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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/11/2025, n. 2039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2039 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 13 novembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3415/25 Reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, CF: , difeso in virtù di mandato in calce al ricorso Parte_1 CodiceFiscale_1 introduttivo dall'avv.to Carmine Sparano, nel cui studio sito in Capaccio Paestum alla via Magna
Graecia n 179 elettivamente domicilia
Opponente
E
, con sede in Roma, alla Via Controparte_1
Giuseppe Grezar n. 14, in persona del procuratore speciale, rappresentata a difesa dall'avv. Vincenzo
D'Ago, in virtù di procura alle liti in calce alla memoria difensiva, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via San G. B. de La Salle n. 2
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_2 domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale in uno all'avv. Francesco Bove che lo rappresenta CP_3
e difende in forza di procura generale ad lites del 24.3.2024 n.37875 Rep. per notar di Per_1
Fiumicino
-, sede di Salerno Controparte_4 Controparte_5 via De Leo,12 in persona del Dirigente Regionale pro-tempore della Controparte_6
- dr. rappresentato e difeso dagli avv. ti Filomena Sacco e Domenico Cantore, CP_7 dell'Avvocatura Distrettuale dell' di Salerno, in virtù di procura generale alle liti a rogito Notar CP_4
, di Capri del 18.06.2014, rep. n. 17705 racc.8545, e presso gli stessi elettivamente Persona_2 domiciliato in Salerno, presso la sede CP_4
Opposti
Avente ad oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento
Conclusioni rassegnate alla presenta udienza: i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti.
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 29 maggio 2025 esponeva che in data 23.05.2025 Parte_1 aveva ricevuto intimazione di pagamento n. 10020259008387791000, emessa dall'
[...]
per la Provincia di Salerno e avente un importo pari ad euro 9245,50. Premesso Controparte_1 di voler limitare le proprie contestazioni ai soli atti aventi contenuto previdenziale , impugnava la
Cartella n. 10020160014048434000 , avente ad oggetto premi , e l'Avviso di addebito n. CP_4
40020150005900733000 , avente ad oggetto contributi . Il ricorrente eccepiva l'omessa notifica CP_3 degli atti sopra menzionati , l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti, la nullità dei ruoli per la mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi e delle singole aliquote su base annuale (in violazione degli obblighi di motivazione previsti dall'art. 7 della Legge 212/2000
(Statuto del Contribuente) e dall'art. 3 della Legge 241/1990, e la nullità del ruolo formato dall' per mancanza di sottoscrizione da parte del Direttore Provinciale;
eccepiva Controparte_1 poi la nullità per violazione dell'art. 42, comma 1, dpr 600/1973 e art. 7 l. 212/2000 in considerazione della sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale, che aveva ribadito la necessità e l'importanza della motivazione degli atti amministrativi;
inoltrava altresì istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, proprio per i motivi sopra descritti;
tanto premesso concludeva chiedendo al giudice adito di “1. In via principale Accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata, per i motivi esposti nel presente ricorso, con conseguente annullamento della stessa e rimettere in bonis il ricorrente con il pagamento della rottamazione quater;
Dichiarare l'inammissibilità della pretesa impositiva relativa alle cartelle esattoriali oggetto di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, commi 231-252, della L. 197/2022, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento nella parte in cui include tali cartelle nonostante la regolare adesione alla "rottamazione quater" e rimettere in bonis il ricorrente nell'ambito della predetta definizione agevolata in quanto valida, in considerazione anche che la somma intimata è anche aggravata dagli importi già pagati;
Accertare e dichiarare l'omessa notifica delle cartelle esattoriali e dei titoli esecutivi sottostanti, con conseguente nullità dell'intimazione di pagamento per nullità derivata;
Dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contenuti nelle cartelle esattoriali di cui al punto 3 del ricorso, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento nella parte in cui richiama tali crediti ormai prescritti e precisamente l'avviso di addebito
e la cartella in premessa descritti;
Dichiarare la nullità dei ruoli per mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi e delle singole aliquote su base annuale, in viola-zione del principio di trasparenza e motivazione, con conseguente annullamento della pretesa impositiva relativa;
Accertare e dichiarare la nullità del ruolo formato dall' per Controparte_1 mancanza di sottoscrizione del Direttore Provinciale, con conseguente nullità dell'intimazione di pagamento impugnata, in quanto fondata su un atto inesistente giuridicamente;
Dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 42, comma 1, DPR 600/1973 e dell'art. 7 della
L. 212/2000, come chiarito dalla sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale, con conseguente an-annullamento dell'atto impugnato. In via subordinata Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per i motivi sopra esposti e, comunque, disporne l'annullamento parziale, limitatamente ai crediti prescritti e/o oggetto di definizione agevolata;
In ogni caso, rideterminare la pretesa tributaria e contributiva secondo i criteri di legge, previa eliminazione degli interessi e sanzioni illegittima-mente applicati. In via istruttoria Si chiede di disporre: L'ordine di esibizione a carico dell'Agente della Riscossione degli atti presupposti e delle relative notifiche, con condanna alla produzione della documentazione necessaria a dimostrare la legittimità della pretesa tributaria e contributiva;
Si richiede l'acquisizione della documentazione relativa alla definizione agevolata ("rottamazione quater"), al fine di dimostrare la regolare adesione del ricorrente e
l'assenza di comunicazioni di decadenza;
Ogni altro mezzo istruttorio ritenuto opportuno dal Giudice adito per l'accertamento della fondatezza delle doglianze del ricorrente. Con riserva di ulteriori deduzioni, produzioni e istanze. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorario di causa, oltre spese generali, cassa e iva, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' Controparte_1 sottolineando che il suo operato si esauriva nella funzione di notifica dell'intimazione di pagamento, regolarmente avvenuta, non essendo titolare del credito notificato. In merito all'eccepita decadenza e prescrizione del credito, poneva all'attenzione del Giudicante i seguenti atti interruttivi: a)
Intimazione di pagamento n. 10020209004367658000, b) Intimazione di pagamento n. 10020199005485501000. I predetti atti interruttivi del termine prescrizionale contenevano tutti la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio;
chiedeva quindi che la domanda dell'opponente fosse rigettata, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
CP_ Si costituiva in giudizio anche l' la quale documentava l'avvenuta notifica dell' avviso di addebito contestato dall'opponente: infatti l'avviso di addebito indicato nella intimazione di pagamento opposta era stato ritualmente notificato (e non opposto) con pec in data 23.1.2016; inoltre evidenziava come anche l'eccezione di prescrizione fosse infondata, in quanto la regolarità della notifica dell'avviso di addebito contestato, nonché l'intervenuta interruzione dei temini prescrizionali che lo stesso aveva prodotto, erano stati già accertati con sentenza 2440/20 del Tribunale di Salerno
Sezione Lavoro, non impugnata dal ricorrente;
chiedeva dunque al giudice adito di rigettare definitivamente l'avversa domanda in quanto inammissibile ed infondata e, per l'effetto, confermare il provvedimento impugnato e tutti i titoli ad esso presupposti, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.
Si costituiva in giudizio anche l' evidenziando che per tale intimazione era stata proposta CP_4 opposizione anche presso la Commissione Tributaria di Salerno di 1° (RG 4176/2025); sottolineava poi che l'eccezione di prescrizione era infondata , in data 06.02.2020 era stata notificata al ricorrente l'intimazione di pagamento n.10020209004367658/000, contenete la cartella di competenza dell' contestata, intimazione che aveva interrotto il termine quinquennale prescritto;
chiedeva CP_4 dunque al giudice adito di rigettare definitivamente l'avversa domanda in quanto inammissibile ed infondata e, per l'effetto, confermare il provvedimento impugnato e tutti i titoli ad esso presupposti, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.
L'avvocato Sparano nelle note di trattazione specificava che i convenuti avevano allegato notifiche che non riguardano gli atti impugnati nel presente giudizio e quelli che invece inerivano erano prescritti perché notificati oltre il quinquennio. Dall'avviso impugnato e dalla documentazione depositata da controparte si evinceva infatti che la presunta notifica della cartella e degli avvisi di cui al presente ricorso sarebbero state effettuate nel 2016.
Il giudice all'udienza del 13 novembre 2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti decideva come da sentenza con motivazione contestuale.
*******
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento . Nell'affrontare il merito della controversia, è opportuno evidenziare che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, infatti, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile.
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene, infatti, una elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione (avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie), atti tra i quali non è compresa la intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
L'invito al pagamento, dunque, non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura riscossiva, e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria.
