TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/10/2025, n. 1703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1703 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 332/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 332/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARRARETTO Parte_4 C.F._4 MARTINA
ATTORI contro
AVV. RITA RUSSO (C.F. ), in proprio C.F._5
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
e hanno convenuto in giudizio l'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Rita US chiedendone la condanna ex art. 2033 c.c. alla restituzione della somma di euro 12.430,52, oltre interessi legali dalla data del pagamento. A sostegno della domanda hanno dedotto in fatto che essi attori, soccombenti nel giudizio civile n. 4603/13 dagli stessi promosso nei confronti di Parte_5
con la sentenza n. 1060/22 di questo Tribunale sono stati condannati a rifondere le spese di lite
[...] in favore della controparte;
che l'avv. Rita US, procuratore della parte vittoriosa Parte_5 nel predetto giudizio, ha loro comunicato tramite mail le coordinate del conto corrente bancario sul quale versare la somma dovuta a titolo di rifusione delle spese di lite, indicando tuttavia le coordinate di un conto intestato a sé anziché alla parte rappresentata titolare del credito;
che essi attori, ignari della titolarità del conto in capo all'avv. US, hanno dunque versato tramite bonifico la somma dovuta sul conto corrente intestato alla procuratrice odierna convenuta;
che successivamente il “vero” creditore ha intimato il pagamento della medesima somma mediante notifica nei loro confronti Parte_5 di apposito atto di precetto;
che l'avv. US ha omesso di restituire la somma indebitamente ricevuta,
pagina 1 di 3 nonostante la richiesta stragiudiziale inviatale da essi attori.
L'avv. US si è costituita in giudizio replicando in fatto ed in diritto di aver ritualmente chiesto nel corso del giudizio n. 4603/13 la distrazione in suo favore delle spese di lite;
di aver emesso regolare fattura quietanzata relativa al pagamento ricevuto, a conferma della sua buona fede;
di aver acquisito il preventivo consenso del patrocinato alla riscossione della somma liquidata in Parte_5 sentenza a titolo di spese;
che nella specie si versa nell'ipotesi di indebito soggettivo e non di indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c.; che il pagamento eseguito dagli attori deve intendersi liberatorio ai sensi dell'art. 1189 co. 1 c.c., con la conseguenza che legittimato ad agire per la restituzione è al più il
“vero” creditore;
che gli attori non hanno provato di aver adempiuto nuovamente in favore del “vero” creditore Parte_5
Orbene, è incontroverso e documentato che gli odierni attori, soccombenti nel giudizio civile n. 4603/13 dagli stessi promosso nei confronti di hanno versato la somma liquidata in Parte_5 sentenza a titolo di spese sul conto corrente intestato alla procuratrice di l'avv. Rita Parte_5 US, anziché in favore della controparte vittoriosa come disposto nella sentenza n. 1060/22 emessa a definizione di quel giudizio (cfr. distinta di bonifico in atti). Ciò hanno fatto seguendo le istruzioni contenute nella mail ad essi appositamente inviata dall'avv. US, la quale, senza alcun riferimento alla titolarità del conto destinatario del pagamento, ha indicato agli attori le coordinate del proprio conto corrente bancario.
Ora, è di tutta evidenza che l'avv. US non era legittimata a riscuotere la somma liquidata in sentenza a titolo di spese di lite.
Infatti, è vero che negli atti difensivi del giudizio n. 4603/13 l'avv. US ha chiesto la distrazione delle spese di lite dichiarandosi anticipataria (cfr. doc. 1 e 2 fascicolo di parte convenuta), ma con la sentenza n. 1060/22 gli attori soccombenti sono stati condannare a pagare le spese in favore della controparte
In mancanza di un provvedimento di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., l'avv. Parte_5
US (che avrebbe potuto esperire il rimedio della correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c. per l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese;
cfr. Cass. S.U. 16037/10) non è titolare di alcun credito nei confronti degli odierni attori e pertanto il pagamento eseguito in suo favore dagli attori è indebito.
Si tratta di un indebito soggettivo ex latere accipientis, vale a dire il caso in cui un soggetto debitore compie la prestazione dovuta a favore di chi non è creditore, al quale è applicabile la norma sull'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. (cfr. Cass. 3802/03).
Il pagamento eseguito dagli attori non può intendersi liberatorio ai sensi dell'art. 1189 co. 1 c.c., in quanto non ricorrevano affatto nel caso di specie circostanze obiettive univoche e concludenti idonee a suscitare un ragionevole affidamento circa la legittimazione dell'avv. US a ricevere il pagamento delle spese di lite, in mancanza di una procura o di una espressa autorizzazione del “vero” creditore;
né gli attori sono esenti da colpa, non avendo preventivamente verificato l'intestazione del conto corrente sul quale hanno effettuato il pagamento.
D'altra parte è documentato che gli attori hanno eseguito nuovamente il pagamento delle spese di lite in favore di seppure ridotto nel quantum in sede transattiva (cfr. atto di precetto, Parte_5 transazione e bonifico in atti).
