Sentenza breve 20 marzo 2026
Ordinanza collegiale 13 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 20/03/2026, n. 5273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5273 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05273/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02624/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2624 del 2026, proposto da
TO IS, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
BE IN, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare
della determina n. 3731/2025 del 30 dicembre 2025, che ha prorogato di un anno le concessioni dei pittori esistenti (all.2).
nonchè per dichiarare l'obbligo
di concludere il procedimento sull'istanza di concessione temporanea presentata in data 16 gennaio 2026 (all.1);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, di professione pittore, impugna il provvedimento con il quale Roma Capitale ha prorogato di 12 mesi fino al 28 febbraio 2027 le concessioni rilasciate a seguito di gara per lo svolgimento in spazi pubblici dell’attività artistica, che sono scadute il 28 febbraio 2025.
All’esito della fase cautelare sussistono i presupposti per definire la causa concernente la domanda di annullamento con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa, di carattere parziale: a ciò notoriamente non osta che il fatto che il ricorrente abbia rinunciato alla domanda cautelare.
Il ricorrente, che a suo tempo fu dichiarato non idoneo, vanta il proprio interesse al rinnovo della gara, e deduce con due motivi di ricorso l’illegittimità della proroga, che fa seguito a identico provvedimento di proroga dal 28 febbraio 2025 al 28 febbraio 2026.
Il ricorso per tale parte è manifestamente infondato, il che esime il Tribunale dall’ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati allo stato pretermessi, essendo stato il ricorso notificato solo a uno degli artisti vincitori della precedente gara.
Con due censure accorpabili, il ricorrente lamenta che la proroga non sia stata adeguatamente motivata.
La doglianza è infondata, poiché il provvedimento impugnato dà conto che la nuova procedura selettiva non ha potuto essere bandita nei termini a causa del contenzioso giurisdizionale che è stato instaurato a tale proposito, e delle incombenze relative alla interlocuzione tra dipartimento delle attività culturali e Municipi ai fini della individuazione delle aree idonee, che richiede infine una delibera di Giunta.
L’atto perciò si regge su una motivazione priva di elementi di incongruità, fermo restando che il Tribunale, pur considerati gli adempimenti necessari, reputa che, allo stato, non troverebbe giustificazione in base a essi un’ulteriore proroga.
La domanda di annullamento del provvedimento di proroga va perciò rigettata.
Il secondo motivo di ricorso contiene, viceversa, una domanda di accertamento della illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza del ricorrente di rilascio a suo favore di una “concessione provvisoria”.
Per tale parte, previa conversione del rito a quello speciale (essendo venuta meno la connessione con la domanda di annullamento), il ricorso verrà trattato alla prima camera di consiglio utile, nel rispetto dei termini di cui all’art. 87 cpa.
Le spese di lite, quanto alla domanda di annullamento, vanno compensate, alla luce della costituzione solo formale dell’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), parzialmente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigetta la domanda di annullamento.
Converte il rito e fissa per la trattazione dell’azione sul silenzio la prima cc utile nel rispetto dei termini di cui all’art. 87 cpa.
Compensa le spese concernenti la domanda di annullamento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente, Estensore
Achille Sinatra, Consigliere
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco Bignami |
IL SEGRETARIO