Va rilevato, peraltro, che lo stesso riscossione, nel notificare l'intimazione di Controparte_8 pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento, per esempio per la mancata notifica della cartella o per errori nella indicazione degli importi dovuti.
In tema di riscossione dei contributi , infatti , possiamo ritenere che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni : la prima , equivalente a quella del precetto , consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto , con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale , ha natura sostanziale , e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva , ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale . Pertanto, il contribuente, il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale con una opposizione agli atti esecutivi o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006; Cass. n.24975/2006;
Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791). Tanto premesso, va evidenziato che nel caso di specie l'opposizione è innanzitutto qualificabile come opposizione agli atti esecutivi atteso che il ricorrente paventa la mancata notifica degli atti prodromici alla intimazione di pagamento , nonché l'assenza , nell'atto di intimazione , degli elementi minimi atti ad identificare la provenienza dell'atto e l'oggetto della pretesa .,
L'opposizione , tuttavia , sotto tale profilo è infondata .
Nel costitursi in giudizio , infatti , le parti convenute hanno documentato la rituale notifica di entrambi gli atti contenuti nella intimazione di pagamento e oggetto oggi di impugnazione .
Va rilevato , tra l'altro , che l'eccezione di mancata notifica della medesima cartella esattoriale e dell'avviso di addebito e per cui è causa era già stata sollevata dall'attuale ricorrente in occasione della notifica di una precedente intimazione di pagamento e il relativo giudizio si concludeva con sentenza n. 2448/2020 con la quale il Giudice appurava , con pronuncia passata in cosa giudicata ,
l'avvenuta notifica della cartella esattoriale n. 100 2016 0014048434 000 e dell'avviso di addebito n.
400 2015 0005900733000 , menzionati nell'atto di intimazione .
Ma del pari sono infondati anche gli altri motivi di doglianza sollevati nei confronti dell'
[...]
. Controparte_1
Rientrano infatti nell'ambito della opposizione agli atti esecutivi anche le doglianze relative alla generità dell'atto di intimazione e alla violazione dello statuto del contribuente .
L'intimazione di pagamento impugnata è, infatti, pienamente conforme al modello approvato con il
D.M. 28 giugno 1999 (Gazzetta Ufficiale, n. 173 del 26 luglio 1999) e successive modificazioni ed integrazioni.
Sul punto va osservato che con provvedimento dell' del 17 febbraio 2015 è stato Controparte_1 approvato il nuovo modello di intimazione di pagamento. L'avviso di intimazione è stato oggetto di una revisione grafica e contenutistica al fine di assicurare una maggiore chiarezza dei dati ivi contenuti e una migliore fruibilità delle informazioni fornite, consentendone l'utilizzo per tutte le differenti tipologie di atti il cui recupero coattivo è affidato all'Agente della riscossione.
In particolare, sotto il profilo grafico, è stato inserito sul frontespizio dell'avviso un prospetto riassuntivo in cui vengono indicati dall' gli elementi identificativi della Controparte_9 cartella di pagamento o degli altri atti per i quali il contribuente risulta moroso.
L'inserimento di tale prospetto risponde, peraltro, all'ulteriore finalità̀ di consentire l'utilizzo di un unico avviso di intimazione per una pluralità di atti. Secondo il modello, dunque, l'intimazione deve contenere:
a) l'indicazione della data di notifica degli atti (cartelle di pagamento, avvisi di accertamento, avvisi di addebito) indicati con il numero identificativo;
b) l'ammontare dell'importo che non risulta pagato;
c) l'invito a provvedere al pagamento entro cinque giorni dall'avviso;
d) l'avvertenza che in caso di mancato pagamento si procederà ad esecuzione forzata.
e) l'avvertimento che contro i vizi propri dell'intimazione si può presentare ricorso dinanzi alle medesime Autorità competenti a ricevere il ricorso per i vizi propri dei singoli atti, il tutto nel rispetto dei medesimi termini;
f) l'indicazione del responsabile del procedimento.
Nessun ulteriore elemento prescrive la legge riferendosi l'intimazione di pagamento ad atti già notificati.
Nessun difetto di motivazione dell'atto impugnato neppure per omessa (non dovuta) allegazione delle cartelle e/o atti precedentemente notificati.
