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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 26/12/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3533/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Orlando ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-quinquies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3533/2022 con OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORMI- Parte_1 C.F._1 CHINI LAURA
ATTORE/I contro
n qualità di impresa designata alla gestione del Controparte_1 Fondo di Garanzia Vittime della Strada (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1 GIARDINO VINCENZO e dell'avv. CIUCHETTI MONICA
CONVENUTA
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 26.10.2022, ha evoca- Parte_1 to in giudizio la spa esponendo: Controparte_1
a) che il 22.5.2021, mentre era sulla via Ardenza, alla guida dello scooter di pro- prietà del padre , un'autovettura Volkswagen, che lo precedeva, ave- Per_1 va effettuato un'inversione a U;
1 b) che l'impatto tra l'auto e lo scooter era inevitabile;
c) che il conducente dell'auto era rimasto ignoto;
d) che egli nella marcia era preceduto da altro motoveicolo, condotto da
[...]
Parte_2
e) che egli aveva riportato lesioni personali.
Tanto premesso, l'attore ha chiesto la condanna della in qualità di impresa desi- CP_2 gnata alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al pagamento di quanto do- vuto.
2. Con comparsa di costituzione depositata il 17.1.2023, la spa Controparte_3
si è costituita nella predetta qualità deducendo:
[...]
a) che il sinistro si era verificato in piena notte;
b) che era stato coinvolto anche un altro motociclo e che l'attore aveva omesso di rife- rire quanto aveva dichiarato nella denuncia ai Carabinieri e, cioè, che “coinvolto nella dinamica degli eventi, cercando di evitare l'impatto, perdevo il controllo del- lo scooter slittando verso sinistra e urtando la parte destra del mio corpo e dello scooter contro il posteriore sinistro della suddetta autovettura”;
c) che non è provato il “contatto con l'auto”;
d) che, quindi, “ciò fa presumere che la perdita di controllo sia stata del tutto autono- ma e che il ragazzo non procedesse a velocità prudenziale”;
e) che “il ai Carabinieri dichiarò di non poter indicare il nominativo di testimoni Pt_1 in grado di riferire sulla dinamica, che però indicò in un secondo momento”;
f) che l'ammontare del danno indicato dall'attore era eccessivo;
g) che era vietato il cumulo degli indennizzi per lo stesso incidente.
La convenuta ha concluso chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, l'applicazione della presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c.
3. La causa è stata istruita con produzione di documenti e con la consulenza medico- legale del dott. Persona_2
4. Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 5.11.25.
5. La causa è stata poi assegnata a decisione, ai sensi degli artt. 281quinquies e 189 cpc.
Motivi della decisione
6. Ricostruzione dell'incidente
La ricostruzione della dinamica del sinistro è resa complicata dal fatto che non si è potuto
2 escutere alcun teste.
Infatti, l'unico testimone citato dall'attore nella memoria n. 2 depositata il 17.4.23, sig.
[...]
è stato condivisibilmente dichiarato incapace a testimoniare ex art. 246 cpc, CP_4 perché egli era alla guida del motoveicolo che precedeva lo scooter condotto dall'attore (cfr. udienza del 6.7.23).
Ciò premesso, va osservato quanto segue.
L'unica fonte di prova messa a disposizione del giudice è costituito dalla denuncia. Essa è stata presentata da il 24.5.2021, appena 26 ore dopo l'incidente. Parte_1
La dinamica rappresentata appare plausibile.
Il ha infatti dichiarato che, mentre percorreva via dell'Ardenza, aveva notato una Pt_1 Volkswagen Polo “che sostava al lato della strada”. Egli era preceduto da un motoveicolo (condotto da . Controparte_5
L'auto si è messa “in carreggiata riprendendo la marca, cercando di effettuare una inver- sione del senso di marcia”.
Questa manovra dell'auto ha provocato la collisione col motoveicolo condotto da CP_6
perché “l'autovettura intenzionata ad effettuare l'inversione si posizionava in paral-
[...] lelo sulla corsa occupandola interamente”.
Il a bordo del suo scoter ha “impattato violentemente contro la portiera anterio- CP_4 re sinistra dell'autovettura”.
Nella sua denuncia il ha poi aggiunto di essere stato a sua volta “coinvolto nella di- Pt_1 namica degli eventi…. cercando di evitare l'impatto”.
