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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 15/12/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 1178/2020 in materia di lesione personale
T R A nato a [...], il [...], C.F.: ivi residente nella via Parte_1 C.F._1
Taormina, 14, rappresentato e difeso, dall'Avv. Salvatore Fabio Tiziano parte attrice
CONTRO
( , nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla via Controparte_1 C.F._2
Apollo n. 87 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonia Giordano parte convenuta
E CONTRO
( ), nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla via Controparte_2 C.F._3
Quattrocchi n. 50 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonia Giordano parte convenuta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha adito questo tribunale ordinario al Parte_1 fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza di un'aggressione subita ad opera dei convenuti in data 08.6.2016 verso le ore 15.00in contrada Spinasanta.
Narra l'attore che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, unitamente all'operaio Parte_2
si trovava a portare al pascolo il gregge di pecore di proprietà del proprio suocero,
[...] quando veniva aggredito (e con esso anche l' dai convenuti e Parte_2 CP_1 CP_2
Nello specifico, l' veniva investito dal con la propria autovettura fiat Panda mentre Pt_3 CP_1
l'attore veniva fatto oggetto di calci e pugni ricevendo anche una coltellata allo stomaco.
A seguito dell'aggressione l'attore veniva trasportato presso l'ospedale di Gela e sottoposto a intervento chirurgico. L'attore narra che per i fatti di causa veniva instaurato procedimento penale conclusosi con sentenza n. 519/2018 con cui gli e venivano rispettivamente condannati alla pena di mesi 9 CP_1 CP_2
e giorni 10 di reclusione e 8 mesi di reclusione. La sentenza è passata in giudicato.
Con l'odierna azione risarcitoria l'attore adduce di aver subito postumi permanenti per i quali quantifica una richiesta di e. 37.459,00 o nella diversa accertanda misura a seguito dell'istruttoria del giudizio.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti contestando la domanda di parte attrice;
Hanno eccepito in via preliminare la mancanza di condizione di procedibilità per omesso invito alla negoziazione assistita;
Nel merito hanno addotto l'inefficacia nel presente giudizio della sentenza penale di patteggiamento.
Nel merito ricostruiscono una vicenda specificando di aver agito in stato di necessità e per difendere la proprietà del fondo della figlia del convenuto atteso che al momento dei fatti il gregge si CP_1 trovava a pascolare nel fondo che, a dire dei convenuti era oggetto di colture agricole in CP_1 atto. Smentico che sia stato il a dare una coltellata al atteso che era quest'ultimo CP_1 Pt_1 brandire un coltello con cui si provocò una ferita durante la colluttazione.
Viene contestato anche il quantum risarcitorio ritenuto eccessivo e non provato.
In subordine i convenuti chiedono volersi accertare e dichiarare il concorso colposo dell'attore nella causazione dell'evento lesivo.
Espletata la procedura di negoziazione ai fini della procedibilità dell'azione il procedimento è stato istruito con la prova dichiarativa ritenuta rilevante ai fini dell'accertamento del fatto storico
Conclusasi la fase istruttoria orale è stato disposto accertamento medico legale per la compatibilità del danno con l'evento così come lamentato.
All'udienza all'uopo fissata le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa assegnata in decisione con i termini ex art. 190 cui è seguito il deposito delle memorie conclusionali.
*** *** ***
Sull'an dell'evento e della sua imputabilità al convenuto.
L'art. 2697 c.c. impone all'attore che intende far valere in giudizio un proprio diritto l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa.
Tale regola fa sì che l'attore che invochi la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, debba fornire la prova degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità descritta dall'art. 2043 c.c., e cioè: a) della sussistenza del fatto commissivo od omissivo che si assume illecito;
b) del dolo o della colpa, quali coefficienti soggettivi che devono caratterizzare il fatto;
c) della sussistenza di un "danno ingiusto", e cioè di una lesione non giustificata di un proprio interesse meritevole di tutela (c.d. danno evento), con la puntualizzazione che se la lesione riguarda un diritto della persona costituzionalmente garantito, ovvero negli altri casi espressamente previsti dalla legge interna o comunitaria (art. 2059 c.c.) è ammesso il risarcimento del danno non patrimoniale;
d) del nesso di causalità tra fatto doloso o colposo e danno evento;
e) della sussistenza di un pregiudizio che consegua direttamente e immediatamente alla lesione (c.d. danno conseguenza: art. 1223 c.c.).