In via generale, si osserva che, “Con riferimento all'obbligo di allegazione sancito dalla L. n. 212 del
2000, art. 7, comma 1, è stato poi affermato che tale obbligo non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione (Cass. n. 407 del 2015; con specifico riferimento alla mancata allegazione di cartella di pagamento prodromica ad intimazione di pagamento, v. Cass. n. 3417 del 2017).” (cfr. Cass. Civ.,
Sez. VI, 14 ottobre 2019, n. 25902).
Ed infondata si appalesa anche l'eccezione di illegittimità della intimazione di pagamento per asserita omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi. L'intimazione di pagamento per cui è causa, infatti , sub “Dettaglio del debito” per ciascun atto, e per ciascun carico affidato contiene il calcolo degli interessi di mora e il richiamo alla nota 1 che, a sua volta, contiene a pagina 8, il seguente avvertimento: “A tale somma dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 maturati fino alla data di effettivo pagamento (per i debiti di natura previdenziale, gli interessi di mora sono dovuti esclusivamente se, alla data del pagamento, è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le sanzioni civili - c.d. somme aggiuntive – nelle misure di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge
23 dicem0bre 2000, n. 388) …”. Ma del pari infondata è anche l'eccezione di prescrizione sollevata nei confronti dell' e CP_3 dell' . CP_4
Abbiamo infatti già sopra detto che la cartella esattoriale e l'avviso di addebito oggi impugnati erano già contenuti in una precedente intimazione di pagamento , la n. 100 2020 90043676 58 000, notificata in data 6.2.2020 e impugnata dall'attuale opponente dinanzi al Giudice del lavoro , sicchè
, con riferimento ai crediti portati nei sopradetti titoli , i termini prescrizionali sono rimasti sospesi per l'intera durata del processo, vale a dire fino al 17.12.2020 . E poiché la intimazione di pagamento oggi opposta è stata notificata nel maggio 2025 , il termine prescrizionale non era ancora maturato .
Tale conclusione rende superflua la pronuncia sulla sospensione dei termini prescrizionali dettata dalla normativa emergenziale del periodo COVID.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
1. rigetta l'opposizione ;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in € 700,00 in favore dell' e in € 500,00 in favore di ciascuna delle altre parti convenute Controparte_1 in giudizio .
Salerno, 13 novembre 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 13 novembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3415/25 Reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, CF: , difeso in virtù di mandato in calce al ricorso Parte_1 CodiceFiscale_1 introduttivo dall'avv.to Carmine Sparano, nel cui studio sito in Capaccio Paestum alla via Magna
Graecia n 179 elettivamente domicilia
Opponente
E
, con sede in Roma, alla Via Controparte_1
Giuseppe Grezar n. 14, in persona del procuratore speciale, rappresentata a difesa dall'avv. Vincenzo
D'Ago, in virtù di procura alle liti in calce alla memoria difensiva, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via San G. B. de La Salle n. 2
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_2 domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale in uno all'avv. Francesco Bove che lo rappresenta CP_3
e difende in forza di procura generale ad lites del 24.3.2024 n.37875 Rep. per notar di Per_1
Fiumicino
-, sede di Salerno Controparte_4 Controparte_5 via De Leo,12 in persona del Dirigente Regionale pro-tempore della Controparte_6
- dr. rappresentato e difeso dagli avv. ti Filomena Sacco e Domenico Cantore, CP_7 dell'Avvocatura Distrettuale dell' di Salerno, in virtù di procura generale alle liti a rogito Notar CP_4
, di Capri del 18.06.2014, rep. n. 17705 racc.8545, e presso gli stessi elettivamente Persona_2 domiciliato in Salerno, presso la sede CP_4
Opposti
Avente ad oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento
Conclusioni rassegnate alla presenta udienza: i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti.
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 29 maggio 2025 esponeva che in data 23.05.2025 Parte_1 aveva ricevuto intimazione di pagamento n. 10020259008387791000, emessa dall'
[...]