Ciò nonostante, egli ha “perso il controllo dello scooter slittando verso sinistra e urtando la parte destra del mio corpo e dello scooter slittando verso sinistra”.
E' noto che la denuncia ha valenza indiziaria (Cass. 9873/21); Cass. 23434/2014; Cass. 20066/2013; Cass. 9939/2012).
Gli indizi possono costituire fonte di prova se sono “gravi, precisi e concordanti” (art. 2729 c.c.).
Per quanto riguarda la gravità, cioè la necessità che l'indizio sia caratterizzato da un elevato grado di attendibilità della presunzione in relazione al convincimento che essa è in grado di produrre in capo al giudice, nonché il requisito della precisone, va considerato che la de- nuncia è particolarmente circostanziata. Non rileva, invece il fatto che sia stata proposta al- le ore 11.17 del 24.5.2021 e cioè 36 ore dal sinistro (avvenuto il 22 maggio alle ore 23.30) perché il è stato in ospedale dalle ore 00.43 del 23.5.2021 alle ore 03,31. Pt_1
Il giorno successivo, 24 maggio, egli si è fatto visitare dall'odontoiatra Persona_3
Pertanto, il fatto che siano trascorse 36 ore, lungi dall'essere indice di un confezionamento ad hoc della versione da rappresentare nella denuncia, può essere invece spiegato con la necessità del di riprendersi dal trauma e con la volontà di consultare il dott. Pt_1 Per_3
3 Quanto alla concordanza, va evidenziato che il sin dal suo ingresso in Pronto Soccor- Pt_1 so (quindi, nell'immediatezza del sinistro), ha riportato chiaramente la dinamica del sini- stro, riferendo all'operatore che ha redatto il verbale che lo scontro era avvenuto perché un'auto, rimasta sconosciuta, “eseguiva inversione al centro della carreggiata” (cfr. doc. 1 fasc. att.).
Infine, le lesioni sono risultate compatibili con la dinamica del sinistro (cfr. relazione CTU Per_ dott. p. 5).
Si può quindi concludere che, anche se non sono state acquisite prove orali, l'incidente è stato provocato dalla colposa e pericolosa manovra dell'auto (rimasta non identificata) che, immettendosi nella carreggiata, ha fatto una inversione, provocando quindi la collisione prima con il motociclo condotto da e, subito dopo, con quello alla cui guida era CP_4
. Parte_1
7. Concorso di colpa
Il non ha fornito la prova necessaria a superare la presunzione di pari responsabilità, Pt_1 prevista dall'art. 2054, secondo comma, c.c.
Posto che chi effettua l'inversione di marcia è tenuto a dare la precedenza, ai sensi dell'art. Codice della Strada, l'attore non ha dimostrato di essersi comportato “in modo da non co- stituire pericolo o intralcio” (art. 140) e, in particolare, di aver tenuto una velocità adeguata alle caratteristiche dello scooter e alle condizioni del traffico (art. 141, comma 1).
In particolare, essendo pacifico che egli non ha conservato il controllo dello scooter, avreb- be dovuto provare perché non è riuscito a “compiere tutte le manovre necessarie in condi- zione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo cam- po di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile” (art. 141, comma 2)
Infine, il avrebbe dovuto dimostrare di aver tenuto la distanza di sicurezza prescritta Pt_1 dall'art. 149 Codice Strada e che, ciò nonostante, la manovra di inversione di marcia sia stata talmente repentina da risultare non prevedibile e tale, quindi, da rendere inevitabile lo scontro.
Ne consegue che va affermato il concorso di colpa nella misura del 50% in capo a
[...]
. Pt_1
8. Quantificazione del danno: Per_ Il CTU dott. S. ha accertato che dal sinistro verificatosi il 22.5.21, ha ri- Parte_1 portato “una frattura bilaterale del terzo distale della diafisi radiale ed una frattura del terzo distale della diafisi ulnare, oltre ad un trauma facciale con rottura di una precedente ricostruzione sull'elemento 2.1. ”.
4 Residua “dolorabilità in corrispondenza dei focolai di frattura e sfumata limitazione delle escursioni articolari delle due articolazioni radiocarpiche.”.
Il danno biologico è pari al 5 %.
