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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 25/07/2025, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N.1291 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Renato Buzi Presidente
Dott. Francesca Aratari Giudice
Dott.ssa Federica Nardi Giudice relatore estensore esaminati gli atti e i documenti di causa, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la presente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritta al R.G n. 1291/2025
e proposta da:
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
(C.F. ); Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Consuelo Squillaci e Riccardo
Balboni, come da procura alle liti in atti;
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri, che ha apposto il suo visto agli atti;
viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti in data 24.06.2025, a seguito della sostituzione dell'udienza in presenza con il deposito di tali note scritte in virtù di istanza congiuntamente avanzata in tal senso dai coniugi, i quali hanno rappresentato di non volersi riconciliare e di voler insistere nella loro domanda volta alla cessazione degli effetti civili della loro unione matrimoniale alle condizioni di cui al ricorso congiuntamente presentato in data 28.03.2025;
ritenuto, alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione depositata, integrata dai coniugi anche con le loro note di trattazione scritta mediante la produzione dell'originario ricorso per la loro separazione e del certificato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, che risulta integrata una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b) della L. 1 dicembre 1970 n.
898 e ss.mm.ii. per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio e che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla loro separazione personale e della volontà espressa dagli stessi di non riconciliarsi;
ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, di cui al ricorso depositato, anche con riferimento agli interessi della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente della coppia,
per la quale i coniugi hanno convenuto i rispettivi obblighi di mantenimento così Persona_1 come da ricorso congiunto, e considerato che il P.M. ha apposto il suo visto agli atti;
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 04.10.1997, a Ciampino, tra
(C.F. ), nato in data [...] a [...], e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), nata in data [...] a [...], e trascritto nei registri
[...] C.F._2 di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del Comune di Ciampino, dell'anno 1997, al N. 84, Parte
II, Serie A, alle condizioni di cui al ricorso congiunto presentato in data 28.03.2025.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Velletri il 24/07/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Federica Nardi dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Renato Buzi Presidente
Dott. Francesca Aratari Giudice
Dott.ssa Federica Nardi Giudice relatore estensore esaminati gli atti e i documenti di causa, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la presente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritta al R.G n. 1291/2025
e proposta da:
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
(C.F. ); Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Consuelo Squillaci e Riccardo
Balboni, come da procura alle liti in atti;
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri, che ha apposto il suo visto agli atti;
viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti in data 24.06.2025, a seguito della sostituzione dell'udienza in presenza con il deposito di tali note scritte in virtù di istanza congiuntamente avanzata in tal senso dai coniugi, i quali hanno rappresentato di non volersi riconciliare e di voler insistere nella loro domanda volta alla cessazione degli effetti civili della loro unione matrimoniale alle condizioni di cui al ricorso congiuntamente presentato in data 28.03.2025;
ritenuto, alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione depositata, integrata dai coniugi anche con le loro note di trattazione scritta mediante la produzione dell'originario ricorso per la loro separazione e del certificato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, che risulta integrata una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b) della L. 1 dicembre 1970 n.
898 e ss.mm.ii. per la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio e che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla loro separazione personale e della volontà espressa dagli stessi di non riconciliarsi;
ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, di cui al ricorso depositato, anche con riferimento agli interessi della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente della coppia,
per la quale i coniugi hanno convenuto i rispettivi obblighi di mantenimento così Persona_1 come da ricorso congiunto, e considerato che il P.M. ha apposto il suo visto agli atti;
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 04.10.1997, a Ciampino, tra
(C.F. ), nato in data [...] a [...], e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), nata in data [...] a [...], e trascritto nei registri
[...] C.F._2 di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del Comune di Ciampino, dell'anno 1997, al N. 84, Parte
II, Serie A, alle condizioni di cui al ricorso congiunto presentato in data 28.03.2025.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Velletri il 24/07/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Federica Nardi dott. Renato Buzi