per la Provincia di Salerno e avente un importo pari ad euro 9245,50. Premesso Controparte_1 di voler limitare le proprie contestazioni ai soli atti aventi contenuto previdenziale , impugnava la
Cartella n. 10020160014048434000 , avente ad oggetto premi , e l'Avviso di addebito n. CP_4
40020150005900733000 , avente ad oggetto contributi . Il ricorrente eccepiva l'omessa notifica CP_3 degli atti sopra menzionati , l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti, la nullità dei ruoli per la mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi e delle singole aliquote su base annuale (in violazione degli obblighi di motivazione previsti dall'art. 7 della Legge 212/2000
(Statuto del Contribuente) e dall'art. 3 della Legge 241/1990, e la nullità del ruolo formato dall' per mancanza di sottoscrizione da parte del Direttore Provinciale;
eccepiva Controparte_1 poi la nullità per violazione dell'art. 42, comma 1, dpr 600/1973 e art. 7 l. 212/2000 in considerazione della sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale, che aveva ribadito la necessità e l'importanza della motivazione degli atti amministrativi;
inoltrava altresì istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, proprio per i motivi sopra descritti;
tanto premesso concludeva chiedendo al giudice adito di “1. In via principale Accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata, per i motivi esposti nel presente ricorso, con conseguente annullamento della stessa e rimettere in bonis il ricorrente con il pagamento della rottamazione quater;
Dichiarare l'inammissibilità della pretesa impositiva relativa alle cartelle esattoriali oggetto di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, commi 231-252, della L. 197/2022, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento nella parte in cui include tali cartelle nonostante la regolare adesione alla "rottamazione quater" e rimettere in bonis il ricorrente nell'ambito della predetta definizione agevolata in quanto valida, in considerazione anche che la somma intimata è anche aggravata dagli importi già pagati;
Accertare e dichiarare l'omessa notifica delle cartelle esattoriali e dei titoli esecutivi sottostanti, con conseguente nullità dell'intimazione di pagamento per nullità derivata;
Dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contenuti nelle cartelle esattoriali di cui al punto 3 del ricorso, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento nella parte in cui richiama tali crediti ormai prescritti e precisamente l'avviso di addebito
e la cartella in premessa descritti;
Dichiarare la nullità dei ruoli per mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi e delle singole aliquote su base annuale, in viola-zione del principio di trasparenza e motivazione, con conseguente annullamento della pretesa impositiva relativa;
Accertare e dichiarare la nullità del ruolo formato dall' per Controparte_1 mancanza di sottoscrizione del Direttore Provinciale, con conseguente nullità dell'intimazione di pagamento impugnata, in quanto fondata su un atto inesistente giuridicamente;
Dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 42, comma 1, DPR 600/1973 e dell'art. 7 della
L. 212/2000, come chiarito dalla sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale, con conseguente an-annullamento dell'atto impugnato. In via subordinata Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per i motivi sopra esposti e, comunque, disporne l'annullamento parziale, limitatamente ai crediti prescritti e/o oggetto di definizione agevolata;
In ogni caso, rideterminare la pretesa tributaria e contributiva secondo i criteri di legge, previa eliminazione degli interessi e sanzioni illegittima-mente applicati. In via istruttoria Si chiede di disporre: L'ordine di esibizione a carico dell'Agente della Riscossione degli atti presupposti e delle relative notifiche, con condanna alla produzione della documentazione necessaria a dimostrare la legittimità della pretesa tributaria e contributiva;
Si richiede l'acquisizione della documentazione relativa alla definizione agevolata ("rottamazione quater"), al fine di dimostrare la regolare adesione del ricorrente e
l'assenza di comunicazioni di decadenza;
Ogni altro mezzo istruttorio ritenuto opportuno dal Giudice adito per l'accertamento della fondatezza delle doglianze del ricorrente. Con riserva di ulteriori deduzioni, produzioni e istanze. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorario di causa, oltre spese generali, cassa e iva, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' Controparte_1 sottolineando che il suo operato si esauriva nella funzione di notifica dell'intimazione di pagamento, regolarmente avvenuta, non essendo titolare del credito notificato. In merito all'eccepita decadenza e prescrizione del credito, poneva all'attenzione del Giudicante i seguenti atti interruttivi: a)
Intimazione di pagamento n. 10020209004367658000, b) Intimazione di pagamento n. 10020199005485501000. I predetti atti interruttivi del termine prescrizionale contenevano tutti la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio;
chiedeva quindi che la domanda dell'opponente fosse rigettata, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
CP_ Si costituiva in giudizio anche l' la quale documentava l'avvenuta notifica dell' avviso di addebito contestato dall'opponente: infatti l'avviso di addebito indicato nella intimazione di pagamento opposta era stato ritualmente notificato (e non opposto) con pec in data 23.1.2016; inoltre evidenziava come anche l'eccezione di prescrizione fosse infondata, in quanto la regolarità della notifica dell'avviso di addebito contestato, nonché l'intervenuta interruzione dei temini prescrizionali che lo stesso aveva prodotto, erano stati già accertati con sentenza 2440/20 del Tribunale di Salerno
Sezione Lavoro, non impugnata dal ricorrente;
chiedeva dunque al giudice adito di rigettare definitivamente l'avversa domanda in quanto inammissibile ed infondata e, per l'effetto, confermare il provvedimento impugnato e tutti i titoli ad esso presupposti, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.
