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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 18/07/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1054/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1054/2025 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. SCHUSTER ALEXANDER giusta delega in Parte_1 atti, presso il cui studio in VIA C. ABBA, 8 in 38122 TRENTO ha eletto domicilio;
- parte ricorrente - contro
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta ex lege -
in punto: rettificazione di attribuzione di sesso;
CONCLUSIONI
precisate dalla parte ricorrente all'udienza del 10/06/2025: “Il procuratore di parte insiste per l'accoglimento Parte_1 del ricorso di data 03/04/2025.”
in ricorso: “voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
pag. 1 di 10 A. Accertare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, legge n. 164/1982, il mutamento dei caratteri sessuali in senso femminile da parte di , nata in [...] l'[...], di Parte_1 cittadinanza italiana;
B. Per gli effetti, ordinare ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.lgs. n. 150/2011, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Bolzano di rettificare l'atto di nascita iscritto al n. 292, Parte I, Serie A, Anno
1995, nel senso che riporti il sesso «femminile» in luogo di «maschile» e quale prenome « » Per_1 in luogo di « », provvedendo alle conferenti annotazioni, con estensione di effetti quanto a Parte_1 rettificazione anche agli altri pubblici registri o archivi;
C. Disporre che la Cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza con attestazione di non impugnazione nei termini all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Bolzano;
D. Disporsi l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.”
precisate dal Pubblio Ministero in data 16/06/2025: “Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo la parte ricorrente deduceva tra l'altro
- di essere nata a [...] il giorno 11/02/1995 di sesso biologico maschile;
- di risultare allo stato civile persona libera e non coniugata e di non avere figli;
- di soffrire di disforia di genere (da M a F);
- che sin dall'infanzia si è identificata nel genere femminile ma che in quell'epoca non trovava - quanto alla sua identità femminile - sostegno né in ambito familiare (“… avrebbe preferito giocare a giochi tipicamente femminili come le bambole Barbie, ma ciò non era possibile in generale. … odiava come la vestivano i suoi genitori. Un giorno sua madre le comprò per errore un maglioncino femminile che a lei piaceva, ma suo padre glielo fece restituire al negozio … sin da piccola preferiva tenere i cappelli lunghi, al pari delle sue compagne di classe, anche se i famigliari la obbligavano a tagliarseli, cosa che a lui però dispiaceva molto. Inoltre, … piaceva truccarsi con i trucchi di carnevale o di nascosto con quelli di sua madre. …”) né in ambito scolastico delle scuole medie (“… i compagni maschi, a differenza delle femmine, non erano gentili con lei. … ha passato gli ultimi due anni delle scuole medie a essere presa in giro perché era di animo molto sensibile e con un comportamento marcatamente femminile. …”);
pag. 2 di 10 - che con l'inizio della pubertà “cominciava ad odiare la sua voce, che era cambiata, oltre ai peli che emergevano sul corpo … il mutamento nelle parti intime la facevano sentire a disagio negli spogliatoi della palestra e ciò in marcato contrasto con i suoi compagni maschi …”;
- che “alle scuole superiori, a differenza delle medie, … non ha trovato ostilità nei suoi confronti”;
- che “all'età di venticinque anni, prese piena coscienza della sua identità e capì a che cosa era dovuta quella avversione per il suo corpo e la ragione delle sofferenze del passato”;
- che una psicologa le consigliò di rivolgersi ad uno psichiatra presso l'ospedale di Bolzano, dove veniva indirizzata al dott. psichiatra che si occupava di disforia di genere, dove veniva poi Per_2 seguita dallo psicoterapeuta e sessuologo dott. ; presso quest'ultimo ha quindi iniziato un Per_3 percorso nel 2021; nel detto percorso venivano coinvolti “anche la madre, il fratello ed il padre”;
- che nel corso dell'anno 2022 divenne “più sicura di sé e divenne in grado di assumersi pienamente la propria identità, vestendosi in modo più femminile e truccarsi”;
- che durante questo percorso “… ha goduto del supporto della sua famiglia e dei suoi amici, i quali tutti hanno incominciato a chiamarla al femminile e ad accettare la sua identità”, tant'è che “la famiglia l'ha accompagnata alle viste mediche e – ad esempio – a fare shopping nei negozi da donna o di make-up …”;
- che nel 2022 “… iniziò un nuovo lavoro, dove si presentò fin da subito al femminile, senza avere problemi con colleghe e responsabile …”; nelle successive esperienze lavorative “… venne segnata anche sul foglio ore con il suo nome femminile, prassi che la faceva stare bene e sentire accettata, senza avere mai avuto problemi con le colleghe …”;
- che in data 28/03/2023 ha iniziato la terapia ormonale presso la dott.ssa e che “dall'inizio Per_4 della terapia ormonale … ha acquisito maggiore fiducia in sé stessa …”, che “…segue il piano terapeutico dell'endocrinologa di data 4/10/2024 …”;
- che nel corso dell'anno 2024 fece il “coming out come ragazza transgender e ricevette il supporto da cugine e zie …”.