Ai fini dimostrativi del fatto storico l'attore ha addotto e documentato che i convenuti sono stati condannati in sede penale a seguito di patteggiamento.
L'efficacia nel giudizio civile della resa sentenza penale è stata apertamente contestata dai convenuti.
Al riguardo si dica che la sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha vincolo di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo invece un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili, l'art. 444 c.p.p. (sul punto Cass. civ. Sez. I, 25/05/2022, n. 168389; ciò non esclude che i fatti accertati con la sentenza di patteggiamento benché non vincolanti in sede civile, costituiscono materiale indiziario liberamente apprezzabile dal giudice e idoneo a fondare il suo convincimento, per come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr, tra le tante, le recenti Cass.
22.10.2014, n.22384 e Cass., 04.06.2014, n.12577).
Ed invero, al di fuori delle ipotesi in cui la sentenza penale ha effetto di giudicato nel processo civile, occorre distinguere tra gli elementi acquisiti dal giudice penale senza la successiva verifica dibattimentale, da quelli sottoposti al contraddittorio o per i quali il dibattimento è mancato per la scelta dell'imputato di optare per un rito alternativo (giudizio abbreviato ex artt. 438 c.p.p. e ss. o patteggiamento ex artt. 444 c.p.p. e ss.). Questi ultimi sono liberamente valutabili in sede civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., posto che la loro acquisizione in sede penale, senza alcun vaglio dibattimentale, è riconducibile ad una scelta processuale dell'interessato.
L'apprezzamento del rilievo probatorio conferito alle suddette fonti assunte in sede penale avviene legittimamente a conclusione del giudizio civile, se questo si è svolto nel regolare contraddittorio delle parti: il giudice di merito può rivalutare l'intero quadro probatorio, senza limitarsi a recepire le conclusioni del giudice penale e senza neppure attribuire a tali documenti un peso decisivo (o prevalente) dovendone vagliare la rilevanza nel raffronto con le restanti risultanze probatorie1. In definitiva entrambi le due categorie di documenti assumono, in ambito civilistico, valore di prova atipica, ovvero quella prova che non è ricompresa in maniera specifica nel novero dei mezzi di prova specificamente regolati dal codice di rito.
Nonostante nell'ordinamento civilistico non esista una norma generale quale quella dell'art. 189
c.p.p, si deve escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile abbia carattere tassativo.
Tale esclusione va operata sulla base dei seguenti elementi: mancanza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove;
oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale;
affermazione del principio del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice.
Pertanto, le prove atipiche devono essere ritenute ammissibili ed aventi efficacia probatoria di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o argomenti di prova.2
Premesso quanto sopra, questo tribunale ritiene che l'attore non sia risuscito a dare prova dei propri assunti ai fini di ottenere il chiesto risarcimento.
A tale conclusione può pervenirsi sulla scorta dell'istruttoria orale espletata a mezzo del teste
, suocero dell'attore e proprietario del gregge di pecore. Tes_1
Ed in effetti la dinamica dell'aggressione narrata dal romano appare contraddittoria circa il luogo in cui l'aggressione sarebbe avvenuta. Rispondendo sulla circostanza n. 2 di cui alla seconda memoria
183 6 comma di parte attrice, il dapprima afferma che nel momento in cui arrivò sui luoghi Tes_1
i convenuti “erano già lontani” dalla sua proprietà per poi affermare, a precisazione, “di averli visti mentre scavalcavano la proprietà per immettersi nella stradella. Tali affermazioni stridono con quanto riferito dallo stesso ai Carabinieri quando ha reso apposite dichiarazioni a SIT e, Tes_1 sulla specifica domanda dei militari se avesse visto il e il cognato al proprio arrivo sui CP_1 luoghi il teste ebbe a riferire testualmente “no”.
Ed ancora, le dichiarazioni del non hanno fatto luce sull'aspetto saliente della vicenda Tes_1 relativo alla circostanza dell'accoltellamento dell'attore. Al riguardo il dichiara di non Tes_1 saper rispondere e riferisce circostanze de relato (sarebbe stato l'operaio a descrivere al Pt_3 telefono al quello che era accaduto). Tali circostanze non hanno trovato conferma in altre Tes_1 dichiarazioni atteso che parte attrice ha rinunciato al teste Comuque, a ben leggere le Parte_2 dichiarazioni rese a SIT, neanche l'operaio è stato in grado di affermare con certezza se il Parte_2 accoltellò l'attore (testualmente riferisce: “no non ho visto il momento in cui il sig. è CP_1 Pt_1 stato accoltellato”. 2 Tribunale, Reggio Emilia, sentenza 23/05/2013 n° 917; ex multis Cass., sez. VI, 1° febbraio 2023, n. 2947; Cass. n.