Si costituiva in giudizio anche l' evidenziando che per tale intimazione era stata proposta CP_4 opposizione anche presso la Commissione Tributaria di Salerno di 1° (RG 4176/2025); sottolineava poi che l'eccezione di prescrizione era infondata , in data 06.02.2020 era stata notificata al ricorrente l'intimazione di pagamento n.10020209004367658/000, contenete la cartella di competenza dell' contestata, intimazione che aveva interrotto il termine quinquennale prescritto;
chiedeva CP_4 dunque al giudice adito di rigettare definitivamente l'avversa domanda in quanto inammissibile ed infondata e, per l'effetto, confermare il provvedimento impugnato e tutti i titoli ad esso presupposti, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.
L'avvocato Sparano nelle note di trattazione specificava che i convenuti avevano allegato notifiche che non riguardano gli atti impugnati nel presente giudizio e quelli che invece inerivano erano prescritti perché notificati oltre il quinquennio. Dall'avviso impugnato e dalla documentazione depositata da controparte si evinceva infatti che la presunta notifica della cartella e degli avvisi di cui al presente ricorso sarebbero state effettuate nel 2016.
Il giudice all'udienza del 13 novembre 2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti decideva come da sentenza con motivazione contestuale.
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Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento . Nell'affrontare il merito della controversia, è opportuno evidenziare che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, infatti, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile.
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene, infatti, una elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione (avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie), atti tra i quali non è compresa la intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
L'invito al pagamento, dunque, non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura riscossiva, e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria.
Va rilevato, peraltro, che lo stesso riscossione, nel notificare l'intimazione di Controparte_8 pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento, per esempio per la mancata notifica della cartella o per errori nella indicazione degli importi dovuti.
In tema di riscossione dei contributi , infatti , possiamo ritenere che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni : la prima , equivalente a quella del precetto , consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto , con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale , ha natura sostanziale , e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva , ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale . Pertanto, il contribuente, il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale con una opposizione agli atti esecutivi o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006; Cass. n.24975/2006;
Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791). Tanto premesso, va evidenziato che nel caso di specie l'opposizione è innanzitutto qualificabile come opposizione agli atti esecutivi atteso che il ricorrente paventa la mancata notifica degli atti prodromici alla intimazione di pagamento , nonché l'assenza , nell'atto di intimazione , degli elementi minimi atti ad identificare la provenienza dell'atto e l'oggetto della pretesa .,
L'opposizione , tuttavia , sotto tale profilo è infondata .
Nel costitursi in giudizio , infatti , le parti convenute hanno documentato la rituale notifica di entrambi gli atti contenuti nella intimazione di pagamento e oggetto oggi di impugnazione .
Va rilevato , tra l'altro , che l'eccezione di mancata notifica della medesima cartella esattoriale e dell'avviso di addebito e per cui è causa era già stata sollevata dall'attuale ricorrente in occasione della notifica di una precedente intimazione di pagamento e il relativo giudizio si concludeva con sentenza n. 2448/2020 con la quale il Giudice appurava , con pronuncia passata in cosa giudicata ,
l'avvenuta notifica della cartella esattoriale n. 100 2016 0014048434 000 e dell'avviso di addebito n.
400 2015 0005900733000 , menzionati nell'atto di intimazione .
Ma del pari sono infondati anche gli altri motivi di doglianza sollevati nei confronti dell'
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. Controparte_1
Rientrano infatti nell'ambito della opposizione agli atti esecutivi anche le doglianze relative alla generità dell'atto di intimazione e alla violazione dello statuto del contribuente .
L'intimazione di pagamento impugnata è, infatti, pienamente conforme al modello approvato con il
D.M. 28 giugno 1999 (Gazzetta Ufficiale, n. 173 del 26 luglio 1999) e successive modificazioni ed integrazioni.