La parte ricorrente ha tra l'altro prodotto
- relazione dello “psicologo e sessuologo” dott. di data 15/11/2022 che in detta Persona_5 relazione conclude come segue: “… Il percorso psicoterapeutico e di valutazione intrapreso da oltre un anno a portato ad una franca diagnosi di transessualismo, i criteri psicologici previsti dal DSM 5 appaiono infatti tutti soddisfatti, desidera vivere ed essere accettato come membro pag. 3 di 10 del sesso opposto (femminile), percependo avversione per il proprio sesso biologico, dimostra interesse per adeguamento del proprio corpo attraverso modificazioni ormonali e chirurgiche al fine di riassegnazione del sesso. Il disturbo di identità trova esordio fin dalla prima fanciullezza e prosegue fino ad oggi in maniera molto lineare, confortato da prove cognitive in norma e da una situazione psichica complessivamente serena.
Ha mostrato competenza nel rielaborare il proprio vissuto, affrontandolo con realismo nella gestione delle frustrazioni insite a questo percorso e ai tempi necessari per i cambiamenti. Ha già da alcuni anni aggiunto ad un look androgino alcun elementi femminili. In famiglia e agli amici chiede di essere chiamato e trattato da femmina. Anche nell'ultimo posto di lavoro la situazione sarebbe stata affrontata e accettata dai datori di lavoro.
In relazione alle conoscenze scientifiche e della ricerca psicologica si auspica nel prossimo futuro un percorso di transizione di gender da M a F.
Dal punto di vista clinico, escluse situazioni di deficit intellettivo e per quella psichiatria di approfondimento si rimanda alla relazione specialistica del dott. per tutti gli Per_2 elementi raccolti nella presente relazione non si ravvedono elementi contrari all'inizio di una modificazione dei connotati fenotipici tramite trattamenti ormonali ed eventualmente chirurgici, così' come appaiono auspicabili cambiamenti anagrafici ai fini dei documenti. …”;
- relazione clinica visita ambulatoriale del giorno 17.10.2024 a firma della psichiatra dott.ssa dalla quale emerge tra l'altro la diagnosi di “F64.0 Disforia di genere in Persona_6 percorso di transizione di genere ed in terapia ormonale”.
La parte ricorrente ha poi svolto ampie deduzioni in diritto.
Alla prima udienza del 10/06/2025 ( è personalmente comparso dinanzi al Parte_1 Per_1 Pt_1 giudice relatore delegato, ha esposto il percorso fino ad ora eseguito;
evidenziava di vivere oramai da molti anni nel suo contesto sociale (famiglia, amici e lavoro) come ragazza di nome Per_1
Confermava quanto esposto nel ricorso e chiedeva l'accoglimento delle sue richieste ivi formulate.
2. Le domande di parte attrice sono fondate e devono, pertanto, essere accolte nei termini di seguito esposti.
Va premesso che la fattispecie dedotta in giudizio è regolamentata dalla legge 14/04/1982 n. 164 e dal decreto legislativo 01/09/2011 n. 150.
pag. 4 di 10 La Corte Costituzionale con la storica sentenza 161/1985 rilevava che „[…] la L. n. 164 del 1982, si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie […]“.
Questo Tribunale di Bolzano ha già avuto modo di precisare (cfr. Tribunale di Bolzano sentenza n.
648/2015 del 23.04.2015 - 09.06.2015) che “[…] l'inviolabilità della dignità della persona transsessuale deve orientare ogni valutazione giuridica, ponendosi al centro dell'ordinamento costituzionale (e di ogni impegno ermeneutico sul punto) la persona umana stessa (artt. 2 e 3
Cost.) […]”, ciò anche richiamando giurisprudenza di merito secondo la quale “[la nozione di identità sessuale non è] limitata ai caratteri sessuali esterni, ma determinata anche da elementi di carattere psicologico e sociale: ne deriva una concezione del sesso come dato complessivo della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando il o i fattori dominanti.” (cfr. Tribunale di Siena, sentenza del
10/12/2013).