Sull'importo richiesto in restituzione sono dovuti gli interessi legali (e non anche la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta) a decorrere dalla data del pagamento. Risulta infatti accertato che l'avv. US ha chiesto e ricevuto il pagamento nella piena consapevolezza della carenza di legittimazione alla luce del chiaro tenore della parte dispositiva della sentenza n. 1060/22.
pagina 2 di 3 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta a restituire agli attori la somma di euro 12.430,52, oltre interessi legali dalla data del pagamento indebito;
condanna la parte convenuta a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per spese ed € 4518,18 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
Foggia, 9.10.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 332/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARRARETTO Parte_4 C.F._4 MARTINA
ATTORI contro
AVV. RITA RUSSO (C.F. ), in proprio C.F._5
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
e hanno convenuto in giudizio l'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Rita US chiedendone la condanna ex art. 2033 c.c. alla restituzione della somma di euro 12.430,52, oltre interessi legali dalla data del pagamento. A sostegno della domanda hanno dedotto in fatto che essi attori, soccombenti nel giudizio civile n. 4603/13 dagli stessi promosso nei confronti di Parte_5
con la sentenza n. 1060/22 di questo Tribunale sono stati condannati a rifondere le spese di lite
[...] in favore della controparte;
che l'avv. Rita US, procuratore della parte vittoriosa Parte_5 nel predetto giudizio, ha loro comunicato tramite mail le coordinate del conto corrente bancario sul quale versare la somma dovuta a titolo di rifusione delle spese di lite, indicando tuttavia le coordinate di un conto intestato a sé anziché alla parte rappresentata titolare del credito;
che essi attori, ignari della titolarità del conto in capo all'avv. US, hanno dunque versato tramite bonifico la somma dovuta sul conto corrente intestato alla procuratrice odierna convenuta;
che successivamente il “vero” creditore ha intimato il pagamento della medesima somma mediante notifica nei loro confronti Parte_5 di apposito atto di precetto;
che l'avv. US ha omesso di restituire la somma indebitamente ricevuta,
pagina 1 di 3 nonostante la richiesta stragiudiziale inviatale da essi attori.
L'avv. US si è costituita in giudizio replicando in fatto ed in diritto di aver ritualmente chiesto nel corso del giudizio n. 4603/13 la distrazione in suo favore delle spese di lite;
di aver emesso regolare fattura quietanzata relativa al pagamento ricevuto, a conferma della sua buona fede;
di aver acquisito il preventivo consenso del patrocinato alla riscossione della somma liquidata in Parte_5 sentenza a titolo di spese;
che nella specie si versa nell'ipotesi di indebito soggettivo e non di indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c.; che il pagamento eseguito dagli attori deve intendersi liberatorio ai sensi dell'art. 1189 co. 1 c.c., con la conseguenza che legittimato ad agire per la restituzione è al più il
“vero” creditore;
che gli attori non hanno provato di aver adempiuto nuovamente in favore del “vero” creditore Parte_5
Orbene, è incontroverso e documentato che gli odierni attori, soccombenti nel giudizio civile n. 4603/13 dagli stessi promosso nei confronti di hanno versato la somma liquidata in Parte_5 sentenza a titolo di spese sul conto corrente intestato alla procuratrice di l'avv. Rita Parte_5 US, anziché in favore della controparte vittoriosa come disposto nella sentenza n. 1060/22 emessa a definizione di quel giudizio (cfr. distinta di bonifico in atti). Ciò hanno fatto seguendo le istruzioni contenute nella mail ad essi appositamente inviata dall'avv. US, la quale, senza alcun riferimento alla titolarità del conto destinatario del pagamento, ha indicato agli attori le coordinate del proprio conto corrente bancario.
Ora, è di tutta evidenza che l'avv. US non era legittimata a riscuotere la somma liquidata in sentenza a titolo di spese di lite.
Infatti, è vero che negli atti difensivi del giudizio n. 4603/13 l'avv. US ha chiesto la distrazione delle spese di lite dichiarandosi anticipataria (cfr. doc. 1 e 2 fascicolo di parte convenuta), ma con la sentenza n. 1060/22 gli attori soccombenti sono stati condannare a pagare le spese in favore della controparte
In mancanza di un provvedimento di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., l'avv. Parte_5
US (che avrebbe potuto esperire il rimedio della correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c. per l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese;
cfr. Cass. S.U. 16037/10) non è titolare di alcun credito nei confronti degli odierni attori e pertanto il pagamento eseguito in suo favore dagli attori è indebito.
Si tratta di un indebito soggettivo ex latere accipientis, vale a dire il caso in cui un soggetto debitore compie la prestazione dovuta a favore di chi non è creditore, al quale è applicabile la norma sull'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. (cfr. Cass. 3802/03).
Il pagamento eseguito dagli attori non può intendersi liberatorio ai sensi dell'art. 1189 co. 1 c.c., in quanto non ricorrevano affatto nel caso di specie circostanze obiettive univoche e concludenti idonee a suscitare un ragionevole affidamento circa la legittimazione dell'avv. US a ricevere il pagamento delle spese di lite, in mancanza di una procura o di una espressa autorizzazione del “vero” creditore;
né gli attori sono esenti da colpa, non avendo preventivamente verificato l'intestazione del conto corrente sul quale hanno effettuato il pagamento.
D'altra parte è documentato che gli attori hanno eseguito nuovamente il pagamento delle spese di lite in favore di seppure ridotto nel quantum in sede transattiva (cfr. atto di precetto, Parte_5 transazione e bonifico in atti).
Sull'importo richiesto in restituzione sono dovuti gli interessi legali (e non anche la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta) a decorrere dalla data del pagamento. Risulta infatti accertato che l'avv. US ha chiesto e ricevuto il pagamento nella piena consapevolezza della carenza di legittimazione alla luce del chiaro tenore della parte dispositiva della sentenza n. 1060/22.
pagina 2 di 3 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta a restituire agli attori la somma di euro 12.430,52, oltre interessi legali dalla data del pagamento indebito;
condanna la parte convenuta a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per spese ed € 4518,18 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
Foggia, 9.10.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3