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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/09/2025, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
19/09/2025, così come sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1077/2022 R.G., promossa da:
, nata a [...], il [...], residente in [...]
Provinciale, n. 5, C.F. , elettivamente domiciliata in Brolo, Via Garibaldi, n. C.F._1
10, presso e nello studio dell'Avv. Sara Maria Gullotti, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente –
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. Con ricorso depositato il 26/03/2022, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- che, la Sig.ra ha lavorato quale bracciante agricola alle dipendenze della ditta Parte_1
Sanfilippo Salvatore, negli anni 2017 e 2018, dal mese di Ottobre al mese di Dicembre, nei terreni siti in Tortorici, per n. 51/52 giornate l'anno;
- che, la ricorrente, nei periodi indicati, ha lavorato svolgendo varie mansioni, quali pulizia e foraggiamento di animali e/o pulizia dei terreni, raccolta dei frutti, asportazione di erbe e arbusti e tutto quanto necessario per la coltivazione dei terreni stessi;
- che, la ricorrente ha lavorato osservando il seguente orario di lavoro: dalle 07,00/7,30 alle
15,30/16,00 circa, con pausa per il pranzo;
- che, la ditta datrice di lavoro ha regolarmente denunciato alla sede competente le CP_1 dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata, dalle quali si evince il numero delle giornate svolte;
- che, nonostante ciò, la ricorrente, dopo aver ottenuto per gli anni indicati l'iscrizione nei relativi
Elenchi Anagrafici annuali degli operai agricoli a tempo determinato, dopo svariati anni, ha visto cancellato il proprio rapporto di lavoro mediante provvedimenti di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato agricolo notificati il 12.07.2021;
- che, infatti, in modo del tutto arbitrario, l' non riconosce il rapporto lavorativo del CP_1 ricorrente, a fronte delle giornate effettivamente svolte negli anni 2017 e 2018;
- che, avverso il disconoscimento la ricorrente ha inoltrato ricorso alla Commissione CISOA tramite la sede Provinciale dell' entro i termini di legge;
CP_1
- che, l' non ha fornito alcun tipo di risposta e/o motivazione;
CP_1
- che, l'avvenuta cancellazione del rapporto di lavoro prestato dalla ricorrente in agricoltura appare assolutamente contraria alla normativa in materia;
- che, l'odierna ricorrente ha lavorato in agricoltura per come sopra esposto ed ha, conseguentemente, maturato il diritto ad ottenere la corresponsione di tutti i benefici previdenziali previsti.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per gli anni e CP_1 le giornate cancellati, come sopra indicati, nonché alla corresponsione dei benefici previdenziali previsti. CP_ L' si costituiva eccependo la decadenza ex art. 22 del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7 convertito in legge 11 marzo 1970, n. 83, e, nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa istruita documentalmente e con l'escussione dei testi, all'esito dell'udienza del
19/09/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva decisa.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante. CP_ Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di decadenza sollevata dall'
Tale eccezione è infondata e va rigettata.
Infatti, la cancellazione è avvenuta in data 12/07/2021, il ricorso amministrativo è del 31/07/2021, come da allegato in atti. CP_ Avverso tale ricorso l' aveva 90 giorni per pronunziarsi, pena il formarsi del cd. silenzio- rigetto. CP_ Orbene, l' con la memoria di costituzione rileva che il provvedimento di rigetto è del
21/09/2021, ma non si rinviene in atti alcuna prova dell'avvenuta comunicazione alla parte ricorrente di tale provvedimento.
Pertanto, alla data di iscrizione a ruolo del ricorso, depositato in data 26/03/2022, alle ore 16,44, anche se scaricato dalla cancelleria in data 28/03/2022, nessuna decadenza si è maturata. CP_ Infatti, dal 31/07/2021, vanno conteggiati 90 giorni per l' per pronunziarsi, che scadevano il
31/10/2021, e da tale data vanno conteggiati 30 giorni per la proposizione del ricorso di II grado, e poi ulteriori 120 giorni per il deposito del ricorso giudiziario.
Conseguentemente l'eccezione va rigettata.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti di seguito specificati.
Preliminarmente va precisato che non può ammettersi la domanda di parte ricorrente relativa al riconoscimento delle prestazioni assistenziali collegate alla reiscrizione negli elenchi anagrafici degli operatori agricoli, in quanto parte ricorrente non ha specificato la natura, la tipologia ed il contenuto delle prestazioni.
Infatti, costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale non sono proponibili azioni di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che integrino solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua interezza (Cass. 04/05/2015 n. 8878, Cass. ord., 27/01/2011
n. 2051 Cass. 05/03/2007 n. 5074, Sez. U, 20/12/2006 n. 27187).
Ne consegue che tale domanda è inammissibile.
