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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 10/12/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 103/2025
Tribunale Civile di Grosseto
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 103/2025
Oggi 10.12.2025 alle ore 9.20, innanzi al dott. Giulio Bovicelli, sono comparsi:
Per l'Avv. RICCI MAURO;
Parte_1
Per e essuno Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
è comparso.
Il Giudice invita l'opponente a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente .
l'Avv. RICCI MAURO precisa le concòusioni come da ricorso introduttivo al quale si riporta per la discussione orale unitamente alla successiva memoria autorizzata;
l'Avv. RICCI MAURO. dichiara di non voler presenziare alla lettura della sentenza.
il Giudice, si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Uscito dalla camera di consiglio, il giudice, alle ore 20.45, pronuncia sentenza ex
art. 420 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Giulio Bovicelli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Civile di Grosseto
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giulio Bovicelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. RG 103/2025 tra le parti:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. RICCI Parte_1 P.IVA_1
MAURO
OPPONENTE
e
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
), C.F. ), C.F._2 Controparte_3 P.IVA_2
OPPOSTI CONTUMACI
OGGETTO: Opposizione di terzo ex artt. 404 e ss. c.p.c.
CONCLUSIONI Come da sopra esteso verbale.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
la ha promosso il presente ricorso in opposizione ex art Parte_2
404 c.p.c. chiedendo alTribunale di Grosseto, di “dichiarare la nullità, l'illegittimità
e/o comunque l'inefficacia della Ordinanza di convalida di sfratto resa da questo
Tribunale in data 08.09.2021 nel procedimento n. 1669/2021 R.G. promosso dai Sig.ri
e contro la Controparte_1 Parte_3 Parte_4 CP_2
passata in giudicato “ e conseguentemente di Controparte_4
“accertare e dichiarare che il contratto di locazione commerciale del 01.07.2009 è ancora
in essere e conseguentemente che anche il contratto di affitto di ramo d'azienda per la
gestione della suddetta struttura turistico-ricettiva denominata come CP_3
sopra individuata, stipulato fra e la ai Parte_1 Controparte_4
rogiti del Notaio Dr. di Cecina (LI) del 03.02.2020, registrato a Persona_1
Livorno il 05.02.2020 al numero 957 serie 1t, è ancora valido ed efficace almeno fino alla
sua scadenza minima del 02.02.2026.”
A sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha allegato:
1) di aver gestito e di gestire in conduzione in via esclusiva, con le necessarie autorizzazioni amministrative, la struttura turistica-ricettiva denominata
“Residence Ombra Verde”, situata in Località Puntone di Scarlino, Via
Scarlinese n° 62, Scarlino (GR), in forza del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato con la ai rogiti del Notaio Dr. CP_4 Controparte_3
di Cecina (LI) del 03.02.2020, registrato a Livorno il Persona_1
05.02.2020 con durata fino al 02.02.2026, al numero 957 serie 1t,;
2) che la a sua volta detiene la suddetta struttura Controparte_4
turistica-ricettiva in forza di contratto di locazione commerciale del 01.07.2009
della durata iniziale di 6 anni relativo ai seguenti beni immobili siti nel Comune
di Scarlino distinti al Catasto Fabbricati del comune di Scarlino con i seguenti dati: foglio 55, particella 320, sub 2; particella 322 sub 1; particella 325, sub 1 e 2; particella 330, sub 1; particella 331, sub 1; particella 339, sub 1 e 2; particella 341,
sub 1 e 2; al Catasto Terreni con i seguenti dati: foglio 55, particella 323;
3) che in data 14.01.2022 il Sig. unitamente ai suoi genitori, Controparte_1
Sig.ri e chiudevano arbitrariamente l'intera Parte_3 Parte_4
struttura gestita, fino a quel momento in forza del contratto suddetto, dalla cambiando tutte le serrature, nonché apponendo catenacci ai Parte_1
vari locali (al ristorante, sala lavanderia, reception, locali tecnici e tutte le unità
turistico-ricettive) ed impedendo quindi all'odierna istante e ai suoi dipendenti di poter entrare all'interno per svolgere la propria attività;
4) che a seguito di tale azione di spoglio illegittimo e violento la Parte_1
in data 21.01.2022 proponeva formale ricorso d'urgenza ex artt. 703 c.p.c. e 1168
c.c. davanti al Tribunale di Grosseto (rubricato al n. 118/2022 R.G.), chiedendo la liberazione della struttura, nonché riservandosi di agire nel merito per l'esercizio di ogni diritto, ragione ed azione al fine di ottenere il risarcimento del danno e/o dell'indennità derivanti dall'ingiusta detenzione e illegittima appropriazione da parte dei Sig.ri e Controparte_1 Parte_3 Pt_4
dei locali e strutture facenti parte del contratto di affitto di ramo
[...]
