Ordinanza cautelare 23 novembre 2016
Sentenza 16 gennaio 2023
Improcedibile
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/11/2025, n. 9355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9355 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09355/2025REG.PROV.COLL.
N. 02889/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2889 del 2023, proposto da Bb Plast s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Menniti e Mario Bejor Gajani, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Gestore dei servizi energetici - Gse s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Segato e Antonio Pugliese, con domicilio fisico eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Panama, n. 68 e con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
Unione dei comuni della Bassa Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Graziosi e Camilla Mancuso, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza ter , n. 757 del 16 gennaio 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio della società per azioni Gse - Gestore dei servizi energetici - s.p.a. e dell’Unione dei comuni della Bassa Romagna;
vista la nota del 10 settembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
visti gli articoli 35, comma 1, lettera c), 85, comma 9, e 38 del codice del processo amministrativo;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 30 settembre 2025, il consigliere RA DA e uditi per le parti gli avvocati Giacomo Graziosi e Andrea Segato;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 14 marzo 2023 e in data 29 marzo 2023 – la Bb Plast s.r.l. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza ter , n. 757 del 16 gennaio 2023, con cui è stato respinto il ricorso di primo grado n. 11442 del 2016, veicolato dalla medesima società per l’annullamento del provvedimento del Gestore dei servizi energetici prot. P20160061427 del 1° luglio 2016 di comunicazione della decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 maggio 2011, della nota del Gse prot. P20160070522 dell’8 agosto 2016 recante invito alla restituzione delle tariffe incentivanti già percepite per l’importo di euro 145.757,33 e della nota prot. n. 11687 dell’11 marzo 2016 inviata dall’Unione dei comuni della Bassa Romagna al Gse in risposta a una richiesta di verifica in loco della compatibilità urbanistica ed edilizia dell’intervento di installazione dell’impianto fotovoltaico.
2. La società per azioni Gse - Gestore dei servizi energetici e l’Unione dei comuni della Bassa Romagna si sono costituiti in giudizio, resistendo all’appello.
3. In vista dell’udienza di discussione le parti appellate hanno depositato entrambe memorie in data 30 luglio 2025 e l’appellante ha depositato, in data 10 settembre 2025, una nota con cui ha dichiarato di non avere più interesse a coltivare il gravame.
4. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 30 settembre 2025.
5. Si osserva che in virtù del principio dispositivo, che trova applicazione anche nel processo amministrativo, la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione stessa ed eventualmente di rinunciare in modo esplicito al ricorso, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, che può solo dichiararne l’improcedibilità, non potendo procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire (cfr., ex aliis , Cons. Stato, sez. II, sentenze 3 luglio 2023, n. 6437 e 18 ottobre 2022, n. 8886; sez. IV, sentenza 4 aprile 2023, n. 3482; sez. III, sentenza 8 febbraio 2023, n. 1418).
Tanto premesso, nel caso di specie la Bb Plast s.r.l. ha rappresentato inequivocabilmente di non aver più interesse alla coltivazione dell’appello, alla luce dell’intervenuto provvedimento del Gestore dei servizi energetici prot. P20250093677 del 3 maggio 2025, con cui, a seguito d’istanza dell’interessata formulata ai sensi dell’art. 42, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è stato annullato il provvedimento lesivo prot. P20160061427 del 1° luglio 2016 ed è stato disposto un abbattimento del 20% della tariffa incentivante per il periodo d’interesse, sicché il Collegio non può che dare atto della sopravvenuta carenza d’interesse al gravame e conseguentemente, in forza del combinato disposto degli articoli 35, comma 1, lettera c), 85, comma 9, e 38 c.p.a., dichiararlo improcedibile.
6. In difetto di accordo delle parti sulla regolazione delle spese di lite del presente grado di giudizio, in relazione al rapporto processuale tra l’appellante e la società Gse la peculiare evoluzione della vicenda, a prescindere da qualsivoglia valutazione della soccombenza virtuale, giustifica la compensazione tra dette parti delle spese del presente grado di giudizio.
Considerato che l’Unione dei comuni della Bassa Romagna è stata coinvolta in giudizio dall’appellante, la quale poi ha utilizzato lo strumento deflattivo di cui all’art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 28/2011, nell’ambito di una controversia in cui la paternità dell’effettivo provvedimento lesivo è del Gse, che ha poi adottato il nuovo provvedimento sostitutivo del precedente, deve essere disposta la condanna della Bb Plast s.r.l. al pagamento, in favore dell’Unione di comuni della Bassa Romagna, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e dall’art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa tra Bb Plast s.r.l. e Gestore dei servizi energetici - Gse s.p.a. le spese di lite del presente grado di giudizio.
Condanna Bb Plast s.r.l. al pagamento, in favore dell’Unione dei comuni della Bassa Romagna, delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in euro 2.000 (duemila), oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
IO OT AN, Presidente
RA DA, Consigliere, Estensore
Antonella Manzione, Consigliere
RA Guarracino, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA DA | IO OT AN |
IL SEGRETARIO