Ciò premesso, va dato atto che dalla certificazione medica e dalla certificazione psicologica in atti si evince che il ricorrente soffre di disforia di genere.
Il ricorrente è di stato libero e non ha figli.
La convinta e stabile determinazione di rispetto alla propria identità Controparte_1 sessuale femminile è emersa anche in sede prima udienza, dove quest'ultimo è comparso personalmente dinanzi al giudice delegato e ha confermato in modo convinto la propria identità femminile.
Orbene, alla luce della documentazione in atti il Collegio non ritiene necessario espletare un'apposita consulenza tecnica d'ufficio al fine di meglio vagliare la condizione medico- psicologica della parte ricorrente, ritenendosi sufficienti le prove precostituite in atti.
In particolare, dall'esame della già citata relazione psicologica e psichiatrica prodotta in atti si evince che presenta disforia di genere. Controparte_1
Si evince dalla storia personale del ricorrente come esposta nel ricorso (riportata anche nella relazione psicologica), che ha espresso stabilmente la sua identità Controparte_1 femminile nel contesto familiare ma anche in quello sociale e di lavoro.
Deve nel caso di specie trovare accoglimento la richiesta in ordine alla rettificazione dell'attribuzione del sesso e del nome ex artt. 3 legge n. 164/1982 e 31 D.Lgs. n. 150/2011, in quanto, tenuto conto della condivisibile lettura fornita sul punto dalla Corte Costituzionale “la legge pag. 5 di 10 n. 164 del 1982, in tema di rettificazione degli atti anagrafici per la modifica del sesso, deve essere interpretata nel senso che il trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari non costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma è solo un possibile mezzo, rimesso alla scelta del soggetto che chiede la rettificazione, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico" (cfr. Cort. Cost., sent. n. 221 del 21.10.2015).
La Corte Costituzionale, seguendo con tale sua interpretazione quanto già sostenuto dalla Suprema
Corte di Cassazione secondo cui "deve essere riconosciuto il diritto dei transessuali ad ottenere la rettificazione anagrafica del sesso senza doversi necessariamente sottoporre alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ravvisando la preminenza della tutela alla loro identità di genere " (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 15138 del 20.07.2015), ha riconosciuto alla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 14 aprile 1982, posta al vaglio di legittimità costituzionale, così come integrata dalla novella del 2011, il ruolo di garanzia del diritto all'identità di genere, come espressione del diritto all'identità personale, consacrato sia nell'art. 2 Cost. sia nell'art. 8 della CEDU, e, al contempo, di strumento per la piena realizzazione del diritto alla salute, tutelato anch'esso costituzionalmente.
In tal senso, pertanto, la Consulta ha argomentato che la piena attuazione dei "diritti della persona
[...] porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali", sicché "la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
La Corte di Cassazione nella già citata sentenza 15138/2015 aveva peraltro dato atto che anche
“[…] La Corte Edu, infine nella recente pronuncia del 10 marzo 2015 (Caso XY
contro
Turchia) ha stabilito che non può porsi come condizione al cambiamento di sesso la preventiva incapacità di procreare da realizzarsi ove necessario mediante intervento chirurgico di sterilizzazione ostandovi il diritto alla vita privata e familiare e alla salute. La Corte Edu perviene alla decisione dopo un'ampia panoramica delle normative dei paesi aderenti e rilevando come anche grazie ai rapporti delle Nazioni Unite (17 marzo 2011) e dello stesso Consiglio d'Europa (nel 2009 e nel 2011) si sia data sempre maggiore rilevanza al profilo del diritto alla salute nel riconoscimento del diritto al mutamento di sesso e nell'operazione di bilanciamento d'interessi da svolgere […]”.
pag. 6 di 10 Il sopra richiamato orientamento della Corte costituzionale è stato poi ribadito dal medesimo giudice delle leggi anche nella propria ordinanza 13/07/2017 n. 185.
Va, infine, ricordato che la Corte costituzionale con sentenza n. 143 di data 03/07/2024 “1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150
(Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della L. 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso;
”.
Nella parte motiva di detta sentenza il Giudice delle Leggi evidenzia a tale riguardo tra l'altro che
“[…] 6.2.1.- Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n.
221 del 2015.
Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un "possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico" (sentenza n. 221 del 2015).
