Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 4428
CASS
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 646 c.p.

    Il motivo è inammissibile perché aspecifico e reiterativo di doglianze già respinte in appello. La responsabilità non si basa sul comportamento processuale ma sulla comprovata appropriazione del bene noleggiato. La mancata restituzione del bene allo scadere del contratto, a fronte di solleciti, integra l'interversione del possesso. Le dichiarazioni della persona offesa sono state ritenute credibili e supportate da riscontri, e la loro valutazione è preclusa in sede di legittimità. Si contesta anche la genericità riguardo a circostanze scusanti o impossibilità sopravvenuta.

  • Inammissibile
    Violazione di legge in relazione all'art. 124 c.p.

    Il motivo è inammissibile perché contrario alla giurisprudenza che fa decorrere il termine per la querela dal momento della chiara conoscenza della definitiva volontà di non restituire il bene. La querela è stata presentata tempestivamente dopo l'ingiustificato rifiuto di restituzione, formalizzato con raccomandata. Si rileva inoltre l'aspecificità della doglianza per la mancata indicazione della data di presentazione della querela.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 131-bis c.p.

    Il motivo è inammissibile perché aspecifico. La Corte ha adeguatamente valorizzato l'assenza di condotte risarcitorie o riparatorie successive al reato, elemento valutabile ai fini dell'art. 131-bis c.p. Il giudizio sulla tenuità dell'offesa è stato effettuato secondo i criteri dell'art. 133 c.p.

  • Inammissibile
    Violazione di legge in riferimento agli artt. 133 e 62-bis c.p.

    Il motivo è inammissibile perché aspecifico e generico. L'assunto della natura civilistica della vicenda è stato disatteso dai giudici di merito. La pena è prossima al minimo edittale e la sua determinazione è congrua e motivata. Analoghe considerazioni valgono per il diniego delle circostanze generiche.

  • Inammissibile
    Violazione di legge in relazione all'art. 20-bis c.p.

    Il motivo è inammissibile perché aspecifico. La richiesta di pena sostitutiva è stata ampliata in Cassazione rispetto all'appello e la richiesta originaria era generica. Il giudice d'appello non può disporre la sostituzione ex officio senza una specifica richiesta motivata. La Corte ha valutato negativamente l'assenza di condotte riparatorie.

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Commentari4

  • 1l’assenza di un comportamento riparatorio/ripristinatorio escludere l’applicazione dell’art. 131 bis c.p.? | Sistema Penale | SP
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione

  • 2l’assenza di un comportamento riparatorio/ripristinatorio escludere l’applicazione dell’art. 131 bis c.p.? | Sistema Penale | SP
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione

  • 3l’assenza di un comportamento riparatorio/ripristinatorio escludere l’applicazione dell’art. 131 bis c.p.? | Sistema Penale | SP
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    Cass. pen., Sez. II, 30 dicembre 2025 (dep. 3 febbraio 2026), n. 4428, Pres. Ariolli, Rel. Bifulco Leggi la sentenza 1. Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla legittimità dell'esclusione della particolare tenuità del fatto in considerazione dell'assenza di un comportamento susseguente riparatorio o ripristinatorio che «avrebbe potuto contribuire a una diversa e più positiva valutazione della condotta». La decisione rappresenta un'occasione per riflettere sulla portata dell'introduzione della condotta susseguente al reato tra gli indici di cui all'art. 131-bis c.p. ad opera del d.lgs. 150/2022 (cd. Riforma Cartabia). La causa di non punibilità per …

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  • 4l’assenza di un comportamento riparatorio/ripristinatorio escludere l’applicazione dell’art. 131 bis c.p.? | Sistema Penale | SP
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione

    Cass. pen., Sez. II, 30 dicembre 2025 (dep. 3 febbraio 2026), n. 4428, Pres. Ariolli, Rel. Bifulco 1. Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla legittimità dell'esclusione della particolare tenuità del fatto in considerazione dell'assenza di un comportamento susseguente riparatorio o ripristinatorio che «avrebbe potuto contribuire a una diversa e più positiva valutazione della condotta». La decisione rappresenta un'occasione per riflettere sulla portata dell'introduzione della condotta susseguente al reato tra gli indici di cui all'art. 131-bis c.p. ad opera del d.lgs. 150/2022 (cd. Riforma Cartabia). La causa di non punibilità per particolare tenuità del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 4428
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4428
Data del deposito : 3 febbraio 2026

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