9055 del 2022; n. 31600 del 2021; n. 19521 del 2019; v. anche Cass. n. 35782 del 2022; n. 3689 del 2021; n. 8459 del
2020; n. 18025 del 2019; n. 17392 del 2015; n. 1593 del 2017; n. 9843 del 2014; n. 2168 del 2013; n. 15714 del 2010;
n. 28855 del 2008; n. 14766 del 2007; n. 8585 del 1999). Neanche la resa CTU medico legale ha potuto fare chiarezza sebbene il Consulente affermi che le lesioni riportate dall'attore sono compatibili con una ferita da arma da taglio.
Se tale è il quadro probatorio deve ritenersi che non vi siano elementi sufficienti per l'affermazione di responsabilità civile in capo ai convenuti ai fini di una condanna risarcitoria contrariamente a quanto sostenuto dall'attore nel richiamare la valenza probatoria della sentenza resa ex art. 444
c.p.p.
Al riguardo si dica brevemente che tale modo di procedere è stato da tempo abbandonato dalla giurisprudenza laddove si riteneva che la sentenza di patteggiamento sottenda un'ammissione di colpevolezza ed, in ragione di ciò, determini un'inversione dell'onere della prova, in ambito civile.
Pertanto, spetterebbe al convenuto dimostrare l'inesistenza dei fatti ascrittigli con il capo di imputazione e non all'attore provarne l'esistenza. La sentenza penale rappresenterebbe un elemento di prova per il giudice civile, il quale può discostarsene solo spiegando le ragioni per le quali l'imputato ha ammesso la sua responsabilità ed il giudice penale gli ha prestato fede3.
Sulle spese legali
Stante la manifesta e radicale infondatezza della pretesa risarcitoria promossa4, ad avviso del giudicante, sussistono i presupposti ex art. 136, comma 2, D.p.r. n. 115/2002 per disporre la revoca dell'ammissione al beneficio de quo senza che quindi si debba procedere alla liquidazione delle 3 Così Sez. L, Sentenza n. 3980 del 29/02/2016, Rv. 638849 - 01; nello stesso senso, Sez. L -, Sentenza n. 30328 del
18/12/2017, Rv. 646556 - 01; Sez. 5 -, Ordinanza n. 13034 del 24/05/2017, Rv. 644241 - 01; Sez. L -, Sentenza n. 5313 del 02/03/2017, Rv. 643271 - 02; Sez. L, Sentenza n. 3980 del 29/02/2016, Rv. 638849 4 Leggasi Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 10-01-2020) 16-04-2020, n. 7869 “La revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato costituisce conseguenza automatica, prevista per legge (cfr. del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2), della dichiarazione di manifesta infondatezza della domanda. Trattasi di misura evidentemente ispirata ad evitare che i costi derivanti dalla proposizione di domande evidentemente infondate, ovvero di iniziative giudiziarie attivate con malafede e colpa grave, ricadano sulla collettività. Il giudizio sulla sussistenza della colpa grave si risolve in un apprezzamento di fatto, non utilmente censurabile in Cassazione, che viene svolto direttamente dal giudice di merito investito della cognizione della causa. Né si ravvisano, nella normativa in esame, profili di contrasto con i principi posti dagli artt. 3 e 24 Cost.: quanto al primo, perché non sussiste alcun trattamento irragionevole di situazioni, differenziate, essendo – al contrario – del tutto ragionevole che la situazione di colui che, essendo stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato in via provvisoria, abbia agito o resistito in giudizio con colpa grave o malafede, o abbia proposto domande palesemente infondate, non meriti identico trattamento rispetto alla condizione del soggetto che, nella identica condizione soggettiva, si sia invece comportato con buona fede e senza colpa, ed abbia proposto una domanda non manifestamente infondata.
