Cass. civ., sez. II, sentenza 26/04/2005, n. 8574
CASS
Sentenza 26 aprile 2005

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In tema di compravendita, la garanzia per evizione postula che,a seguito dell'esito vittorioso dell'azione di rivendica da parte di un terzo,il compratore,dopo la stipula del contratto, sia stato privato,in tutto o in parte,della proprietà del bene acquistato; pertanto, l'esperimento, da parte di un terzo, dell'azione di regolamento di confini, non comportando la risoluzione di un contrasto sui titoli di proprietà ma solo sulla sua estensione, non consente di far valere la garanzia per evizione .

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 26/04/2005, n. 8574
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8574
    Data del deposito : 26 aprile 2005

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