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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/02/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente
Dott. Alessandro Caronia Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio N. R.G. 1794/2024 pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Fulvio Parte_1 C.F._1
Barca
RICORRENTE
e
, nata a [...] e Tobago, il 4/01/1951 Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE NECESSARIO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La e hanno contratto matrimonio in Greenwich, Parte_1 Controparte_1
in data 12/10/1988 (atto n. 1 parte II S, anno 1989 del Comune di Rocca Imperiale).
Con ricorso depositato in data 26/09/2024 La ha adito il Tribunale di Parte_1
Castrovillari al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La resistente, seppur ritualmente citata, non si è costituita e deve, pertanto, essere dichiarata contumace.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 1905/23 pubblicata in data
22/12/2023, passata in giudicato.
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55), non è stata mai più ripristinata.
Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato, e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Nessuna altra statuizione va adottata in assenza di domande accessorie.
Stante l'esito della lite, le spese del giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
2. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
e in Greenwich, in data 12/10/1988 (atto n. 1,
[...] Controparte_1
parte II S, anno 1989 del Comune di Rocca Imperiale).
3. SPESE compensate.
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al secondo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità
e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 26/02/2025.
La Giudice rel.- est. La Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott.ssa Beatrice Magarò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente
Dott. Alessandro Caronia Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio N. R.G. 1794/2024 pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Fulvio Parte_1 C.F._1
Barca
RICORRENTE
e
, nata a [...] e Tobago, il 4/01/1951 Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE NECESSARIO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La e hanno contratto matrimonio in Greenwich, Parte_1 Controparte_1
in data 12/10/1988 (atto n. 1 parte II S, anno 1989 del Comune di Rocca Imperiale).
Con ricorso depositato in data 26/09/2024 La ha adito il Tribunale di Parte_1
Castrovillari al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La resistente, seppur ritualmente citata, non si è costituita e deve, pertanto, essere dichiarata contumace.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 1905/23 pubblicata in data
22/12/2023, passata in giudicato.
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55), non è stata mai più ripristinata.
Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato, e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Nessuna altra statuizione va adottata in assenza di domande accessorie.
Stante l'esito della lite, le spese del giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
2. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
e in Greenwich, in data 12/10/1988 (atto n. 1,
[...] Controparte_1
parte II S, anno 1989 del Comune di Rocca Imperiale).
3. SPESE compensate.
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al secondo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità
e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 26/02/2025.
La Giudice rel.- est. La Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott.ssa Beatrice Magarò