TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/11/2025, n. 4653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4653 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa
OS Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nel giudizio recante n. 14437/2024 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Parte_1
avv.ti Ugo Odierna e Alfonso Leperino, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Annalisa Sarnataro, elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 18.11.2024, premesso di essere dipendente dell' , in qualità Parte_2 Parte_3
(C.P.S.I.), categoria D, in servizio presso il P.O. San Giovanni di Dio di
[...]
TA (NA) - ha dedotto: di aver svolto nel periodo da maggio a luglio 2021 attività di somministrazione dei vaccini anti COVID 19, per un totale di 90 ore;
di aver ricevuto per tale attività il compenso previsto dal CCNL di categoria per il lavoro straordinario (diurno, festivo e/o notturno), anziché il pagamento della indennità prevista dall'art. 1, comma 464, L. n. 178/2020, come successivamente modificato dall'art. 20 del D.L. n. 41/2021, convertito dalla Legge n. 69/2021, pari a € 50,00 per ogni ora di prestazione resa.
Ha, quindi, chiesto la condanna dell' al pagamento delle differenze Parte_4
retributive tra quanto dovuto a tale titolo e quanto percepito, in subordine anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., con riserva di quantificazione in altro giudizio.
Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
Si è costituita l' , la quale ha contestato il numero di ore prestate dal Parte_4
ricorrente per la somministrazione dei vaccini anti-Covid, detraendone 6,94 in quanto non risultanti dai cartellini marcatempo e dalle buste paga. Ha, quindi, eccepito di aver provveduto nel mese di gennaio 2025 all'erogazione in favore del ricorrente dell'importo di € 4.153,00 quale differenza tra quanto percepito e quanto dovuto a titolo di indennità ex art. 1, comma 464, L. n. 178/2020, per un numero di ore pari a 83,06, chiedendo pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con note sostitutive d'udienza depositate il 12.11.2025, parte ricorrente si è associata alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, chiedendo la
Parte condanna dell resistente al pagamento delle spese di lite, essendo il pagamento intervenuto nelle more del giudizio.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note in sostituzione dell'udienza del 20.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Va pronunciata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse dell'istante alla pronuncia di merito.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005,
n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre,
Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000,
n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Parte Nel caso di specie, l' ha provveduto alla corresponsione delle somme oggetto di domanda (cfr. cedolino di gennaio 2025), come confermato da parte ricorrente, la quale si
è associata alla richiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere, implicitamente rinunciando alla domanda relativa alle ore non riscontrate e contestate
Parte dall
Quanto al governo delle spese di lite, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Nel caso di specie, la domanda risulta astrattamente fondata per quanto concerne il
Parte numero di ore indicate dall in memoria (83,06): parte ricorrente ha, infatti, provveduto al deposito di tutta la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza del proprio diritto a ottenere la prestazione richiesta.
Parte resistente, d'altro canto, non ha in alcun modo giustificato il ritardo nel riconoscimento delle differenze in questione, intervenuto dopo il deposito e la notifica del ricorso, perfezionatasi il 12.12.2024 (cfr. ricevuta di consegna pec allegata alle note).
Per tali ragioni, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, applicando i minimi previsti dal DM n.
55/2014 come mod. dal DM n. 147/2022, in ragione della bassa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
a) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) Condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_2
pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 1.314,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Manda la cancelleria per le comunicazioni.
Aversa, 21.11.2025
Il Giudice del lavoro
dott.ssa OS Pacelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa
OS Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nel giudizio recante n. 14437/2024 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Parte_1
avv.ti Ugo Odierna e Alfonso Leperino, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Annalisa Sarnataro, elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 18.11.2024, premesso di essere dipendente dell' , in qualità Parte_2 Parte_3
(C.P.S.I.), categoria D, in servizio presso il P.O. San Giovanni di Dio di
[...]
TA (NA) - ha dedotto: di aver svolto nel periodo da maggio a luglio 2021 attività di somministrazione dei vaccini anti COVID 19, per un totale di 90 ore;
di aver ricevuto per tale attività il compenso previsto dal CCNL di categoria per il lavoro straordinario (diurno, festivo e/o notturno), anziché il pagamento della indennità prevista dall'art. 1, comma 464, L. n. 178/2020, come successivamente modificato dall'art. 20 del D.L. n. 41/2021, convertito dalla Legge n. 69/2021, pari a € 50,00 per ogni ora di prestazione resa.
Ha, quindi, chiesto la condanna dell' al pagamento delle differenze Parte_4
retributive tra quanto dovuto a tale titolo e quanto percepito, in subordine anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., con riserva di quantificazione in altro giudizio.
Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
Si è costituita l' , la quale ha contestato il numero di ore prestate dal Parte_4
ricorrente per la somministrazione dei vaccini anti-Covid, detraendone 6,94 in quanto non risultanti dai cartellini marcatempo e dalle buste paga. Ha, quindi, eccepito di aver provveduto nel mese di gennaio 2025 all'erogazione in favore del ricorrente dell'importo di € 4.153,00 quale differenza tra quanto percepito e quanto dovuto a titolo di indennità ex art. 1, comma 464, L. n. 178/2020, per un numero di ore pari a 83,06, chiedendo pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con note sostitutive d'udienza depositate il 12.11.2025, parte ricorrente si è associata alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, chiedendo la
Parte condanna dell resistente al pagamento delle spese di lite, essendo il pagamento intervenuto nelle more del giudizio.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note in sostituzione dell'udienza del 20.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Va pronunciata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse dell'istante alla pronuncia di merito.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005,
n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre,
Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000,
n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Parte Nel caso di specie, l' ha provveduto alla corresponsione delle somme oggetto di domanda (cfr. cedolino di gennaio 2025), come confermato da parte ricorrente, la quale si
è associata alla richiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere, implicitamente rinunciando alla domanda relativa alle ore non riscontrate e contestate
Parte dall
Quanto al governo delle spese di lite, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere.
Nel caso di specie, la domanda risulta astrattamente fondata per quanto concerne il
Parte numero di ore indicate dall in memoria (83,06): parte ricorrente ha, infatti, provveduto al deposito di tutta la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza del proprio diritto a ottenere la prestazione richiesta.
Parte resistente, d'altro canto, non ha in alcun modo giustificato il ritardo nel riconoscimento delle differenze in questione, intervenuto dopo il deposito e la notifica del ricorso, perfezionatasi il 12.12.2024 (cfr. ricevuta di consegna pec allegata alle note).
Per tali ragioni, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, applicando i minimi previsti dal DM n.
55/2014 come mod. dal DM n. 147/2022, in ragione della bassa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
a) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) Condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_2
pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 1.314,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Manda la cancelleria per le comunicazioni.
Aversa, 21.11.2025
Il Giudice del lavoro
dott.ssa OS Pacelli