d'azienda stipulato in data 03.02.2020, nonché delle merci, degli elettrodomestici e delle attrezzature di esclusiva proprietà della Parte_1
5) che il Tribunale di Grosseto, ritenendo illegittimo il comportamento dei Sig.ri e accoglieva il suddetto Controparte_1 Parte_3 Parte_4
ricorso e con ordinanza esecutiva del 14.05.2022 (doc. n. 4) così provvedeva:
<<ordina la reintegrazione del possesso degli immobili e delle attrezzature impiegate < i>
nell'attività ricettiva;
- per l'effetto ordina ai convenuti di provvedere: i) alla immediata
consegna a propria cura e spese alla ricorrente di copia delle chiavi delle serrature
cambiate nelle unità abitative;
ii) alla immediata rimozione a propria cura e spese dei
catenacci apposti ai locali della struttura ricettiva (ristorante, sala lavanderia, locali
tecnici, etc.); iii) alla restituzione delle attrezzature impiegate nell'attività ricettiva (quali lenzuola, coperte, televisori, frigoriferi, lavatrici, computers, bombolone del gpl,
pos, etc.)>>;
6) che in data 20.05.2022 la Sig.ra proponeva reclamo avverso la Parte_4
suddetta Ordinanza del 14 maggio 2022 (proc. n. 1119/2022 R.G.) e anche i Sig.ri e si costituivano autonomamente in detto Controparte_1 Parte_3
giudizio di reclamo, chiedendo anche loro la revoca della reimmissione del possesso disposta dal Tribunale di Grosseto in favore di Parte_1
dell'intera struttura denominata CP_4
7) che il Tribunale di Grosseto, in composizione Collegiale, respingeva tale reclamo confermando con apposito di provvedimento la piena legittimità di di reimmissione alla gestione della struttura denominata Parte_1
Residence Ombra Verde;
8) che i Sig.ri e nonostante il Controparte_1 Parte_3 Parte_4
suddetto provvedimento emesso del Tribunale Collegiale di Grosseto, non solo concedevano l'uso della struttura addirittura ad un'altra società (nello specifico alla Società VELVET SRLS con sede in Siena), ma continuavano ad occupare anche le unità denominate e con i relativi arredi e pertinenze, CP_5 Parte_5
nonché si appropriavano dell'uso delle utenze quali acqua, luce, internet, etc.,
pagate dalla Parte_1
9) che solo in data 14.07.2023 l'odierna opponente riusciva a mezzo dell'intervento dell'Ufficiale Giudiziario e della Forza Pubblica, a rientrare nel possesso (tra l'altro in modo parziale) della struttura abusivamente occupata dai Sig.ri e dai familiari di Parte_3 Parte_4 Controparte_1
quest'ultimo;
10) che medio tempore i Sig.ri Controparte_1 Parte_3 CP_2
e in proprio, nella loro qualità di proprietari/locatori,
[...] Parte_4
azionavano avanti al Tribunale di Grosseto il procedimento per la convalida di sfratto per finita locazione commerciale del suddetto contratto contro la conduttrice, e cioè la loro di cui erano CP_4 Controparte_3
rispettivamente amministratori e soci;
11) che tale procedimento di convalida, rubricato al n.1669/2021 R.G., era relativo al suddetto contratto di locazione commerciale, registrato in data
20.05.2010, degli immobili siti nel Comune di Scarlino censiti al Catasto
Fabbricati del Comune di Scarlino (GR) al Foglio 55, particelle nn. 320 sub 2,330,
331, 341 sub 1 e sub 2, 339 sub 1 e sub 2 e particelle 323, 324, 325 sub 1 e sub 2 e per la quota di ½ dei beni immobili censiti al NCEU del Comune di Scarlino al foglio 55 particella 322.
12) che nel suddetto procedimento la Società neppure si Controparte_3
costituiva rimanendo volutamente contumace, mentre gli intimanti (si ripete,
unici soci e amministratori della stessa società intimata) si limitavano ad asserire nell'atto introduttivo “che nel giugno 2020 è stata significata formale
disdetta alla scadenza del 1 luglio 2021”, senza tuttavia allegare né depositare alcuna prova dell'avvenuta formale disdetta nel procedimento di sfratto per finita locazione, così come invece dichiarato;
13) che sulla scorta di tale dichiarazione mendace degli intimanti e sulla strumentale contumacia dell' intimata, il Giudice del Tribunale di Grosseto con
Ordinanza del 08.09.2021 (munita di formula esecutiva in data 13.10.2021, ormai passata in giudicato) convalidava lo sfratto per finita locazione;
14) che detta ordinanza di convalida è da ritenersi nulla, illegittima, inefficace e/o comunque non poteva neppure essere emessa in quanto, come detto, risulta che i proprietari/locatori degli immobili de quo non abbiano mai comunicato alcuna disdetta del contratto di locazione commerciale esistente fra gli stessi e la loro Società conduttrice così come invece espressamente Controparte_3
previsto sia all'art.8 del contratto di locazione, ma ancor più dalla Legge 27
luglio 1978, n. 392; 15) che quindi, così come rilevato e attestato anche dalla relazione particolareggiata ex art. 14 ter comma III L. n. 3/2012 redatta dal Dr. Per_2
in data 22.09.2020, nella sua qualità di Gestore nella procedura di
[...]
composizione della crisi n. 48/2020 promossa dal Sig. (doc. n. Controparte_1
8), il suddetto contratto di locazione commerciale sottoscritto in data 01.07.2009
tra i comproprietari della struttura ricettiva con la Controparte_4
si era già rinnovato automaticamente ed andrà a scadere in data
[...]
30.06.2027;
16) che, oltre a ciò, tale circostanza era altresì pienamente confermata anche dalla manifestazione d'interesse alla stipula di contratto di gestione/affitto/concessione di immobili del 07.08.2020 alla Società Pt_1
sottoscritta sia dall'Amministratore e socio di
[...] Parte_6
che dal Socio della stessa Sig.