L'invalidità temporanea è stata di 70 giorni, di cui:
- 35 giorni, per il 100 %;
- 35 giorni, al tasso del 50 %.
Non si ritiene che ricorrano i presupposti per la c.d. “personalizzazione del danno”, non ravvisandosi “conseguenze anomale o del tutto peculiari” né, tantomeno, “specifiche ed ec- cezionali” che la giurisprudenza richiede per compiere tale incremento del risarcimento (Cass. 31681/2024; Cass. 21062/2024).
Va infatti considerato che le conseguenze peculiari sono quelle sofferte solo da quella par- ticolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche le- sioni guarite con identici postumi.
Orbene, l'attore non ha addotto alcuna specifica situazione personale idonea a far ritenere che le conseguenze derivanti dal sinistro occorsole siano state più gravi di quelle a carico di persone della stessa età e attinte da incidenti analoghi.
Per quel che concerne il danno morale, va rammentato che secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale “sebbene il danno non patrimoniale costituisca una catego- ria unitaria, le tradizionali sottocategorie del "danno biologico" e del "danno morale" con- tinuano a svolgere una funzione, per quanto solo descrittiva, del contenuto pregiudizievole preso in esame dal giudice, al fine di parametrare la liquidazione del danno risarcibile”.
Considerato che è stato ricoverato solo per alcune ore, appare congruo Parte_1 l'importo di € 1.000,00.
Applicando la tabella prevista dal DM 18.7.25, il risarcimento ad oggi spettante sarebbe pa- ri a € 10.885,93, tenuto conto dell'età di (18 anni nel 2021), di cui: Parte_1
- € 6.936,48 per danno biologico;
- € 1.966,30 per invalidità temporanea totale;
- € 983,15 per invalidità temporanea parziale al 50%;
- € 1.000,00 per danno morale.
Devalutando tale somma al 22.5.21, data del sinistro, si ottiene che il valore del danno, a ta- le data, è pari a € 9.296,27 oltre a € 341,00 per spese (a cui va sommato il compenso del
5 consulente di parte).
Applicando poi la rivalutazione monetaria e gli interessi sul capitale via via rivalutato (dal 21.5.21 ad oggi, applicando l'insegnamento di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995), l'importo a cui avrebbe diritto è pari a € 12.334,89, di cui: Parte_1
- € 9.610,27 per capitale devalutato al 21.5.2021;
- € 1.589,66 per rivalutazione monetaria;
- € 1.134,96 per interessi legali.
Dal giorno successivo al deposito della sentenza, il debito di valore si trasforma in debito di valuta (Cass. 8507/2011).
Spettano, quindi, solo gli interessi, nella misura stabilita dall'art. 1284, primo comma, c.c., ricorrendo tutti i presupposti previsti.
Tuttavia, essendo stata riconosciuta l'applicabilità della presunzione di pari responsabilità ex art 2054 c.c, la somma spettante a è pari a € 6.167,45. Parte_1
Considerato che il ha percepito da un indennizzo di € 3.400,00 (cfr. memoria Pt_1 CP_7 attrice depositata il 20.3.2023), tale somma va “sottratta dall'ammontare del danno risarci- bile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la di- sciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito.” (Cass. S. U. 12565/2018).
Pertanto, la somma spettante al è pari a € 2.767,45. Pt_1
9. Spese
Dalla parziale soccombenza consegue l'obbligo della convenuta di rifondere all'attore le spese processuali, liquidate come in dispositivo, previa compensazione del 50%.
PQM
Il Giudice definitivamente decidendo, così provvede:
a) condanna la in qualità di impresa designata Controparte_1 alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, a pagare a CP_8
6 gio la somma di € 2.767,45 oltre interessi;
b) compensa del 50% le spese processuali;
c) condanna la spa , in qualità di impresa designata Controparte_1 alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada a rifondere a
[...]
il restante 50% delle spese processuali, e pertanto: Pt_1
- € 1.250,00 per compenso;
- rimborso forfetario del 15%;
- cpa e iva nelle misure di legge;
- € 130,00 per spese anticipate;
- spese del procedimento di mediazione;
- compenso liquidato al ctu con decreto 18.1.24;
- la somma di € 600,00 a titolo di compenso del consulente di parte;
- spese successive occorrende.