La domanda della parte ricorrente tende all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni 2017 e 2018, rispettivamente per n.51, e, 52 giornate, indicate in ricorso. CP_ La parte ricorrente si duole della circostanza che l' non la ha iscritta a causa della insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, CP_1 esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Vedasi ex Cass.
n.14296/2011; 14642/2012).
Sul punto, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito CP_ all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992;
n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per gli anni e per le giornate di riferimento.
Invero, i testi escussi, senza apparente contraddizione, hanno confermano sia l'esistenza, sia la durata e sia la natura onerosa del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Infatti, i testi hanno reso dichiarazioni molto dettagliate, circa la circostanza per cui la ricorrente lavorasse, negli anni e per le giornate indicate in ricorso, presso la ditta “Sanfilippo Salvatore”, peraltro specificando quali fossero le mansioni di fatto svolte dalla ricorrente, come fosse organizzato l'orario di lavoro, a quanto ammontasse la retribuzione e come venisse erogata.
Hanno altresì riferito che il datore di lavoro, forniva ai lavoratori le direttive, con ciò evidenziando, nei fatti, l'estrinsecazione di almeno uno dei tipici poteri datoriali.
Va, precisato, che come già affermato dalla giurisprudenza, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. n.21239/2019).
Parte ricorrente ha versato in atti le buste paga, e la comunicazione UNILAV, relativa all'attività lavorativa svolta.
Va pertanto riconosciuto il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi per gli anni 2017, e CP_ 2018, rispettivamente per n.51, e, n.52 giornate annue, con conseguente condanna dell' all'iscrizione come chiesto in ricorso.
Peraltro, la stessa sezione del Tribunale, sul punto, si è espressa con numerose sentenze di accoglimento per casi analoghi (sentenze procedimenti R.G. N. 1029, 1032, 1030/2023, 1036/2023,
1039/2023).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo con distrazione in favore dell'Avv. Sara Maria Gullotti, che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda CP_ proposta da contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 deduzione, così provvede:
1)Dichiara che per gli anni 2017, e, 2018, rispettivamente per n.51, e, 52 Parte_1 giornate annue, ha svolto attività lavorativa come bracciante agricola alle dipendenze della ditta
“Sanfilippo Salvatore”, e, per l'effetto ordina all' , in persona del legale rappresentate pro CP_1 tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura, in favore della stessa;
CP_ 2)Condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che liquida in Euro 1.500,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Sara Maria
Gullotti, che ha reso la dichiarazione di legge.
Così deciso in Patti, 19/09/2025
Il Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
19/09/2025, così come sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1077/2022 R.G., promossa da:
, nata a [...], il [...], residente in [...]
Provinciale, n. 5, C.F. , elettivamente domiciliata in Brolo, Via Garibaldi, n. C.F._1
10, presso e nello studio dell'Avv. Sara Maria Gullotti, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente –
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. Con ricorso depositato il 26/03/2022, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- che, la Sig.ra ha lavorato quale bracciante agricola alle dipendenze della ditta Parte_1
Sanfilippo Salvatore, negli anni 2017 e 2018, dal mese di Ottobre al mese di Dicembre, nei terreni siti in Tortorici, per n. 51/52 giornate l'anno;
- che, la ricorrente, nei periodi indicati, ha lavorato svolgendo varie mansioni, quali pulizia e foraggiamento di animali e/o pulizia dei terreni, raccolta dei frutti, asportazione di erbe e arbusti e tutto quanto necessario per la coltivazione dei terreni stessi;
- che, la ricorrente ha lavorato osservando il seguente orario di lavoro: dalle 07,00/7,30 alle
15,30/16,00 circa, con pausa per il pranzo;
- che, la ditta datrice di lavoro ha regolarmente denunciato alla sede competente le CP_1 dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata, dalle quali si evince il numero delle giornate svolte;
- che, nonostante ciò, la ricorrente, dopo aver ottenuto per gli anni indicati l'iscrizione nei relativi
Elenchi Anagrafici annuali degli operai agricoli a tempo determinato, dopo svariati anni, ha visto cancellato il proprio rapporto di lavoro mediante provvedimenti di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato agricolo notificati il 12.07.2021;
- che, infatti, in modo del tutto arbitrario, l' non riconosce il rapporto lavorativo del CP_1 ricorrente, a fronte delle giornate effettivamente svolte negli anni 2017 e 2018;
- che, avverso il disconoscimento la ricorrente ha inoltrato ricorso alla Commissione CISOA tramite la sede Provinciale dell' entro i termini di legge;
CP_1
- che, l' non ha fornito alcun tipo di risposta e/o motivazione;
CP_1
- che, l'avvenuta cancellazione del rapporto di lavoro prestato dalla ricorrente in agricoltura appare assolutamente contraria alla normativa in materia;
- che, l'odierna ricorrente ha lavorato in agricoltura per come sopra esposto ed ha, conseguentemente, maturato il diritto ad ottenere la corresponsione di tutti i benefici previdenziali previsti.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per gli anni e CP_1 le giornate cancellati, come sopra indicati, nonché alla corresponsione dei benefici previdenziali previsti. CP_ L' si costituiva eccependo la decadenza ex art. 22 del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7 convertito in legge 11 marzo 1970, n. 83, e, nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa istruita documentalmente e con l'escussione dei testi, all'esito dell'udienza del
19/09/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva decisa.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante. CP_ Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di decadenza sollevata dall'
Tale eccezione è infondata e va rigettata.