[...] Controparte_1
17) che tuttavia nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare pendente avanti il Tribunale di Grosseto nei confronti dei Sig.ri Controparte_1 [...]
e (n. 135/2017 R.G.E., cui è riunita la n. Pt_3 CP_2 Parte_4
27/2018), il creditore procedente eccepiva che né il contratto di locazione commerciale né quello di affitto di ramo d'azienda sarebbero opponibili alla procedura, poiché si sarebbero risolti con l'ordinanza di convalida oggi impugnata, e chiedeva la liberazione della struttura;
18) che si è reso quindi necessario proporre opposizione alla predetta ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione resa nel proc. n. 1669/2021 R.G. con espressa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, in quanto tale provvedimento richiesto ed ottenuto dai Sig.ri Controparte_1 [...]
e contro la Pt_3 CP_2 Parte_4 Controparte_4
da loro amministrata e detenuta, riguarda gli stessi immobili nei quali
[...]
l'opponente svolgeva e svolge la propria attività ricettiva in forza di regolare contratto di affitto di ramo d'azienda con scadenza 02.02.2026, la cui esistenza è vincolata a quella del suddetto contratto di locazione commerciale di
[...]
sfratto che se messo in esecuzione, così come richiesto dal CP_3
procedente nella sopracitata esecuzione immobiliare, pregiudicherebbe irrimediabilmente gli interessi della che sarebbe costretta a Parte_1
rilasciare l'immobile esecutato, cagionandole gravissimi ed irreparabili danni sia economici che di immagine;
19) che oltre ai suddetti danni si verificherebbero anche ulteriori conseguenze negative gravissime dal punto di vista occupazionale, dal momento che tra l'altro escluso l'indotto per i servizi in appalto come Parte_1
manutenzioni e pulizie oltre ai professionisti del territorio, occupa su questa struttura 10 dipendenti.
Gli opposti sono rimasti contumaci pur a fronte della regolare notifica effettuata nei loro confronti.
*** ***
L'opposizione deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
1. sulla corretta qualificazione della domanda.
Il ricorso introduttivo non specifica se l'opposizione dispiegata nel presente giudizio è stata promossa ai sensi dell'art. 404, comma 1 c.p.c. o ai sensi dell'art. 404, comma 2 c.p.c.
A fronte di ciò deve rilevarsi che, per poter essere considerata come sostenuta da una effettiva legittimazione attiva della parte ricorrente, la stessa non può
che essere qualificata come opposizione ex art. 404 comma 2 c.p.c.
Deve ricordarsi, infatti, in linea generale, che il rimedio dell'opposizione ordinaria di terzo (che l'art. 404, comma 1 accorda contro la sentenza resa fra altre persone) è attribuito a chi - estraneo al giudizio concluso in via definitiva dalla sentenza opposta - dall'accertamento in essa contenuto o dall'esecuzione della stessa risente o può risentire pregiudizio ad un suo autonomo diritto o ad una sua autonoma posizione giuridica (Cass. n. 2722/1995), mentre il rimedio di cui al comma 2 dell'art. 404 c.p.c. è attribuito a taluni terzi (gli aventi causa e i creditori di una delle parti) allorquando la sentenza è l'effetto di dolo o collusione a loro danno.
In particolare, per poter essere tutelato con il rimedio di cui all'art. 404 comma 1
c.p.c., il diritto fatto valere dal terzo deve essere autonomo e incompatibile con la situazione giuridica che risulta dalla sentenza impugnata (cfr. ex multis Cass.
6179/2009). L'autonomia, in particolare, comporta che il diritto non sia dipendente dalla situazione sostanziale oggetto della sentenza e non sia quindi soggetto agli effetti della stessa.
Nel caso di specie, al contrario, l'attrice non può dirsi titolare di un diritto di godimento del “Residence Ombra Verde” (che utilizza in forza del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato con la Società ai rogiti Controparte_3
del Notaio Dr. del 03.02.2020) autonomo rispetto al Persona_1
contratto di locazione commerciale del 01.07.2009 stipulato tra la stessa CP_4
(sua dante causa) e gli altri resistenti;
e ciò perché il diritto fatto valere in
[...]
questo giudizio dalla si fonda proprio sul presupposto della Parte_1
possibilità di di disporre, in ragione del rapporto di Controparte_3
locazione commerciale suddetto, della suddetta struttura turistica.
Il diritto della dunque, non può che risultare giuridicamente Parte_1
dipendente dall'efficacia del contratto di locazione commerciale oggetto del giudizio svoltosi tra le parti resistenti e, conseguentemente, non può che essere inciso dall'efficacia riflessa dell'ordinanza di convalida di sfratto resa da questo
Tribunale in data 08.09.2021 nel procedimento n. 1669/2021 R.G.
A nulla rilevano sul punto le sentenze citate dal ricorrente nella nota depositata in data 21.5.2025.
Seppure è certamente vero che “la Corte Costituzionale con la sentenza n. 297/1985
del 25.10.1985, nel solco della precedente sentenza n. 167 del 7.6.1984 (riferita all'ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione per la mancata comparizione
dell'intimato, o per la mancata opposizione dell'intimato pur comparso), ha accolto,
proprio in relazione all'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, la questione di
legittimità costituzionale che era stata sollevata avverso l'art. 404 c.p.c. per violazione
degli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva l'utilizzabilità
del rimedio contro tale ordinanza perché non avente forma di sentenza passata in
giudicato, o comunque esecutiva, come indicato dal primo comma di quell'articolo”, il rimedio di cui all'art. 404, comma 1 c.p.c. rimane comunque offerto soltanto nelle ipotesi in cui il terzo “assuma di essere titolare di un diritto autonomo ed
incompatibile coi diritti delle parti destinatarie del provvedimento giudiziale opposto”
(Cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 26/03/2024) 03/05/2024, n. 11961)
Insomma, il fatto che la Corte Costituzionale riconosca la possibilità di proporre l'opposizione ordinaria di terzo avverso il provvedimento di convalida di sfratto, seppure quest'ultimo non abbia forma di sentenza, non significa in alcun modo che il primo comma dell'art. 404 c.p.c. tuteli situazioni diverse da quelle in cui il terzo vanti un diritto autonomo e incompatibile rispetto a quelli delle parti destinatarie del provvedimento;
situazione che, come detto, non ricorre nel caso di specie.
