Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 23/04/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
Nr. 512/2019 di R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
Seconda Sezione
Il Giudice Monocratico, GOP dr. Carlo BUONO, nella causa iscritta al n.
512/2019 di Ruolo Generale, avente ad oggetto “Responsabilità professionale”: tra
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29.10.1935, ed ivi residente a[...] assistito e difeso dall'Avv. Antonio Barbieri, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cerreto Sannita, attore di domanda riconvenzionale e
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(BN) il 14.07.1964 assistito e difeso dall'Avv. Mario Mirra, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Benevento, convenuto nella domanda riconvenzionale sulle conclusioni rassegnate nell'udienza del 23.12.2024 e dettagliate come dalle note versate in atti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Con provvedimento del 07.03.2019 il Presidente della II Sezione Civile del
Tribunale di Benevento, assegnava al giudice monocratico in materia civile della stessa sezione il procedimento 512/2019 di RG avente ad oggetto la
confronti dell'avv. . Controparte_1
Difatti, in relazione alla domanda proposta da quest'ultimo avanti al
Tribunale di Benevento in sede civile in composizione collegiale nei confronti del citato e rubricata al nr. 2006/2018 RG, il detto Parte_1
Tribunale, con provvedimento preso nella Camera di Consiglio del
22.11.2018, disponeva la separazione della domanda riconvenzionale proposta dal , appunto oggetto del presente procedimento, e Pt_1
sospendava la trattazione della domanda principale.
Il sig. chiedeva che l'Avv. fosse ritenuto Parte_2 CP_1
responsabile di inadempienze contrattuali riferite all'attività professionale che il suddetto difensore aveva prestato in suo favore e, dunque, condannato al risarcimento del danno nella misura della somma di €
10.000,00.
Nel primo atto utile, l'Avv. respingeva ogni addebito ritenendo CP_1
il proprio comportamento assolutamente conforme ai parametri di correttezza professionale, richiedendo, pertanto, il rigetto integrale delle doglianze tutte mosse in uno alla spiegata domanda riconvenzionale.
Venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e, escussi i testi e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
di parte attorea e i testi e
[...] Testimone_4 Tes_5
di parte convenuta. Terminata l'istruttoria, il giudice invitava le
[...]
parti a precisare le conclusioni. Nell'udienza del 23.12.2024, sulle rassegnate conclusioni, il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ambedue le parti depositavano la sola memoria conclusionale.
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Giudice C. Buono Pag. 2 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda riconvenzionale va rigettata.
L'Avv. patrocinava il in tre distinte cause ma tra di CP_1 Pt_1
loro collegate:
il procedimento nr. 1951/2015 RG avanti il Tribunale di Benevento avente ad oggetto la turbativa dei possesso esercitato dal su di Pt_1
un area pertinenziale antistante la sua abitazione. Conclusosi con ordinanza di rigetto;
il procedimento nr. 4410/2015 Rg Avanti il Tribunale di Benevento avente ad oggetto il reclamo proposto avverso la precedente ordinanza, anch'esso rigettato il procedimento nr. 21730/2016 avanti la Suprema Corte di Cassazione avente ad oggetto il ricorso avverso l'ordinanza con cui veniva respinto il reclamo, dichiarato inammissibile dal Supremo Collegio.
Giova evidenziare che il rapporto fiduciario tra il e l'Avv. Pt_1
cessò prima della discussione del ricorso in Cassazione, CP_1
pertanto la causa fu coltivata da un diverso difensore.
Il lamenta che il rigetto delle domande era del tutto prevedibile Pt_1
stante le conoscenze tecniche dell'Avv. e, inoltre, quest'ultimo CP_1
non lo avvisò del probabile esito infausto delle sue richieste. Pertanto, ritiene, non solo alcun pagamento è dovuto per le citate prestazione professionali, decadendo il difensore, incorso in una colpa professionale, da ogni diritto al compenso (come si evince dall'art. 1460 cc e cfr. Cass n.
5928/2002), ma tale comportamento dà luogo ad un risarcimento per i danni subiti.
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Giudice C. Buono Pag. 3 di 8 Ai fini dell'inquadramento giuridico della fattispecie, si osserva che le obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale sono obbligazioni di mezzi e non di risultato con la conseguenza che il professionista, assumendo l'incarico, si obbliga a prestare la propria opera in vista del raggiungimento di un determinato risultato, senza assumere, invece, alcun obbligo in ordine al conseguimento del medesimo. Ciò sta a significare, ed è bene chiarirlo, che una responsabilità per inadempimento non è assolutamente configurabile per il mancato raggiungimento del risultato sperato, bensì solo per la violazione dei doveri inerenti lo svolgimento della propria attività professionale, ed in particolare del dovere di “diligenza media” di cui all'art. 1176, secondo comma, c.c. Inoltre, nello specifico, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che l'affermazione della responsabilità per colpa professionale di un avvocato implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita dovendo il cliente che lamenta l'inadempimento provare in termini probabilistici che senza la negligenza e/o l'imperizia del legale, il risultato voluto sarebbe stato conseguito.
