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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/07/2025, n. 10551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10551 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33723/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe
Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 33723/2024 del Ruolo Generale e promossa da
(c.f. ), nato in [...] il [...] residente Parte_1 C.F._1
in Colleferro (Roma), Via Vittorio Emanuele n. 55 rappresentato e difeso anche disgiuntamente tra loro, giusta procura in atti dall'Avv. Sabrina Pellegrini (c.f.
) del Foro di Velletri e dall'Avv. Francesca Pasquazi (c.f. C.F._2
del Foro di Tivoli ed elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._3
dell'Avv. Sabrina Pellegrini sito in Valmontone (Roma), Via S. Anna n. 80, come da mandato in atti;
- ricorrente –
Consolato Generale di Casablanca, rappresentato e difeso Controparte_1
per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12, come da costituzione in atti;
- resistente –
Oggetto: ricongiungimento familiare.
Conclusioni delle parti: come in atti. fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 26/07/2024, ha chiesto di “accertare Parte_1
e riconoscere il diritto del ricorrente e della di lui madre ad ottenere il visto di ingresso per ricongiungimento familiare e conseguentemente revocare il provvedimento di rigetto dell'istanza di visto di ingresso per ricongiungimento familiare […] Per l'effetto disporre il rilascio del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare a favore di IGnora Per_1
nata il [...], in [...] ed ivi residente”.
[...]
A sostegno della domanda, il ricorrente ha esposto: che in data 05/12/2022 otteneva il nulla osta dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Roma;
che successivamente la madre del ricorrente presentava domanda di visto al Consolato
Generale d'Italia a Casablanca;
che a seguito di preavviso ai sensi dell'art 10 bis L.
241/1990, in data 23/05/2024, riceveva il provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio di visto di ingresso per ricongiungimento familiare, con la motivazione “non dimostra di non avere altri figli in Marocco”; di possedere tutti i requisiti previsti dalla legga per ricongiungere la propria madre, stante l'assenza di altri figli in Marocco.
L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
***
La domanda proposta da parte ricorrente è fondata e deve pertanto trovare accoglimento.
Occorre anzi tutto premettere, in punto di diritto, che, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, '…lo straniero può chiedere il ricongiungimento per [i] genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero [per i] genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute'.
Tanto premesso, nel caso di specie, poiché la madre del ricorrente, la IG.ra , Persona_1
è nata il [...], e, quindi, al momento della domanda aveva già compiuto il sessantacinquesimo anno di età, i presupposti per accordare il ricongiungimento sono limitati alla verifica dell'assenza, nel Paese di origine, di altri figli ovvero dell'incapacità di questi di provvedere al sostentamento del genitore per documentati gravi motivi di salute.
Il Consolato Generale d'Italia a Casablanca ha negato il visto di ingresso alla madre dell'odierno ricorrente perché la stessa ha omesso di fornire prove circa l'assenza di altri figli nel paese di origine.
Alla luce delle ragioni del rigetto deve anzi tutto ritenersi incontestato il legame di parentela fra e la IG.ra . Parte_1 Persona_1 In aggiunta, è pacifico che al compimento dei sessantacinque anni la normativa richieda la verifica dell'assenza di altri figli ovvero dell'incapacità di questi di provvedere al sostentamento del genitore per documentati gravi motivi di salute.
Venendo, dunque, all'esame dello specifico profilo censurato dall'amministrazione convenuta, deve rilevarsi come il ricorrente abbia sufficientemente documentato l'assenza di suoi fratelli residenti in [...]. Infatti, come risulta anche all'Ambasciata la IG.ra ha quattro figli, di cui uno è il ricorrente. Per quanto attiene al IG. Persona_1 Per_2
fratello del ricorrente, risulta deceduto in data 04/11/1981, come rilevato
[...]
anche dall'Amministrazione resistente. In relazione al IG. (c.f. Parte_2
, nato in [...] il [...], altro fratello del ricorrente, lo C.F._4
stesso risulta essere residente in [...], regolarmente soggiornante in Italia giusto permesso di soggiorno n° , rilasciato Numero_1
dalla Questura di Roma con scadenza il 09/11/2025, depositato in atti. Infine, anche il
IG. nato in [...] il [...], ultimo fratello del ricorrente, Parte_3
risulta regolarmente soggiornante in Italia, come si evince dal permesso di soggiorno depositato in atti con scadenza in data 11/11/2029.
La documentazione, dunque, smentisce le censure addotte dall'Amministrazione convenuta, dimostrando la sussistenza di tutti i requisiti previsti per il ricongiungimento del familiare.
Alla luce di quanto osservato, deve ordinarsi al convenuto il rilascio in favore di CP_1
, nata il [...], in [...], del visto di ingresso per ricongiungimento Persona_1
familiare con il ricorrente.
Considerato che la decisione si fonda anche su documentazione sopravvenuta in corso di causa, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il convenuto al rilascio in CP_1
favore di , nata il [...], in [...], madre dell'odierno ricorrente, Persona_1
del visto di ingresso per ricongiungimento familiare;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 10/07/2025
Il Giudice Dott. Giuseppe Ciccarelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe
Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 33723/2024 del Ruolo Generale e promossa da
(c.f. ), nato in [...] il [...] residente Parte_1 C.F._1
in Colleferro (Roma), Via Vittorio Emanuele n. 55 rappresentato e difeso anche disgiuntamente tra loro, giusta procura in atti dall'Avv. Sabrina Pellegrini (c.f.
) del Foro di Velletri e dall'Avv. Francesca Pasquazi (c.f. C.F._2
del Foro di Tivoli ed elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._3
dell'Avv. Sabrina Pellegrini sito in Valmontone (Roma), Via S. Anna n. 80, come da mandato in atti;
- ricorrente –
Consolato Generale di Casablanca, rappresentato e difeso Controparte_1
per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12, come da costituzione in atti;
- resistente –
Oggetto: ricongiungimento familiare.
Conclusioni delle parti: come in atti. fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 26/07/2024, ha chiesto di “accertare Parte_1
e riconoscere il diritto del ricorrente e della di lui madre ad ottenere il visto di ingresso per ricongiungimento familiare e conseguentemente revocare il provvedimento di rigetto dell'istanza di visto di ingresso per ricongiungimento familiare […] Per l'effetto disporre il rilascio del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare a favore di IGnora Per_1
nata il [...], in [...] ed ivi residente”.
[...]
A sostegno della domanda, il ricorrente ha esposto: che in data 05/12/2022 otteneva il nulla osta dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Roma;
che successivamente la madre del ricorrente presentava domanda di visto al Consolato
Generale d'Italia a Casablanca;
che a seguito di preavviso ai sensi dell'art 10 bis L.
241/1990, in data 23/05/2024, riceveva il provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio di visto di ingresso per ricongiungimento familiare, con la motivazione “non dimostra di non avere altri figli in Marocco”; di possedere tutti i requisiti previsti dalla legga per ricongiungere la propria madre, stante l'assenza di altri figli in Marocco.
L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
***
La domanda proposta da parte ricorrente è fondata e deve pertanto trovare accoglimento.
Occorre anzi tutto premettere, in punto di diritto, che, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, '…lo straniero può chiedere il ricongiungimento per [i] genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero [per i] genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute'.
Tanto premesso, nel caso di specie, poiché la madre del ricorrente, la IG.ra , Persona_1
è nata il [...], e, quindi, al momento della domanda aveva già compiuto il sessantacinquesimo anno di età, i presupposti per accordare il ricongiungimento sono limitati alla verifica dell'assenza, nel Paese di origine, di altri figli ovvero dell'incapacità di questi di provvedere al sostentamento del genitore per documentati gravi motivi di salute.
Il Consolato Generale d'Italia a Casablanca ha negato il visto di ingresso alla madre dell'odierno ricorrente perché la stessa ha omesso di fornire prove circa l'assenza di altri figli nel paese di origine.
Alla luce delle ragioni del rigetto deve anzi tutto ritenersi incontestato il legame di parentela fra e la IG.ra . Parte_1 Persona_1 In aggiunta, è pacifico che al compimento dei sessantacinque anni la normativa richieda la verifica dell'assenza di altri figli ovvero dell'incapacità di questi di provvedere al sostentamento del genitore per documentati gravi motivi di salute.
Venendo, dunque, all'esame dello specifico profilo censurato dall'amministrazione convenuta, deve rilevarsi come il ricorrente abbia sufficientemente documentato l'assenza di suoi fratelli residenti in [...]. Infatti, come risulta anche all'Ambasciata la IG.ra ha quattro figli, di cui uno è il ricorrente. Per quanto attiene al IG. Persona_1 Per_2
fratello del ricorrente, risulta deceduto in data 04/11/1981, come rilevato
[...]
anche dall'Amministrazione resistente. In relazione al IG. (c.f. Parte_2
, nato in [...] il [...], altro fratello del ricorrente, lo C.F._4
stesso risulta essere residente in [...], regolarmente soggiornante in Italia giusto permesso di soggiorno n° , rilasciato Numero_1
dalla Questura di Roma con scadenza il 09/11/2025, depositato in atti. Infine, anche il
IG. nato in [...] il [...], ultimo fratello del ricorrente, Parte_3
risulta regolarmente soggiornante in Italia, come si evince dal permesso di soggiorno depositato in atti con scadenza in data 11/11/2029.
La documentazione, dunque, smentisce le censure addotte dall'Amministrazione convenuta, dimostrando la sussistenza di tutti i requisiti previsti per il ricongiungimento del familiare.
Alla luce di quanto osservato, deve ordinarsi al convenuto il rilascio in favore di CP_1
, nata il [...], in [...], del visto di ingresso per ricongiungimento Persona_1
familiare con il ricorrente.
Considerato che la decisione si fonda anche su documentazione sopravvenuta in corso di causa, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il convenuto al rilascio in CP_1
favore di , nata il [...], in [...], madre dell'odierno ricorrente, Persona_1
del visto di ingresso per ricongiungimento familiare;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 10/07/2025
Il Giudice Dott. Giuseppe Ciccarelli