Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
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R.G. n. 35269/2018
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 35269/2018 R.G.A.C., avente ad oggetto: accertamento negativo, vertente
TRA
rapp.to e difeso dall'avv. Fulvio Bifulco, in Parte_1
virtù di procura in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E
(Già Controparte_1 [...]
in persona dell'avv. Carmine Perrotta, in virtù di Controparte_2
procura per Notar di Roma del 23/1/2017, rep. n. 53645, racc, Persona_1
26860, rapp.ta e difesa dall'avv. Aldo Pilone, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Firmato Da: Aldo Pilone Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: 4b43bb
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate in atti.
FATTO E DIRITTO
agiva in giudizio nei confronti della società Parte_1 [...]
(d'ora in poi, per brevità, " "), Controparte_3 Controparte_1
chiedendo:
-accertarsi e dichiararsi che l'importo di € 11.935,92 per presunti consumi elettrici irregolari non era dovuto;
-condannarsi la convenuta alla restituzione della suindicata somma ovvero di quella che fosse risultare dovuta, oltre interessi dalla domanda;
- il tutto con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore anticipatario.
Costituitasi in giudizio, la chiedeva rigettarsi la domanda Controparte_1
deducendo di aver solo fatturato i consumi come rilevati e comunicati dal
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Distributore Enel Distribuzione S.p.A. in conseguenza dei prelievi irregolari accertati in relazione all'utenza dell'attore, senza alcuna propria responsabilità.
Disattesa, con ordinanza in data 7/7/2020, la richiesta di prova testimoniale formulata dalla convenuta, la causa, in data 17/10/2024, veniva riservata in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che la domanda proposta è infondata e va rigettata.
Preliminarmente, deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva della società convenuta – intesa come titolarità dal lato passivo della pretesa avanzata in giudizio –atteso che, sebbene essa sia deputata per legge esclusivamente alla vendita dell'energia elettrica ai clienti finali e non anche alla sua distribuzione, né alla ricostruzione dei consumi irregolari, nondimeno la stessa è parte del rapporto contrattuale che ha dato origine alla controversia ed è la società che, in conseguenza delle verifiche effettuate da Enel Distribuzione, ha avanzato la pretesa di pagamento contestata dall'attore. Ciò consente, pertanto, di affermare la piena titolarità in capo alla predetta del potere di resistere in giudizio.
Tanto premesso, occorre osservare che la fattura oggetto di contestazione dell'importo di € 11.935,92, è stata emessa in conseguenza dell'avvenuto accertamento, in data 7/11/2017, di un attacco abusivo alla montante da parte CP_2
dell'utenza intestata all'opponente, quale titolare dell'Antico Panificio. In particolare, si duole quest'ultimo della ricostruzione dei consumi come operata dalla non essendo stato indicato né il criterio di calcolo avente come unico CP_2
elemento di valutazione il diametro del cavo elettrico utilizzato per porre in essere il prelievo abusivo, né la ragione dell'individuazione del 16/6/2015 quale data di inizio dell'ipotetico prelievo fraudolento, né
Orbene, giova innanzitutto premettere che le argomentazioni svolte dal circa la propria assenza di responsabilità in relazione all'avvenuto Pt_1
prelievo fraudolento di energia non colgono nel segno, non rilevando che lo stesso possa non essere stato l'autore materiale del fatto illecito. Infatti, l'inadempimento dell'obbligo (strumentale) di diligente custodia del contatore pone a carico dell'utente il rischio delle conseguenze derivanti dall'avvenuta manomissione dello stesso contatore e dalla conseguente alterazione (in senso favorevole al medesimo) dei relativi consumi. Per consolidata giurisprudenza per liberarsi dalla responsabilità ex recepto occorre provare oltre all'uso nella custodia della 3
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diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall'art. 1768 c.c. anche che, a mente dell'art. 1218 c.c., l'inadempimento sia derivato da causa non imputabile, laddove - nel caso in esame – l'attore nulla ha allegato, nè, tanto meno, provato.
Ciò posto, deve considerarsi che l'importo oggetto della fattura contestata
è stato determinato dalla società convenuta sulla base della tabella di ricostruzione dei consumi comunicatale dalla società di Distribuzione ed elaborata da quest'ultima secondo il criterio della “massima potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo” con decorrenza dalla data di attivazione del contratto del 16/6/2015 sino al 6/11/2017, data di accertamento del prelievo fraudolento.
Tale ricostruzione, dunque, è avvenuta non in virtù dei dati dei consumi rilevati, non potendo essere effettuato alcun rilievo stante l'aggiramento del contatore mediante l'allaccio diretto del cavo alla montante elettrica, ma in via presuntiva sulla base di un criterio oggettivo e predeterminato, quale quello della potenza tecnicamente prelevabile dal cavo allacciato abusivamente alla rete di distribuzione. Quanto, poi, alla data di inizio del prelievo fraudolento, che l'istante assume essere stata arbitrariamente individuata nel 16/6/2015, essa è stata fatta coincidere con la data di attivazione della fornitura, essendo quello il momento a partire dal quale il punto di prelievo è stato associato al contratto di utenza stipulato dall'attore. Infatti, una volta provata l'esistenza dell'allaccio irregolare alla rete e dell'effettivo prelievo illecito di energia, è ragionevole ritenere che il momento iniziale del prelievo si collochi almeno nel periodo di attivazione della fornitura.
Ebbene, a fronte della ricostruzione dei consumi operata dalla convenuta nei suindicati termini, era onere dell'attore, che ritiene eccessiva la stima, dimostrare, da un lato, che l'inizio del prelievo fraudolento avesse una diversa decorrenza, e, dall'altro lato, che il consumo ricostruito fosse sproporzionato rispetto a quello realmente effettuato. Infatti, se è vero che in tema di contratto di somministrazione la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicchè in caso di contestazione grava sul somministrante -anche se convenuto in giudizio con un'azione di accertamento negativo del credito – l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante (ex multis; Cass. 24/6/2021, n. 18195; Cass. 19/7/2018, n. 19154), il principio opposto è stato affermato con riferimento a pretese di pagamento che 4
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traggono fondamento, invece, dall'accertamento di prelievi abusivi (cfr. Cass.
17/5/2022, n. 15771; Cass. 21/5/2019, n. 13605). In particolare, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, quando l'apparecchio risulta manomesso l'utente che intenda far accertare "l'anomalia dei consumi registrati ritenuta eccessiva” è tenuto "a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto” (cfr. Cass. cit 21/5/2019, n. 13605).
Tale prova, nel caso di specie, non è stata fornita. Infatti, a fronte del criterio presuntivo utilizzato dall costituito dalla quantità di energia CP_2
potenzialmente prelevabile in base all'ampiezza del cavo di collegamento, il avrebbe dovuto fornire elementi di valutazione relativi alle capacità di Pt_1
assorbimento delle apparecchiature elettrice in uso presso l'utenza (trattasi di un panificio), alle ore di effettivo utilizzo, al volume di attività, di fatturato e ad ogni altra circostanza utile a contrastare la quantificazione operata presuntivamente dall non essendo di per sé indicativo il mero dato relativo CP_2
ai consumi registrati dal nuovo contatore installato successivamente alla manomissione.
Ne consegue, pertanto, che non avendo l'istante assolto al proprio onere probatorio, la domanda proposta di accertamento negativo non può che essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione notificato in data Parte_1
11/12/2018, nei confronti della società così Controparte_3
provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna al pagamento, in favore della società Parte_1
convenuta, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 16/1/2025 R.G. n. 35269/2018
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IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)