Se inquadrata nella cornice di cui all'art 404, comma 1 c.p.c., dunque,
l'impugnazione proposta dalla risulta inammissibile perché Parte_1
promossa a tutela di un diritto non autonomo rispetto a quelli delle parti destinatarie del provvedimento di convalida di sfratto;
della stessa,
conseguentemente, si impone la sussunzione nel rimedio di cui all'art 404,
comma 2 c.p.c.
2. Sulla mancata indicazione nel ricorso introduttivo la data della conoscenza della collusione e della relativa prova e sui conseguenziali effetti processuali: inammissibilità dell'opposizione. La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che il terzo che agisce in opposizione revocatoria ex art. 404, comma II c.p.c. “ha l'onere d'indicare
specificatamente, nell'atto di citazione in opposizione, la data della conoscenza di tale
Cont collusione e della relativa prova, così come prescritto dall'art. 405, 2° comma, , con
la conseguenza che la omissione di tale indicazione è causa di nullità dell'atto di
citazione, ai sensi dell'art. 156,2° comma stesso codice (integrando, in sostanza, una
Cont ipotesi di "mancata esposizione dei fatti", richiesta dall'art. 163 n. 4 , cui il
successivo art. 164, comma 4°, ricollega detto effetto di nullità, peraltro non sanabile
con la mera costituzione del convenuto, ma solo con la integrazione successiva della
domanda e con effetto soltanto "ex nunc", trattandosi di vizio inerente non alla
"vocativo in jus", ma della vera e propria "editio actionis)", atteso il difetto, nell'atto, di
uno dei requisiti formali indispensabili al raggiungimento del suo scopo, costituito, nel
caso di specie, dall'esigenza di porre immediatamente il giudice e la controparte in
condizione di rilevare la tempestività dell'opposizione, in relazione al termine perentorio
di 30 giorni dalla scoperta (del dolo o della collusione) stabilito dagli art. 325 e 326 del
codice di rito" (Cass. n. 10116 del 15/10/97)” (cfr. Corte di Cassazione Sez. L,
Sentenza n. 7856 del 2003).
Ebbene, nel caso di specie, nel ricorso introduttivo alcuna allegazione è svolta in merito alla data di scoperta della collusione.
Solo all'udienza del 14.5.2025 l'avv. Ricci, per la parte ricorrente, ha “chiarito che
i ricorrenti hanno avuto conoscenza della condotta dei resistenti nell'ambito
dell'esecuzione immobiliare, allorché il creditore procedente ha rappresentato al giudice
che il contratto di locazione tra e si era risolto per finita locazione, Parte_7 Pt_1
in ragione di un provvedimento di convalida emesso dal dott. Per_3
Dalla documentazione successivamente prodotta (in data 21.5.2025) emerge che tale conoscenza (e quella della collusione tra le parti) risalirebbe - quanto meno
- all'udienza del 11.12.2024, ove la difesa di infatti, deduceva che la Parte_1
citata “Ordinanza di convalida è conseguenza diretta della richiesta avanzata dagli stessi locatori Sigg.ri , , e e nei Controparte_1 Parte_3 CP_1 CP_2 Parte_4
confronti della (rimasta guarda caso strumentalmente Controparte_4
volutamente “contumace” e dove tra l'altro gli stessi soggetti richiedenti erano e sono
Amministratori e Soci di quest'ultima), i quali artatamente hanno indotto in errore il
Giudice, facendo convalidare uno sfratto per finita locazione, quando nella realtà lo
stesso si era già rinnovato ex lege come a loro ben noto per non aver mandato alcuna
disdetta”.
Anche a considerare tale data come quella di prima conoscenza dell'ordinanza di convalida e della collusione dei resistenti (seppure dal medesimo verbale si intuisce che la stessa risalga ad un momento addirittura precedente) non può
che riscontrarsi la tardività dell'opposizione oggi in esame: la stessa, infatti,
risulta promossa (in data 22.1.2024, mediante il deposito del ricorso) oltre il termine di cui all'art. 325 c.p.c. di 30 giorni dalla relativa scoperta (risalente,
come detto, quanto meno, all'11.12.2024).
Conseguentemente l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile,
risultando, peraltro, del tutto superfluo disporre un'integrazione o una rinnovazione della domanda ai sensi dell'art. 164 c.p.c. (posto che la relativa sanatoria – come detto – non potrebbe che avere effetto solo ex nunc).
Quanto sopra assorbe ogni ulteriore questioni sollevata dalla parte ricorrente.
3. sulle spese di lite.
Essendo i resistenti rimasti contumaci, le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente debbono essere dichiarate irripetibili
P. Q. M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sul procedimento R.G.
n. 103/2025, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione di terzo dispiegata dalla parte ricorrente;
- dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dalla Parte_1 Grosseto, 10/12/2025
Il giudice dott. Giulio Bovicelli
Tribunale Civile di Grosseto
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 103/2025
Oggi 10.12.2025 alle ore 9.20, innanzi al dott. Giulio Bovicelli, sono comparsi:
Per l'Avv. RICCI MAURO;
Parte_1
Per e essuno Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
è comparso.
