Art. 7.
I contravventori alle norme del precedente articolo sono puniti con ammenda da L. 500.000 a L. 10.000.000.
In caso di recidiva, il contravventore e' cancellato dall'elenco degli importatori di carni.
chiunque contravviene alle altre disposizioni della presente legge e' punito con l'ammenda da L. 500.000 a L. 10.000.000. Prendendo procedimento penale puo' essere disposta la sospensione della licenza sino all'esito del giudizio penale.
In caso di recidiva la licenza di vendita e' revocata.
I contravventori alle norme del precedente articolo sono puniti con ammenda da L. 500.000 a L. 10.000.000.
In caso di recidiva, il contravventore e' cancellato dall'elenco degli importatori di carni.
chiunque contravviene alle altre disposizioni della presente legge e' punito con l'ammenda da L. 500.000 a L. 10.000.000. Prendendo procedimento penale puo' essere disposta la sospensione della licenza sino all'esito del giudizio penale.
In caso di recidiva la licenza di vendita e' revocata.