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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/11/2025, n. 2147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2147 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA in persona del Giudice del lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n.2268/25 del registro generale delle cause di lavoro e previdenza, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 23 ottobre 2025
TRA
nato il giorno 17.12.1981 in TORRE ANNUNZIATA Parte_1 ed ivi residente, C.F.: , elettivamente domiciliato CodiceFiscale_1 presso gli indirizzi di posta elettronica degli avv.ti Salvatore GIANNATTASIO e Andrea GIANNATTASIO che lo rappresentano e difendono come da procura in atti versata RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1
Ministro e legale rappresentante p.t. CONVENUTO, contumace
OGGETTO: indennità sostitutiva delle ferie non godute da docente precario;
condanna ai conseguenti emolumenti.
CONCLUSIONI: quelle di cui all'atto costitutivo, da intendersi qui trascritte.
1 MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 18 aprile 2025 il sig. Pt_1
, già docente precario di Scuola Secondaria di secondo grado,
[...] immesso in ruolo con decorrenza 1 settembre 2021, da ultimo in servizio presso l'I. S. “C. COLOMBO” di TORRE del GRECO, chiedeva al Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale di accertare e dichiarare il diritto di esso istante quale docente con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2019/20, ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 57,82 giorni di ferie maturate e non godute con consequenziale condanna della resistente di corrispondergli la somma di € 3.845,61, oltre Controparte_2 interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo. Con vittoria di spese e diritti a distrarsi in favore dei difensori antistatari.
All'esito del compimento dell'iter notificatorio, non si costituiva l'Amministrazione convenuta che, pertanto, veniva dichiarata contumace.
La causa, ritenuta istruita su base documentale, veniva mandata prontamente in decisione.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 23/10/2025, preso atto delle conclusioni in epigrafe richiamate, il Giudice assegnava la causa a sentenza. (2)
La domanda attorea, fondata nelle sue premesse giuridico/ermeneutiche, deve essere accolta per quanto di ragione alla luce del seguente iter argomentativo.
La pretesa azionata concerne la monetizzazione delle ferie non godute dal docente precario di scuola secondaria di secondo grado Pt_1
, nelle more immesso in ruolo, negli anni scolastici 2017-2018,
[...]
2018-2019 e 2019-2020, in riferimento ai quali il rapporto di supplenza si era protratto, rispettivamente:
-- dal 9 ottobre 2017 al 30 giugno 2018;
-- dal 15 ottobre 2018 al 30 giugno 2019;
-- dal 23 ottobre 2019 al 30 giugno 2020.
Assume, nella buona sostanza, il ricorrente di vantare, per ognuna delle tre annualità indicate, un differenziale “feriale” dato dai giorni di ferie maturati e non goduti.
2 Si legge nell'atto introduttivo di lite. Con il presente ricorso l'istante, docente di ruolo, espone di aver prestato servizio alle dipendenze del durante il periodo preruolo in forza di contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche, in particolare, nei seguenti anni scolastici e per i seguenti periodi, come da prospetto riassuntivo che segue: … Orbene, si duole nella presente sede di non aver goduto le ferie maturate nell'ambito dei rapporti di lavoro suelencati, di non averle richieste, di non essere stato adeguatamente informato del diritto di poterne fruire nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, di non esser stato formalmente invitato a goderne;
inoltre, lamenta di non essere stato formalmente avvisato del fatto che la mancata fruizione delle ferie avrebbe comportato la perdita delle stesse, con consequenziale divieto di monetizzazione. Sostiene, dunque, che il mancato godimento delle ferie non potrebbe “considerarsi la conseguenza di una sua scelta informata e consapevole”. Per tale ragione, chiede nella presente sede che gli venga riconosciuta l'indennità sostitutiva per il mancato godimento di n. 57,82 ferie.
… In definitiva, sulla scorta di quanto argomentato, si ritiene: illegittimo collocare il docente in ferie d'ufficio; illegittimo decurtare automaticamente i giorni di sospensione delle lezioni dal numero complessivo di giorni di ferie maturati durante l'anno scolastico;
illegittimo considerare il docente automaticamente in ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni;
che il dirigente scolastico, attraverso una comunicazione chiara e precisa, deve invitare il personale docente a richiedere le ferie maturate durante un determinato periodo di sospensione delle lezioni;
che contestualmente deve renderlo edotto delle conseguenze connesse alla mancata richiesta;
che, se dopo aver ricevuto le dovute comunicazioni da parte del dirigente scolastico, il docente non richiede di fruire dei giorni di ferie, allora, quest'ultime potranno essere decurtate d'ufficio in quanto la mancata fruizione è frutto di una scelta informata e consapevole;
in caso contrario, se il docente non riceve le dovute comunicazioni e non richiede di fruire delle ferie maturate avrà diritto, alla scadenza del contratto di lavoro, all'indennità sostitutiva per il mancato godimento. Venendo al caso di specie, gli istituti scolastici ove il ricorrente ha prestato servizio - in violazione dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo, in violazione dei principi comunitari vigenti in materia, in violazione dei principi sanciti espressamente dalla Corte di Cassazione - non effettuavano le dovute comunicazioni al fine di informarlo e consentirgli di poter fruire delle ferie maturate. Ciò determinava che per tutta la durata dei
3 contratti egli era a tutti gli effetti in servizio, disponibile e si dedicava, inoltre, alle attività parascolastiche ed extrascolastiche prodromiche all'attività di docenza, non godendo, pertanto, del diritto maturato alle ferie retribuite. Pertanto, si ritiene che gli debba essere riconosciuta un'indennità finanziaria per le ferie maturate e non godute. Sul punto si precisa, altresì, che nulla è stato corrisposto al ricorrente.>
La premessa in fatto è pienamente documentata e l'apparato espositivo attoreo -salve le precisazioni inerenti il calcolo algebrico, di cui si dirà in seguito- deve ritenersi impermeabile a qualsiasi dubbio circa i parametri di riferimento negozial-collettivi utilizzati per i conteggi in atti versati a sostegno delle rivendicazioni a causale “mancata fruizione delle ferie”. Causale che, nella prospettazione attorea, trova la sua fonte nelle clausole dispositive e negoziali disciplinanti l'istituto delle ferie, da interpretare, secondo passaggi espositivi in ricorso appena accennati, alla luce delle direttive eurounitarie e dello stesso tracciato giuridico-ermeneutico
“interno” desumibile dagli interventi della giurisprudenza di legittimità e di merito.
Evidentemente, la posizione contumaciale mantenuta dall'Amministrazione convenuta priva l'odierno contenzioso dell'ipotetica replica ministeriale, in paralleli contesti giudiziali planata sulla questione, per vero puramente astratta, della possibile fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, veicolata sulla base di una certa lettura della pronuncia della Corte Costituzionale n.95/2016. (3)
Va subito richiamata la pregnanza della fattispecie de qua, caratterizzata da tre rapporti a termine, tutti protrattisi fino al 30 giugno dell'anno solare successivo a quello di inizio della singola supplenza. Trattasi, quindi, di rapporti che non prevedono un periodo finale dell'a.s. potenzialmente identificabile con la “sospensione delle lezioni”, per un verso, e la protrazione della disponibilità del docente nei confronti dell'Istituto scolastico, per altro verso (cfr. infra). In una tale situazione a maggior ragione l'Amministrazione -rimasta invece contumace- avrebbe dovuto spiegare in che modo e in quali giorni il ricorrente avrebbe potuto godere delle ferie e, di conseguenza, quali sarebbero gli eventuali periodi da sottrarre a quelli individuati nell'atto introduttivo di lite.
4 E tuttavia l'impostazione generale della questione deve assestarsi sulle coordinate interpretative ormai da tempo dettate dalla Corte Regolatrice. Il cui tracciato ermeneutico può essere riassunto richiamando tre recenti, diverse pronunzie dei Giudici di legittimità, ulteriormente confermate da Cass. Sez. Lav., ordin. n.11968/2025. (4) <secondo la interpretazione sostenuta dal il d.l. n. 95 del 2012, cp_3 art. 5, comma 8, aveva disapplicato, a decorrere 7 luglio previsione ccnl comparto scuola 29 novembre 2007, 19, nella parte in cui consentiva al personale tempo determinato di non fruire delle ferie e monetizzarle. successivamente, l. 228 1, 56, disapplicato dall'1” settembre 2013 soltanto le norme contrattuali che erano già state disapplicate 95, relative alle indeterminato. infine, 55, introdotto una deroga generale divieto monetizzazione per supplenze brevi fino termine lezioni o attività didattiche ma limitatamente alla differenza tra i giorni
“spettanti” e quelli in cui era “consentito” fruire delle ferie. Rilevava, dunque, la possibilità di fruire delle ferie e non la effettiva fruizione sicché la indennità sostituiva era limitata alla differenza tra i giorni di ferie previsti dal contratto (spettanti) e quelli in cui nel periodo della supplenza vi era stata sospensione delle lezioni (in cui era consentito godere delle ferie). Il ricorso è infondato.
… Con l'entrata in vigore della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 54, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dal CCNL Scuola 2006/2009, art. 13, comma 9, ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55, ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta, tuttavia, soltanto dall'1 settembre 2013.
… Va peraltro precisato che la questione di causa perde rilievo in ragione della necessità di interpretare le norme interne- e, tra esse, il D.L. n. 95 del 2012,
5 art. 5, comma 8, così come integrato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 55, - in conformità alle norme del diritto dell'Unione. La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C- 684/16) nell'interpretare la Dir. N. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 31, … ha precisato che la Dir. N. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo- se necessario formalmente- a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire- del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
… Pertanto, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.>> Così, in termini, parte motiva di Cass., ordinanza n.14268/22 (5) <al riguardo, trova applicazione il principio affermato da cass., sez. l, n. 14268 del 5 maggio 2022, per quale docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante periodo sospensione lezioni diritto all'indennità sostitutiva, meno datore lavoro dimostri averlo inutilmente invitato goderne, con espresso avviso della
6 perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C- 569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
… Il ricorso è accolto quanto ai motivi secondo e terzo, inammissibile il primo. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite, applicando il seguente principio di diritto:
“Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”.>> Così, in termini, parte motiva di Cass. ordinanza n.13440/24. (6) <con il primo motivo la ricorrente>> -già docente precaria negli anni scolastici dal 2014 al 2017, con rapporti di supplenza protrattisi fino al 30 giugno- <lamenta la violazione e falsa applicazione … in quanto corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che, base all'art. 5, comma 8, del
7 d.l. n.92 del 2012, i docenti come lei fossero da considerare automaticamente in ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni … Infatti, diversamente da quanto sostenuto dalla corte d'appello …, essa sarebbe rimasta a disposizione dell'istituto scolastico nel periodo compreso fra la fine delle lezioni (di solito, l'8 giugno) e il termine delle attività didattiche (che coincideva sempre con il 30 giugno).
… Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n.228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale … . Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente o non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza fra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne -e, tra esse, l'art. 5, comma 8 d.l. n.95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n.228 del 2012- in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
… Con specifico riferimento alla controversia in esame deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n.228/2012. In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche …) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo, né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.>>
8 Così, in termini, parte motiva di Cass., ordinanza n.16715/24. (7)
Dunque.
La questione è stata prevalentemente affrontata dai giudici di legittimità da una prospettiva ben precisa. Quella della possibilità, per il docente supplente, di usufruire delle ferie, o comunque di parte di esse, nel periodo che normalmente separa la fine delle lezioni - orientativamente prima decade di giugno- dalla fine delle attività didattiche -30 giugno. Nella sequela di pronunzie richiamate si valorizza, a tal proposito, il concetto di “sospensione delle lezioni”, collegandolo direttamente alla astratta possibilità, per il docente precario, di utilizzarlo per la fruizione delle ferie o almeno di parte di esse. Ciò non di meno, il preciso tracciato ermeneutico ha ineludibilmente una valenza generale, anche perché quelli della seconda e terza decade del mese di giugno non sono certamente gli unici periodi dell'anno scolastico di “sospensione delle lezioni”. Ragione per la quale, premessa la pacifica estensione della normativa sulle ferie del personale scolastico a tutte le categorie dei docenti precari, indipendentemente dalla tipologia del rapporto “negoziato” con l'Amministrazione (supplenza breve-supplenza fino al termine delle lezioni-supplenza fino al termine delle attività didattiche- supplenza fino all'esaurimento dell'a.s.); la questione posta dall'odierno ricorrente va risolta valorizzando il seguente scenario fattuale.
Per tutte le annualità in scrutinio l'istante ha prestato servizio, per contratto, fino al termine delle attività didattiche del 30 giugno.
Consegue che già in astratto viene meno la possibilità di qualsiasi sottrazione più o meno automatica desunta dal periodo scolastico 10/30 giugno, a fronte, evidentemente, del diritto del docente ad usufruire per intero delle ferie previste dall'ordinamento. Deve, tuttavia, riprendersi e dipanare in estensione il concetto evocato in precedenza. In una perimetrazione generale della questione, e quindi al di là del -solo- mese di giugno, la convenuta avrebbe dovuto allegare il periodo, o i periodi, di sospensione delle lezioni da valorizzare per la detrazione e sollecitare l'eventuale accoglimento parziale della domanda, limitatamente al “residuo ferie”.
9 Ancora prima, tuttavia, la convenuta avrebbe dovuto, a fronte della mancanza di istanze di ferie provenienti dal docente, processualmente apprezzabile in termini di certezza stante la mancanza di repliche alla puntuale esposizione attorea, allegare e dimostrare che il dirigente scolastico aveva posto in essere tutte le iniziative necessarie e sufficienti per invitare l'insegnante a fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni mettendolo sull'avviso delle conseguenze della mancata fruizione. In difetto di queste allegazioni la domanda attorea deve essere accolta, in una perimetrazione, tuttavia, non del tutto coincidente con quella delineata dal ricorrente.
Ed invero, nell'analisi delle “variabili” che interferiscono con la quantificazione del “diritto alle ferie annuali”, devesi da un lato prendere atto della situazione processuale caratterizzata dall'esauriente, ed in parte documentato, sforzo espositivo attoreo e dalla posizione contumaciale mantenuta dal che, pertanto, alcun contributo informativo di CP_1 segno -ipoteticamente- diverso ha ritenuto di dover veicolare;
e dall'altro segnalare la non condivisibilità della individuazione del moltiplicatore
“retributivo” valorizzato dall'istante. Si desume, infatti, dai cedolini paga in atti versati dal che la Pt_1 retribuzione mensile da prendere a parametro è pari ad euro 1.820,88. Ciò implica che il moltiplicatore “giornaliero” si attesta su 60,69 euro (1.820,88 diviso 30), e non su 66,51 euro come indicato in ricorso.
Trattasi di una verifica algebrica, eseguita sui dati offerti in comunicazione dalla sola parte attrice, che rientra nei doveri “officiosi” del Giudice e che resta del tutto impermeabile alla posizione assunta dalla parte convenuta. (8)
In definitiva. In mancanza -ripetesi- di qualsivoglia rilievo critico proveniente dal deve ritenersi accertato il diritto del docente CP_1 Parte_1 alla monetizzazione di giorni 20,03 di ferie non godute nell'a.s. 2017-2018 (25,03 complessive meno 5 fruite); di giorni 19,46 di ferie non godute nell'a.s. 2018-2019 (24,46 complessive meno 5 fruite); di giorni 18,33 di ferie non godute nell'a.s. 2019-2020 (23,33 complessive meno 5 fruite). Specularmente va ritenuta processualmente apprezzabile in termini di
10 dato pacifico l'operata individuazione della retribuzione giornaliera per ciascun anno di riferimento. Consegue che l'istante ha diritto a vedersi corrispondere dall'Amministrazione scolastica l'importo di euro 3.509,10 all'esito del seguente calcolo algebrico:
-- giorni complessivi di ferie non godute = 57,82;
-- retribuzione giornaliera da utilizzare per tutte e tre le annualità = euro 60,69;
-- dovuto pari a 60,69 x 57,82 = 3.509,10 euro.
Le spese di lite accedono al criterio della soccombenza con quantificazione proporzionata all'importo in rivendicazione, corretto per difetto, alla natura prettamente documentale dell'istruttoria e alla immediatezza dell'epilogo decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del Lavoro dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando sulla pretesa azionata da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattese, così
[...] provvede:
1) accoglie, per quanto di ragione, la domanda attorea e, per l'effetto,
2) accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla indennità sostitutiva delle ferie non godute nei tre anni scolastici dedotti in giudizio;
3) condanna l'Amministrazione convenuta al conseguente pagamento, in favore dell'istante, della somma di euro 3.509,10, oltre accessori come per Legge a decorrere dalla notifica dell'atto introduttivo di lite (12 settembre 2025) e fino al soddisfo;
4) condanna il convenuto a rifondere a controparte, e per CP_1 essa ai procuratori dichiaratisi antistatari, le spese di lite che si liquidano, con attribuzione, in euro 1.450,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
, data del deposito. Controparte_4
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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