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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 30/05/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1671/2021 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe tra
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Flavio Parte_1 P.IVA_1
GRIMALDI (C.F. ) e dall'avv. Alberto GRIMALDI (C.F. C.F._1
) C.F._2
- appellante -
contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso dall'Avv. Giuseppe MARINO (C.F. ) C.F._4
- appellato -
e
(c.f. ) Controparte_2 C.F._5
- appellato, contumace -
CONCLUSIONI: come in atti
1
1.1. Con sentenza n. 255/2017, emessa il 30.6.2021 (dep. 14.7.2021), il Giudice di
Pace di Belvedere Marittimo – in accoglimento della domanda proposta da
[...]
– ha condannato le convenute e Controparte_1 Parte_1 [...]
al pagamento in solido di € 7.983,64, oltre interessi legali dalla Controparte_2
pronuncia al soddisfo e spese di giudizio, quale risarcimento dei danni (€ 5.167,00 per l'invalidità permanente al 5%; € 1.231,00 per 20 gg. di ITP al 75%, 15 gg. al
50% e 16 gg. al 25%; € 639,00 per danno morale, pari al 10% del danno biologico;
€
946,64 per spese sanitarie) subiti dall'attore in Controparte_1
conseguenza del sinistro del 17.10.2017, quando, intorno alle ore 10:15, mentre camminava in Via G. Petrellis di Belvedere Marittimo, veniva investito da
[...] nell'effettuare manovra di retromarcia alla guida della sua Controparte_2
MERCEDES Classe B 200 CDI tg DK754RZ, assicurata Parte_1
1.2. – Avverso tale decisione ha proposto appello , eccependo: 1) la Parte_1
violazione da parte del primo giudice degli artt.115 e 116 c.p.c. e 2697 e 2700 cod. civ., per non avere tenuto conto della confessione stragiudiziale di “trauma accidentale” resa al sanitario del Pronto Soccorso;
2) l'errata liquidazione del danno morale, come frazione del danno biologico, in assenza di prova, in violazione dell'art. 139 cod. ass.
Ha, quindi, concluso affinché, in riforma della sentenza impugnata, venisse rigettata la domanda risarcitoria dell'attore, con conseguente emissione di ordine di restituzione della somma totale di € 8.133,92 già corrisposta all'attore
[...]
oltre spese legali pagate al suo procuratore distrattario. Controparte_1
1.3. – Si è costituito chiedendo di rigettare Controparte_1
l'appello per infondatezza atteso che: 1) il primo giudice aveva correttamente valutato le prove per la ricostruzione del fatto in quanto il referto di pronto soccorso aveva efficacia probatoria privilegiata in merito alla sussistenza della dichiarazione, non anche alla sua veridicità; 2) il danno morale era stato correttamente liquidato in quanto il sinistro inciso negativamente sugli aspetti dinamico-relazionali personali e sulla qualità della vita dell'attore, che, come dichiarato al CTU, svolge la professione
2 di istruttore sportivo in modo molto più faticoso e difficoltoso dopo le lesioni con gravi sofferenze psico-fisiche.
1.4. – è rimasta contumace anche nel giudizio d'appello. Controparte_2
2.1. – Il primo motivo è infondato.
La dinamica dell'incidente è stata descritta con sufficiente precisione ed in modo convergente e convincente dai testi escussi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, nel senso che è stato investito dalla Mercedes classe Controparte_1
B 200 CDI tg DK754RZ condotta dalla proprietaria Controparte_2 nell'effettuare manovra di retromarcia.
Infatti, all'udienza del 18.9.2019, il teste , marito della Testimone_1 [...]
presente al momento del sinistro, ha dichiarato che la moglie CP_2
“nell'effettuare una retromarcia, in uscita da un parcheggio sulla strada che si interseca su di una principale ove si trova il Banco di Napoli, investiva il sig.
[...] che si trovava a piedi… l'attore veniva attinto dall'auto sul suo fianco CP_1 sinistro e cadeva a terra sul fianco destro. Dopo la caduta ho soccorso l'attore che era dolorante alla spalla destra”.
Alla stessa udienza, anche ha dichiarato: “ho visto l'auto Testimone_2
Mercedes classe B uscire da un parcheggio sulla mia sinistra e, in retromarcia colpire il sig. che già conoscevo di vista… l'attore veniva colpito Controparte_1 dall'auto sul lato sinistro, trovandosi a piedi, e cadeva sul lato destro. Lo stesso era dolorante al lato destro del corpo, per come ho constatato dopo aver parcheggiato”.
Infine, anche la teste che ha assistito al sinistro dal balcone Testimone_3 della propria abitazione, ha confermato “di aver visto la Mercedes che nell'uscire da un parcheggio di Via Petrellis, la cui conducente urtava contro l'attore, che evidentemente non aveva visto, e lo faceva cadere a terra… l'urto è stato sufficiente solo per farlo cadere a terra e l'attore veniva colpito sul fianco sinistro e cadeva sul lato destro. L'attore dopo la caduta era dolorante alla spalla destra”.