Livorno, 26.12.25
Il Giudice dott. Massimo Orlando
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Orlando ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-quinquies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3533/2022 con OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORMI- Parte_1 C.F._1 CHINI LAURA
ATTORE/I contro
n qualità di impresa designata alla gestione del Controparte_1 Fondo di Garanzia Vittime della Strada (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1 GIARDINO VINCENZO e dell'avv. CIUCHETTI MONICA
CONVENUTA
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 26.10.2022, ha evoca- Parte_1 to in giudizio la spa esponendo: Controparte_1
a) che il 22.5.2021, mentre era sulla via Ardenza, alla guida dello scooter di pro- prietà del padre , un'autovettura Volkswagen, che lo precedeva, ave- Per_1 va effettuato un'inversione a U;
1 b) che l'impatto tra l'auto e lo scooter era inevitabile;
c) che il conducente dell'auto era rimasto ignoto;
d) che egli nella marcia era preceduto da altro motoveicolo, condotto da
[...]
Parte_2
e) che egli aveva riportato lesioni personali.
Tanto premesso, l'attore ha chiesto la condanna della in qualità di impresa desi- CP_2 gnata alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al pagamento di quanto do- vuto.
2. Con comparsa di costituzione depositata il 17.1.2023, la spa Controparte_3
si è costituita nella predetta qualità deducendo:
[...]
a) che il sinistro si era verificato in piena notte;
b) che era stato coinvolto anche un altro motociclo e che l'attore aveva omesso di rife- rire quanto aveva dichiarato nella denuncia ai Carabinieri e, cioè, che “coinvolto nella dinamica degli eventi, cercando di evitare l'impatto, perdevo il controllo del- lo scooter slittando verso sinistra e urtando la parte destra del mio corpo e dello scooter contro il posteriore sinistro della suddetta autovettura”;
c) che non è provato il “contatto con l'auto”;
d) che, quindi, “ciò fa presumere che la perdita di controllo sia stata del tutto autono- ma e che il ragazzo non procedesse a velocità prudenziale”;
e) che “il ai Carabinieri dichiarò di non poter indicare il nominativo di testimoni Pt_1 in grado di riferire sulla dinamica, che però indicò in un secondo momento”;
f) che l'ammontare del danno indicato dall'attore era eccessivo;
g) che era vietato il cumulo degli indennizzi per lo stesso incidente.
La convenuta ha concluso chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, l'applicazione della presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c.
3. La causa è stata istruita con produzione di documenti e con la consulenza medico- legale del dott. Persona_2
4. Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 5.11.25.
5. La causa è stata poi assegnata a decisione, ai sensi degli artt. 281quinquies e 189 cpc.
Motivi della decisione
6. Ricostruzione dell'incidente
La ricostruzione della dinamica del sinistro è resa complicata dal fatto che non si è potuto
2 escutere alcun teste.
Infatti, l'unico testimone citato dall'attore nella memoria n. 2 depositata il 17.4.23, sig.
[...]
è stato condivisibilmente dichiarato incapace a testimoniare ex art. 246 cpc, CP_4 perché egli era alla guida del motoveicolo che precedeva lo scooter condotto dall'attore (cfr. udienza del 6.7.23).
Ciò premesso, va osservato quanto segue.
L'unica fonte di prova messa a disposizione del giudice è costituito dalla denuncia. Essa è stata presentata da il 24.5.2021, appena 26 ore dopo l'incidente. Parte_1
La dinamica rappresentata appare plausibile.
Il ha infatti dichiarato che, mentre percorreva via dell'Ardenza, aveva notato una Pt_1 Volkswagen Polo “che sostava al lato della strada”. Egli era preceduto da un motoveicolo (condotto da . Controparte_5
L'auto si è messa “in carreggiata riprendendo la marca, cercando di effettuare una inver- sione del senso di marcia”.
Questa manovra dell'auto ha provocato la collisione col motoveicolo condotto da CP_6
perché “l'autovettura intenzionata ad effettuare l'inversione si posizionava in paral-
[...] lelo sulla corsa occupandola interamente”.
Il a bordo del suo scoter ha “impattato violentemente contro la portiera anterio- CP_4 re sinistra dell'autovettura”.
Nella sua denuncia il ha poi aggiunto di essere stato a sua volta “coinvolto nella di- Pt_1 namica degli eventi…. cercando di evitare l'impatto”.