D'altro canto, neppure sussistono profili di contrasto con l'art. 24 Cost., giacché il diniego dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non si traduce necessariamente ed in via automatica in una limitazione del diritto di azione e difesa dell'interessato. Inoltre, occorre considerare che l'ammissione viene sempre disposta in via provvisoria, onde appare ulteriormente ragionevole che, in sede di verifica finale, si faccia luogo alla revoca del beneficio in tutti i casi in cui la sua anticipata concessione si riveli non giustificata in ragione, alternativamente o cumulativamente, dell'atteggiamento soggettivo dell'interessato ovvero dell'oggettiva manifesta infondatezza della domanda da esso proposta”. spese sulla base delle regole del gratuito patrocinio e mandando alla competente Funzione dei
Servizi di cancelleria della Amministrazione giudiziaria per la richiesta di pagamento degli importi non versati dal ricorrente per l'introduzione del presente giudizio (C.U., marca da bollo, etc.) ed ora dovuti – al pari di ogni altra somma da versarsi in relazione al giudizio svoltosi ed alla decisione assunta dal Tribunale (costi di notifica, imposta di registro, etc.) – per effetto della revoca del beneficio.
Quanto al regolamento delle spese di lite tra le parti esse vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri tariffari di cui al D.M. n.55/2014 applicando la riduzione ex art. 4 comma 4 del cit. decreto per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto
Restano a carico di parte attrice le spese della resa CTU medico legale come da separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela quale giudice unico, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe così decide: rigetta la domanda di parte attrice;
condanna parte attrice alla rifusione delle spese e compensi professionali del presente giudizio, a favore del convenuto in persona del l.r.p.t. nella misura di €. 1.778,00 oltre Controparte_3 spese generali 15%, CAP e IVA come per legge. revoca l'ammissione della parte attrice al beneficio del gratuito patrocinio e manda alla competente
Funzione dei Servizi di cancelleria dell'Amministrazione giudiziaria per la richiesta di pagamento degli importi non versati dal ricorrente per l'introduzione del presente procedimento (C.U., marca da bollo, etc.) ed ora dovuti per effetto della revoca del beneficio del gratuito patrocinio.
Le spese di ct medico legale restano definitivamente a carico di parte attrice.
Gela, 15.12.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE 04-07-2019, n. 18025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 1178/2020 in materia di lesione personale
T R A nato a [...], il [...], C.F.: ivi residente nella via Parte_1 C.F._1
Taormina, 14, rappresentato e difeso, dall'Avv. Salvatore Fabio Tiziano parte attrice
CONTRO
( , nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla via Controparte_1 C.F._2
Apollo n. 87 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonia Giordano parte convenuta
E CONTRO
( ), nato a [...] il [...] ed ivi residente, alla via Controparte_2 C.F._3
Quattrocchi n. 50 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonia Giordano parte convenuta
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha adito questo tribunale ordinario al Parte_1 fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza di un'aggressione subita ad opera dei convenuti in data 08.6.2016 verso le ore 15.00in contrada Spinasanta.
Narra l'attore che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, unitamente all'operaio Parte_2
si trovava a portare al pascolo il gregge di pecore di proprietà del proprio suocero,
[...] quando veniva aggredito (e con esso anche l' dai convenuti e Parte_2 CP_1 CP_2
Nello specifico, l' veniva investito dal con la propria autovettura fiat Panda mentre Pt_3 CP_1
l'attore veniva fatto oggetto di calci e pugni ricevendo anche una coltellata allo stomaco.
A seguito dell'aggressione l'attore veniva trasportato presso l'ospedale di Gela e sottoposto a intervento chirurgico. L'attore narra che per i fatti di causa veniva instaurato procedimento penale conclusosi con sentenza n. 519/2018 con cui gli e venivano rispettivamente condannati alla pena di mesi 9 CP_1 CP_2
e giorni 10 di reclusione e 8 mesi di reclusione. La sentenza è passata in giudicato.
Con l'odierna azione risarcitoria l'attore adduce di aver subito postumi permanenti per i quali quantifica una richiesta di e. 37.459,00 o nella diversa accertanda misura a seguito dell'istruttoria del giudizio.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti contestando la domanda di parte attrice;
Hanno eccepito in via preliminare la mancanza di condizione di procedibilità per omesso invito alla negoziazione assistita;
Nel merito hanno addotto l'inefficacia nel presente giudizio della sentenza penale di patteggiamento.