Non è in contrasto con tali risultanze il fatto che, nell'anamnesi del referto del Pronto
Soccorso della Casa di Cura TRICARICO ROSANO SRL, è annotato che il paziente
“giunge per trauma accidentale”. Si tratta, infatti, di una descrizione sintetica della causa del trauma da parte del sanitario, per averla appresa dal paziente, funzionale
3 alle sue esigenze di cura piuttosto che all'accertamento della responsabilità civile, diretta ad evidenziare, in gergo sanitario, che le lesioni non sono state provocate volontariamente, sicché sussiste piena compatibilità con la dinamica del sinistro fornita dai testimoni.
2.2. – È, invece, fondato il secondo motivo.
Il primo giudice ha riconosciuto l'aumento del 10% dell'importo liquidato per danno biologico a titolo di “danno morale” senza fornire ulteriori precisazioni. Esso, attenendo al rapporto del danneggiato con sé stesso, deve ragionevolmente intendersi, nella vicenda in esame, come sofferenza soggettiva correlata alla lesione.
La valutazione non cambierebbe però se, in contrasto con il significato tecnico di
“danno morale”, dovesse interpretarsi l'espressone utilizzata dal primo giudice come personalizzazione del danno biologico per rilevante incidenza su specifici aspetti dinamico-relazionali.
Infatti, ai sensi dell'art. 139, 3° comma, cod. ass, nel caso di lesioni micropermanenti
(pari o inferiori, come nel caso di specie, al 9%), “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche”.
Nel caso di specie, non solo il primo giudice non ha indicato alcune elemento indicativo dell'incidenza della menomazione su specifici aspetti dinamico relazionali o di una sofferenza psicofisica di particolare intensità, ma nulla di significativo al riguardo è stato evidenziato dalla parte appellata o si rinviene in atti.
In particolare, nella CTU non vi è la minima traccia di particolari menomazioni dinamico relazionali né di particolare intensità di sofferenza psicofisica provocata dal descritto trauma alla spalla con lesione parziale del sovraspinoso. Non è, infatti, sufficiente la descrizione, resa dallo stesso paziente in sede di raccolta anamnestica,
4 della sua attività di istruttore sportivo non solo perché sono comunque dichiarazioni ex parte actoris e, quindi, di scarso valore probatorio ma perché nella CTU manca qualsiasi cenno all'eventuale cenestesi lavorativa.
Pertanto, in riforma delle sentenza appellata, e Parte_1 CP_2
devono essere condannate al pagamento in solido di € 7.344,64 (pari
[...]
all'importo totale liquidato dal primo giudice meno € 639,00 da escludere in accoglimento del secondo motivo di appello), oltre interessi legali da calcolarsi fino al soddisfo con le modalità precisate dal primo giudice e non censurate dalle parti.
Conseguentemente, in ragione dell'incontestato pagamento integrale (con assegno n.
000003002050668 del 19.11.2021) dell'importo liquidato dal primo giudice, occorre condannare la parte appellata a restituire l'importo liquidato a titolo di danno morale, pari ad € 639,00, oltre interessi legali dalla data del pagamento (19.11.2021) al soddisfo.
2.4. – Infine, l'esito complessivo del giudizio giustificata la compensazione di un quarto delle spese di entrambi i gradi, condannando per il resto e Parte_1 [...]
al pagamento – alla luce della sommatoria dei valori minimi Controparte_2
previsti dal DM 55/2014 (tenuto conto della semplicità della causa) per tutte le fasi del procedimento di primo grado davanti al Giudice di Pace (€ 1.046,00) e per le fasi studio, introduttiva e decisionale del procedimento di secondo grado davanti al
Tribunale appartenenti al terzo scaglione di valore sulla base del decisum (€
1.700,00), detratta il quarto per la compensazione (€ 686,50) – di € 2.059,50 per compenso ed € 264,00 per effettivi esborsi (contributo unificato e marca da bollo per il giudizio di primo grado), oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso),
IVA e CPA (come per legge) in favore di con Controparte_1
distrazione al suo procuratore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, così provvede: Parte_1
a) in riforma della sentenza n. 255/2017 del Giudice di Pace di Belvedere
Marittimo, condanna e al pagamento Parte_1 Controparte_2
5 in solido di € 7.344,64, oltre interessi legali (da calcolarsi come precisato nella sentenza appellata) fino al soddisfo, in favore di Controparte_1
;
[...]
b) preso atto dell'intervenuto pagamento dell'intera somma liquidata con la sentenza appella, condanna alla restituzione Controparte_1
di € 639,00, oltre interessi legali dal 19.11.2021 al soddisfo in favore di
Parte_1
c) compensa le spese di giudizio per un quarto e, per il resto, condanna Pt_1
e al pagamento in solido del complessivo di €
[...] Controparte_2
2.059,50 per compenso ed € 264,00 per effettivi esborsi (contributo unificato e marca da bollo per il giudizio di primo grado), oltre rimborso forfettario (pari al
15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), per entrambi i gradi, in favore di con distrazione al suo procuratore. Controparte_1
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 30 maggio 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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