Sentenza 3 febbraio 2026
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Cass. pen., Sez. II, 30 dicembre 2025 (dep. 3 febbraio 2026), n. 4428, Pres. Ariolli, Rel. Bifulco Leggi la sentenza 1. Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla legittimità dell'esclusione della particolare tenuità del fatto in considerazione dell'assenza di un comportamento susseguente riparatorio o ripristinatorio che «avrebbe potuto contribuire a una diversa e più positiva valutazione della condotta». La decisione rappresenta un'occasione per riflettere sulla portata dell'introduzione della condotta susseguente al reato tra gli indici di cui all'art. 131-bis c.p. ad opera del d.lgs. 150/2022 (cd. Riforma Cartabia). La causa di non punibilità per …
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Cass. pen., Sez. II, 30 dicembre 2025 (dep. 3 febbraio 2026), n. 4428, Pres. Ariolli, Rel. Bifulco 1. Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla legittimità dell'esclusione della particolare tenuità del fatto in considerazione dell'assenza di un comportamento susseguente riparatorio o ripristinatorio che «avrebbe potuto contribuire a una diversa e più positiva valutazione della condotta». La decisione rappresenta un'occasione per riflettere sulla portata dell'introduzione della condotta susseguente al reato tra gli indici di cui all'art. 131-bis c.p. ad opera del d.lgs. 150/2022 (cd. Riforma Cartabia). La causa di non punibilità per particolare tenuità del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 4428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4428 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore ROBERTO PATSCOT, con cui si è chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. (-6 Penale Sent. Sez. 2 Num. 4428 Anno 2026 Presidente: ARIOLLI GIOVANNI Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 30/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 marzo 2025, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado, che ha ritenuto IL NA responsabile del delitto di appropriazione indebita, condannandolo alla pena sospesa di mesi sei di reclusione ed euro 500 di multa, nonché al risarcimento dei danni nei confronti della persona offesa Nino Camerlengo. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai cinque motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 646 cod. pen., per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto, a fronte di un mero inadempimento civilistico, che l'imputato avesse volontariamente omesso di restituire il bene - una fotocopiatrice - di cui, asseritamente, si appropriava. Il contratto di noleggio non poteva ritenersi risolto, atteso che la persona offesa mai ha manifestato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa apposta al regolamento contrattuale. La Corte d'appello ha acriticamente aderito al narrato della persona offesa, in assenza di validi riscontri che dimostrassero sia la sussistenza dell'oggettiva interversione del possesso, richiesta dalla giurisprudenza di legittimità per affermare la ricorrenza del reato ascritto, sia degli artifizi posti in essere dal ricorrente. Ai fini dell'ascrizione di responsabilità è stato impropriamente valorizzato il comportamento processuale, elemento, quest'ultimo, di per sé neutro, né si è considerata la potenziale esistenza di circostanze idonee a scagionare l'imputato, così come della sopravvenuta impossibilità all'adempimento contrattuale. 2.2 Col secondo motivo, si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 124 cod. pen., per non aver la Corte territoriale pronunciato non doversi procedere per tardività della querela. 2.3 Col terzo motivo, deduce violazione dell'art. 131 bis cod. pen., non avendo la Corte territoriale considerato né la limitata entità dell'episodio contestato, né il comportamento complessivo dell'imputato, avuto riguardo al titolo di reato e i limiti edittali della pena. 2.4 Col quarto motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 133 e 62-bis cod pen. 2.5 Col quinto motivo, si eccepisce violazione di legge, in relazione all'art. 20 bis cod. 2 ir, 3. È pervenuta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Roberto Pascot, con cui si è chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. 4. Sono, altresì, pervenute le conclusioni nell'interesse della parte civile, con allegata la nota spese (euro 6.332), nonché la nomina dell'Avv. Stefania Temofonte, quale difensore del ricorrente, con conferimento di procura speciale ed elezione di domicilio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto aspecifico e reiterativo di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte distrettuale con argomentazioni logiche e conformi al diritto;
