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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 308/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
DE GAETANIS GIOVANNI, Relatore
DE LUCA TOBIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1271/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Tutore Legale Di Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALIQUOTE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 234/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti: Le parti si riportano agli scritti.
La Corte, sentiti i fatti, si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce, avverso il silenzio-rifiuto sull'istanza di restituzione IRPEF su arretrati di pensione in epigrafe.
Precisa che:
- In data 03.10.23 il tutore Ricorrente_1 chiedeva la pensione di reversibilità della madre Nominativo_2 in favore del fratello Ricorrente_2, come orfano maggiorenne inabile;
- con nota del 10.01.24, l'I.N.P.S. di Gallipoli accoglieva la suddetta domanda con decorrenza 01.05.2018
e successivamente provvedeva ad erogare la pensione CAT. SO n. 410125050637 per un importo complessivo di Euro 53.931,19; (ALL. n. 2) - sulla indicata somma di Euro 53.931,19, l'Ente tratteneva, a titolo di IRPEF sugli arretrati imponibili corrisposti per gli anni precedenti (calcolati dal novembre 2018 a dicembre 2023) l'importo di Euro 12.199,12 applicando la ritenuta fiscale nella misura del 23% ex art. 21 T.
U.I.R. come modificato dal D.Lgsvo n. 244/03 e, pertanto, un calcolo di Imposta a Tassazione separata, che tratteneva quale sostituto d'imposta. - In data 17.12.2024 il pensionato, a mezzo degli scriventi procuratori, chiedeva, senza esito, la restituzione di quanto pagato a titolo di I.R.P.E.F. erroneamente calcolata, senza la fruizione e l'applicazione delle detrazioni personali. (ALL. n. 3)
A fondamento del ricorso, ha dedotto l'illegittimità della tassazione - imposta non dovuta.
Conclude chiedendo di accogliere il ricorso e di condannare parte convenuta al pagamento di spese e competenze professionali di rito in favore dell'Avv. Difensore_1 che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso compensi professionali.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Lecce depositando controdeduzioni per contestare il ricorso.
Precisava che in ogni caso l'importo spettante ammonterebbe ad € 9.010,00, con la conseguenza che la differenza richiesta, pari ad € (12.199,12 - € 9.010,00=) 3.189,12, comunque non potrebbe essere erogata per assoluta mancanza di presupposto. Rimane fermo, comunque, che, trattandosi di un “accumulo” che si
è creato nel 2023 per fatto imputabile al Ricorrente, è indebito parlare di “arretrati” e pertanto il rimborso non spetta (o, se spetta, solo nel minore importo di € 2.008,11).
Concludeva chiedendo: - In via principale, dichiarare inammissibile il ricorso;
- in subordine e nel merito, respingere parzialmente il ricorso e dichiarare per l'effetto spettante il diritto al rimborso nei limiti dell'importo di € 2.008,11; - in ogni caso, con condanna della Controparte al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza odierna fissata per la discussione conclusiva sul merito del gravame, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti risulta che l'INPS ha riconosciuto la pensione di reversibilità con decorrenza retroattiva al 01.05.2018, erogando in un'unica soluzione gli importi maturati negli anni 2018-2023.
Tali somme, per costante giurisprudenza, costituiscono arretrati di prestazioni previdenziali e sono soggette a tassazione separata ai sensi dell'art. 21 TUIR, indipendentemente dal motivo del ritardo nell'erogazione.
La tesi dell'Agenzia delle Entrate secondo cui si tratterebbe di “accumulo” imputabile al contribuente non è condivisibile: l'erogazione retroattiva deriva da un provvedimento dell'INPS e non da condotte dilatorie del beneficiario.
Il ricorrente lamenta che l'INPS, quale sostituto d'imposta, abbia applicato la tassazione separata senza considerare le detrazioni personali spettanti.
È principio consolidato che:
-nella tassazione separata non trovano applicazione le detrazioni per redditi di lavoro o pensione,
-ma restano applicabili le detrazioni per carichi di famiglia, ove spettanti e dichiarate.
Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate non ha contestato la spettanza delle detrazioni per carichi familiari, limitandosi a sostenere che l'importo rimborsabile sarebbe inferiore.
L'Ufficio ha quantificato in euro 9.010,00 la detrazione spettante, senza tuttavia fornire un calcolo analitico né documentazione probatoria idonea a dimostrare la correttezza della ricostruzione.
Il ricorrente, dal canto suo, ha prodotto la documentazione INPS e la richiesta di rimborso, evidenziando l'erroneità del calcolo effettuato dal sostituto.
In tema di rimborsi IRPEF, l'Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare:
-la correttezza del prelievo operato dal sostituto,
-o l'insussistenza del diritto al rimborso.
Nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate non ha fornito elementi sufficienti a superare le contestazioni del contribuente, né ha prodotto un prospetto dettagliato del calcolo dell'imposta dovuta.
Alla luce di quanto esposto:
-le somme erogate dall'INPS devono qualificarsi come arretrati soggetti a tassazione separata;
-l'Ufficio non ha dimostrato la correttezza dell'imposta trattenuta;
-il ricorso deve essere accolto, con riconoscimento del diritto al rimborso dell'intera somma richiesta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 4^, così decide:
1.accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1, quale tutore di Ricorrente_2; 2.riconosce il diritto al rimborso dell'IRPEF trattenuta sugli arretrati di pensione per l'importo di euro 12.199,12; 3.condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 800,00 oltre accessori di legge, in favore dell'Avv.
Difensore_1, dichiaratasi antistataria.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
DE GAETANIS GIOVANNI, Relatore
DE LUCA TOBIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1271/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Tutore Legale Di Ricorrente_2 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALIQUOTE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 234/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti: Le parti si riportano agli scritti.
La Corte, sentiti i fatti, si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce, avverso il silenzio-rifiuto sull'istanza di restituzione IRPEF su arretrati di pensione in epigrafe.
Precisa che:
- In data 03.10.23 il tutore Ricorrente_1 chiedeva la pensione di reversibilità della madre Nominativo_2 in favore del fratello Ricorrente_2, come orfano maggiorenne inabile;
- con nota del 10.01.24, l'I.N.P.S. di Gallipoli accoglieva la suddetta domanda con decorrenza 01.05.2018
e successivamente provvedeva ad erogare la pensione CAT. SO n. 410125050637 per un importo complessivo di Euro 53.931,19; (ALL. n. 2) - sulla indicata somma di Euro 53.931,19, l'Ente tratteneva, a titolo di IRPEF sugli arretrati imponibili corrisposti per gli anni precedenti (calcolati dal novembre 2018 a dicembre 2023) l'importo di Euro 12.199,12 applicando la ritenuta fiscale nella misura del 23% ex art. 21 T.
U.I.R. come modificato dal D.Lgsvo n. 244/03 e, pertanto, un calcolo di Imposta a Tassazione separata, che tratteneva quale sostituto d'imposta. - In data 17.12.2024 il pensionato, a mezzo degli scriventi procuratori, chiedeva, senza esito, la restituzione di quanto pagato a titolo di I.R.P.E.F. erroneamente calcolata, senza la fruizione e l'applicazione delle detrazioni personali. (ALL. n. 3)
A fondamento del ricorso, ha dedotto l'illegittimità della tassazione - imposta non dovuta.
Conclude chiedendo di accogliere il ricorso e di condannare parte convenuta al pagamento di spese e competenze professionali di rito in favore dell'Avv. Difensore_1 che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso compensi professionali.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Lecce depositando controdeduzioni per contestare il ricorso.
Precisava che in ogni caso l'importo spettante ammonterebbe ad € 9.010,00, con la conseguenza che la differenza richiesta, pari ad € (12.199,12 - € 9.010,00=) 3.189,12, comunque non potrebbe essere erogata per assoluta mancanza di presupposto. Rimane fermo, comunque, che, trattandosi di un “accumulo” che si
è creato nel 2023 per fatto imputabile al Ricorrente, è indebito parlare di “arretrati” e pertanto il rimborso non spetta (o, se spetta, solo nel minore importo di € 2.008,11).
Concludeva chiedendo: - In via principale, dichiarare inammissibile il ricorso;
- in subordine e nel merito, respingere parzialmente il ricorso e dichiarare per l'effetto spettante il diritto al rimborso nei limiti dell'importo di € 2.008,11; - in ogni caso, con condanna della Controparte al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza odierna fissata per la discussione conclusiva sul merito del gravame, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti risulta che l'INPS ha riconosciuto la pensione di reversibilità con decorrenza retroattiva al 01.05.2018, erogando in un'unica soluzione gli importi maturati negli anni 2018-2023.
Tali somme, per costante giurisprudenza, costituiscono arretrati di prestazioni previdenziali e sono soggette a tassazione separata ai sensi dell'art. 21 TUIR, indipendentemente dal motivo del ritardo nell'erogazione.
La tesi dell'Agenzia delle Entrate secondo cui si tratterebbe di “accumulo” imputabile al contribuente non è condivisibile: l'erogazione retroattiva deriva da un provvedimento dell'INPS e non da condotte dilatorie del beneficiario.
Il ricorrente lamenta che l'INPS, quale sostituto d'imposta, abbia applicato la tassazione separata senza considerare le detrazioni personali spettanti.
È principio consolidato che:
-nella tassazione separata non trovano applicazione le detrazioni per redditi di lavoro o pensione,
-ma restano applicabili le detrazioni per carichi di famiglia, ove spettanti e dichiarate.
Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate non ha contestato la spettanza delle detrazioni per carichi familiari, limitandosi a sostenere che l'importo rimborsabile sarebbe inferiore.
L'Ufficio ha quantificato in euro 9.010,00 la detrazione spettante, senza tuttavia fornire un calcolo analitico né documentazione probatoria idonea a dimostrare la correttezza della ricostruzione.
Il ricorrente, dal canto suo, ha prodotto la documentazione INPS e la richiesta di rimborso, evidenziando l'erroneità del calcolo effettuato dal sostituto.
In tema di rimborsi IRPEF, l'Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare:
-la correttezza del prelievo operato dal sostituto,
-o l'insussistenza del diritto al rimborso.
Nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate non ha fornito elementi sufficienti a superare le contestazioni del contribuente, né ha prodotto un prospetto dettagliato del calcolo dell'imposta dovuta.
Alla luce di quanto esposto:
-le somme erogate dall'INPS devono qualificarsi come arretrati soggetti a tassazione separata;
-l'Ufficio non ha dimostrato la correttezza dell'imposta trattenuta;
-il ricorso deve essere accolto, con riconoscimento del diritto al rimborso dell'intera somma richiesta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 4^, così decide:
1.accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1, quale tutore di Ricorrente_2; 2.riconosce il diritto al rimborso dell'IRPEF trattenuta sugli arretrati di pensione per l'importo di euro 12.199,12; 3.condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 800,00 oltre accessori di legge, in favore dell'Avv.
Difensore_1, dichiaratasi antistataria.