La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito - come già visto - che agli effetti della rettificazione
è necessario e sufficiente l'accertamento dell'"intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata".
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
6.2.2.- Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo,
pag. 7 di 10 Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024).
6.2.3.- Nella fattispecie concreta di cui al giudizio principale si verte appunto in un caso di questo tipo, poiché l'ordinanza di rimessione sottolinea come l'attore per rettificazione abbia
"sufficientemente dimostrato - attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati - di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione".
Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.
6.2.4.- Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del
D.Lgs. n. 150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. […]”
Ciò precisato, questo Collegio dà atto che anche nel caso qui in esame di Controparte_1
è stato sufficientemente dimostrato - attraverso la documentazione medica e psicologica
[...] dimessa in atti - che il ricorrente ha completato un percorso individuale di transizione;
le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono ritenute da questo Collegio nel caso di specie sufficienti per accogliere la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Pertanto, anche nel presente caso deve affermarsi che “quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona,
l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.”
Ne consegue che con la presente sentenza questo Tribunale accerta che il ricorrente appartiene già al sesso femminile. può quindi in ogni momento, direttamente e senza Controparte_1 autorizzazione giudiziale, richiedere l'intervento chirurgico di adeguamento dei suoi caratteri sessuali al sesso femminile.
pag. 8 di 10 Pertanto, va qui espressamente ribadito che una volta accertato con la presente sentenza che il ricorrente ha completato il suo percorso individuale di transizione (e quindi che appartiene al sesso femminile), lo stesso non necessiterà di alcuna autorizzazione giudiziale per sottoporsi ad un intervento chirurgico teso ad adeguare i suoi caratteri sessuali al sesso femminile.
Ed a tale conclusione si perviene applicando la normativa vigente a seguito della sentenza della
Corte costituzionale n. 143/2024. Non sarebbe del resto conforme a Costituzione (per manifesta irragionevolezza) un'interpretazione che imponesse ad una persona di sesso femminile di chiedere autorizzazione giudiziale per potersi sottoporre ad un intervento chirurgico volto ad adeguare a tale sesso eventuali residui caratteri anatomici maschili.
In definitiva, le domande formulate dalla parte ricorrente in punto rettificazione di attribuzione di sesso vanno – ogni diversa domanda disattesa o assorbita – accolte come da dispositivo della presente sentenza (non può essere, invece, accolta la domanda attorea di “Disporre che la
Cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza con attestazione di non impugnazione nei termini all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Bolzano”, non potendo essere ordinato alla
Cancelleria in sede di pronuncia di una sentenza l'attestazione di “non impugnazione” della medesima sentenza).
All'accoglimento delle domande del ricorrente segue, ai sensi, dell'art. 31 comma 5 del d.lgs.
150/2011 (“Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.”), il rispettivo ordine all'ufficiale dello stato civile del Comune di Bolzano (BZ).
3. In considerazione del fatto che il presente procedimento ha natura di giurisdizione necessaria e constatato l'esito della vertenza, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti.
4. Sussistono i presupposti per disporre “che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati” ai sensi dell'art. 52 comma 2 del d.lgs. 196/2003, nei termini come da dispositivo della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano,
definitivamente pronunciando, ritenuta la propria competenza,
visti gli artt. 1 legge n. 164/1982 e 31 d.lgs. 150/2011,
pag. 9 di 10 ogni diversa domanda respinta o assorbita,
così provvede:
a) accerta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 1 legge 164/1982, il mutamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili di (nato a [...] il giorno 11/02/1995); Controparte_1
b) dispone la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile nei confronti di
(nato a [...] il [...]), che assumerà il nome “ in Parte_1 Per_1 sostituzione di quello di “ ”; Parte_1
c) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di BOLZANO (BZ) (Comune del luogo di nascita della parte attrice, dove è stato redatto il suo atto di nascita) di effettuare – ad avvenuto passaggio in giudicato della presente sentenza – la rettificazione nel relativo registro con tutti gli adempimenti susseguenti e consequenziali;
d) compensa le spese di lite tra le parti;
e) dispone, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta a cura della
Cancelleria, sull'originale della presente sentenza, la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi dell'articolo citato, volta a precludere, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di / Parte_1 riportati nel presente provvedimento: “In caso di diffusione omettere le CP_1 generalità e gli altri dati identificativi di / ”. Parte_1 CP_1
Così deciso in Camera di Consiglio in Bolzano, 19/06/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
dott. Simon Tschager dott.ssa Julia Dorfmann
pag. 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1054/2025 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. SCHUSTER ALEXANDER giusta delega in Parte_1 atti, presso il cui studio in VIA C. ABBA, 8 in 38122 TRENTO ha eletto domicilio;
- parte ricorrente - contro
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta ex lege -
in punto: rettificazione di attribuzione di sesso;
CONCLUSIONI
precisate dalla parte ricorrente all'udienza del 10/06/2025: “Il procuratore di parte insiste per l'accoglimento Parte_1 del ricorso di data 03/04/2025.”