Nel merito ricostruiscono una vicenda specificando di aver agito in stato di necessità e per difendere la proprietà del fondo della figlia del convenuto atteso che al momento dei fatti il gregge si CP_1 trovava a pascolare nel fondo che, a dire dei convenuti era oggetto di colture agricole in CP_1 atto. Smentico che sia stato il a dare una coltellata al atteso che era quest'ultimo CP_1 Pt_1 brandire un coltello con cui si provocò una ferita durante la colluttazione.
Viene contestato anche il quantum risarcitorio ritenuto eccessivo e non provato.
In subordine i convenuti chiedono volersi accertare e dichiarare il concorso colposo dell'attore nella causazione dell'evento lesivo.
Espletata la procedura di negoziazione ai fini della procedibilità dell'azione il procedimento è stato istruito con la prova dichiarativa ritenuta rilevante ai fini dell'accertamento del fatto storico
Conclusasi la fase istruttoria orale è stato disposto accertamento medico legale per la compatibilità del danno con l'evento così come lamentato.
All'udienza all'uopo fissata le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa assegnata in decisione con i termini ex art. 190 cui è seguito il deposito delle memorie conclusionali.
*** *** ***
Sull'an dell'evento e della sua imputabilità al convenuto.
L'art. 2697 c.c. impone all'attore che intende far valere in giudizio un proprio diritto l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa.
Tale regola fa sì che l'attore che invochi la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, debba fornire la prova degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità descritta dall'art. 2043 c.c., e cioè: a) della sussistenza del fatto commissivo od omissivo che si assume illecito;
b) del dolo o della colpa, quali coefficienti soggettivi che devono caratterizzare il fatto;
c) della sussistenza di un "danno ingiusto", e cioè di una lesione non giustificata di un proprio interesse meritevole di tutela (c.d. danno evento), con la puntualizzazione che se la lesione riguarda un diritto della persona costituzionalmente garantito, ovvero negli altri casi espressamente previsti dalla legge interna o comunitaria (art. 2059 c.c.) è ammesso il risarcimento del danno non patrimoniale;
d) del nesso di causalità tra fatto doloso o colposo e danno evento;
e) della sussistenza di un pregiudizio che consegua direttamente e immediatamente alla lesione (c.d. danno conseguenza: art. 1223 c.c.).
Ai fini dimostrativi del fatto storico l'attore ha addotto e documentato che i convenuti sono stati condannati in sede penale a seguito di patteggiamento.
L'efficacia nel giudizio civile della resa sentenza penale è stata apertamente contestata dai convenuti.
Al riguardo si dica che la sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha vincolo di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo invece un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili, l'art. 444 c.p.p. (sul punto Cass. civ. Sez. I, 25/05/2022, n. 168389; ciò non esclude che i fatti accertati con la sentenza di patteggiamento benché non vincolanti in sede civile, costituiscono materiale indiziario liberamente apprezzabile dal giudice e idoneo a fondare il suo convincimento, per come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr, tra le tante, le recenti Cass.
22.10.2014, n.22384 e Cass., 04.06.2014, n.12577).
Ed invero, al di fuori delle ipotesi in cui la sentenza penale ha effetto di giudicato nel processo civile, occorre distinguere tra gli elementi acquisiti dal giudice penale senza la successiva verifica dibattimentale, da quelli sottoposti al contraddittorio o per i quali il dibattimento è mancato per la scelta dell'imputato di optare per un rito alternativo (giudizio abbreviato ex artt. 438 c.p.p. e ss. o patteggiamento ex artt. 444 c.p.p. e ss.). Questi ultimi sono liberamente valutabili in sede civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., posto che la loro acquisizione in sede penale, senza alcun vaglio dibattimentale, è riconducibile ad una scelta processuale dell'interessato.
L'apprezzamento del rilievo probatorio conferito alle suddette fonti assunte in sede penale avviene legittimamente a conclusione del giudizio civile, se questo si è svolto nel regolare contraddittorio delle parti: il giudice di merito può rivalutare l'intero quadro probatorio, senza limitarsi a recepire le conclusioni del giudice penale e senza neppure attribuire a tali documenti un peso decisivo (o prevalente) dovendone vagliare la rilevanza nel raffronto con le restanti risultanze probatorie1. In definitiva entrambi le due categorie di documenti assumono, in ambito civilistico, valore di prova atipica, ovvero quella prova che non è ricompresa in maniera specifica nel novero dei mezzi di prova specificamente regolati dal codice di rito.
