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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 24/02/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2478/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel. dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 2478/2024 promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pisa, via Sant'Orsola Parte_1 C.F._1
n. 34, presso lo studio dell'avv. ELISA GIRAUDO, che lo rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, 3 comma, c.p.c.
- ricorrente
e
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Montespertoli, via delle CP_1 C.F._2
Fontanelle n. 5, presso lo studio dell'avv. MANUELA MONTAGNI, che la rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, 3 comma, c.p.c.
- resistente nonché
(C.F. ) CP_2 C.F._3
- resistente (non costituito) con intervento del PM sede.
Oggetto: “Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)”
Conclusioni: come da note scritte depositate in data 17.1.2025 (in vista dell'udienza cartolare del
20.1.2025)
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 9.9.2024, ha adito il Tribunale al fine di sentire Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni diversa deduzione
e/o eccezione, preso atto dei fatti "nuovi" dedotti nel presente ricorso, - accertata l'indipendenza economica del figlio , revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta l'obbligazione disposta CP_2
a carico del sig. di contribuire al suo mantenimento. In ipotesi subordinata, previa Parte_1
rideterminazione dell'eventuale contributo al mantenimento che il Tribunale dovesse ritenere ancora spettante per il figlio maggiorenne, Voglia disporne il relativo pagamento direttamente in favore dello stesso modificando la statuizione divorzile che ne prevedeva il versamento nelle mani della ex coniuge sig.ra - confermare l'affidamento condiviso del figlio minore;
disporre la collocazione CP_1 Per_1
paritaria del figlio minore presso le abitazioni di entrambi i genitori, con revoca della Per_1
collocazione prevalente presso l'abitazione materna e conseguentemente revoca integrale dell'assegno di mantenimento disposto a carico del ricorrente come disposto nella sentenza di Parte_1 divorzio, per l'effetto disporre il mantenimento diretto del minore a carico di entrambi genitori che provvederanno alle sue ordinarie esigenze, con spese straordinarie ripartite al 50%; in ipotesi subordinata Voglia disporre la rideterminazione della misura del contributo al mantenimento del figlio minore in € 250,00, o comunque in misura inferiore rispetto all'attuale prevista dalla sentenza di divorzio, o la diversa somma che il Tribunale riterrà equa, tenuto conto delle circostanze sopravvenute, già riferite in ricorso;
disporre sin d'ora il pagamento della predetta eventuale contribuzione direttamente in favore del figlio al compimento del 18° anno di età; con vittoria di spese Persona_2
e competenze.”.
Il ricorrente, a sostegno della domanda di modifica, ha dedotto, in sintesi: a) che la resistente nel mese di luglio 2023 ha contratto altro matrimonio, così beneficiando dell'apporto del reddito del nuovo coniuge nella gestione del ménage familiare;
b) la sopravvenuta indipendenza economica del figlio
, nelle more divenuto maggiorenne;
c) che i figli trascorrono, vista l'età, maggiore quantità di CP_2
tempo con lui rispetto a quanto previsto nella sentenza di divorzio;
d) che non è a conoscenza di quale sia l'andamento della polizza su cui erano stati versati fondi nell'interesse dei figli.
Con memoria depositata in data 31.10.2024 si è costituita la resistente, la quale ha contestato la ricostruzione dei fatti svolta dalla controparte e ha dunque chiesto il rigetto del ricorso.
Le parti hanno depositato successive memorie difensive;
nondimeno, in data 17.12.2024 hanno depositato nota congiunta in cui hanno dato atto del raggiungimento di un accordo transattivo che hanno
2 chiesto di recepire (accordo effettivamente prodotto da entrambe le difese in vista dell'udienza cartolare del 20.1.2025).
All'udienza del 20.1.2025 la causa è stata automaticamente rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni congiunte.
*****
Il Tribunale, preso atto del contenuto dell'accordo, ritenuto che lo stesso non sia in contrasto con l'interesse del figlio minore nato il [...], che oggi ha 17 anni, provvede come Persona_2
in dispositivo, omologandone il contenuto.
Si dà atto che, nella specie, l'ascolto del minore è manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473bis.4
c.p.c., tenuto conto che l'accordo prevede l'affido condiviso del figlio, ormai prossimo al compimento del diciottesimo anno di età, nonché un contributo al mantenimento in capo al padre nella misura di euro
250,00 euro al mese, oltre ad un'adeguata regolamentazione delle spese straordinarie.