in ricorso: “voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
pag. 1 di 10 A. Accertare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, legge n. 164/1982, il mutamento dei caratteri sessuali in senso femminile da parte di , nata in [...] l'[...], di Parte_1 cittadinanza italiana;
B. Per gli effetti, ordinare ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.lgs. n. 150/2011, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Bolzano di rettificare l'atto di nascita iscritto al n. 292, Parte I, Serie A, Anno
1995, nel senso che riporti il sesso «femminile» in luogo di «maschile» e quale prenome « » Per_1 in luogo di « », provvedendo alle conferenti annotazioni, con estensione di effetti quanto a Parte_1 rettificazione anche agli altri pubblici registri o archivi;
C. Disporre che la Cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza con attestazione di non impugnazione nei termini all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Bolzano;
D. Disporsi l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.”
precisate dal Pubblio Ministero in data 16/06/2025: “Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo la parte ricorrente deduceva tra l'altro
- di essere nata a [...] il giorno 11/02/1995 di sesso biologico maschile;
- di risultare allo stato civile persona libera e non coniugata e di non avere figli;
- di soffrire di disforia di genere (da M a F);
- che sin dall'infanzia si è identificata nel genere femminile ma che in quell'epoca non trovava - quanto alla sua identità femminile - sostegno né in ambito familiare (“… avrebbe preferito giocare a giochi tipicamente femminili come le bambole Barbie, ma ciò non era possibile in generale. … odiava come la vestivano i suoi genitori. Un giorno sua madre le comprò per errore un maglioncino femminile che a lei piaceva, ma suo padre glielo fece restituire al negozio … sin da piccola preferiva tenere i cappelli lunghi, al pari delle sue compagne di classe, anche se i famigliari la obbligavano a tagliarseli, cosa che a lui però dispiaceva molto. Inoltre, … piaceva truccarsi con i trucchi di carnevale o di nascosto con quelli di sua madre. …”) né in ambito scolastico delle scuole medie (“… i compagni maschi, a differenza delle femmine, non erano gentili con lei. … ha passato gli ultimi due anni delle scuole medie a essere presa in giro perché era di animo molto sensibile e con un comportamento marcatamente femminile. …”);
pag. 2 di 10 - che con l'inizio della pubertà “cominciava ad odiare la sua voce, che era cambiata, oltre ai peli che emergevano sul corpo … il mutamento nelle parti intime la facevano sentire a disagio negli spogliatoi della palestra e ciò in marcato contrasto con i suoi compagni maschi …”;
- che “alle scuole superiori, a differenza delle medie, … non ha trovato ostilità nei suoi confronti”;
- che “all'età di venticinque anni, prese piena coscienza della sua identità e capì a che cosa era dovuta quella avversione per il suo corpo e la ragione delle sofferenze del passato”;
- che una psicologa le consigliò di rivolgersi ad uno psichiatra presso l'ospedale di Bolzano, dove veniva indirizzata al dott. psichiatra che si occupava di disforia di genere, dove veniva poi Per_2 seguita dallo psicoterapeuta e sessuologo dott. ; presso quest'ultimo ha quindi iniziato un Per_3 percorso nel 2021; nel detto percorso venivano coinvolti “anche la madre, il fratello ed il padre”;
- che nel corso dell'anno 2022 divenne “più sicura di sé e divenne in grado di assumersi pienamente la propria identità, vestendosi in modo più femminile e truccarsi”;
- che durante questo percorso “… ha goduto del supporto della sua famiglia e dei suoi amici, i quali tutti hanno incominciato a chiamarla al femminile e ad accettare la sua identità”, tant'è che “la famiglia l'ha accompagnata alle viste mediche e – ad esempio – a fare shopping nei negozi da donna o di make-up …”;
- che nel 2022 “… iniziò un nuovo lavoro, dove si presentò fin da subito al femminile, senza avere problemi con colleghe e responsabile …”; nelle successive esperienze lavorative “… venne segnata anche sul foglio ore con il suo nome femminile, prassi che la faceva stare bene e sentire accettata, senza avere mai avuto problemi con le colleghe …”;
- che in data 28/03/2023 ha iniziato la terapia ormonale presso la dott.ssa e che “dall'inizio Per_4 della terapia ormonale … ha acquisito maggiore fiducia in sé stessa …”, che “…segue il piano terapeutico dell'endocrinologa di data 4/10/2024 …”;
- che nel corso dell'anno 2024 fece il “coming out come ragazza transgender e ricevette il supporto da cugine e zie …”.