la doglianza, pertanto, omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). Diversamente da quanto eccepito in ricorso, la responsabilità dell'imputato per l'ascritto delitto non è stata affatto basata sul comportamento processuale dello stesso, bensì sulla comprovata condotta di appropriazione del bene che era stato oggetto di noleggio tra vittima e ricorrente. A tal riguardo, va sottolineato come l'assunto centrale della doglianza, secondo cui la condotta del ricorrente si sarebbe tradotta in un mero inadempimento contrattuale di natura civilistica, sia stato adeguatamente disatteso dai giudici di merito. In particolare, risulta correttamente motivata la ritenuta interversione del possesso, attesa la mancata e ingiustificata restituzione del bene allo scadere del contratto, evidenziata, con decisione doppiamente conforme, dai giudici di merito (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 6998 del 23/01/2019, De, Rv. 275607 - 01: «nel caso di noleggio di breve durata, allo scadere del termine si configura un obbligo di restituzione tempestiva che, ove non adempiuto in assenza di giustificazioni, si configura quale "interversio possessionis" ai sensi dell'art. 646 cod. pen., anche in assenza di una richiesta di restituzione del noleggiatore»). In altri termini, a fronte dei reiterati solleciti di pagamento dei canoni di locazione e, poi, di restituzione del bene - dapprima espressi in via informale e, di poi, formalizzati con nota del 24 gennaio 2024, inviata dal difensore di fiducia della persona offesa con cui si richiedeva la restituzione del bene - del tutto razionalmente i giudici di merito hanno interpretato la condotta dell'imputato come volta a compiere «un atto di dominio sulla cosa altrui, con la volontà, espressa o 3 implicita, di tenerla come propria» (Sez. 2, n. 6798 del 30/01/2025, Romaniello, Rv. 287552 - 01: fattispecie relativa a un contratto di noleggio di attrezzature della durata di cinque anni, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione che aveva individuato il momento dell'interversione consapevole del possesso in quello della mancata restituzione della "res" alla data di scadenza). Inoltre, la Corte d'appello, con motivazione logica e affatto esente dai dedotti vizi, ha ritenuto che la condotta di appropriazione indebita fosse comprovata dalle credibili dichiarazioni della persona offesa, supportate da riscontri, quali, segnatamente, i messaggi indirizzati invano all'imputato, infine anche a mezzo di raccomandata, al fine di ottenere la restituzione del bene. In tal senso, la decisione gravata è rispettosa del consolidato principio di diritto (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214) a mente del quale le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto, con un vaglio dell'attendibilità del dichiarante più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva. Tuttavia, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni — ed è proprio in tal senso che la Corte di merito ha operato — con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755). Ciò posto, ogni ulteriore vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa è precluso a questa Corte in ossequio al principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, che non si ravvisano nel caso di specie (Sez. Bell'arte, cit;
in termini, Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342) Il motivo soffre, infine, di palese genericità, nella parte in cui deduce, con argomentazione di natura puramente congetturale e priva di ulteriori specificazioni, che la Corte distrettuale non avrebbe adeguatamente valutato la potenziale esistenza di circostanze idonee a scagionare l'imputato, così come la sopravvenuta impossibilità all'adempimento contrattuale. ce 4 3. Il secondo motivo è inammissibile, per la contrarietà della tesi difensiva alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «il termine per proporre querela per il reato di appropriazione indebita decorre dal momento in cui la persona offesa ha avuto chiara conoscenza della definitiva volontà dell'imputato di invertire il possesso del bene, e quindi non necessariamente dalla scadenza del termine stabilito per la consegna, in quanto la mera mancata restituzione colposa non integra gli estremi del reato»: fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto tempestiva la querela proposta entro tre mesi non dalla scadenza del termine stabilito per la restituzione della "res", bensì dall'ingiustificato rifiuto della restituzione di essa: Sez. 2, n. 18860 del 24/01/2012, Casamonica, Rv. 252813 - 01). Diversamente da quanto lamentato, la motivazione è logica, oltre che corretta in diritto, avendo la Corte territoriale chiarito come la querela sia stata presentata nel momento dell'effettiva conoscenza, da parte della vittima, della definitiva volontà dell'imputato di non restituire il bene, resa manifesta attraverso l'ingiustificato rifiuto, pur a fronte di un atto formale di intimazione alla restitutio. Momento cronologico che, razionalmente, la Corte ha individuato nel giorno 24 gennaio 2017, allorché la vittima si risolveva a inviare una raccomandata che sollecitava il ricorrente - formalmente, a differenza dei precedenti inviti, espressi per le vie brevi - a restituire il bene. Pertanto, i giudici di merito hanno correttamente applicato l'art. 124 cod. pen., ancorando l'effettiva conoscenza dell'atto lecito a un momento in cui l'interversione del possesso diveniva non più opinabile, non avendo l'imputato reagito all'intimazione di pagamento, malgrado avesse ricevuto avviso della raccomandata a.r. Si rimarca, infine, l'aspecificità della doglianza, in cui neppure si indica la data in cui la querela veniva presentata. 4. Il terzo motivo è inammissibile, perché aspecifico, tornando la difesa a non confrontarsi, in maniera critica ed effettiva, con la motivazione del gravato provvedimento. Contrariamente a quanto dedotto, il complessivo giudizio negativo della condotta dell'imputato, anche successiva al fatto, è stato adeguatamente svolto;
