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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DE MARTIN CLAUDIA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1082/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - BO Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250003428342000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto notificato a mezzo pec ad Agenzia delle Entrate riscossione ed a Regione Calabria in data 17 giugno 2025 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n.
13920250003428342000, relativa al pagamento della tassa automobilistica annualità 2022 notificatale in data 23 aprile 2025 di importo complessivo pari a € 425,45 comprensivo di interessi e sanzioni. Eccepiva
l'omessa notifica degli atti presupposti e la conseguente nullità dell'atto successivo censurando sotto molteplici profili la legge regionale n. 56/2023. Rassegnava le seguenti conclusioni: << In via incidentale, sottoporre al vaglio della Corte costituzionale le questioni pregiudiziali di legittimità costituzionale dell'art. 6,
Legge regionale n. 56/2023, con sospensione del giudizio in corso;
In via principale, per i motivi tutti di cui alla narrativa che precede accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare o dichiarare nulla la cartella di pagamento n. 13920250003428342000, con ogni conseguente statuizione. in ogni caso, condannare le controparti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio. >>
Si costituiva in data 18 agosto 2025 la Regione Calabria per chiedere il rigetto del ricorso. Significava di aver omesso l'invio del prodromico avviso sulla scorta delle disposizioni normative di cui alla legge regionale
56/2023, che aveva ammesso la Regione ad accorpare la contestazione in seno alla cartella, purché la cartella medesima venisse notificata entro il terzo anno successivo. Sosteneva che tali requisiti sussistevano con riguardo alla fattispecie in esame essendo l'annualità 2022 “accertabile “entro il 31.12.2025. Si dilungava
- per << i due giudici vibonesi che intravedono retroattività>>- a chiarire che non sussisteva alcuna applicazione retroattiva. Rassegnava le seguenti conclusioni:<< infondato;
2) Condannare alle spese di soccombenza nel merito.>>
Si costituiva in data 27 novembre 2025 ADER per eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione al motivo afferente all'omessa notifica del prodromico avviso, trattandosi di attività rimessa all'Ente impositore. Contestava i motivi di ricorso e rassegnava le seguenti conclusioni:<< nel merito: dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della SI in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della SI e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
- nel merito e in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle vicende afferenti all' asserita mancata notifica degli avvisi prodromici all'iscrizione a ruolo ed alla consegna del ruolo all'ente di esazione;
all'asserita Illegittimità della cartella impugnata per eccesso di potere in capo al legislatore regionale ed all'asserita incostituzionalità dell'art. 6, Legge regionale n. 56/2023: violazione degli artt. 3, 24, 113 e 117 della, attività da ricondurre, tutte, in via esclusiva all'operato dell'Ente Impositore indicato in narrativa, anch'esso da convenirsi in giudizio, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D. Lgs. n. 546/1992.>>
Parte ricorrente in data 18 dicembre 2025 produceva giurisprudenza di merito e in data 23 dicembre 2025 memoria illustrativa.
All'odierna udienza monocratica del giorno 8 gennaio 2026 presente il solo difensore di parte ricorrente che discuteva riportandosi la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella risulta emessa in relazione all'annualità 2022 e la ricorrente ha eccepito la nullità della cartella in quanto non preceduta da atto presupposto, ovvero dall'avviso di accertamento e la regione Calabria, in relazione a tale doglianza, ha preso posizione significando di aver dato applicazione al disposto di cui all'art. 6 della L.R Calabria n. 56/2023 titolato: <
e tassa di concessione regionale >> del seguente contenuto: < dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.>>
Tanto premesso ritiene la Corte di confermare il proprio indirizzo, sebbene si registrino in Sezione pronunce di segno difforme ed in attesa che si pronunci la Corte superiore, in quanto la normativa regionale (legge di stabilità) approvata il 27 dicembre 2023 risulta estesa ad annualità antecedente (qui il 2022) eliminando un presupposto per la regolarità di formazione della pretesa, con ciò violando il principio di irretroattività della normativa tributaria.
La questione, in punto di diritto, risulta posta all'attenzione della Suprema Corte che con la pronuncia n.