La parte ricorrente ha tra l'altro prodotto
- relazione dello “psicologo e sessuologo” dott. di data 15/11/2022 che in detta Persona_5 relazione conclude come segue: “… Il percorso psicoterapeutico e di valutazione intrapreso da oltre un anno a portato ad una franca diagnosi di transessualismo, i criteri psicologici previsti dal DSM 5 appaiono infatti tutti soddisfatti, desidera vivere ed essere accettato come membro pag. 3 di 10 del sesso opposto (femminile), percependo avversione per il proprio sesso biologico, dimostra interesse per adeguamento del proprio corpo attraverso modificazioni ormonali e chirurgiche al fine di riassegnazione del sesso. Il disturbo di identità trova esordio fin dalla prima fanciullezza e prosegue fino ad oggi in maniera molto lineare, confortato da prove cognitive in norma e da una situazione psichica complessivamente serena.
Ha mostrato competenza nel rielaborare il proprio vissuto, affrontandolo con realismo nella gestione delle frustrazioni insite a questo percorso e ai tempi necessari per i cambiamenti. Ha già da alcuni anni aggiunto ad un look androgino alcun elementi femminili. In famiglia e agli amici chiede di essere chiamato e trattato da femmina. Anche nell'ultimo posto di lavoro la situazione sarebbe stata affrontata e accettata dai datori di lavoro.
In relazione alle conoscenze scientifiche e della ricerca psicologica si auspica nel prossimo futuro un percorso di transizione di gender da M a F.
Dal punto di vista clinico, escluse situazioni di deficit intellettivo e per quella psichiatria di approfondimento si rimanda alla relazione specialistica del dott. per tutti gli Per_2 elementi raccolti nella presente relazione non si ravvedono elementi contrari all'inizio di una modificazione dei connotati fenotipici tramite trattamenti ormonali ed eventualmente chirurgici, così' come appaiono auspicabili cambiamenti anagrafici ai fini dei documenti. …”;
- relazione clinica visita ambulatoriale del giorno 17.10.2024 a firma della psichiatra dott.ssa dalla quale emerge tra l'altro la diagnosi di “F64.0 Disforia di genere in Persona_6 percorso di transizione di genere ed in terapia ormonale”.
La parte ricorrente ha poi svolto ampie deduzioni in diritto.
Alla prima udienza del 10/06/2025 ( è personalmente comparso dinanzi al Parte_1 Per_1 Pt_1 giudice relatore delegato, ha esposto il percorso fino ad ora eseguito;
evidenziava di vivere oramai da molti anni nel suo contesto sociale (famiglia, amici e lavoro) come ragazza di nome Per_1
Confermava quanto esposto nel ricorso e chiedeva l'accoglimento delle sue richieste ivi formulate.
2. Le domande di parte attrice sono fondate e devono, pertanto, essere accolte nei termini di seguito esposti.
Va premesso che la fattispecie dedotta in giudizio è regolamentata dalla legge 14/04/1982 n. 164 e dal decreto legislativo 01/09/2011 n. 150.
pag. 4 di 10 La Corte Costituzionale con la storica sentenza 161/1985 rilevava che „[…] la L. n. 164 del 1982, si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie […]“.
Questo Tribunale di Bolzano ha già avuto modo di precisare (cfr. Tribunale di Bolzano sentenza n.
648/2015 del 23.04.2015 - 09.06.2015) che “[…] l'inviolabilità della dignità della persona transsessuale deve orientare ogni valutazione giuridica, ponendosi al centro dell'ordinamento costituzionale (e di ogni impegno ermeneutico sul punto) la persona umana stessa (artt. 2 e 3
Cost.) […]”, ciò anche richiamando giurisprudenza di merito secondo la quale “[la nozione di identità sessuale non è] limitata ai caratteri sessuali esterni, ma determinata anche da elementi di carattere psicologico e sociale: ne deriva una concezione del sesso come dato complessivo della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando il o i fattori dominanti.” (cfr. Tribunale di Siena, sentenza del
10/12/2013).