Infatti, la cancellazione è avvenuta in data 12/07/2021, il ricorso amministrativo è del 31/07/2021, come da allegato in atti. CP_ Avverso tale ricorso l' aveva 90 giorni per pronunziarsi, pena il formarsi del cd. silenzio- rigetto. CP_ Orbene, l' con la memoria di costituzione rileva che il provvedimento di rigetto è del
21/09/2021, ma non si rinviene in atti alcuna prova dell'avvenuta comunicazione alla parte ricorrente di tale provvedimento.
Pertanto, alla data di iscrizione a ruolo del ricorso, depositato in data 26/03/2022, alle ore 16,44, anche se scaricato dalla cancelleria in data 28/03/2022, nessuna decadenza si è maturata. CP_ Infatti, dal 31/07/2021, vanno conteggiati 90 giorni per l' per pronunziarsi, che scadevano il
31/10/2021, e da tale data vanno conteggiati 30 giorni per la proposizione del ricorso di II grado, e poi ulteriori 120 giorni per il deposito del ricorso giudiziario.
Conseguentemente l'eccezione va rigettata.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti di seguito specificati.
Preliminarmente va precisato che non può ammettersi la domanda di parte ricorrente relativa al riconoscimento delle prestazioni assistenziali collegate alla reiscrizione negli elenchi anagrafici degli operatori agricoli, in quanto parte ricorrente non ha specificato la natura, la tipologia ed il contenuto delle prestazioni.
Infatti, costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale non sono proponibili azioni di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che integrino solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua interezza (Cass. 04/05/2015 n. 8878, Cass. ord., 27/01/2011
n. 2051 Cass. 05/03/2007 n. 5074, Sez. U, 20/12/2006 n. 27187).
Ne consegue che tale domanda è inammissibile.
La domanda della parte ricorrente tende all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni 2017 e 2018, rispettivamente per n.51, e, 52 giornate, indicate in ricorso. CP_ La parte ricorrente si duole della circostanza che l' non la ha iscritta a causa della insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, CP_1 esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Vedasi ex Cass.
n.14296/2011; 14642/2012).
Sul punto, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito CP_ all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992;
n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per gli anni e per le giornate di riferimento.
Invero, i testi escussi, senza apparente contraddizione, hanno confermano sia l'esistenza, sia la durata e sia la natura onerosa del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Infatti, i testi hanno reso dichiarazioni molto dettagliate, circa la circostanza per cui la ricorrente lavorasse, negli anni e per le giornate indicate in ricorso, presso la ditta “Sanfilippo Salvatore”, peraltro specificando quali fossero le mansioni di fatto svolte dalla ricorrente, come fosse organizzato l'orario di lavoro, a quanto ammontasse la retribuzione e come venisse erogata.
Hanno altresì riferito che il datore di lavoro, forniva ai lavoratori le direttive, con ciò evidenziando, nei fatti, l'estrinsecazione di almeno uno dei tipici poteri datoriali.
Va, precisato, che come già affermato dalla giurisprudenza, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. n.21239/2019).
Parte ricorrente ha versato in atti le buste paga, e la comunicazione UNILAV, relativa all'attività lavorativa svolta.
Va pertanto riconosciuto il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi per gli anni 2017, e CP_ 2018, rispettivamente per n.51, e, n.52 giornate annue, con conseguente condanna dell' all'iscrizione come chiesto in ricorso.
Peraltro, la stessa sezione del Tribunale, sul punto, si è espressa con numerose sentenze di accoglimento per casi analoghi (sentenze procedimenti R.G. N. 1029, 1032, 1030/2023, 1036/2023,
1039/2023).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo con distrazione in favore dell'Avv. Sara Maria Gullotti, che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda CP_ proposta da contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 deduzione, così provvede:
1)Dichiara che per gli anni 2017, e, 2018, rispettivamente per n.51, e, 52 Parte_1 giornate annue, ha svolto attività lavorativa come bracciante agricola alle dipendenze della ditta
“Sanfilippo Salvatore”, e, per l'effetto ordina all' , in persona del legale rappresentate pro CP_1 tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura, in favore della stessa;
CP_ 2)Condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che liquida in Euro 1.500,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Sara Maria
Gullotti, che ha reso la dichiarazione di legge.
Così deciso in Patti, 19/09/2025
Il Giudice on.
Antonino Casdia