Questo aspetto appare di enorme importanza allorché dovranno valutarsi le prove poste in essere dall'attore a sostegno della domanda, difatti la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone, pertanto, la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell'attività dell'avvocato, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il
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Giudice C. Buono Pag. 4 di 8 probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita;
tale giudizio, da compiere sulla base di una valutazione necessariamente probabilistica, è riservato al giudice di merito, con decisione non sindacabile dalla Corte di Cassazione se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici (Cass. Civ., 9 giugno
2004, n. 10966; Cass. Civ., 27 marzo 2006, n. 6967; Cass. Civ., sentenza
26 aprile 2010, n. 9917; Cass. Civ., sentenza 5 febbraio 2013, n. 2638).
Occorre ricordare che l'imperizia del difensore è configurabile in caso di risoluzione, in modo errato, di questioni giuridiche prive di margine di opinabilità e la responsabilità del professionista, deve essere valutata dall'odierno giudicante «… "ex ante" e non "ex post", sulla base dell'esito del giudizio» (cfr. Cass. 11906/2016; Cass. 23740/2018).
Orbene, sull'avvocato grava l'obbligo di informazione del cliente, oltre ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione dello stesso;
egli è tenuto a sconsigliare il cliente dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole (Cass. 14597/2004; Cass.
10289/2015). Pertanto, la violazione del dovere di informazione costituisce un inadempimento contrattuale ed espone l'avvocato alla conseguente responsabilità. Nondimeno, lo sforzo informativo dell'avvocato incontra dei limiti, infatti, il difensore non è tenuto a svolgere l'attività di persuasione (c.d obbligo di persuasione) del cliente al compimento (o meno) di un atto, perché si tratta di un compito ulteriore rispetto all'assolvimento dell'obbligo informativo, che risulta concretamente inesigibile, oltre che contrastante con il principio secondo cui l'obbligazione informativa dell'avvocato è un'obbligazione di mezzi e non di risultato (Cass. 10289/2015; Cass. 7708/2016).
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Giudice C. Buono Pag. 5 di 8 Nel caso de quo le domande rivolte al Tribunale sia in sede di ricorso che di reclamo appaiono sicuramente di difficile accoglimento, tuttavia, come detto, tale giudizio si basa sugli elementi scaturiti e non al momento di proposizione delle domande. Difatti, la precisa individuazione dell'effettivo possesso del , su di un area pertinenziale antistante la sua Pt_1
abitazione, nel corso del giudizio, sia in relazione al tempo in cui tale possesso si è protratto, sia in relazione al modo in cui tale possesso è stato esercitato, è apparsa comprensibile al suddetto difensore, solo in sede processuale. Ciò perché alcuna prova vi è che il cliente avesse effettivamente informato il difensore su di una serie di questione che invece sono state puntualmente rilevate e prodotte dalla controparte nel corso di quei giudizi. E se vi è mancanza di ogni prova che le informazioni sono state rese, appare invece molto probabile dalla lettura degli atti e delle due ordinanze del Tribunale di Benevento, che il cliente abbia sottaciuto determinate notizie rilevatesi invece indispensabili.
Di più! L'Avv. ha prodotto una dichiarazione di manleva CP_1
firmata dall' con cui espressamente si faceva presente anche del Parte_1
possibile esito infausto delle cause e il cliente sottoscrivendola ha anche rinunciato ad ogni azione nei confronti del professionista.
A prescindere da ogni valutazione sull'effettiva portata di questa malleva, giova però evidenziare che l'obbligo di informazione, che è quello che può dar luogo ad un inadempimento contrattuale, è stato comunque adempiuto.
Appare sicuramente bizzarra la scelta di proporre ricorso per Cassazione avverso il provvedimento emesso in sede di reclamo. Va infatti ricordato che, ed è giurisprudenza pressoché costante, la Suprema Corte ribadisce
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Giudice C. Buono Pag. 6 di 8 che non è possibile ricorrere avverso un provvedimento che non presenta i caratteri della decisorietà, come appare essere quello del caso in specie.
Tuttavia, non può negarsi che la stessa Suprema Corte, ha statuito che in alcuni casi specifici, è possibile ricorrere per Cassazione, ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione, ma solo se l'ordinanza del reclamo presenta i caratteri della decisorietà e definitività ovvero provvedimenti che decidono un contenzioso o comunque incidono sulla sfera giuridica delle parti con effetto di giudicato. Inoltre, in alcuni casi, la Cassazione ha
“ammissibilizzato” (si permetta il neologismo) il reclamo avverso i provvedimenti indifferibili, tenendo conto che sono destinati ad essere assorbiti dai provvedimenti temporanei e urgenti.
Orbene, nel caso in questione sfugge a questo giudicante quale sia stata l'interpretazione proposta dal difensore della natura del provvedimento impugnato, perché non è stato prodotto agli atti il ricorso stesso. Pertanto, seppur l'esito di qualunque interpretazione data dal difensore è stato infausto, non si può a priori stabilire se essa era del tutto inammissibile.
La conseguenza è che la domanda riconvenzionale va rigettata.
La peculiare natura della vertenza e la particolarità del caso unita alla complessità interpretativa della normativa di settore, in uno alla qualità delle parti, giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, II Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, sulla domanda riconvenzionale proposta da nei confronti Parte_1
di così provvede: Controparte_1
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Giudice C. Buono Pag. 7 di 8 a) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
nei confronti di Controparte_1
b) compensa le spese di lite.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. L.vo n. 196/03.
Così deciso in Benevento il 22 aprile 2025.
IL GIUDICE
Carlo Buono
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