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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/10/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
LL, all'udienza del 2 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1865/2024 R.G. vertente
fra
C.F. in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Pace dall'avv. Agostino Parisi e domiciliati nel di loro studio in Tito Scalo (PZ) alla Via E. De Nicola n. 40,, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
E
di Potenza p.iva C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rapp.nte p.t.;
RESISTENTE - CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 21.6.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed opponeva l'avviso di addebito n. 392 2024 00002880 79 000 formato il 9 maggio
2024, notificato il 17 maggio 2024 con il quale l' convenuto ingiungeva di pagare la somma CP_1 di euro 25.441,18, sulla base della motivazione per relationem rinvenibile nel verbale unico di accertamento e notificazione cui ha proceduto l'ITL di Potenza n. PZ00000/2022 - 495 – 01 del
16.03.2022, prot. n. 7533 del 25 marzo 2022, relativo alla posizione di lavoratori “la mancata registrazione nel Lul in uso sia delle ore/giorni lavorativi effettivamente prestati dai lavoratori nonché delle relative retribuzioni/indennità da assoggettare a contribuzione”.
Deduceva che in occasione della visita dell' , non era stata rinvenuta la corretta Parte_2 collocazione degli orari di lavoro dei dipendenti della cooperativa, per cui veniva disposta l'adozione di un sistema di rilevazione presenze del proprio personale dipendente al fine di verificare l'orario di lavoro giornaliero di inizio e termine di turni di servizio con obbligo di tenuta e conservazione per non meno di cinque anni. La società adottava nei termini richiesti un sistema cartaceo di rilevazione delle presenze con l'indicazione specifica degli orari di lavoro in entrata ed in uscita dei dipendenti e tuttavia l' contestava la violazione dell'art. 39, commi 1, 2 e 7 D.L. 112/2008. Ritenendo Parte_2 non corretto l'operato degli ispettori e insussistente la condotta sanzionata, adiva il Tribunale deducendo l'insussistenza di prestazioni ulteriori rispetto a quelle risultanti nei prospetti paga e la mancanza di prova e quindi la mancanza di motivazione dell'atto.
Tanto premesso, la parte ricorrente adiva il Tribunale e domandava, in via preliminare, di annullare l'avviso di addebito impugnato;
con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Non si costituiva l' di Potenza-Matera, in persona del legale rappresentante p.t., che pertanto CP_2 veniva dichiarato contumace;
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta e all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni scritte delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e riservando l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto come appresso.
2. La domanda merita accoglimento.
La disamina degli atti che documentano tutta la vicenda, in considerazione della mancata costituzione in giudizio dell' , consente di ritenere fondata l'opposizione per vizio della procedura di CP_1 formazione dell'avviso di addebito, nella specie emesso senza tener conto delle argomentazioni difensive rese dalla parte già in sede di accesso ispettivo (l'aver sempre retribuito i lavoratori in base alle ore effettivamente svolte, compilando correttamente i relativi prospetti paga) e senza fornire prova del ragionamento induttivo seguito nell'elevare la contestazione. A tal fine la parte ricorrente ha dedotto e allegato verbali di conciliazione sindacale inerenti alcuni dipendenti che depongono per la regolarità dei rapporti di lavoro sulla base dei prospetti paga predisposti dalla società. A fronte di ciò si deve rilevare come il metodo seguito dagli ispettori per ricostruire ora per allora i rapporti di lavoro, peraltro, limitatamente ad alcuni di essi, presenta lacune e incertezze, e caratterizzato da approssimazione.
In merito si ritiene di aderire all'orientamento secondo il quale la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all' art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto (Cassazione civile , sez. III , 10/04/2024, n. 9706). Nelle azioni di accertamento negativo, la ripartizione dell'onere probatorio si determina in funzione del ruolo sostanziale assunto dalle parti nel rapporto giuridico, prescindendo dalla loro qualificazione formale nel processo, per cui in applicazione dell'art. 2697 l'istituto previdenziale, pur rivestendo formalmente il ruolo di convenuto, aveva l'onere di provare la legittimità della richiesta contributiva, in quanto soggetto sostanzialmente attivo nella pretesa. Si prescinde dalla tipologia di azione esperita
(positiva, negativa, oppositiva o monitoria), e la normativa applicabile alle controversie contributive richiede un'applicazione uniforme, per cui anche quando (come sub specie) l'iniziativa processuale sia assunta dal contribuente con finalità di accertamento negativo, la dimostrazione dei presupposti del credito contributivo spetta sempre all'ente previdenziale.
L' non si è costituito in giudizio e pertanto la lacuna originaria rilevata nell'avviso di addebito CP_2 siccome emesso e notificato, non è stata colmata neppure in giudizio.
Per le ragioni esposte, segue l'accoglimento del ricorso.
3. Le spese di lite vengono compensate in considerazione della mancata costituzione in giudizio dell' e delle fasi di causa. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale rapp.nte p.t., con ricorso Parte_1 depositato il 21.6.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 392 2024 00002880 79 000 notificato il 17 maggio 2024;
2) Compensa le spese di lite;
Potenza, lì 2 ottobre 2025
Il Giudice Del Lavoro
Eugenio LL