Ciò premesso, va dato atto che dalla certificazione medica e dalla certificazione psicologica in atti si evince che il ricorrente soffre di disforia di genere.
Il ricorrente è di stato libero e non ha figli.
La convinta e stabile determinazione di rispetto alla propria identità Controparte_1 sessuale femminile è emersa anche in sede prima udienza, dove quest'ultimo è comparso personalmente dinanzi al giudice delegato e ha confermato in modo convinto la propria identità femminile.
Orbene, alla luce della documentazione in atti il Collegio non ritiene necessario espletare un'apposita consulenza tecnica d'ufficio al fine di meglio vagliare la condizione medico- psicologica della parte ricorrente, ritenendosi sufficienti le prove precostituite in atti.
In particolare, dall'esame della già citata relazione psicologica e psichiatrica prodotta in atti si evince che presenta disforia di genere. Controparte_1
Si evince dalla storia personale del ricorrente come esposta nel ricorso (riportata anche nella relazione psicologica), che ha espresso stabilmente la sua identità Controparte_1 femminile nel contesto familiare ma anche in quello sociale e di lavoro.
Deve nel caso di specie trovare accoglimento la richiesta in ordine alla rettificazione dell'attribuzione del sesso e del nome ex artt. 3 legge n. 164/1982 e 31 D.Lgs. n. 150/2011, in quanto, tenuto conto della condivisibile lettura fornita sul punto dalla Corte Costituzionale “la legge pag. 5 di 10 n. 164 del 1982, in tema di rettificazione degli atti anagrafici per la modifica del sesso, deve essere interpretata nel senso che il trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari non costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma è solo un possibile mezzo, rimesso alla scelta del soggetto che chiede la rettificazione, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico" (cfr. Cort. Cost., sent. n. 221 del 21.10.2015).
La Corte Costituzionale, seguendo con tale sua interpretazione quanto già sostenuto dalla Suprema
Corte di Cassazione secondo cui "deve essere riconosciuto il diritto dei transessuali ad ottenere la rettificazione anagrafica del sesso senza doversi necessariamente sottoporre alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ravvisando la preminenza della tutela alla loro identità di genere " (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 15138 del 20.07.2015), ha riconosciuto alla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 14 aprile 1982, posta al vaglio di legittimità costituzionale, così come integrata dalla novella del 2011, il ruolo di garanzia del diritto all'identità di genere, come espressione del diritto all'identità personale, consacrato sia nell'art. 2 Cost. sia nell'art. 8 della CEDU, e, al contempo, di strumento per la piena realizzazione del diritto alla salute, tutelato anch'esso costituzionalmente.
In tal senso, pertanto, la Consulta ha argomentato che la piena attuazione dei "diritti della persona
[...] porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali", sicché "la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
La Corte di Cassazione nella già citata sentenza 15138/2015 aveva peraltro dato atto che anche
“[…] La Corte Edu, infine nella recente pronuncia del 10 marzo 2015 (Caso XY
contro
Turchia) ha stabilito che non può porsi come condizione al cambiamento di sesso la preventiva incapacità di procreare da realizzarsi ove necessario mediante intervento chirurgico di sterilizzazione ostandovi il diritto alla vita privata e familiare e alla salute. La Corte Edu perviene alla decisione dopo un'ampia panoramica delle normative dei paesi aderenti e rilevando come anche grazie ai rapporti delle Nazioni Unite (17 marzo 2011) e dello stesso Consiglio d'Europa (nel 2009 e nel 2011) si sia data sempre maggiore rilevanza al profilo del diritto alla salute nel riconoscimento del diritto al mutamento di sesso e nell'operazione di bilanciamento d'interessi da svolgere […]”.
pag. 6 di 10 Il sopra richiamato orientamento della Corte costituzionale è stato poi ribadito dal medesimo giudice delle leggi anche nella propria ordinanza 13/07/2017 n. 185.
Va, infine, ricordato che la Corte costituzionale con sentenza n. 143 di data 03/07/2024 “1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150
(Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della L. 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso;
”.
Nella parte motiva di detta sentenza il Giudice delle Leggi evidenzia a tale riguardo tra l'altro che
“[…] 6.2.1.- Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n.
221 del 2015.
Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un "possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico" (sentenza n. 221 del 2015).