Il Giudice invita l'opponente a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente .
l'Avv. RICCI MAURO precisa le concòusioni come da ricorso introduttivo al quale si riporta per la discussione orale unitamente alla successiva memoria autorizzata;
l'Avv. RICCI MAURO. dichiara di non voler presenziare alla lettura della sentenza.
il Giudice, si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Uscito dalla camera di consiglio, il giudice, alle ore 20.45, pronuncia sentenza ex
art. 420 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Giulio Bovicelli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Civile di Grosseto
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giulio Bovicelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. RG 103/2025 tra le parti:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. RICCI Parte_1 P.IVA_1
MAURO
OPPONENTE
e
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
), C.F. ), C.F._2 Controparte_3 P.IVA_2
OPPOSTI CONTUMACI
OGGETTO: Opposizione di terzo ex artt. 404 e ss. c.p.c.
CONCLUSIONI Come da sopra esteso verbale.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
la ha promosso il presente ricorso in opposizione ex art Parte_2
404 c.p.c. chiedendo alTribunale di Grosseto, di “dichiarare la nullità, l'illegittimità
e/o comunque l'inefficacia della Ordinanza di convalida di sfratto resa da questo
Tribunale in data 08.09.2021 nel procedimento n. 1669/2021 R.G. promosso dai Sig.ri
e contro la Controparte_1 Parte_3 Parte_4 CP_2
passata in giudicato “ e conseguentemente di Controparte_4
“accertare e dichiarare che il contratto di locazione commerciale del 01.07.2009 è ancora
in essere e conseguentemente che anche il contratto di affitto di ramo d'azienda per la
gestione della suddetta struttura turistico-ricettiva denominata come CP_3
sopra individuata, stipulato fra e la ai Parte_1 Controparte_4
rogiti del Notaio Dr. di Cecina (LI) del 03.02.2020, registrato a Persona_1
Livorno il 05.02.2020 al numero 957 serie 1t, è ancora valido ed efficace almeno fino alla
sua scadenza minima del 02.02.2026.”
A sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha allegato:
1) di aver gestito e di gestire in conduzione in via esclusiva, con le necessarie autorizzazioni amministrative, la struttura turistica-ricettiva denominata
“Residence Ombra Verde”, situata in Località Puntone di Scarlino, Via
Scarlinese n° 62, Scarlino (GR), in forza del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato con la ai rogiti del Notaio Dr. CP_4 Controparte_3
di Cecina (LI) del 03.02.2020, registrato a Livorno il Persona_1
05.02.2020 con durata fino al 02.02.2026, al numero 957 serie 1t,;
2) che la a sua volta detiene la suddetta struttura Controparte_4
turistica-ricettiva in forza di contratto di locazione commerciale del 01.07.2009
della durata iniziale di 6 anni relativo ai seguenti beni immobili siti nel Comune
di Scarlino distinti al Catasto Fabbricati del comune di Scarlino con i seguenti dati: foglio 55, particella 320, sub 2; particella 322 sub 1; particella 325, sub 1 e 2; particella 330, sub 1; particella 331, sub 1; particella 339, sub 1 e 2; particella 341,
sub 1 e 2; al Catasto Terreni con i seguenti dati: foglio 55, particella 323;
3) che in data 14.01.2022 il Sig. unitamente ai suoi genitori, Controparte_1
Sig.ri e chiudevano arbitrariamente l'intera Parte_3 Parte_4
struttura gestita, fino a quel momento in forza del contratto suddetto, dalla cambiando tutte le serrature, nonché apponendo catenacci ai Parte_1
vari locali (al ristorante, sala lavanderia, reception, locali tecnici e tutte le unità
turistico-ricettive) ed impedendo quindi all'odierna istante e ai suoi dipendenti di poter entrare all'interno per svolgere la propria attività;
4) che a seguito di tale azione di spoglio illegittimo e violento la Parte_1
in data 21.01.2022 proponeva formale ricorso d'urgenza ex artt. 703 c.p.c. e 1168
c.c. davanti al Tribunale di Grosseto (rubricato al n. 118/2022 R.G.), chiedendo la liberazione della struttura, nonché riservandosi di agire nel merito per l'esercizio di ogni diritto, ragione ed azione al fine di ottenere il risarcimento del danno e/o dell'indennità derivanti dall'ingiusta detenzione e illegittima appropriazione da parte dei Sig.ri e Controparte_1 Parte_3 Pt_4
dei locali e strutture facenti parte del contratto di affitto di ramo
[...]
