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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/12/2025, n. 2147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2147 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2910/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RT MO Presidente dott. UC MI Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2910/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv.ti CRACIUN CLAUDIU e VISCARDI
ILARIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 civile in Romania il 24.02.2001.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 10.08.2004. Persona_1
Con ricorso depositato il 11/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando l'applicazione della legge nazionale rumena (c.d. divorzio diretto). I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile.
Sussiste la giurisdizione italiana, in forza dell'art. 3 Reg. UE 1111/2019, sulla domanda di divorzio congiuntamente proposta dalle parti, attesa la residenza abituale di entrambi i coniugi in Italia.
Quanto all'individuazione della legge applicabile in punto scioglimento del vincolo matrimoniale, può trovare applicazione la legge rumena sul divorzio in virtù dell'art. 5 del citato Reg. UE 1259/2010, avendone i coniugi – entrambi cittadini rumeni – fatto espressa e congiunta richiesta.
Ciò posto, deve rilevarsi che il Codice della Famiglia rumeno prevede fra le varie ipotesi di dissoluzione del matrimonio l'esistenza di rapporti fra coniugi gravemente deteriorati, tali da rendere impossibile la continuazione del matrimonio.
Nella specie, la congiunta richiesta delle parti di pronunciare lo scioglimento del matrimonio ed il comportamento processuale delle parti rendono evidente l'impossibilità di una prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Appare, dunque, integrata la fattispecie prevista dall'ordinamento rumeno per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Vi è accordo economico
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
. Parte_2
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il padre provveda a versare alla madre a titolo di contributo al mantenimento per la figlia l'importo di € 200,00 mensili, assegno da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario, nel caso risulti privo di occupazione, oppure che il padre provveda a versare alla madre a titolo di contributo al mantenimento per la figlia l'importo di € 300,00 mensili, assegno da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario, nel caso risulti occupato, con retribuzione pari ad almeno 1.300,00 euro mensili;
DÀ ATTO che il padre si impegna a fornire la documentazione attestante lo stato di inoccupato oppure di occupato, con i relativi redditi (buste paga) e, in difetto, a seguito di richiesta formale della ricorrente rimasta senza riscontro, dovrà corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, l'importo di € 300,00 mensili, rivalutabili ISTAT, dando per rato che la mancata risposta implica l'aver reperito un'occupazione;
DISPONE che il padre concorra, nella misura del 50%, alle spese sostenute per la figlia, quali quelle necessitate, mediche non coperte dal SSN, ludico sportive (almeno una attività) e scolastiche, tutte documentate e, se necessario, preventivamente concordare in ossequio a quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che le parti si accordano affinché la ricorrente percepisca integralmente l'assegno unico e benefici di ogni detrazione fiscale;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla da pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento per sé stesse;
DÀ ATTO che le parti si accordano per la divisione dei veicoli come segue: la vettura SKODA Yeti, targata EM416TA intestata al ricorrente rimarrà nel possesso esclusivo della ricorrente Parte_1
, con spese di voltura a proprio carico da eseguirsi nel termine massimo di un mese (entro fine
[...] febbraio 2025) dalla sottoscrizione del presente ricorso;
Fiat Panda targata CP844LR, scuter Honda PCX targato DV83347, intestati al ricorrente rimarranno nel possesso Parte_2 esclusivo dello stesso;
DÀ ATTO che la ricorrente, a seguito del divorzio, intende riacquisire il cognome di origine
“TALPAS” ai sensi dell'art. 38 3, lettera c, Codice Civile romeno;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.11.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
UC MI RT MO
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RT MO Presidente dott. UC MI Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2910/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv.ti CRACIUN CLAUDIU e VISCARDI
ILARIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 civile in Romania il 24.02.2001.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 10.08.2004. Persona_1
Con ricorso depositato il 11/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando l'applicazione della legge nazionale rumena (c.d. divorzio diretto). I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile.
Sussiste la giurisdizione italiana, in forza dell'art. 3 Reg. UE 1111/2019, sulla domanda di divorzio congiuntamente proposta dalle parti, attesa la residenza abituale di entrambi i coniugi in Italia.
Quanto all'individuazione della legge applicabile in punto scioglimento del vincolo matrimoniale, può trovare applicazione la legge rumena sul divorzio in virtù dell'art. 5 del citato Reg. UE 1259/2010, avendone i coniugi – entrambi cittadini rumeni – fatto espressa e congiunta richiesta.
Ciò posto, deve rilevarsi che il Codice della Famiglia rumeno prevede fra le varie ipotesi di dissoluzione del matrimonio l'esistenza di rapporti fra coniugi gravemente deteriorati, tali da rendere impossibile la continuazione del matrimonio.
Nella specie, la congiunta richiesta delle parti di pronunciare lo scioglimento del matrimonio ed il comportamento processuale delle parti rendono evidente l'impossibilità di una prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Appare, dunque, integrata la fattispecie prevista dall'ordinamento rumeno per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Vi è accordo economico
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
. Parte_2
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il padre provveda a versare alla madre a titolo di contributo al mantenimento per la figlia l'importo di € 200,00 mensili, assegno da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario, nel caso risulti privo di occupazione, oppure che il padre provveda a versare alla madre a titolo di contributo al mantenimento per la figlia l'importo di € 300,00 mensili, assegno da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario, nel caso risulti occupato, con retribuzione pari ad almeno 1.300,00 euro mensili;
DÀ ATTO che il padre si impegna a fornire la documentazione attestante lo stato di inoccupato oppure di occupato, con i relativi redditi (buste paga) e, in difetto, a seguito di richiesta formale della ricorrente rimasta senza riscontro, dovrà corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, l'importo di € 300,00 mensili, rivalutabili ISTAT, dando per rato che la mancata risposta implica l'aver reperito un'occupazione;
DISPONE che il padre concorra, nella misura del 50%, alle spese sostenute per la figlia, quali quelle necessitate, mediche non coperte dal SSN, ludico sportive (almeno una attività) e scolastiche, tutte documentate e, se necessario, preventivamente concordare in ossequio a quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che le parti si accordano affinché la ricorrente percepisca integralmente l'assegno unico e benefici di ogni detrazione fiscale;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla da pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento per sé stesse;
DÀ ATTO che le parti si accordano per la divisione dei veicoli come segue: la vettura SKODA Yeti, targata EM416TA intestata al ricorrente rimarrà nel possesso esclusivo della ricorrente Parte_1
, con spese di voltura a proprio carico da eseguirsi nel termine massimo di un mese (entro fine
[...] febbraio 2025) dalla sottoscrizione del presente ricorso;
Fiat Panda targata CP844LR, scuter Honda PCX targato DV83347, intestati al ricorrente rimarranno nel possesso Parte_2 esclusivo dello stesso;
DÀ ATTO che la ricorrente, a seguito del divorzio, intende riacquisire il cognome di origine
“TALPAS” ai sensi dell'art. 38 3, lettera c, Codice Civile romeno;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.11.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
UC MI RT MO
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.