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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/07/2025, n. 2913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2913 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 9267/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, con l'avvocato Luca Chiminazzo Parte_1 ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sentenza
1. Il ricorrente:
− ha chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendente di Persona_1
nato a [...], oggi Borgo Mantovano (Mantova) il 22.4.1874, e trasferitosi nel
[...] corso della vita in Brasile;
− ha rappresentato come segue la linea di discendenza: “Il ricorrente Parte_1
, componente della famiglia discendente dal signor
[...] Persona_1 italiano di nascita, vuole vedersi riconosciuta, in questa sede, la cittadinanza italiana. 2) Il signor
è nato a [...], oggi Comune di Borgo Mantovano (MN), in data Persona_1
22/04/1874, da genitori entrambi italiani, tali e (DOC. 01 - Persona_2 Persona_3
Certificato di nascita di . 3) Il signor è Persona_1 Persona_1 poi emigrato in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano (DOC. 02 - Certificato negativo di naturalizzazione). 4) Il signor
[...]
in data 10/02/1894 a São Paulo, Stato di San Paolo – Brasile, si univa in Persona_1 matrimonio con (DOC. 03 - Certificato di matrimonio di Persona_4 Persona_1
. Come si evince dal certificato di matrimonio, il nome dell'avo
[...] Persona_1 veniva erroneamente trascritto come e così riportato nei successivi
[...] Persona_5 certificati e trasmesso ai discendenti;
tuttavia è circostanza nota quella che i certificati brasiliani spesso presentano delle difformità/imprecisioni dovute al fatto che gli ufficiali di stato civile brasiliani non conoscevano la lingua italiana ed i discendenti degli emigranti, a loro volta, potevano non conoscere il portoghese. 5) Dall'unione tra e Persona_1 Per_4 nasceva, tra gli alti, una figlia, il 20/04/1917 a Itu, Stato di San Paolo – Brasile,
[...] [...]
(DOC. 04 - Certificato di nascita di . Come si evince dal certificato di Per_6 Persona_6 nascita della figlia, il nome dell'avo veniva erroneamente trascritto Persona_1 come 6) In data 02/06/1928 a Itu, Stato di San Paolo - Brasile, decedeva il Persona_5 signor (DOC. 05 - Certificato di morte di Persona_1 Persona_1
. 7) figlia di in data 05/04/1934 a Itu, Stato
[...] Persona_6 Persona_1 di San Paolo – Brasile, si univa in matrimonio con , divenendo, Controparte_2 quest'ultima, (DOC. 06 - Certificato di matrimonio di . 8) Controparte_3 Persona_6
Dall'unione tra (nome da coniugata) od (nome da nubile), e Controparte_3 Persona_6
nasceva, tra gli altri, un figlio, il 06/01/1950 a Itu, Stato di San Paolo Controparte_2
– Brasile, (DOC. 07 - Certificato di nascita di ). Persona_7 Persona_7
9) , in data 15/05/1973 a Itu, Stato di San Paolo – Brasile, si univa in Persona_7 matrimonio con divenendo, quest'ultima, Controparte_4 Controparte_5
(DOC. 08 - Certificato di matrimonio di ). 10) Dall'unione tra
[...] Persona_7
e (nome da coniugata) nasceva un figlio, Persona_7 Controparte_5 il 28/02/1974 a Itu, Stato di San Paolo – Brasile, , odierno Parte_1 ricorrente (DOC. 09 - Certificato di nascita di ). 11) Parte_1 [...]
, in data 18/09/2004 a Itu, Stato di San Paolo – Brasile, si univa Parte_1 in matrimonio con , divenendo, quest'ultima, Parte_2 [...]
(DOC. 10 - Certificato di matrimonio di Parte_3 Parte_1
). 12) In data 09/07/2005 a Itu, Stato di San Paolo - Brasile, decedeva la signora
[...]
(nome da coniugata) od (nome da nubile), figlia di Controparte_3 Persona_6 [...]
(DOC. 11 - Certificato di morte di . 13) La signora Persona_1 Persona_6 CP_3
(nome da coniugata) od (nome da nubile), nata in [...], figlia di
[...] Persona_6
risulta discendente diretta di avo italiano in linea maschile e, a sua Persona_1 volta, ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio , nato in [...] il Persona_7
06/01/1950. Il signor , figlio di (nome da coniugata) Persona_7 Controparte_3 od (nome da nubile), a sua volta ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio Persona_6
”. Parte_1
Il resistente è rimasto contumace nonostante la regolare notificazione del ricorso e del CP_1 decreto di fissazione dell'udienza di discussione.
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”; − l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Dai documenti prodotti dal ricorrente, indicati sopra, emerge la prova dei seguenti fatti:
− l'avo italiano del ricorrente, nato a [...], oggi Borgo Persona_1
Mantovano (Mantova) il 22.4.1874 (doc. 1 fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc. 2 fasc. ric.);
− la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
L'integrale compensazione delle spese processuali è impedita dalla contumacia del CP_1 resistente.
Per questi motivi
1. Dichiara che è cittadino italiano. Parte_1
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_1 procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Nulla sulle spese processuali.
Brescia, 3.7.25
Il giudice
Christian Colombo