d'azienda stipulato in data 03.02.2020, nonché delle merci, degli elettrodomestici e delle attrezzature di esclusiva proprietà della Parte_1
5) che il Tribunale di Grosseto, ritenendo illegittimo il comportamento dei Sig.ri e accoglieva il suddetto Controparte_1 Parte_3 Parte_4
ricorso e con ordinanza esecutiva del 14.05.2022 (doc. n. 4) così provvedeva:
<<ordina la reintegrazione del possesso degli immobili e delle attrezzature impiegate < i>
nell'attività ricettiva;
- per l'effetto ordina ai convenuti di provvedere: i) alla immediata
consegna a propria cura e spese alla ricorrente di copia delle chiavi delle serrature
cambiate nelle unità abitative;
ii) alla immediata rimozione a propria cura e spese dei
catenacci apposti ai locali della struttura ricettiva (ristorante, sala lavanderia, locali
tecnici, etc.); iii) alla restituzione delle attrezzature impiegate nell'attività ricettiva (quali lenzuola, coperte, televisori, frigoriferi, lavatrici, computers, bombolone del gpl,
pos, etc.)>>;
6) che in data 20.05.2022 la Sig.ra proponeva reclamo avverso la Parte_4
suddetta Ordinanza del 14 maggio 2022 (proc. n. 1119/2022 R.G.) e anche i Sig.ri e si costituivano autonomamente in detto Controparte_1 Parte_3
giudizio di reclamo, chiedendo anche loro la revoca della reimmissione del possesso disposta dal Tribunale di Grosseto in favore di Parte_1
dell'intera struttura denominata CP_4
7) che il Tribunale di Grosseto, in composizione Collegiale, respingeva tale reclamo confermando con apposito di provvedimento la piena legittimità di di reimmissione alla gestione della struttura denominata Parte_1
Residence Ombra Verde;
8) che i Sig.ri e nonostante il Controparte_1 Parte_3 Parte_4
suddetto provvedimento emesso del Tribunale Collegiale di Grosseto, non solo concedevano l'uso della struttura addirittura ad un'altra società (nello specifico alla Società VELVET SRLS con sede in Siena), ma continuavano ad occupare anche le unità denominate e con i relativi arredi e pertinenze, CP_5 Parte_5
nonché si appropriavano dell'uso delle utenze quali acqua, luce, internet, etc.,
pagate dalla Parte_1
9) che solo in data 14.07.2023 l'odierna opponente riusciva a mezzo dell'intervento dell'Ufficiale Giudiziario e della Forza Pubblica, a rientrare nel possesso (tra l'altro in modo parziale) della struttura abusivamente occupata dai Sig.ri e dai familiari di Parte_3 Parte_4 Controparte_1
quest'ultimo;
10) che medio tempore i Sig.ri Controparte_1 Parte_3 CP_2
e in proprio, nella loro qualità di proprietari/locatori,
[...] Parte_4
azionavano avanti al Tribunale di Grosseto il procedimento per la convalida di sfratto per finita locazione commerciale del suddetto contratto contro la conduttrice, e cioè la loro di cui erano CP_4 Controparte_3
rispettivamente amministratori e soci;
11) che tale procedimento di convalida, rubricato al n.1669/2021 R.G., era relativo al suddetto contratto di locazione commerciale, registrato in data
20.05.2010, degli immobili siti nel Comune di Scarlino censiti al Catasto
Fabbricati del Comune di Scarlino (GR) al Foglio 55, particelle nn. 320 sub 2,330,
331, 341 sub 1 e sub 2, 339 sub 1 e sub 2 e particelle 323, 324, 325 sub 1 e sub 2 e per la quota di ½ dei beni immobili censiti al NCEU del Comune di Scarlino al foglio 55 particella 322.
12) che nel suddetto procedimento la Società neppure si Controparte_3
costituiva rimanendo volutamente contumace, mentre gli intimanti (si ripete,
unici soci e amministratori della stessa società intimata) si limitavano ad asserire nell'atto introduttivo “che nel giugno 2020 è stata significata formale
disdetta alla scadenza del 1 luglio 2021”, senza tuttavia allegare né depositare alcuna prova dell'avvenuta formale disdetta nel procedimento di sfratto per finita locazione, così come invece dichiarato;
13) che sulla scorta di tale dichiarazione mendace degli intimanti e sulla strumentale contumacia dell' intimata, il Giudice del Tribunale di Grosseto con
Ordinanza del 08.09.2021 (munita di formula esecutiva in data 13.10.2021, ormai passata in giudicato) convalidava lo sfratto per finita locazione;
14) che detta ordinanza di convalida è da ritenersi nulla, illegittima, inefficace e/o comunque non poteva neppure essere emessa in quanto, come detto, risulta che i proprietari/locatori degli immobili de quo non abbiano mai comunicato alcuna disdetta del contratto di locazione commerciale esistente fra gli stessi e la loro Società conduttrice così come invece espressamente Controparte_3
previsto sia all'art.8 del contratto di locazione, ma ancor più dalla Legge 27
luglio 1978, n. 392; 15) che quindi, così come rilevato e attestato anche dalla relazione particolareggiata ex art. 14 ter comma III L. n. 3/2012 redatta dal Dr. Per_2
in data 22.09.2020, nella sua qualità di Gestore nella procedura di
[...]
composizione della crisi n. 48/2020 promossa dal Sig. (doc. n. Controparte_1
8), il suddetto contratto di locazione commerciale sottoscritto in data 01.07.2009
tra i comproprietari della struttura ricettiva con la Controparte_4
si era già rinnovato automaticamente ed andrà a scadere in data
[...]
30.06.2027;
16) che, oltre a ciò, tale circostanza era altresì pienamente confermata anche dalla manifestazione d'interesse alla stipula di contratto di gestione/affitto/concessione di immobili del 07.08.2020 alla Società Pt_1
sottoscritta sia dall'Amministratore e socio di
[...] Parte_6
che dal Socio della stessa Sig.
