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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 09/02/2026, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 741/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente e Relatore
BERNARDO CLAUDIA, Giudice
GREGORIO MARIA RITA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5396/2025 depositato il 13/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN. P.T. n. 2958420250004759001 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 523/2026 depositato il
03/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 13/07/2025, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29576202500001184/000, notificata in data 07/07/2025, con la quale l'Agente della IO preannunciava l'iscrizione di ipoteca per un debito complessivo di Euro
107.004,63, derivante da diverse cartelle di pagamento relative a tributi erariali (II.DD. e I.V.A.) per le annualità
2006, 2007, 2009, 2016 e 2017.
A sostegno del proprio ricorso, la contribuente ha dedotto i seguenti motivi:
Omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
Prescrizione dei crediti per il decorso del termine quinquennale;
Decadenza del potere di riscossione;
Difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - IO, depositando memoria di controdeduzioni con la quale hanno eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, la sua infondatezza, chiedendone l'integrale rigetto. In particolare, le resistenti hanno sostenuto la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, producendo la relativa documentazione probatoria.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalle Amministrazioni resistenti. Tale eccezione è fondata. La ricorrente contesta vizi (omessa notifica, prescrizione) che attengono alle cartelle di pagamento presupposte, le quali costituiscono atti autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. La mancata impugnazione di tali atti nei termini di legge (60 giorni dalla notifica) ne determina la definitività, rendendo inammissibile la contestazione dei vizi ad essi relativi in sede di impugnazione di un atto successivo, quale la comunicazione di iscrizione ipotecaria, che può essere impugnata solo per vizi propri.
Nel caso di specie, l'Agente della IO ha fornito prova documentale della regolare notifica di tutte le cartelle di pagamento presupposte (cfr. documenti allegati alle controdeduzioni, da "All. A" a "All. E").
Dall'esame di tale documentazione, emerge che le notifiche sono state perfezionate nel rispetto delle procedure previste dalla legge, anche nei casi in cui si è fatto ricorso all'art. 140 c.p.c. per temporanea assenza del destinatario.
In particolare, risultano depositate le relate di notifica e gli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative
(c.d. CAD), che attestano il corretto espletamento dell'iter notificatorio. Poiché le cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate e non sono state impugnate nei termini, la pretesa tributaria in esse contenuta si è cristallizzata, e non può più essere messa in discussione. Il presente ricorso, pertanto, nella parte in cui ripropone censure che avrebbero dovuto essere sollevate avverso gli atti prodromici, è inammissibile. Ad ogni modo, anche a voler esaminare il merito delle doglianze, il ricorso si palesa infondato.
Con il principale motivo di ricorso, la contribuente eccepisce l'intervenuta prescrizione dei crediti. Tale eccezione non può trovare accoglimento. In primo luogo, per i tributi erariali quali IRPEF e IVA, oggetto delle cartelle in esame, non si applica la prescrizione breve quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., bensì
l'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, "il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo)
è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948, n. 4, c.c. «per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica" (Cass. civ., ord. n.
10549/2019; Cass. civ., ord. n. 3743/2020).
In secondo luogo, il decorso del termine decennale è stato validamente interrotto da plurimi atti notificati alla ricorrente. L'Agente della IO ha documentato la notifica di tre successive intimazioni di pagamento:
Intimazione n. 295 2021 9000347249000, notificata in data 10/09/2021;
Intimazione n. 295 2022 9006147806000, notificata in data 18/01/2023;
Intimazione n. 295 2024 9008248352, notificata in data 12/07/2024.
A ciò si aggiunge che, ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tenere conto del periodo di sospensione disposto dalla normativa emergenziale per la pandemia da Covid-19. L'art. 68 del D.L. n.
18/2020, in combinato disposto con l'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, ha sospeso i termini di prescrizione e decadenza per il periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 (per un totale di 542 giorni). A titolo esemplificativo, per la cartella più risalente (n. 295 2010 0028206319, anno 2006), notificata il
02/11/2010, il termine di prescrizione decennale, tenuto conto del predetto periodo di sospensione, non era ancora spirato alla data di notifica della prima intimazione di pagamento (10/09/2021), la quale ha prodotto un nuovo effetto interruttivo. A fortiori, nessuna prescrizione può ritenersi maturata per i crediti successivi.
Anche la doglianza relativa al difetto di motivazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
è infondata. Tale atto, per sua natura, non deve contenere una motivazione analitica della pretesa, essendo sufficiente che indichi con chiarezza gli atti presupposti (le cartelle di pagamento) che ne costituiscono il fondamento. Come recentemente affermato dal Consiglio di Stato, "Il preavviso di ipoteca deve essere comunicato al contribuente al semplice scopo di formalizzare un invito al pagamento del dovuto, in forza di titoli esecutivi già formati e esigibili, che nel loro richiamo esauriscono l'obbligo di motivazione" Cit.
1. Nel caso di specie, la comunicazione impugnata, riporta nel dettaglio tutte le cartelle di pagamento insolute, con i relativi numeri identificativi, consentendo alla contribuente di individuare compiutamente l'origine e la natura del debito, come dimostra la stessa articolazione delle difese nel presente giudizio. L'obbligo di motivazione deve, pertanto, ritenersi pienamente assolto.
Infine, per le medesime ragioni esposte in tema di prescrizione, deve essere rigettata anche la censura relativa alla decadenza dal potere di riscossione, stante la tempestiva notifica delle cartelle e dei successivi atti interruttivi.
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 11, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna la ricorrente, sig.ra Ricorrente_1, alla rifusione delle spese di lite in favore delle Amministrazioni resistenti, che liquida in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 23.01.2026
Il Presidente Relatore
LÒ TI
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente e Relatore
BERNARDO CLAUDIA, Giudice
GREGORIO MARIA RITA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5396/2025 depositato il 13/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN. P.T. n. 2958420250004759001 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 523/2026 depositato il
03/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 13/07/2025, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29576202500001184/000, notificata in data 07/07/2025, con la quale l'Agente della IO preannunciava l'iscrizione di ipoteca per un debito complessivo di Euro
107.004,63, derivante da diverse cartelle di pagamento relative a tributi erariali (II.DD. e I.V.A.) per le annualità
2006, 2007, 2009, 2016 e 2017.
A sostegno del proprio ricorso, la contribuente ha dedotto i seguenti motivi:
Omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
Prescrizione dei crediti per il decorso del termine quinquennale;
Decadenza del potere di riscossione;
Difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - IO, depositando memoria di controdeduzioni con la quale hanno eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, la sua infondatezza, chiedendone l'integrale rigetto. In particolare, le resistenti hanno sostenuto la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, producendo la relativa documentazione probatoria.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalle Amministrazioni resistenti. Tale eccezione è fondata. La ricorrente contesta vizi (omessa notifica, prescrizione) che attengono alle cartelle di pagamento presupposte, le quali costituiscono atti autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. La mancata impugnazione di tali atti nei termini di legge (60 giorni dalla notifica) ne determina la definitività, rendendo inammissibile la contestazione dei vizi ad essi relativi in sede di impugnazione di un atto successivo, quale la comunicazione di iscrizione ipotecaria, che può essere impugnata solo per vizi propri.
Nel caso di specie, l'Agente della IO ha fornito prova documentale della regolare notifica di tutte le cartelle di pagamento presupposte (cfr. documenti allegati alle controdeduzioni, da "All. A" a "All. E").
Dall'esame di tale documentazione, emerge che le notifiche sono state perfezionate nel rispetto delle procedure previste dalla legge, anche nei casi in cui si è fatto ricorso all'art. 140 c.p.c. per temporanea assenza del destinatario.
In particolare, risultano depositate le relate di notifica e gli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative
(c.d. CAD), che attestano il corretto espletamento dell'iter notificatorio. Poiché le cartelle di pagamento sono state regolarmente notificate e non sono state impugnate nei termini, la pretesa tributaria in esse contenuta si è cristallizzata, e non può più essere messa in discussione. Il presente ricorso, pertanto, nella parte in cui ripropone censure che avrebbero dovuto essere sollevate avverso gli atti prodromici, è inammissibile. Ad ogni modo, anche a voler esaminare il merito delle doglianze, il ricorso si palesa infondato.
Con il principale motivo di ricorso, la contribuente eccepisce l'intervenuta prescrizione dei crediti. Tale eccezione non può trovare accoglimento. In primo luogo, per i tributi erariali quali IRPEF e IVA, oggetto delle cartelle in esame, non si applica la prescrizione breve quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., bensì
l'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, "il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo)
è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948, n. 4, c.c. «per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica" (Cass. civ., ord. n.
10549/2019; Cass. civ., ord. n. 3743/2020).
In secondo luogo, il decorso del termine decennale è stato validamente interrotto da plurimi atti notificati alla ricorrente. L'Agente della IO ha documentato la notifica di tre successive intimazioni di pagamento:
Intimazione n. 295 2021 9000347249000, notificata in data 10/09/2021;
Intimazione n. 295 2022 9006147806000, notificata in data 18/01/2023;
Intimazione n. 295 2024 9008248352, notificata in data 12/07/2024.
A ciò si aggiunge che, ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tenere conto del periodo di sospensione disposto dalla normativa emergenziale per la pandemia da Covid-19. L'art. 68 del D.L. n.
18/2020, in combinato disposto con l'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, ha sospeso i termini di prescrizione e decadenza per il periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 (per un totale di 542 giorni). A titolo esemplificativo, per la cartella più risalente (n. 295 2010 0028206319, anno 2006), notificata il
02/11/2010, il termine di prescrizione decennale, tenuto conto del predetto periodo di sospensione, non era ancora spirato alla data di notifica della prima intimazione di pagamento (10/09/2021), la quale ha prodotto un nuovo effetto interruttivo. A fortiori, nessuna prescrizione può ritenersi maturata per i crediti successivi.
Anche la doglianza relativa al difetto di motivazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
è infondata. Tale atto, per sua natura, non deve contenere una motivazione analitica della pretesa, essendo sufficiente che indichi con chiarezza gli atti presupposti (le cartelle di pagamento) che ne costituiscono il fondamento. Come recentemente affermato dal Consiglio di Stato, "Il preavviso di ipoteca deve essere comunicato al contribuente al semplice scopo di formalizzare un invito al pagamento del dovuto, in forza di titoli esecutivi già formati e esigibili, che nel loro richiamo esauriscono l'obbligo di motivazione" Cit.
1. Nel caso di specie, la comunicazione impugnata, riporta nel dettaglio tutte le cartelle di pagamento insolute, con i relativi numeri identificativi, consentendo alla contribuente di individuare compiutamente l'origine e la natura del debito, come dimostra la stessa articolazione delle difese nel presente giudizio. L'obbligo di motivazione deve, pertanto, ritenersi pienamente assolto.
Infine, per le medesime ragioni esposte in tema di prescrizione, deve essere rigettata anche la censura relativa alla decadenza dal potere di riscossione, stante la tempestiva notifica delle cartelle e dei successivi atti interruttivi.
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 11, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna la ricorrente, sig.ra Ricorrente_1, alla rifusione delle spese di lite in favore delle Amministrazioni resistenti, che liquida in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 23.01.2026
Il Presidente Relatore
LÒ TI