Ciò nonostante, egli ha “perso il controllo dello scooter slittando verso sinistra e urtando la parte destra del mio corpo e dello scooter slittando verso sinistra”.
E' noto che la denuncia ha valenza indiziaria (Cass. 9873/21); Cass. 23434/2014; Cass. 20066/2013; Cass. 9939/2012).
Gli indizi possono costituire fonte di prova se sono “gravi, precisi e concordanti” (art. 2729 c.c.).
Per quanto riguarda la gravità, cioè la necessità che l'indizio sia caratterizzato da un elevato grado di attendibilità della presunzione in relazione al convincimento che essa è in grado di produrre in capo al giudice, nonché il requisito della precisone, va considerato che la de- nuncia è particolarmente circostanziata. Non rileva, invece il fatto che sia stata proposta al- le ore 11.17 del 24.5.2021 e cioè 36 ore dal sinistro (avvenuto il 22 maggio alle ore 23.30) perché il è stato in ospedale dalle ore 00.43 del 23.5.2021 alle ore 03,31. Pt_1
Il giorno successivo, 24 maggio, egli si è fatto visitare dall'odontoiatra Persona_3
Pertanto, il fatto che siano trascorse 36 ore, lungi dall'essere indice di un confezionamento ad hoc della versione da rappresentare nella denuncia, può essere invece spiegato con la necessità del di riprendersi dal trauma e con la volontà di consultare il dott. Pt_1 Per_3
3 Quanto alla concordanza, va evidenziato che il sin dal suo ingresso in Pronto Soccor- Pt_1 so (quindi, nell'immediatezza del sinistro), ha riportato chiaramente la dinamica del sini- stro, riferendo all'operatore che ha redatto il verbale che lo scontro era avvenuto perché un'auto, rimasta sconosciuta, “eseguiva inversione al centro della carreggiata” (cfr. doc. 1 fasc. att.).
Infine, le lesioni sono risultate compatibili con la dinamica del sinistro (cfr. relazione CTU Per_ dott. p. 5).
Si può quindi concludere che, anche se non sono state acquisite prove orali, l'incidente è stato provocato dalla colposa e pericolosa manovra dell'auto (rimasta non identificata) che, immettendosi nella carreggiata, ha fatto una inversione, provocando quindi la collisione prima con il motociclo condotto da e, subito dopo, con quello alla cui guida era CP_4
. Parte_1
7. Concorso di colpa
Il non ha fornito la prova necessaria a superare la presunzione di pari responsabilità, Pt_1 prevista dall'art. 2054, secondo comma, c.c.
Posto che chi effettua l'inversione di marcia è tenuto a dare la precedenza, ai sensi dell'art. Codice della Strada, l'attore non ha dimostrato di essersi comportato “in modo da non co- stituire pericolo o intralcio” (art. 140) e, in particolare, di aver tenuto una velocità adeguata alle caratteristiche dello scooter e alle condizioni del traffico (art. 141, comma 1).
In particolare, essendo pacifico che egli non ha conservato il controllo dello scooter, avreb- be dovuto provare perché non è riuscito a “compiere tutte le manovre necessarie in condi- zione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo cam- po di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile” (art. 141, comma 2)
Infine, il avrebbe dovuto dimostrare di aver tenuto la distanza di sicurezza prescritta Pt_1 dall'art. 149 Codice Strada e che, ciò nonostante, la manovra di inversione di marcia sia stata talmente repentina da risultare non prevedibile e tale, quindi, da rendere inevitabile lo scontro.
Ne consegue che va affermato il concorso di colpa nella misura del 50% in capo a
[...]
. Pt_1
8. Quantificazione del danno: Per_ Il CTU dott. S. ha accertato che dal sinistro verificatosi il 22.5.21, ha ri- Parte_1 portato “una frattura bilaterale del terzo distale della diafisi radiale ed una frattura del terzo distale della diafisi ulnare, oltre ad un trauma facciale con rottura di una precedente ricostruzione sull'elemento 2.1. ”.
4 Residua “dolorabilità in corrispondenza dei focolai di frattura e sfumata limitazione delle escursioni articolari delle due articolazioni radiocarpiche.”.
Il danno biologico è pari al 5 %.