[...] Controparte_1
17) che tuttavia nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare pendente avanti il Tribunale di Grosseto nei confronti dei Sig.ri Controparte_1 [...]
e (n. 135/2017 R.G.E., cui è riunita la n. Pt_3 CP_2 Parte_4
27/2018), il creditore procedente eccepiva che né il contratto di locazione commerciale né quello di affitto di ramo d'azienda sarebbero opponibili alla procedura, poiché si sarebbero risolti con l'ordinanza di convalida oggi impugnata, e chiedeva la liberazione della struttura;
18) che si è reso quindi necessario proporre opposizione alla predetta ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione resa nel proc. n. 1669/2021 R.G. con espressa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, in quanto tale provvedimento richiesto ed ottenuto dai Sig.ri Controparte_1 [...]
e contro la Pt_3 CP_2 Parte_4 Controparte_4
da loro amministrata e detenuta, riguarda gli stessi immobili nei quali
[...]
l'opponente svolgeva e svolge la propria attività ricettiva in forza di regolare contratto di affitto di ramo d'azienda con scadenza 02.02.2026, la cui esistenza è vincolata a quella del suddetto contratto di locazione commerciale di
[...]
sfratto che se messo in esecuzione, così come richiesto dal CP_3
procedente nella sopracitata esecuzione immobiliare, pregiudicherebbe irrimediabilmente gli interessi della che sarebbe costretta a Parte_1
rilasciare l'immobile esecutato, cagionandole gravissimi ed irreparabili danni sia economici che di immagine;
19) che oltre ai suddetti danni si verificherebbero anche ulteriori conseguenze negative gravissime dal punto di vista occupazionale, dal momento che tra l'altro escluso l'indotto per i servizi in appalto come Parte_1
manutenzioni e pulizie oltre ai professionisti del territorio, occupa su questa struttura 10 dipendenti.
Gli opposti sono rimasti contumaci pur a fronte della regolare notifica effettuata nei loro confronti.
*** ***
L'opposizione deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
1. sulla corretta qualificazione della domanda.
Il ricorso introduttivo non specifica se l'opposizione dispiegata nel presente giudizio è stata promossa ai sensi dell'art. 404, comma 1 c.p.c. o ai sensi dell'art. 404, comma 2 c.p.c.
A fronte di ciò deve rilevarsi che, per poter essere considerata come sostenuta da una effettiva legittimazione attiva della parte ricorrente, la stessa non può
che essere qualificata come opposizione ex art. 404 comma 2 c.p.c.
Deve ricordarsi, infatti, in linea generale, che il rimedio dell'opposizione ordinaria di terzo (che l'art. 404, comma 1 accorda contro la sentenza resa fra altre persone) è attribuito a chi - estraneo al giudizio concluso in via definitiva dalla sentenza opposta - dall'accertamento in essa contenuto o dall'esecuzione della stessa risente o può risentire pregiudizio ad un suo autonomo diritto o ad una sua autonoma posizione giuridica (Cass. n. 2722/1995), mentre il rimedio di cui al comma 2 dell'art. 404 c.p.c. è attribuito a taluni terzi (gli aventi causa e i creditori di una delle parti) allorquando la sentenza è l'effetto di dolo o collusione a loro danno.
In particolare, per poter essere tutelato con il rimedio di cui all'art. 404 comma 1
c.p.c., il diritto fatto valere dal terzo deve essere autonomo e incompatibile con la situazione giuridica che risulta dalla sentenza impugnata (cfr. ex multis Cass.
6179/2009). L'autonomia, in particolare, comporta che il diritto non sia dipendente dalla situazione sostanziale oggetto della sentenza e non sia quindi soggetto agli effetti della stessa.
Nel caso di specie, al contrario, l'attrice non può dirsi titolare di un diritto di godimento del “Residence Ombra Verde” (che utilizza in forza del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato con la Società ai rogiti Controparte_3
del Notaio Dr. del 03.02.2020) autonomo rispetto al Persona_1
contratto di locazione commerciale del 01.07.2009 stipulato tra la stessa CP_4
(sua dante causa) e gli altri resistenti;
e ciò perché il diritto fatto valere in
[...]
questo giudizio dalla si fonda proprio sul presupposto della Parte_1
possibilità di di disporre, in ragione del rapporto di Controparte_3
locazione commerciale suddetto, della suddetta struttura turistica.
Il diritto della dunque, non può che risultare giuridicamente Parte_1
dipendente dall'efficacia del contratto di locazione commerciale oggetto del giudizio svoltosi tra le parti resistenti e, conseguentemente, non può che essere inciso dall'efficacia riflessa dell'ordinanza di convalida di sfratto resa da questo
Tribunale in data 08.09.2021 nel procedimento n. 1669/2021 R.G.
A nulla rilevano sul punto le sentenze citate dal ricorrente nella nota depositata in data 21.5.2025.
Seppure è certamente vero che “la Corte Costituzionale con la sentenza n. 297/1985
del 25.10.1985, nel solco della precedente sentenza n. 167 del 7.6.1984 (riferita all'ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione per la mancata comparizione
dell'intimato, o per la mancata opposizione dell'intimato pur comparso), ha accolto,
proprio in relazione all'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, la questione di
legittimità costituzionale che era stata sollevata avverso l'art. 404 c.p.c. per violazione
degli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva l'utilizzabilità
del rimedio contro tale ordinanza perché non avente forma di sentenza passata in
giudicato, o comunque esecutiva, come indicato dal primo comma di quell'articolo”, il rimedio di cui all'art. 404, comma 1 c.p.c. rimane comunque offerto soltanto nelle ipotesi in cui il terzo “assuma di essere titolare di un diritto autonomo ed
incompatibile coi diritti delle parti destinatarie del provvedimento giudiziale opposto”
(Cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 26/03/2024) 03/05/2024, n. 11961)
Insomma, il fatto che la Corte Costituzionale riconosca la possibilità di proporre l'opposizione ordinaria di terzo avverso il provvedimento di convalida di sfratto, seppure quest'ultimo non abbia forma di sentenza, non significa in alcun modo che il primo comma dell'art. 404 c.p.c. tuteli situazioni diverse da quelle in cui il terzo vanti un diritto autonomo e incompatibile rispetto a quelli delle parti destinatarie del provvedimento;
situazione che, come detto, non ricorre nel caso di specie.
