • 13
- 1. TAR Venezia, sez. I, sentenza 06/02/2015, n. 138Provvedimento: […] lett. a) delle “Condizioni Generali”, allegato alla schema di convenzione, che per “Amministrazione” deve intendersi “La Pubblica Amministrazione di cui all'art. 1, D.Lgs. 165/2001 (come modificato dall'articolo 1 della legge 145/2002, richiamato dall'art. 58, legge 23 dicembre 2000, n. 388), […]Leggi di più...
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