L'invalidità temporanea è stata di 70 giorni, di cui:
- 35 giorni, per il 100 %;
- 35 giorni, al tasso del 50 %.
Non si ritiene che ricorrano i presupposti per la c.d. “personalizzazione del danno”, non ravvisandosi “conseguenze anomale o del tutto peculiari” né, tantomeno, “specifiche ed ec- cezionali” che la giurisprudenza richiede per compiere tale incremento del risarcimento (Cass. 31681/2024; Cass. 21062/2024).
Va infatti considerato che le conseguenze peculiari sono quelle sofferte solo da quella par- ticolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche le- sioni guarite con identici postumi.
Orbene, l'attore non ha addotto alcuna specifica situazione personale idonea a far ritenere che le conseguenze derivanti dal sinistro occorsole siano state più gravi di quelle a carico di persone della stessa età e attinte da incidenti analoghi.
Per quel che concerne il danno morale, va rammentato che secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale “sebbene il danno non patrimoniale costituisca una catego- ria unitaria, le tradizionali sottocategorie del "danno biologico" e del "danno morale" con- tinuano a svolgere una funzione, per quanto solo descrittiva, del contenuto pregiudizievole preso in esame dal giudice, al fine di parametrare la liquidazione del danno risarcibile”.
Considerato che è stato ricoverato solo per alcune ore, appare congruo Parte_1 l'importo di € 1.000,00.
Applicando la tabella prevista dal DM 18.7.25, il risarcimento ad oggi spettante sarebbe pa- ri a € 10.885,93, tenuto conto dell'età di (18 anni nel 2021), di cui: Parte_1
- € 6.936,48 per danno biologico;
- € 1.966,30 per invalidità temporanea totale;
- € 983,15 per invalidità temporanea parziale al 50%;
- € 1.000,00 per danno morale.
Devalutando tale somma al 22.5.21, data del sinistro, si ottiene che il valore del danno, a ta- le data, è pari a € 9.296,27 oltre a € 341,00 per spese (a cui va sommato il compenso del
5 consulente di parte).
Applicando poi la rivalutazione monetaria e gli interessi sul capitale via via rivalutato (dal 21.5.21 ad oggi, applicando l'insegnamento di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995), l'importo a cui avrebbe diritto è pari a € 12.334,89, di cui: Parte_1
- € 9.610,27 per capitale devalutato al 21.5.2021;
- € 1.589,66 per rivalutazione monetaria;
- € 1.134,96 per interessi legali.
Dal giorno successivo al deposito della sentenza, il debito di valore si trasforma in debito di valuta (Cass. 8507/2011).
Spettano, quindi, solo gli interessi, nella misura stabilita dall'art. 1284, primo comma, c.c., ricorrendo tutti i presupposti previsti.
Tuttavia, essendo stata riconosciuta l'applicabilità della presunzione di pari responsabilità ex art 2054 c.c, la somma spettante a è pari a € 6.167,45. Parte_1
Considerato che il ha percepito da un indennizzo di € 3.400,00 (cfr. memoria Pt_1 CP_7 attrice depositata il 20.3.2023), tale somma va “sottratta dall'ammontare del danno risarci- bile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la di- sciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito.” (Cass. S. U. 12565/2018).
Pertanto, la somma spettante al è pari a € 2.767,45. Pt_1
9. Spese
Dalla parziale soccombenza consegue l'obbligo della convenuta di rifondere all'attore le spese processuali, liquidate come in dispositivo, previa compensazione del 50%.
PQM
Il Giudice definitivamente decidendo, così provvede:
a) condanna la in qualità di impresa designata Controparte_1 alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, a pagare a CP_8
6 gio la somma di € 2.767,45 oltre interessi;
b) compensa del 50% le spese processuali;
c) condanna la spa , in qualità di impresa designata Controparte_1 alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada a rifondere a
[...]
il restante 50% delle spese processuali, e pertanto: Pt_1
- € 1.250,00 per compenso;
- rimborso forfetario del 15%;
- cpa e iva nelle misure di legge;
- € 130,00 per spese anticipate;
- spese del procedimento di mediazione;
- compenso liquidato al ctu con decreto 18.1.24;
- la somma di € 600,00 a titolo di compenso del consulente di parte;
- spese successive occorrende.
Livorno, 26.12.25
Il Giudice dott. Massimo Orlando
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