14950/2024 ha così argomentato: < legge n. 212 del 2000 (cd. Statuto del contribuente), il quale ha codificato nella materia fiscale il principio generale di irretroattività delle leggi stabilito dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, va esclusa l'applicazione retroattiva delle medesime salvo che questa sia espressamente prevista (Cass., Sez. 5,
Sentenza n. 4411 del 20/02/2020; cfr. altresì Cass., Sez. 5, Sentenza n. 17953 del 24/07/2013). Né trova applicazione il principio di retroattività della legge successiva più favorevole, posto che, come ribadito dalla
Corte costituzionale con sentenza del 20 luglio 2016 n. 193, nel quadro delle garanzie apprestato dalla
CEDU non si rinviene l'affermazione di un vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsione generalizzata del menzionato principio, da parte degli ordinamenti interni dei singoli Stati aderenti, né è dato rinvenire un vincolo costituzionale nel senso dell'applicazione in ogni caso della legge successiva più favorevole (nel caso di specie, che estende le agevolazioni), rientrando nella discrezionalità del legislatore modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore in base alle materie oggetto di disciplina (cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 9269 del 16/04/2018, in tema di sanzioni amministrative;
v. altresì Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19729 del 02/10/2015).>>
Il ricorso va pertanto accolto in relazione all'annualità 2022 non risultando notificato l'atto presupposto.
Va pertanto dichiarata la nullità della cartella impugnata risultando violato il principio legato alla necessità del rispetto della sequenza temporale degli atti in successione: < formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio
2018, n. 1144; Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012).>>.
Le spese del grado seguono la soccombenza di Regione Calabria, mentre possono trovare compensazione con ADER a cui non è imputabile alcun vizio. Esse vengono liquidate in dispositivo secondo lo scaglione di valore di causa (fino a € 1.100,00).
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica · accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
· compensa le spese di lite tra parte ricorrente ed ADER e condanna Regione Calabria alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in € 250,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di BO Valentia, in composizione monocratica Sezione Seconda del giorno 8 gennaio 2026. Il giudice monocratico (Claudia De Martin)
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DE MARTIN CLAUDIA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1082/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - BO Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250003428342000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto notificato a mezzo pec ad Agenzia delle Entrate riscossione ed a Regione Calabria in data 17 giugno 2025 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n.
13920250003428342000, relativa al pagamento della tassa automobilistica annualità 2022 notificatale in data 23 aprile 2025 di importo complessivo pari a € 425,45 comprensivo di interessi e sanzioni. Eccepiva
l'omessa notifica degli atti presupposti e la conseguente nullità dell'atto successivo censurando sotto molteplici profili la legge regionale n. 56/2023. Rassegnava le seguenti conclusioni: << In via incidentale, sottoporre al vaglio della Corte costituzionale le questioni pregiudiziali di legittimità costituzionale dell'art. 6,
Legge regionale n. 56/2023, con sospensione del giudizio in corso;
In via principale, per i motivi tutti di cui alla narrativa che precede accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare o dichiarare nulla la cartella di pagamento n. 13920250003428342000, con ogni conseguente statuizione. in ogni caso, condannare le controparti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio. >>
Si costituiva in data 18 agosto 2025 la Regione Calabria per chiedere il rigetto del ricorso. Significava di aver omesso l'invio del prodromico avviso sulla scorta delle disposizioni normative di cui alla legge regionale
56/2023, che aveva ammesso la Regione ad accorpare la contestazione in seno alla cartella, purché la cartella medesima venisse notificata entro il terzo anno successivo. Sosteneva che tali requisiti sussistevano con riguardo alla fattispecie in esame essendo l'annualità 2022 “accertabile “entro il 31.12.2025. Si dilungava
- per << i due giudici vibonesi che intravedono retroattività>>- a chiarire che non sussisteva alcuna applicazione retroattiva. Rassegnava le seguenti conclusioni:<< infondato;
2) Condannare alle spese di soccombenza nel merito.>>
Si costituiva in data 27 novembre 2025 ADER per eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione al motivo afferente all'omessa notifica del prodromico avviso, trattandosi di attività rimessa all'Ente impositore. Contestava i motivi di ricorso e rassegnava le seguenti conclusioni:<< nel merito: dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della SI in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della SI e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
- nel merito e in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle vicende afferenti all' asserita mancata notifica degli avvisi prodromici all'iscrizione a ruolo ed alla consegna del ruolo all'ente di esazione;
all'asserita Illegittimità della cartella impugnata per eccesso di potere in capo al legislatore regionale ed all'asserita incostituzionalità dell'art. 6, Legge regionale n. 56/2023: violazione degli artt. 3, 24, 113 e 117 della, attività da ricondurre, tutte, in via esclusiva all'operato dell'Ente Impositore indicato in narrativa, anch'esso da convenirsi in giudizio, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D. Lgs. n. 546/1992.>>
Parte ricorrente in data 18 dicembre 2025 produceva giurisprudenza di merito e in data 23 dicembre 2025 memoria illustrativa.