Nulla si osserva in merito alle statuizioni concernenti il figlio , nelle more divenuto CP_2
maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione, visto l'art. 473bis.51 c.p.c., in parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata dal Tribunale di Pisa in data 27.10.2020 (RG n. 697/2020), recepisce l'accordo delle parti e provvede in conformità, come segue:
DISPONE “a) l'affidamento del figlio ancora minorenne ad entrambi i genitori in regime di Per_1
affidamento condiviso e con collocazione prevalente presso la madre.
Il Sig. terrà il figlio con sé come da omologa, due giorni infrasettimanali con Parte_1
pernottamento ossia martedì e mercoledì oltre ad un fine settimana alternato dal sabato mattina al lunedì mattina quando li porterà a scuola. Quando il Sig. terrà il figlio nel fine settimana, lo Parte_1
terrà con sé un giorno solo infrasettimanale con pernottamento ossia il mercoledì. I genitori concordano altresì che in caso di impedimenti a tenere il figlio come da calendario, potranno entrambi spostare i giorni calendarizzati previa comunicazione all'altro genitori e, almeno due giorni prima in modo che entrambi possano organizzarsi senza perdere i giorni che stanno con il figlio e senza che vi sia un impedimento ostativo dovuto a quanto concordato, in caso che ci sia necessità o bisogno di giorni diversi anche per loro programmi, sempre previa comunicazione e nell'accordo di entrambi in favore del figlio.
I genitori trascorreranno con il figlio le festività […] ad anni alterni
3 PRENDE ATTO degli accordi di carattere patrimoniale intercorsi tra le parti, e precisamente:
b) revoca integrale del contributo al mantenimento in capo al Sig. in favore del figlio Parte_1 maggiorenne ed economicamente indipendente;
c) riduzione dell'importo dovuto dal Sig. CP_2
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , ad € 250,00, oltre istat il Parte_1 Per_1
quale provvederà a versare mensilmente detta somma, con bonifico bancario entro il 10 di orni mese e versamento della somma del mantenimento direttamente nelle mani del figlio , a far data dal Per_1
termine del ciclo di studi superiore;
d) suddivisone al 50% delle spese straordinarie previamente comunicate e concordate, così come previste dal protocollo del tribunale di Firenze;
”
PRENDE infine atto della compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Pisa, camera di consiglio del 21 febbraio 2025
La Presidente
dott.ssa Santa Spina
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel. dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 2478/2024 promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pisa, via Sant'Orsola Parte_1 C.F._1
n. 34, presso lo studio dell'avv. ELISA GIRAUDO, che lo rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, 3 comma, c.p.c.
- ricorrente
e
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Montespertoli, via delle CP_1 C.F._2
Fontanelle n. 5, presso lo studio dell'avv. MANUELA MONTAGNI, che la rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, 3 comma, c.p.c.
- resistente nonché
(C.F. ) CP_2 C.F._3
- resistente (non costituito) con intervento del PM sede.
Oggetto: “Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)”
Conclusioni: come da note scritte depositate in data 17.1.2025 (in vista dell'udienza cartolare del
20.1.2025)
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 9.9.2024, ha adito il Tribunale al fine di sentire Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni diversa deduzione
e/o eccezione, preso atto dei fatti "nuovi" dedotti nel presente ricorso, - accertata l'indipendenza economica del figlio , revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta l'obbligazione disposta CP_2
a carico del sig. di contribuire al suo mantenimento. In ipotesi subordinata, previa Parte_1
rideterminazione dell'eventuale contributo al mantenimento che il Tribunale dovesse ritenere ancora spettante per il figlio maggiorenne, Voglia disporne il relativo pagamento direttamente in favore dello stesso modificando la statuizione divorzile che ne prevedeva il versamento nelle mani della ex coniuge sig.ra - confermare l'affidamento condiviso del figlio minore;
disporre la collocazione CP_1 Per_1
paritaria del figlio minore presso le abitazioni di entrambi i genitori, con revoca della Per_1
collocazione prevalente presso l'abitazione materna e conseguentemente revoca integrale dell'assegno di mantenimento disposto a carico del ricorrente come disposto nella sentenza di Parte_1 divorzio, per l'effetto disporre il mantenimento diretto del minore a carico di entrambi genitori che provvederanno alle sue ordinarie esigenze, con spese straordinarie ripartite al 50%; in ipotesi subordinata Voglia disporre la rideterminazione della misura del contributo al mantenimento del figlio minore in € 250,00, o comunque in misura inferiore rispetto all'attuale prevista dalla sentenza di divorzio, o la diversa somma che il Tribunale riterrà equa, tenuto conto delle circostanze sopravvenute, già riferite in ricorso;
disporre sin d'ora il pagamento della predetta eventuale contribuzione direttamente in favore del figlio al compimento del 18° anno di età; con vittoria di spese Persona_2
e competenze.”.
Il ricorrente, a sostegno della domanda di modifica, ha dedotto, in sintesi: a) che la resistente nel mese di luglio 2023 ha contratto altro matrimonio, così beneficiando dell'apporto del reddito del nuovo coniuge nella gestione del ménage familiare;
b) la sopravvenuta indipendenza economica del figlio
, nelle more divenuto maggiorenne;
c) che i figli trascorrono, vista l'età, maggiore quantità di CP_2
tempo con lui rispetto a quanto previsto nella sentenza di divorzio;
d) che non è a conoscenza di quale sia l'andamento della polizza su cui erano stati versati fondi nell'interesse dei figli.
Con memoria depositata in data 31.10.2024 si è costituita la resistente, la quale ha contestato la ricostruzione dei fatti svolta dalla controparte e ha dunque chiesto il rigetto del ricorso.
Le parti hanno depositato successive memorie difensive;
nondimeno, in data 17.12.2024 hanno depositato nota congiunta in cui hanno dato atto del raggiungimento di un accordo transattivo che hanno
2 chiesto di recepire (accordo effettivamente prodotto da entrambe le difese in vista dell'udienza cartolare del 20.1.2025).
All'udienza del 20.1.2025 la causa è stata automaticamente rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni congiunte.
*****
Il Tribunale, preso atto del contenuto dell'accordo, ritenuto che lo stesso non sia in contrasto con l'interesse del figlio minore nato il [...], che oggi ha 17 anni, provvede come Persona_2
in dispositivo, omologandone il contenuto.
Si dà atto che, nella specie, l'ascolto del minore è manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473bis.4
c.p.c., tenuto conto che l'accordo prevede l'affido condiviso del figlio, ormai prossimo al compimento del diciottesimo anno di età, nonché un contributo al mantenimento in capo al padre nella misura di euro
250,00 euro al mese, oltre ad un'adeguata regolamentazione delle spese straordinarie.
Nulla si osserva in merito alle statuizioni concernenti il figlio , nelle more divenuto CP_2
maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione, visto l'art. 473bis.51 c.p.c., in parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata dal Tribunale di Pisa in data 27.10.2020 (RG n. 697/2020), recepisce l'accordo delle parti e provvede in conformità, come segue:
DISPONE “a) l'affidamento del figlio ancora minorenne ad entrambi i genitori in regime di Per_1
affidamento condiviso e con collocazione prevalente presso la madre.
Il Sig. terrà il figlio con sé come da omologa, due giorni infrasettimanali con Parte_1
pernottamento ossia martedì e mercoledì oltre ad un fine settimana alternato dal sabato mattina al lunedì mattina quando li porterà a scuola. Quando il Sig. terrà il figlio nel fine settimana, lo Parte_1
terrà con sé un giorno solo infrasettimanale con pernottamento ossia il mercoledì. I genitori concordano altresì che in caso di impedimenti a tenere il figlio come da calendario, potranno entrambi spostare i giorni calendarizzati previa comunicazione all'altro genitori e, almeno due giorni prima in modo che entrambi possano organizzarsi senza perdere i giorni che stanno con il figlio e senza che vi sia un impedimento ostativo dovuto a quanto concordato, in caso che ci sia necessità o bisogno di giorni diversi anche per loro programmi, sempre previa comunicazione e nell'accordo di entrambi in favore del figlio.
I genitori trascorreranno con il figlio le festività […] ad anni alterni
3 PRENDE ATTO degli accordi di carattere patrimoniale intercorsi tra le parti, e precisamente:
b) revoca integrale del contributo al mantenimento in capo al Sig. in favore del figlio Parte_1 maggiorenne ed economicamente indipendente;
c) riduzione dell'importo dovuto dal Sig. CP_2
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , ad € 250,00, oltre istat il Parte_1 Per_1
quale provvederà a versare mensilmente detta somma, con bonifico bancario entro il 10 di orni mese e versamento della somma del mantenimento direttamente nelle mani del figlio , a far data dal Per_1
termine del ciclo di studi superiore;
d) suddivisone al 50% delle spese straordinarie previamente comunicate e concordate, così come previste dal protocollo del tribunale di Firenze;
”
PRENDE infine atto della compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Pisa, camera di consiglio del 21 febbraio 2025
La Presidente
dott.ssa Santa Spina
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