Nonostante nell'ordinamento civilistico non esista una norma generale quale quella dell'art. 189
c.p.p, si deve escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile abbia carattere tassativo.
Tale esclusione va operata sulla base dei seguenti elementi: mancanza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove;
oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale;
affermazione del principio del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice.
Pertanto, le prove atipiche devono essere ritenute ammissibili ed aventi efficacia probatoria di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o argomenti di prova.2
Premesso quanto sopra, questo tribunale ritiene che l'attore non sia risuscito a dare prova dei propri assunti ai fini di ottenere il chiesto risarcimento.
A tale conclusione può pervenirsi sulla scorta dell'istruttoria orale espletata a mezzo del teste
, suocero dell'attore e proprietario del gregge di pecore. Tes_1
Ed in effetti la dinamica dell'aggressione narrata dal romano appare contraddittoria circa il luogo in cui l'aggressione sarebbe avvenuta. Rispondendo sulla circostanza n. 2 di cui alla seconda memoria
183 6 comma di parte attrice, il dapprima afferma che nel momento in cui arrivò sui luoghi Tes_1
i convenuti “erano già lontani” dalla sua proprietà per poi affermare, a precisazione, “di averli visti mentre scavalcavano la proprietà per immettersi nella stradella. Tali affermazioni stridono con quanto riferito dallo stesso ai Carabinieri quando ha reso apposite dichiarazioni a SIT e, Tes_1 sulla specifica domanda dei militari se avesse visto il e il cognato al proprio arrivo sui CP_1 luoghi il teste ebbe a riferire testualmente “no”.
Ed ancora, le dichiarazioni del non hanno fatto luce sull'aspetto saliente della vicenda Tes_1 relativo alla circostanza dell'accoltellamento dell'attore. Al riguardo il dichiara di non Tes_1 saper rispondere e riferisce circostanze de relato (sarebbe stato l'operaio a descrivere al Pt_3 telefono al quello che era accaduto). Tali circostanze non hanno trovato conferma in altre Tes_1 dichiarazioni atteso che parte attrice ha rinunciato al teste Comuque, a ben leggere le Parte_2 dichiarazioni rese a SIT, neanche l'operaio è stato in grado di affermare con certezza se il Parte_2 accoltellò l'attore (testualmente riferisce: “no non ho visto il momento in cui il sig. è CP_1 Pt_1 stato accoltellato”. 2 Tribunale, Reggio Emilia, sentenza 23/05/2013 n° 917; ex multis Cass., sez. VI, 1° febbraio 2023, n. 2947; Cass. n.
9055 del 2022; n. 31600 del 2021; n. 19521 del 2019; v. anche Cass. n. 35782 del 2022; n. 3689 del 2021; n. 8459 del
2020; n. 18025 del 2019; n. 17392 del 2015; n. 1593 del 2017; n. 9843 del 2014; n. 2168 del 2013; n. 15714 del 2010;
n. 28855 del 2008; n. 14766 del 2007; n. 8585 del 1999). Neanche la resa CTU medico legale ha potuto fare chiarezza sebbene il Consulente affermi che le lesioni riportate dall'attore sono compatibili con una ferita da arma da taglio.
Se tale è il quadro probatorio deve ritenersi che non vi siano elementi sufficienti per l'affermazione di responsabilità civile in capo ai convenuti ai fini di una condanna risarcitoria contrariamente a quanto sostenuto dall'attore nel richiamare la valenza probatoria della sentenza resa ex art. 444
c.p.p.
Al riguardo si dica brevemente che tale modo di procedere è stato da tempo abbandonato dalla giurisprudenza laddove si riteneva che la sentenza di patteggiamento sottenda un'ammissione di colpevolezza ed, in ragione di ciò, determini un'inversione dell'onere della prova, in ambito civile.
Pertanto, spetterebbe al convenuto dimostrare l'inesistenza dei fatti ascrittigli con il capo di imputazione e non all'attore provarne l'esistenza. La sentenza penale rappresenterebbe un elemento di prova per il giudice civile, il quale può discostarsene solo spiegando le ragioni per le quali l'imputato ha ammesso la sua responsabilità ed il giudice penale gli ha prestato fede3.