Sul punto va osservato che con provvedimento dell' del 17 febbraio 2015 è stato Controparte_1 approvato il nuovo modello di intimazione di pagamento. L'avviso di intimazione è stato oggetto di una revisione grafica e contenutistica al fine di assicurare una maggiore chiarezza dei dati ivi contenuti e una migliore fruibilità delle informazioni fornite, consentendone l'utilizzo per tutte le differenti tipologie di atti il cui recupero coattivo è affidato all'Agente della riscossione.
In particolare, sotto il profilo grafico, è stato inserito sul frontespizio dell'avviso un prospetto riassuntivo in cui vengono indicati dall' gli elementi identificativi della Controparte_9 cartella di pagamento o degli altri atti per i quali il contribuente risulta moroso.
L'inserimento di tale prospetto risponde, peraltro, all'ulteriore finalità̀ di consentire l'utilizzo di un unico avviso di intimazione per una pluralità di atti. Secondo il modello, dunque, l'intimazione deve contenere:
a) l'indicazione della data di notifica degli atti (cartelle di pagamento, avvisi di accertamento, avvisi di addebito) indicati con il numero identificativo;
b) l'ammontare dell'importo che non risulta pagato;
c) l'invito a provvedere al pagamento entro cinque giorni dall'avviso;
d) l'avvertenza che in caso di mancato pagamento si procederà ad esecuzione forzata.
e) l'avvertimento che contro i vizi propri dell'intimazione si può presentare ricorso dinanzi alle medesime Autorità competenti a ricevere il ricorso per i vizi propri dei singoli atti, il tutto nel rispetto dei medesimi termini;
f) l'indicazione del responsabile del procedimento.
Nessun ulteriore elemento prescrive la legge riferendosi l'intimazione di pagamento ad atti già notificati.
Nessun difetto di motivazione dell'atto impugnato neppure per omessa (non dovuta) allegazione delle cartelle e/o atti precedentemente notificati.
In via generale, si osserva che, “Con riferimento all'obbligo di allegazione sancito dalla L. n. 212 del
2000, art. 7, comma 1, è stato poi affermato che tale obbligo non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione (Cass. n. 407 del 2015; con specifico riferimento alla mancata allegazione di cartella di pagamento prodromica ad intimazione di pagamento, v. Cass. n. 3417 del 2017).” (cfr. Cass. Civ.,
Sez. VI, 14 ottobre 2019, n. 25902).
Ed infondata si appalesa anche l'eccezione di illegittimità della intimazione di pagamento per asserita omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi. L'intimazione di pagamento per cui è causa, infatti , sub “Dettaglio del debito” per ciascun atto, e per ciascun carico affidato contiene il calcolo degli interessi di mora e il richiamo alla nota 1 che, a sua volta, contiene a pagina 8, il seguente avvertimento: “A tale somma dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 maturati fino alla data di effettivo pagamento (per i debiti di natura previdenziale, gli interessi di mora sono dovuti esclusivamente se, alla data del pagamento, è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le sanzioni civili - c.d. somme aggiuntive – nelle misure di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge
23 dicem0bre 2000, n. 388) …”. Ma del pari infondata è anche l'eccezione di prescrizione sollevata nei confronti dell' e CP_3 dell' . CP_4
Abbiamo infatti già sopra detto che la cartella esattoriale e l'avviso di addebito oggi impugnati erano già contenuti in una precedente intimazione di pagamento , la n. 100 2020 90043676 58 000, notificata in data 6.2.2020 e impugnata dall'attuale opponente dinanzi al Giudice del lavoro , sicchè
, con riferimento ai crediti portati nei sopradetti titoli , i termini prescrizionali sono rimasti sospesi per l'intera durata del processo, vale a dire fino al 17.12.2020 . E poiché la intimazione di pagamento oggi opposta è stata notificata nel maggio 2025 , il termine prescrizionale non era ancora maturato .
Tale conclusione rende superflua la pronuncia sulla sospensione dei termini prescrizionali dettata dalla normativa emergenziale del periodo COVID.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
1. rigetta l'opposizione ;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in € 700,00 in favore dell' e in € 500,00 in favore di ciascuna delle altre parti convenute Controparte_1 in giudizio .
Salerno, 13 novembre 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio