TRIB
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/09/2025, n. 4233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4233 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. 19503/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
------------- sul ricorso presentato
da
rappresentato e difeso dall'avv. CIANI CARLA, presso quest'ultima Parte_1
elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrente
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. POPPA MARIALUISA, presso quest'ultima CP_1
elettivamente domiciliata, per mandato in calce alla comparsa di costituzione,
Resistente
con l'intervento del P.M.;
in punto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
“1. Affidamento di , sua collocazione prevalente e residenza nonché tempi di permanenza Persona_1
dello stesso presso ciascuno dei genitori.
viene affidata ai genitori in via condivisa. La residenza e la collocazione prevalente del Persona_1
minore viene stabilita, con la madre , in Venezia - Mestre, via delle Marmarole n. 8/B. CP_1
Pag. 1 di 8 quando starà con il padre invece, pernotterà presso l'abitazione dello stesso in Venezia- Persona_1
Mestre, Via Eraclito n. 39, presso cui risiede.
rimarrà con il padre, nei seguenti turni di responsabilità: Persona_1
settimana A: il mercoledì' dall'uscita da scuola (16) sino al riaccompagnamento a scuola la mattina seguente, il venerdì dall'uscita da scuola (16) sino a domenica sera alle 18.30, salvo diversi accordi;
settimana B: il mercoledì con il papà dall'uscita da scuola (16) sino al riaccompagnamento a scuola la mattina seguente, il venerdì dall'uscita da scuola (16) fino a sabato alle ore 11.30, salvo diversi accordi.
Eventuali modifiche al calendario, che dovessero provenire da entrambi i genitori, dovranno essere preventivamente concordate e, in ogni caso, comunicate con congruo anticipo, a mezzo e-mail o whatsapp.
Ciascun genitore potrà chiamare e/o videochiamare , nei giorni in cui non è con lui, durante la Per_1
fascia oraria che i genitori riterranno più opportuna per la routine di . Per_1
In caso di urgenza e di impossibilità a gestire la situazione in prima persona, ciascun genitore comunicherà
all'altro, via messaggio o telefonicamente, la situazione e, qualora anch'egli non sia in grado di intervenire in prima persona, comunicherà a quali persone si rivolgerà per gestire l'emergenza.
2. Vacanze natalizie.
trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore la vigilia del Natale, dalle ore 09.00 del mattino, sino Per_1
alle ore 9.00 del 25.12 e con l'altro dalle ore 9 del 25.12 alle ore 9 del 26.12 Ad anni alterni trascorrerà
dal 26.12 al 30 dicembre con un genitore, e con l'altro genitore dalle ore 9.00 del 31 dicembre, alle ore
20.00 del 6 gennaio, salvo diverso accordo. trascorrerà la Vigilia di Natale del 2025 con il padre Per_1
e il 25.12 con la madre. I periodi andranno in ogni caso concordati entro il mese di settembre di ogni anno.
3. Vacanze pasquali.
Durante le feste pasquali trascorrerà di anno in anno alternativamente con l'uno e con l'altro Per_1
genitore il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo. I restanti giorni delle vacanze pasquali si applicherà
il calendario ordinario, salvo diverso accordo fra genitori. trascorrerà la Pasqua del 2026 con il Per_1
padre e il Lunedì dell'Angelo con la madre.
4. Ponti ed altre festività infrannuali.
Pag. 2 di 8 trascorrerà i ponti e le festività annuali, comprese le vacanze di carnevale, alternativamente Per_1
con l'uno e con l'altro genitore.
5. Vacanze estive.
Il padre trascorrerà con un periodo di 2 (due) settimane comprensive del pernotto, in occasione Per_1
delle vacanze estive. Il periodo di 2 settimane - fermo restando che le settimane, potranno essere continuative o frazionate - dovrà essere concordato tra i genitori entro la fine del mese di maggio di ciascun anno.
6. Compleanni.
trascorrerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori e gli amici, fermo restando Per_1
che laddove ciò non fosse possibile trascorreranno, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro il pranzo o la cena. In ogni caso, i genitori concordano nel diritto – dovere di vedere il figlio ogni qualvolta lo desiderano, ovvero di concordare tempi e modi differenti in base alle esigenze di ciascuno, previ accordi,
anche telefonici, con l'altro genitore. Le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione,
all'educazione ed alla salute, continueranno ad essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, inclinazione naturale e aspirazioni di . Inoltre, i genitori non imporranno Per_1
alcun ostacolo agli incontri del figlio con i nonni e con i parenti di ciascuno.
7. Contributo al mantenimento di . Per_1
A titolo di contributo al mantenimento ordinario di , il signor , entro il giorno 11 Per_1 Parte_1
di ogni mese corrisponderà l'assegno mensile di euro 400,00 mediante bonifico istantaneo.
L'Assegno Unico universale spetterà al 100% alla sig.ra . CP_1
8. Partecipazione alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del minore.
Le spese straordinarie da sostenere nell'interesse di , così come individuate nel Protocollo del Per_1
Tribunale di Venezia per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone, saranno suddivise in ragione del 50% (cinquanta) in capo a ciascun genitore, secondo le modalità previste nel surrichiamato
Protocollo.
Pag. 3 di 8 Le spese del nido saranno invece ripartite per il 60% a carico della sig.ra e per il 40% a carico CP_1
del sig. . La signora si impegna a pagare i bollettini entro la data di scadenza ed il signor Per_1 CP_1
rimborserà la sua quota parte in favore della signora immediatamente dopo la Per_1 CP_1
presentazione della prova dell'avvenuto pagamento. Avendo il Sig. provveduto integralmente in Per_1
data 10.06.2025 al pagamento della retta di maggio 2025, nulla dovrà rimborsare alla sig.ra in CP_1
relazione alla prossima retta.
9. Partecipazione alle visite mediche e ai colloqui con gli insegnanti.
I genitori si impegnano in maniera alternata, sempre compatibilmente con gli impegni di entrambi, a portare alle visite mediche programmate e a partecipare ai colloqui con gli insegnanti. Entrambi Per_1
i genitori si doteranno in futuro dell'applicazione della scuola per seguire nel percorso scolastico Per_1
ed essere aggiornati sulle comunicazioni scuola-famiglia. I genitori si impegnano inoltre reciprocamente ad avvisarsi qualora , per qualsiasi ragione non possa andare a scuola/nido. Per_1
10. Percorso di sostegno alla genitorialità.
Le parti si impegnano sin d'ora a mantenere un atteggiamento collaborativo, di confronto e di reciproco rispetto a tutela del benessere e degli interessi della figlia, impegnandosi sin d'ora ad intraprendere il percorso di sostegno e aiuto alla cogenitorialità richiesto da codesto Tribunale con decreto del 3.3.25 che sarà attivato a breve dai Servizi Sociali del Comune di Venezia.
11. Rilascio e rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
Ciascun genitore è autorizzato a richiedere il rilascio ed il rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio per sé e per il figlio minorenne.
Spese di lite compensate tra le parti.”
Per il Pubblico Ministero:
“Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori”.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Pag. 4 di 8 Con ricorso depositato in data 07.10.2024 esponeva di aver intrattenuto una relazione Parte_1
sentimentale con;
che da tale relazione era nata in data [...] ; che a CP_1 Persona_1
partire dal 22.06.2023 i suddetti avevano posto la residenza familiare nell'immobile sito in Venezia -
Zelarino, Via Eraclito n. 39, di proprietà esclusiva del . Per_1
Ciò premesso, il ricorrente, rappresentato il venir meno dei presupposti per la prosecuzione della relazione, proponeva domanda al fine di regolamentare i rapporti patrimoniali e personali con la CP_1
nell'interesse esclusivo della figlia minore, chiedendo in particolare tramite l'adozione dei provvedimenti ex art 473 bis.25 c.p.c. l'intervento dei Servizi sociali competenti per territorio al fine di accertare le condizioni di . Per_1
Con decreto del 22.10.2024 il Giudice, in via preliminare, incaricava i Servizi sociali di Zelarino di predisporre una relazione che veniva depositata in data 20.01.2025. All'udienza del 25.02.2025, nella quale compariva personalmente anche la resistente, il Giudice sentiva le parti e in seguito, con ordinanza del 28.02.2025, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti. In data 09.06.2025 la resistente si costituiva formalmente e all'udienza del 10.06.2025 i procuratori delle parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e concordemente chiedevano il fissarsi udienza di rimessione in decisione della causa. Il Giudice in accoglimento rinviava all'udienza del 19.06.2025 in modalità cartolare e, dopo aver letto le note depositate dalle parti contenenti le conclusioni conformi, con decreto del 20.062.2025
tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda formulata a conclusioni conformi dalle parti merita accoglimento, preso atto degli accordi raggiunti dalle parti come in epigrafe indicati e ritenuto che essi corrispondano all'interesse materiale e morale della prole minore e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Atteso l'esito del procedimento e la concorde istanza delle parti, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
- ratifica gli accordi tra le parti in punto di affidamento, collocamento, visita e mantenimento della figlia
, nata il [...], alle seguenti condizioni: Persona_1
Pag. 5 di 8 1. viene affidata ai genitori in via condivisa. La residenza e la collocazione prevalente del Persona_1
minore viene stabilita, con la madre , in Venezia - Mestre, via delle Marmarole n. 8/B. CP_1
quando starà con il padre invece, pernotterà presso l'abitazione dello stesso in Venezia- Persona_1
Mestre, Via Eraclito n. 39, presso cui risiede.
rimarrà con il padre, nei seguenti turni di responsabilità: Persona_1
settimana A: il mercoledì' dall'uscita da scuola (16) sino al riaccompagnamento a scuola la mattina seguente, il venerdì dall'uscita da scuola (16) sino a domenica sera alle 18.30, salvo diversi accordi;
settimana B: il mercoledì con il papà dall'uscita da scuola (16) sino al riaccompagnamento a scuola la mattina seguente, il venerdì dall'uscita da scuola (16) fino a sabato alle ore 11.30, salvo diversi accordi.
Eventuali modifiche al calendario, che dovessero provenire da entrambi i genitori, dovranno essere preventivamente concordate e, in ogni caso, comunicate con congruo anticipo, a mezzo e-mail o whatsapp.
Ciascun genitore potrà chiamare e/o videochiamare , nei giorni in cui non è con lui, durante la Per_1
fascia oraria che i genitori riterranno più opportuna per la routine di . Per_1
In caso di urgenza e di impossibilità a gestire la situazione in prima persona, ciascun genitore comunicherà
all'altro, via messaggio o telefonicamente, la situazione e, qualora anch'egli non sia in grado di intervenire in prima persona, comunicherà a quali persone si rivolgerà per gestire l'emergenza.
2. trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore la vigilia del Natale, dalle ore 09.00 del mattino, Per_1
sino alle ore 9.00 del 25.12 e con l'altro dalle ore 9 del 25.12 alle ore 9 del 26.12 Ad anni alterni trascorrerà
dal 26.12 al 30 dicembre con un genitore, e con l'altro genitore dalle ore 9.00 del 31 dicembre, alle ore
20.00 del 6 gennaio, salvo diverso accordo. trascorrerà la Vigilia di Natale del 2025 con il padre Per_1
e il 25.12 con la madre. I periodi andranno in ogni caso concordati entro il mese di settembre di ogni anno.
3. Durante le feste pasquali trascorrerà di anno in anno alternativamente con l'uno e con l'altro Per_1
genitore il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo. I restanti giorni delle vacanze pasquali si applicherà
il calendario ordinario, salvo diverso accordo fra genitori. trascorrerà la Pasqua del 2026 con il Per_1
padre e il Lunedì dell'Angelo con la madre.
4. trascorrerà i ponti e le festività annuali, comprese le vacanze di carnevale, alternativamente Per_1
Pag. 6 di 8 con l'uno e con l'altro genitore.
5. Il padre trascorrerà con un periodo di 2 (due) settimane comprensive del pernotto, in occasione Per_1
delle vacanze estive. Il periodo di 2 settimane - fermo restando che le settimane, potranno essere continuative o frazionate - dovrà essere concordato tra i genitori entro la fine del mese di maggio di ciascun anno.
6. trascorrerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori e gli amici, fermo restando Per_1
che laddove ciò non fosse possibile trascorreranno, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro il pranzo o la cena. In ogni caso, i genitori concordano nel diritto – dovere di vedere il figlio ogni qualvolta lo desiderano, ovvero di concordare tempi e modi differenti in base alle esigenze di ciascuno, previ accordi,
anche telefonici, con l'altro genitore. Le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione,
all'educazione ed alla salute, continueranno ad essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, inclinazione naturale e aspirazioni di . Inoltre, i genitori non imporranno Per_1
alcun ostacolo agli incontri del figlio con i nonni e con i parenti di ciascuno.
7. A titolo di contributo al mantenimento ordinario di , il signor , entro il giorno Per_1 Parte_1
11 di ogni mese corrisponderà l'assegno mensile di euro 400,00 mediante bonifico istantaneo.
L'Assegno Unico universale spetterà al 100% alla sig.ra . CP_1
8. Le spese straordinarie da sostenere nell'interesse di , così come individuate nel Protocollo del Per_1
Tribunale di Venezia per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone, saranno suddivise in ragione del 50% (cinquanta) in capo a ciascun genitore, secondo le modalità previste nel surrichiamato
Protocollo.
Le spese del nido saranno invece ripartite per il 60% a carico della sig.ra e per il 40% a carico CP_1
del sig. . La signora si impegna a pagare i bollettini entro la data di scadenza ed il signor Per_1 CP_1
rimborserà la sua quota parte in favore della signora immediatamente dopo la Per_1 CP_1
presentazione della prova dell'avvenuto pagamento. Avendo il Sig. provveduto integralmente in Per_1
data 10.06.2025 al pagamento della retta di maggio 2025, nulla dovrà rimborsare alla sig.ra in CP_1
relazione alla prossima retta.
Pag. 7 di 8 9. I genitori si impegnano in maniera alternata, sempre compatibilmente con gli impegni di entrambi, a portare alle visite mediche programmate e a partecipare ai colloqui con gli insegnanti. Entrambi Per_1
i genitori si doteranno in futuro dell'applicazione della scuola per seguire nel percorso scolastico Per_1
ed essere aggiornati sulle comunicazioni scuola-famiglia. I genitori si impegnano inoltre reciprocamente ad avvisarsi qualora , per qualsiasi ragione non possa andare a scuola/nido. Per_1
10. Le parti si impegnano sin d'ora a mantenere un atteggiamento collaborativo, di confronto e di reciproco rispetto a tutela del benessere e degli interessi della figlia, impegnandosi sin d'ora ad intraprendere il percorso di sostegno e aiuto alla cogenitorialità richiesto da codesto Tribunale con decreto del 3.3.25 che sarà attivato a breve dai Servizi Sociali del Comune di Venezia.
11. Ciascun genitore è autorizzato a richiedere il rilascio ed il rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio per sé e per il figlio minorenne.
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 9.9.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
------------- sul ricorso presentato
da
rappresentato e difeso dall'avv. CIANI CARLA, presso quest'ultima Parte_1
elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrente
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. POPPA MARIALUISA, presso quest'ultima CP_1
elettivamente domiciliata, per mandato in calce alla comparsa di costituzione,
Resistente
con l'intervento del P.M.;
in punto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
“1. Affidamento di , sua collocazione prevalente e residenza nonché tempi di permanenza Persona_1
dello stesso presso ciascuno dei genitori.
viene affidata ai genitori in via condivisa. La residenza e la collocazione prevalente del Persona_1
minore viene stabilita, con la madre , in Venezia - Mestre, via delle Marmarole n. 8/B. CP_1
Pag. 1 di 8 quando starà con il padre invece, pernotterà presso l'abitazione dello stesso in Venezia- Persona_1
Mestre, Via Eraclito n. 39, presso cui risiede.
rimarrà con il padre, nei seguenti turni di responsabilità: Persona_1
settimana A: il mercoledì' dall'uscita da scuola (16) sino al riaccompagnamento a scuola la mattina seguente, il venerdì dall'uscita da scuola (16) sino a domenica sera alle 18.30, salvo diversi accordi;
settimana B: il mercoledì con il papà dall'uscita da scuola (16) sino al riaccompagnamento a scuola la mattina seguente, il venerdì dall'uscita da scuola (16) fino a sabato alle ore 11.30, salvo diversi accordi.
Eventuali modifiche al calendario, che dovessero provenire da entrambi i genitori, dovranno essere preventivamente concordate e, in ogni caso, comunicate con congruo anticipo, a mezzo e-mail o whatsapp.
Ciascun genitore potrà chiamare e/o videochiamare , nei giorni in cui non è con lui, durante la Per_1
fascia oraria che i genitori riterranno più opportuna per la routine di . Per_1
In caso di urgenza e di impossibilità a gestire la situazione in prima persona, ciascun genitore comunicherà
all'altro, via messaggio o telefonicamente, la situazione e, qualora anch'egli non sia in grado di intervenire in prima persona, comunicherà a quali persone si rivolgerà per gestire l'emergenza.
2. Vacanze natalizie.
trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore la vigilia del Natale, dalle ore 09.00 del mattino, sino Per_1
alle ore 9.00 del 25.12 e con l'altro dalle ore 9 del 25.12 alle ore 9 del 26.12 Ad anni alterni trascorrerà
dal 26.12 al 30 dicembre con un genitore, e con l'altro genitore dalle ore 9.00 del 31 dicembre, alle ore
20.00 del 6 gennaio, salvo diverso accordo. trascorrerà la Vigilia di Natale del 2025 con il padre Per_1
e il 25.12 con la madre. I periodi andranno in ogni caso concordati entro il mese di settembre di ogni anno.
3. Vacanze pasquali.
Durante le feste pasquali trascorrerà di anno in anno alternativamente con l'uno e con l'altro Per_1
genitore il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo. I restanti giorni delle vacanze pasquali si applicherà
il calendario ordinario, salvo diverso accordo fra genitori. trascorrerà la Pasqua del 2026 con il Per_1
padre e il Lunedì dell'Angelo con la madre.
4. Ponti ed altre festività infrannuali.
Pag. 2 di 8 trascorrerà i ponti e le festività annuali, comprese le vacanze di carnevale, alternativamente Per_1
con l'uno e con l'altro genitore.
5. Vacanze estive.
Il padre trascorrerà con un periodo di 2 (due) settimane comprensive del pernotto, in occasione Per_1
delle vacanze estive. Il periodo di 2 settimane - fermo restando che le settimane, potranno essere continuative o frazionate - dovrà essere concordato tra i genitori entro la fine del mese di maggio di ciascun anno.
6. Compleanni.
trascorrerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori e gli amici, fermo restando Per_1
che laddove ciò non fosse possibile trascorreranno, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro il pranzo o la cena. In ogni caso, i genitori concordano nel diritto – dovere di vedere il figlio ogni qualvolta lo desiderano, ovvero di concordare tempi e modi differenti in base alle esigenze di ciascuno, previ accordi,
anche telefonici, con l'altro genitore. Le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione,
all'educazione ed alla salute, continueranno ad essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, inclinazione naturale e aspirazioni di . Inoltre, i genitori non imporranno Per_1
alcun ostacolo agli incontri del figlio con i nonni e con i parenti di ciascuno.
7. Contributo al mantenimento di . Per_1
A titolo di contributo al mantenimento ordinario di , il signor , entro il giorno 11 Per_1 Parte_1
di ogni mese corrisponderà l'assegno mensile di euro 400,00 mediante bonifico istantaneo.
L'Assegno Unico universale spetterà al 100% alla sig.ra . CP_1
8. Partecipazione alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del minore.
Le spese straordinarie da sostenere nell'interesse di , così come individuate nel Protocollo del Per_1
Tribunale di Venezia per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone, saranno suddivise in ragione del 50% (cinquanta) in capo a ciascun genitore, secondo le modalità previste nel surrichiamato
Protocollo.
Pag. 3 di 8 Le spese del nido saranno invece ripartite per il 60% a carico della sig.ra e per il 40% a carico CP_1
del sig. . La signora si impegna a pagare i bollettini entro la data di scadenza ed il signor Per_1 CP_1
rimborserà la sua quota parte in favore della signora immediatamente dopo la Per_1 CP_1
presentazione della prova dell'avvenuto pagamento. Avendo il Sig. provveduto integralmente in Per_1
data 10.06.2025 al pagamento della retta di maggio 2025, nulla dovrà rimborsare alla sig.ra in CP_1
relazione alla prossima retta.
9. Partecipazione alle visite mediche e ai colloqui con gli insegnanti.
I genitori si impegnano in maniera alternata, sempre compatibilmente con gli impegni di entrambi, a portare alle visite mediche programmate e a partecipare ai colloqui con gli insegnanti. Entrambi Per_1
i genitori si doteranno in futuro dell'applicazione della scuola per seguire nel percorso scolastico Per_1
ed essere aggiornati sulle comunicazioni scuola-famiglia. I genitori si impegnano inoltre reciprocamente ad avvisarsi qualora , per qualsiasi ragione non possa andare a scuola/nido. Per_1
10. Percorso di sostegno alla genitorialità.
Le parti si impegnano sin d'ora a mantenere un atteggiamento collaborativo, di confronto e di reciproco rispetto a tutela del benessere e degli interessi della figlia, impegnandosi sin d'ora ad intraprendere il percorso di sostegno e aiuto alla cogenitorialità richiesto da codesto Tribunale con decreto del 3.3.25 che sarà attivato a breve dai Servizi Sociali del Comune di Venezia.
11. Rilascio e rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
Ciascun genitore è autorizzato a richiedere il rilascio ed il rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio per sé e per il figlio minorenne.
Spese di lite compensate tra le parti.”
Per il Pubblico Ministero:
“Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori”.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Pag. 4 di 8 Con ricorso depositato in data 07.10.2024 esponeva di aver intrattenuto una relazione Parte_1
sentimentale con;
che da tale relazione era nata in data [...] ; che a CP_1 Persona_1
partire dal 22.06.2023 i suddetti avevano posto la residenza familiare nell'immobile sito in Venezia -
Zelarino, Via Eraclito n. 39, di proprietà esclusiva del . Per_1
Ciò premesso, il ricorrente, rappresentato il venir meno dei presupposti per la prosecuzione della relazione, proponeva domanda al fine di regolamentare i rapporti patrimoniali e personali con la CP_1
nell'interesse esclusivo della figlia minore, chiedendo in particolare tramite l'adozione dei provvedimenti ex art 473 bis.25 c.p.c. l'intervento dei Servizi sociali competenti per territorio al fine di accertare le condizioni di . Per_1
Con decreto del 22.10.2024 il Giudice, in via preliminare, incaricava i Servizi sociali di Zelarino di predisporre una relazione che veniva depositata in data 20.01.2025. All'udienza del 25.02.2025, nella quale compariva personalmente anche la resistente, il Giudice sentiva le parti e in seguito, con ordinanza del 28.02.2025, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti. In data 09.06.2025 la resistente si costituiva formalmente e all'udienza del 10.06.2025 i procuratori delle parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e concordemente chiedevano il fissarsi udienza di rimessione in decisione della causa. Il Giudice in accoglimento rinviava all'udienza del 19.06.2025 in modalità cartolare e, dopo aver letto le note depositate dalle parti contenenti le conclusioni conformi, con decreto del 20.062.2025
tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda formulata a conclusioni conformi dalle parti merita accoglimento, preso atto degli accordi raggiunti dalle parti come in epigrafe indicati e ritenuto che essi corrispondano all'interesse materiale e morale della prole minore e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Atteso l'esito del procedimento e la concorde istanza delle parti, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
- ratifica gli accordi tra le parti in punto di affidamento, collocamento, visita e mantenimento della figlia
, nata il [...], alle seguenti condizioni: Persona_1
Pag. 5 di 8 1. viene affidata ai genitori in via condivisa. La residenza e la collocazione prevalente del Persona_1
minore viene stabilita, con la madre , in Venezia - Mestre, via delle Marmarole n. 8/B. CP_1
quando starà con il padre invece, pernotterà presso l'abitazione dello stesso in Venezia- Persona_1
Mestre, Via Eraclito n. 39, presso cui risiede.
rimarrà con il padre, nei seguenti turni di responsabilità: Persona_1
settimana A: il mercoledì' dall'uscita da scuola (16) sino al riaccompagnamento a scuola la mattina seguente, il venerdì dall'uscita da scuola (16) sino a domenica sera alle 18.30, salvo diversi accordi;
settimana B: il mercoledì con il papà dall'uscita da scuola (16) sino al riaccompagnamento a scuola la mattina seguente, il venerdì dall'uscita da scuola (16) fino a sabato alle ore 11.30, salvo diversi accordi.
Eventuali modifiche al calendario, che dovessero provenire da entrambi i genitori, dovranno essere preventivamente concordate e, in ogni caso, comunicate con congruo anticipo, a mezzo e-mail o whatsapp.
Ciascun genitore potrà chiamare e/o videochiamare , nei giorni in cui non è con lui, durante la Per_1
fascia oraria che i genitori riterranno più opportuna per la routine di . Per_1
In caso di urgenza e di impossibilità a gestire la situazione in prima persona, ciascun genitore comunicherà
all'altro, via messaggio o telefonicamente, la situazione e, qualora anch'egli non sia in grado di intervenire in prima persona, comunicherà a quali persone si rivolgerà per gestire l'emergenza.
2. trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore la vigilia del Natale, dalle ore 09.00 del mattino, Per_1
sino alle ore 9.00 del 25.12 e con l'altro dalle ore 9 del 25.12 alle ore 9 del 26.12 Ad anni alterni trascorrerà
dal 26.12 al 30 dicembre con un genitore, e con l'altro genitore dalle ore 9.00 del 31 dicembre, alle ore
20.00 del 6 gennaio, salvo diverso accordo. trascorrerà la Vigilia di Natale del 2025 con il padre Per_1
e il 25.12 con la madre. I periodi andranno in ogni caso concordati entro il mese di settembre di ogni anno.
3. Durante le feste pasquali trascorrerà di anno in anno alternativamente con l'uno e con l'altro Per_1
genitore il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo. I restanti giorni delle vacanze pasquali si applicherà
il calendario ordinario, salvo diverso accordo fra genitori. trascorrerà la Pasqua del 2026 con il Per_1
padre e il Lunedì dell'Angelo con la madre.
4. trascorrerà i ponti e le festività annuali, comprese le vacanze di carnevale, alternativamente Per_1
Pag. 6 di 8 con l'uno e con l'altro genitore.
5. Il padre trascorrerà con un periodo di 2 (due) settimane comprensive del pernotto, in occasione Per_1
delle vacanze estive. Il periodo di 2 settimane - fermo restando che le settimane, potranno essere continuative o frazionate - dovrà essere concordato tra i genitori entro la fine del mese di maggio di ciascun anno.
6. trascorrerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori e gli amici, fermo restando Per_1
che laddove ciò non fosse possibile trascorreranno, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro il pranzo o la cena. In ogni caso, i genitori concordano nel diritto – dovere di vedere il figlio ogni qualvolta lo desiderano, ovvero di concordare tempi e modi differenti in base alle esigenze di ciascuno, previ accordi,
anche telefonici, con l'altro genitore. Le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione,
all'educazione ed alla salute, continueranno ad essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, inclinazione naturale e aspirazioni di . Inoltre, i genitori non imporranno Per_1
alcun ostacolo agli incontri del figlio con i nonni e con i parenti di ciascuno.
7. A titolo di contributo al mantenimento ordinario di , il signor , entro il giorno Per_1 Parte_1
11 di ogni mese corrisponderà l'assegno mensile di euro 400,00 mediante bonifico istantaneo.
L'Assegno Unico universale spetterà al 100% alla sig.ra . CP_1
8. Le spese straordinarie da sostenere nell'interesse di , così come individuate nel Protocollo del Per_1
Tribunale di Venezia per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone, saranno suddivise in ragione del 50% (cinquanta) in capo a ciascun genitore, secondo le modalità previste nel surrichiamato
Protocollo.
Le spese del nido saranno invece ripartite per il 60% a carico della sig.ra e per il 40% a carico CP_1
del sig. . La signora si impegna a pagare i bollettini entro la data di scadenza ed il signor Per_1 CP_1
rimborserà la sua quota parte in favore della signora immediatamente dopo la Per_1 CP_1
presentazione della prova dell'avvenuto pagamento. Avendo il Sig. provveduto integralmente in Per_1
data 10.06.2025 al pagamento della retta di maggio 2025, nulla dovrà rimborsare alla sig.ra in CP_1
relazione alla prossima retta.
Pag. 7 di 8 9. I genitori si impegnano in maniera alternata, sempre compatibilmente con gli impegni di entrambi, a portare alle visite mediche programmate e a partecipare ai colloqui con gli insegnanti. Entrambi Per_1
i genitori si doteranno in futuro dell'applicazione della scuola per seguire nel percorso scolastico Per_1
ed essere aggiornati sulle comunicazioni scuola-famiglia. I genitori si impegnano inoltre reciprocamente ad avvisarsi qualora , per qualsiasi ragione non possa andare a scuola/nido. Per_1
10. Le parti si impegnano sin d'ora a mantenere un atteggiamento collaborativo, di confronto e di reciproco rispetto a tutela del benessere e degli interessi della figlia, impegnandosi sin d'ora ad intraprendere il percorso di sostegno e aiuto alla cogenitorialità richiesto da codesto Tribunale con decreto del 3.3.25 che sarà attivato a breve dai Servizi Sociali del Comune di Venezia.
11. Ciascun genitore è autorizzato a richiedere il rilascio ed il rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio per sé e per il figlio minorenne.
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 9.9.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 8 di 8