All'odierna udienza monocratica del giorno 8 gennaio 2026 presente il solo difensore di parte ricorrente che discuteva riportandosi la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella risulta emessa in relazione all'annualità 2022 e la ricorrente ha eccepito la nullità della cartella in quanto non preceduta da atto presupposto, ovvero dall'avviso di accertamento e la regione Calabria, in relazione a tale doglianza, ha preso posizione significando di aver dato applicazione al disposto di cui all'art. 6 della L.R Calabria n. 56/2023 titolato: <
e tassa di concessione regionale >> del seguente contenuto: < dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.>>
Tanto premesso ritiene la Corte di confermare il proprio indirizzo, sebbene si registrino in Sezione pronunce di segno difforme ed in attesa che si pronunci la Corte superiore, in quanto la normativa regionale (legge di stabilità) approvata il 27 dicembre 2023 risulta estesa ad annualità antecedente (qui il 2022) eliminando un presupposto per la regolarità di formazione della pretesa, con ciò violando il principio di irretroattività della normativa tributaria.
La questione, in punto di diritto, risulta posta all'attenzione della Suprema Corte che con la pronuncia n.
14950/2024 ha così argomentato: < legge n. 212 del 2000 (cd. Statuto del contribuente), il quale ha codificato nella materia fiscale il principio generale di irretroattività delle leggi stabilito dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, va esclusa l'applicazione retroattiva delle medesime salvo che questa sia espressamente prevista (Cass., Sez. 5,
Sentenza n. 4411 del 20/02/2020; cfr. altresì Cass., Sez. 5, Sentenza n. 17953 del 24/07/2013). Né trova applicazione il principio di retroattività della legge successiva più favorevole, posto che, come ribadito dalla
Corte costituzionale con sentenza del 20 luglio 2016 n. 193, nel quadro delle garanzie apprestato dalla
CEDU non si rinviene l'affermazione di un vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsione generalizzata del menzionato principio, da parte degli ordinamenti interni dei singoli Stati aderenti, né è dato rinvenire un vincolo costituzionale nel senso dell'applicazione in ogni caso della legge successiva più favorevole (nel caso di specie, che estende le agevolazioni), rientrando nella discrezionalità del legislatore modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore in base alle materie oggetto di disciplina (cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 9269 del 16/04/2018, in tema di sanzioni amministrative;
v. altresì Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19729 del 02/10/2015).>>
Il ricorso va pertanto accolto in relazione all'annualità 2022 non risultando notificato l'atto presupposto.
Va pertanto dichiarata la nullità della cartella impugnata risultando violato il principio legato alla necessità del rispetto della sequenza temporale degli atti in successione: < formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio
2018, n. 1144; Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012).>>.
Le spese del grado seguono la soccombenza di Regione Calabria, mentre possono trovare compensazione con ADER a cui non è imputabile alcun vizio. Esse vengono liquidate in dispositivo secondo lo scaglione di valore di causa (fino a € 1.100,00).
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica · accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
· compensa le spese di lite tra parte ricorrente ed ADER e condanna Regione Calabria alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in € 250,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di BO Valentia, in composizione monocratica Sezione Seconda del giorno 8 gennaio 2026. Il giudice monocratico (Claudia De Martin)