invero, legittimamente la Corte d'appello ha valorizzato l'assenza di condotte risarcitorie o riparatorie che, ove si consideri la natura patrimoniale dell'offesa arrecata, avrebbero potuto, invece, contribuire a una diversa e più positiva valutazione della condotta (v. Sez. 6, n. 43941 del 03/10/2023, Hamdi, Rv. 285360 - 01, secondo cui, in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, la condotta susseguente al reato, per effetto delle modifiche all'art. 131-bis cod. pen. introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, costituisce elemento ((/ 5 d9 suscettibile di valutazione negativa ai fini della applicabilità dell'esimente nel caso in cui determini un aggravamento dell'offesa, non rilevando invece comportamenti successivi sol perché espressivi di capacità a delinquere). Impregiudicata la decisività della superiore argomentazione, si osserva, infine, che la decisione impugnata è conforme al consolidato principio di diritto, alla luce del quale, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01). 5. Il quarto motivo è, del pari, inammissibile perché aspecifico e generico. Le doglianze in tema di mancata concessione delle circostanze generiche e di determinazione della pena si basano, in sostanza, sul medesimo assunto da cui muoveva la difesa in appello - il rilievo puramente civilistico, non già penalistico, della vicenda -, reiterato in tal sede. Ma, come già illustrato (supra, sub 2), detto assunto è stato efficacemente disatteso dalla Corte territoriale. Ai fini dell'invocata rimodulazione del trattamento sanzionatorio, non dispiega, pertanto, alcuna efficacia argomentativa la circostanza secondo cui la vicenda giudiziale si sarebbe "consumata in ambito commerciale" (v. p. 7 del ricorso). Ciò per tacere dell'oscurità del passaggio in cui si afferma che "il coinvolgimento del ricorrente nella vicenda giudiziale era stato determinato dalle stesse modalità di noleggio della fotocopiatrice" (ibidem). Tanto precisato, si osserva che la pena, per come determinata (pena sospesa di mesi sei di reclusione ed euro 500 di multa), è effettivamente prossima al minimo edittale, come osservato dai giudici d'appello; sicché la motivazione dell'impugnata sentenza, nel ritenere congrua la determinazione effettuata dal giudice di primo grado, non presenta ammanchi logici ed è conforme alla pacifica giurisprudenza di legittimità, secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (v. ad es., Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario). Medesime considerazioni valgono per il diniego delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., invocate dal ricorrente sulla base del non condivisibile presupposto - compiutamente disatteso, 6 come già esplicato, dai giudici di merito — di "altre decisive circostanze" (v. p. 7 del ricorso) asseritamente trascurate nella gravata sentenza. 6. Il quinto motivo è inammissibile, perché aspecifico. Va premesso che, nel motivo in esame, viene ampliato quanto devoluto col corrispondente motivo d'appello, lamentando oggi, il ricorrente, il vizio di motivazione in relazione alla richiesta di pena sostitutiva pecuniaria o di qualsiasi pena sostitutiva, mentre in appello era formulata, in maniera peraltro del tutto generica, richiesta della sola pena sostitutiva pecuniaria. Ciò precisato, l'inammissibilità della doglianza deriva dell'assenza di specificità con cui l'allora appellante richiedeva l'applicazione di pena sostitutiva. Deve, pertanto, ribadirsi il principio, posto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d'appello non può disporre la sostituzione "ex officio" nel caso in cui non sia stata formulata, nell'atto di gravame, una specifica e motivata richiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello; in motivazione, la Corte ha altresì affermato che l'appellante è onerato di supportare, con specifiche deduzioni, la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi, conseguendo, al mancato assolvimento di tale onere, l'inammissibilità originaria della richiesta: Sez. 4, n. 36657 del 15/10/2025, Rossi, Rv. 288792 - 01). Peraltro, a fronte della natura del reato e della peculiare condotta dell'imputato, la motivazione non appare viziata logicamente, avendo la Corte distrettuale comunque reso adeguate ragioni, valutando negativamente l'assenza di condotte riparatorie e risarcitorie da parte dell'imputato. 7. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 8. Non può accogliersi, infine, la richiesta, avanzata nell'intesse della parte civile, di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in suo favore, perché il contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, essendosi limitata, di fatto, a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, o il suo rigetto senza contrastare specificamente i 7 motivi di impugnazione proposti (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così deciso in Roma, il 30/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente