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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/12/2025, n. 1912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1912 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, all'udienza del 10 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3624/2025 RGAC
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. GIANCARLO DE SANTIS
ricorrente
E
Controparte_1 convenuto contumace
OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio il Sig. e, premesso che quest'ultimo è un proprio Controparte_1 dipendente, inquadrato nel livello D del CCNL di categoria con mansioni di addetto alla produzione, in servizio presso il Centro Logistico di Cosenza, deduceva che 07.05.2025, intorno alle ore 08.25, all'interno dei locali di servizio, era scoppiato un alterco che vedeva coinvolti il convenuto ed il sig. , portalettere del citato Centro Logistico. Controparte_2
Aggiungeva che dalle dichiarazioni rese da altra dipendente era emerso che
“il sig. fermare all'ingresso della sala portalettere il sig. Controparte_1
, impedendogli di entrare perché in anticipo di 5 minuti Controparte_2 rispetto all'inizio dell'attività lavorativa;
che il sig. Controparte_2 ignorando quanto intimatogli, si apprestava ad aprire la porta della sala
1 portalettere quando veniva fermato dal sig. che, scagliandoglisi Controparte_1 addosso, lo bloccava da dietro;
che tra i due iniziava un alterco a seguito del quale il sig. dimenandosi, strappava dal collo del sig. una CP_2 Controparte_1 catenina con tre piastrine;
che subito dopo, alle ore 08:30 circa del 07.05.2025, il sig. abbandonava i locali di servizio dirigendosi verso il piazzale Controparte_1 dove, continuando ad infierire verbalmente contro il collega, si accaniva, con calci e pugni, contro l'autovettura di proprietà del sig. Controparte_2 danneggiandogli uno specchietto;
che il giorno seguente, nella giornata dell'8.05.2025, intorno alle ore 15:25, pur non essendo in servizio avendo svolto il turno 00:00/07:27, che il sig. ritornava in ufficio dove, Controparte_1 brandendo un coltello verso il cancello d'ingresso ed urlando “vi scapretto tutti”, danneggiava con quel coltello la gomma anteriore sinistra dell'autovettura di proprietà del sig. allontanandosi in macchina;
8) Che sempre Controparte_2 nella giornata dell'8.05.2025, dopo qualche minuto dal primo episodio, ritornava nel Centro Logistico e, dopo aver parcheggiato davanti al cancello, scendeva dall'autovettura e, di nuovo con il coltello, danneggiava la ruota anteriore destra dell'autovettura di proprietà del sig. per poi allontanarsi di Controparte_2 nuovo…”.
Esponeva che in ragione di ciò era stato, quindi avviato un procedimento disciplinare, conclusosi con l'applicazione, in data 01.07.2027, della sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 5, ai sensi degli artt. 52, 53, 54 punto 4 lettera h) e 55 del vigente CCNL vigente;
sanzione che il dipendente aveva impugnato chiedendo la costituzione del collegio di conciliazione arbitrale presso l' Controparte_3
e di cui la parte ricorrente ha chiesto una declaratoria di
[...] legittimità.
Il convenuto non si costituiva ed era, pertanto, dichiarato Controparte_1 contumace.
All'odierna udienza del 10 dicembre 2025, il procuratore di parte ricorrente chiedeva una declaratoria di cessazione della materia del contendere per avvenuta conciliazione della controversia in sede sindacale.
2 La causa è stata, quindi, decisa con sentenza contestuale.
Deve essere accolta la richiesta relativa ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere, posto che dal verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto dalle parti in data 03.12.2025 risulta che vi è stata una composizione della lite attraverso la “derubricazione” della sanzione applicata in altra meno gravosa (sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 2) che il lavoratore ha accettato.
Risulta, inoltre, che ha rinunciato a proseguire il Parte_1 presente giudizio, al quale nell'atto transattivo si fa espresso riferimento anche con indicazione della data dell'odierna udienza del 10.12.2025.
La natura della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese di lite.
Cosenza, 10/12/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, all'udienza del 10 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3624/2025 RGAC
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. GIANCARLO DE SANTIS
ricorrente
E
Controparte_1 convenuto contumace
OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio il Sig. e, premesso che quest'ultimo è un proprio Controparte_1 dipendente, inquadrato nel livello D del CCNL di categoria con mansioni di addetto alla produzione, in servizio presso il Centro Logistico di Cosenza, deduceva che 07.05.2025, intorno alle ore 08.25, all'interno dei locali di servizio, era scoppiato un alterco che vedeva coinvolti il convenuto ed il sig. , portalettere del citato Centro Logistico. Controparte_2
Aggiungeva che dalle dichiarazioni rese da altra dipendente era emerso che
“il sig. fermare all'ingresso della sala portalettere il sig. Controparte_1
, impedendogli di entrare perché in anticipo di 5 minuti Controparte_2 rispetto all'inizio dell'attività lavorativa;
che il sig. Controparte_2 ignorando quanto intimatogli, si apprestava ad aprire la porta della sala
1 portalettere quando veniva fermato dal sig. che, scagliandoglisi Controparte_1 addosso, lo bloccava da dietro;
che tra i due iniziava un alterco a seguito del quale il sig. dimenandosi, strappava dal collo del sig. una CP_2 Controparte_1 catenina con tre piastrine;
che subito dopo, alle ore 08:30 circa del 07.05.2025, il sig. abbandonava i locali di servizio dirigendosi verso il piazzale Controparte_1 dove, continuando ad infierire verbalmente contro il collega, si accaniva, con calci e pugni, contro l'autovettura di proprietà del sig. Controparte_2 danneggiandogli uno specchietto;
che il giorno seguente, nella giornata dell'8.05.2025, intorno alle ore 15:25, pur non essendo in servizio avendo svolto il turno 00:00/07:27, che il sig. ritornava in ufficio dove, Controparte_1 brandendo un coltello verso il cancello d'ingresso ed urlando “vi scapretto tutti”, danneggiava con quel coltello la gomma anteriore sinistra dell'autovettura di proprietà del sig. allontanandosi in macchina;
8) Che sempre Controparte_2 nella giornata dell'8.05.2025, dopo qualche minuto dal primo episodio, ritornava nel Centro Logistico e, dopo aver parcheggiato davanti al cancello, scendeva dall'autovettura e, di nuovo con il coltello, danneggiava la ruota anteriore destra dell'autovettura di proprietà del sig. per poi allontanarsi di Controparte_2 nuovo…”.
Esponeva che in ragione di ciò era stato, quindi avviato un procedimento disciplinare, conclusosi con l'applicazione, in data 01.07.2027, della sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 5, ai sensi degli artt. 52, 53, 54 punto 4 lettera h) e 55 del vigente CCNL vigente;
sanzione che il dipendente aveva impugnato chiedendo la costituzione del collegio di conciliazione arbitrale presso l' Controparte_3
e di cui la parte ricorrente ha chiesto una declaratoria di
[...] legittimità.
Il convenuto non si costituiva ed era, pertanto, dichiarato Controparte_1 contumace.
All'odierna udienza del 10 dicembre 2025, il procuratore di parte ricorrente chiedeva una declaratoria di cessazione della materia del contendere per avvenuta conciliazione della controversia in sede sindacale.
2 La causa è stata, quindi, decisa con sentenza contestuale.
Deve essere accolta la richiesta relativa ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere, posto che dal verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto dalle parti in data 03.12.2025 risulta che vi è stata una composizione della lite attraverso la “derubricazione” della sanzione applicata in altra meno gravosa (sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 2) che il lavoratore ha accettato.
Risulta, inoltre, che ha rinunciato a proseguire il Parte_1 presente giudizio, al quale nell'atto transattivo si fa espresso riferimento anche con indicazione della data dell'odierna udienza del 10.12.2025.
La natura della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese di lite.
Cosenza, 10/12/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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