La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito - come già visto - che agli effetti della rettificazione
è necessario e sufficiente l'accertamento dell'"intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata".
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
6.2.2.- Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo,
pag. 7 di 10 Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024).
6.2.3.- Nella fattispecie concreta di cui al giudizio principale si verte appunto in un caso di questo tipo, poiché l'ordinanza di rimessione sottolinea come l'attore per rettificazione abbia
"sufficientemente dimostrato - attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati - di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione".
Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.
6.2.4.- Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del
D.Lgs. n. 150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. […]”
Ciò precisato, questo Collegio dà atto che anche nel caso qui in esame di Controparte_1
è stato sufficientemente dimostrato - attraverso la documentazione medica e psicologica
[...] dimessa in atti - che il ricorrente ha completato un percorso individuale di transizione;
le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono ritenute da questo Collegio nel caso di specie sufficienti per accogliere la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Pertanto, anche nel presente caso deve affermarsi che “quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona,
l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.”
Ne consegue che con la presente sentenza questo Tribunale accerta che il ricorrente appartiene già al sesso femminile. può quindi in ogni momento, direttamente e senza Controparte_1 autorizzazione giudiziale, richiedere l'intervento chirurgico di adeguamento dei suoi caratteri sessuali al sesso femminile.
pag. 8 di 10 Pertanto, va qui espressamente ribadito che una volta accertato con la presente sentenza che il ricorrente ha completato il suo percorso individuale di transizione (e quindi che appartiene al sesso femminile), lo stesso non necessiterà di alcuna autorizzazione giudiziale per sottoporsi ad un intervento chirurgico teso ad adeguare i suoi caratteri sessuali al sesso femminile.
Ed a tale conclusione si perviene applicando la normativa vigente a seguito della sentenza della
Corte costituzionale n. 143/2024. Non sarebbe del resto conforme a Costituzione (per manifesta irragionevolezza) un'interpretazione che imponesse ad una persona di sesso femminile di chiedere autorizzazione giudiziale per potersi sottoporre ad un intervento chirurgico volto ad adeguare a tale sesso eventuali residui caratteri anatomici maschili.
In definitiva, le domande formulate dalla parte ricorrente in punto rettificazione di attribuzione di sesso vanno – ogni diversa domanda disattesa o assorbita – accolte come da dispositivo della presente sentenza (non può essere, invece, accolta la domanda attorea di “Disporre che la
Cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza con attestazione di non impugnazione nei termini all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Bolzano”, non potendo essere ordinato alla
Cancelleria in sede di pronuncia di una sentenza l'attestazione di “non impugnazione” della medesima sentenza).
All'accoglimento delle domande del ricorrente segue, ai sensi, dell'art. 31 comma 5 del d.lgs.
150/2011 (“Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.”), il rispettivo ordine all'ufficiale dello stato civile del Comune di Bolzano (BZ).
3. In considerazione del fatto che il presente procedimento ha natura di giurisdizione necessaria e constatato l'esito della vertenza, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti.
4. Sussistono i presupposti per disporre “che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati” ai sensi dell'art. 52 comma 2 del d.lgs. 196/2003, nei termini come da dispositivo della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano,
definitivamente pronunciando, ritenuta la propria competenza,
visti gli artt. 1 legge n. 164/1982 e 31 d.lgs. 150/2011,
pag. 9 di 10 ogni diversa domanda respinta o assorbita,
così provvede:
a) accerta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 1 legge 164/1982, il mutamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili di (nato a [...] il giorno 11/02/1995); Controparte_1
b) dispone la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile nei confronti di
(nato a [...] il [...]), che assumerà il nome “ in Parte_1 Per_1 sostituzione di quello di “ ”; Parte_1
c) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di BOLZANO (BZ) (Comune del luogo di nascita della parte attrice, dove è stato redatto il suo atto di nascita) di effettuare – ad avvenuto passaggio in giudicato della presente sentenza – la rettificazione nel relativo registro con tutti gli adempimenti susseguenti e consequenziali;
d) compensa le spese di lite tra le parti;
e) dispone, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta a cura della
Cancelleria, sull'originale della presente sentenza, la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi dell'articolo citato, volta a precludere, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di / Parte_1 riportati nel presente provvedimento: “In caso di diffusione omettere le CP_1 generalità e gli altri dati identificativi di / ”. Parte_1 CP_1
Così deciso in Camera di Consiglio in Bolzano, 19/06/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
dott. Simon Tschager dott.ssa Julia Dorfmann
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