Se inquadrata nella cornice di cui all'art 404, comma 1 c.p.c., dunque,
l'impugnazione proposta dalla risulta inammissibile perché Parte_1
promossa a tutela di un diritto non autonomo rispetto a quelli delle parti destinatarie del provvedimento di convalida di sfratto;
della stessa,
conseguentemente, si impone la sussunzione nel rimedio di cui all'art 404,
comma 2 c.p.c.
2. Sulla mancata indicazione nel ricorso introduttivo la data della conoscenza della collusione e della relativa prova e sui conseguenziali effetti processuali: inammissibilità dell'opposizione. La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che il terzo che agisce in opposizione revocatoria ex art. 404, comma II c.p.c. “ha l'onere d'indicare
specificatamente, nell'atto di citazione in opposizione, la data della conoscenza di tale
Cont collusione e della relativa prova, così come prescritto dall'art. 405, 2° comma, , con
la conseguenza che la omissione di tale indicazione è causa di nullità dell'atto di
citazione, ai sensi dell'art. 156,2° comma stesso codice (integrando, in sostanza, una
Cont ipotesi di "mancata esposizione dei fatti", richiesta dall'art. 163 n. 4 , cui il
successivo art. 164, comma 4°, ricollega detto effetto di nullità, peraltro non sanabile
con la mera costituzione del convenuto, ma solo con la integrazione successiva della
domanda e con effetto soltanto "ex nunc", trattandosi di vizio inerente non alla
"vocativo in jus", ma della vera e propria "editio actionis)", atteso il difetto, nell'atto, di
uno dei requisiti formali indispensabili al raggiungimento del suo scopo, costituito, nel
caso di specie, dall'esigenza di porre immediatamente il giudice e la controparte in
condizione di rilevare la tempestività dell'opposizione, in relazione al termine perentorio
di 30 giorni dalla scoperta (del dolo o della collusione) stabilito dagli art. 325 e 326 del
codice di rito" (Cass. n. 10116 del 15/10/97)” (cfr. Corte di Cassazione Sez. L,
Sentenza n. 7856 del 2003).
Ebbene, nel caso di specie, nel ricorso introduttivo alcuna allegazione è svolta in merito alla data di scoperta della collusione.
Solo all'udienza del 14.5.2025 l'avv. Ricci, per la parte ricorrente, ha “chiarito che
i ricorrenti hanno avuto conoscenza della condotta dei resistenti nell'ambito
dell'esecuzione immobiliare, allorché il creditore procedente ha rappresentato al giudice
che il contratto di locazione tra e si era risolto per finita locazione, Parte_7 Pt_1
in ragione di un provvedimento di convalida emesso dal dott. Per_3
Dalla documentazione successivamente prodotta (in data 21.5.2025) emerge che tale conoscenza (e quella della collusione tra le parti) risalirebbe - quanto meno
- all'udienza del 11.12.2024, ove la difesa di infatti, deduceva che la Parte_1
citata “Ordinanza di convalida è conseguenza diretta della richiesta avanzata dagli stessi locatori Sigg.ri , , e e nei Controparte_1 Parte_3 CP_1 CP_2 Parte_4
confronti della (rimasta guarda caso strumentalmente Controparte_4
volutamente “contumace” e dove tra l'altro gli stessi soggetti richiedenti erano e sono
Amministratori e Soci di quest'ultima), i quali artatamente hanno indotto in errore il
Giudice, facendo convalidare uno sfratto per finita locazione, quando nella realtà lo
stesso si era già rinnovato ex lege come a loro ben noto per non aver mandato alcuna
disdetta”.
Anche a considerare tale data come quella di prima conoscenza dell'ordinanza di convalida e della collusione dei resistenti (seppure dal medesimo verbale si intuisce che la stessa risalga ad un momento addirittura precedente) non può
che riscontrarsi la tardività dell'opposizione oggi in esame: la stessa, infatti,
risulta promossa (in data 22.1.2024, mediante il deposito del ricorso) oltre il termine di cui all'art. 325 c.p.c. di 30 giorni dalla relativa scoperta (risalente,
come detto, quanto meno, all'11.12.2024).
Conseguentemente l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile,
risultando, peraltro, del tutto superfluo disporre un'integrazione o una rinnovazione della domanda ai sensi dell'art. 164 c.p.c. (posto che la relativa sanatoria – come detto – non potrebbe che avere effetto solo ex nunc).
Quanto sopra assorbe ogni ulteriore questioni sollevata dalla parte ricorrente.
3. sulle spese di lite.
Essendo i resistenti rimasti contumaci, le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente debbono essere dichiarate irripetibili
P. Q. M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sul procedimento R.G.
n. 103/2025, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione di terzo dispiegata dalla parte ricorrente;
- dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dalla Parte_1 Grosseto, 10/12/2025
Il giudice dott. Giulio Bovicelli