Sulle spese legali
Stante la manifesta e radicale infondatezza della pretesa risarcitoria promossa4, ad avviso del giudicante, sussistono i presupposti ex art. 136, comma 2, D.p.r. n. 115/2002 per disporre la revoca dell'ammissione al beneficio de quo senza che quindi si debba procedere alla liquidazione delle 3 Così Sez. L, Sentenza n. 3980 del 29/02/2016, Rv. 638849 - 01; nello stesso senso, Sez. L -, Sentenza n. 30328 del
18/12/2017, Rv. 646556 - 01; Sez. 5 -, Ordinanza n. 13034 del 24/05/2017, Rv. 644241 - 01; Sez. L -, Sentenza n. 5313 del 02/03/2017, Rv. 643271 - 02; Sez. L, Sentenza n. 3980 del 29/02/2016, Rv. 638849 4 Leggasi Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 10-01-2020) 16-04-2020, n. 7869 “La revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato costituisce conseguenza automatica, prevista per legge (cfr. del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2), della dichiarazione di manifesta infondatezza della domanda. Trattasi di misura evidentemente ispirata ad evitare che i costi derivanti dalla proposizione di domande evidentemente infondate, ovvero di iniziative giudiziarie attivate con malafede e colpa grave, ricadano sulla collettività. Il giudizio sulla sussistenza della colpa grave si risolve in un apprezzamento di fatto, non utilmente censurabile in Cassazione, che viene svolto direttamente dal giudice di merito investito della cognizione della causa. Né si ravvisano, nella normativa in esame, profili di contrasto con i principi posti dagli artt. 3 e 24 Cost.: quanto al primo, perché non sussiste alcun trattamento irragionevole di situazioni, differenziate, essendo – al contrario – del tutto ragionevole che la situazione di colui che, essendo stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato in via provvisoria, abbia agito o resistito in giudizio con colpa grave o malafede, o abbia proposto domande palesemente infondate, non meriti identico trattamento rispetto alla condizione del soggetto che, nella identica condizione soggettiva, si sia invece comportato con buona fede e senza colpa, ed abbia proposto una domanda non manifestamente infondata.
D'altro canto, neppure sussistono profili di contrasto con l'art. 24 Cost., giacché il diniego dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non si traduce necessariamente ed in via automatica in una limitazione del diritto di azione e difesa dell'interessato. Inoltre, occorre considerare che l'ammissione viene sempre disposta in via provvisoria, onde appare ulteriormente ragionevole che, in sede di verifica finale, si faccia luogo alla revoca del beneficio in tutti i casi in cui la sua anticipata concessione si riveli non giustificata in ragione, alternativamente o cumulativamente, dell'atteggiamento soggettivo dell'interessato ovvero dell'oggettiva manifesta infondatezza della domanda da esso proposta”. spese sulla base delle regole del gratuito patrocinio e mandando alla competente Funzione dei
Servizi di cancelleria della Amministrazione giudiziaria per la richiesta di pagamento degli importi non versati dal ricorrente per l'introduzione del presente giudizio (C.U., marca da bollo, etc.) ed ora dovuti – al pari di ogni altra somma da versarsi in relazione al giudizio svoltosi ed alla decisione assunta dal Tribunale (costi di notifica, imposta di registro, etc.) – per effetto della revoca del beneficio.
Quanto al regolamento delle spese di lite tra le parti esse vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri tariffari di cui al D.M. n.55/2014 applicando la riduzione ex art. 4 comma 4 del cit. decreto per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto
Restano a carico di parte attrice le spese della resa CTU medico legale come da separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela quale giudice unico, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe così decide: rigetta la domanda di parte attrice;
condanna parte attrice alla rifusione delle spese e compensi professionali del presente giudizio, a favore del convenuto in persona del l.r.p.t. nella misura di €. 1.778,00 oltre Controparte_3 spese generali 15%, CAP e IVA come per legge. revoca l'ammissione della parte attrice al beneficio del gratuito patrocinio e manda alla competente
Funzione dei Servizi di cancelleria dell'Amministrazione giudiziaria per la richiesta di pagamento degli importi non versati dal ricorrente per l'introduzione del presente procedimento (C.U., marca da bollo, etc.) ed ora dovuti per effetto della revoca del beneficio del gratuito patrocinio.
Le spese di ct medico legale restano definitivamente a carico di parte attrice.
Gela, 15.12.2025
Il Giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE 04-07-2019, n. 18025