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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1451/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MA ANTONIO, Presidente
CINTIOLI FULVIO, AT
RG LO, DI
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3837/2021 depositato il 24/06/2021
proposto da
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1329/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 8 e pubblicata il 21/04/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 265026 TARSU/TIA 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'appellato si riporta alle conclusioni formulate in atti e chiede la distrazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Resistente_1 impugnò innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina intimazione di pagamento di € 2.030,60 per credito T.i.a. relativamente agli anni dal 2008 al 2012, quale notificatagli addì 24 settembre 2019 dalla A.t.o. Me 1 s.p.a. Il ricorso denunciò la maturata prescrizione per vano decorso di un quinquennio e, in ogni caso, il difetto di motivazione in quanto non erano state mai notificate le fatture presupposte.
Non si costituì la Società emittente, quantunque figuri nel fascicolo informatico del processo una sua costituzione con documenti depositati addì 26.4.2021, ovviamente non conoscibili né conosciuti dal primo
DI, giacché l'udienza ebbe luogo addì 15 aprile e la sentenza fu depositata nel successivo 21 aprile.
Il DI adìto ha accolto il ricorso per maturata prescrizione quinquennale, non avendo rinvenuto negli atti del processo documenti comprovanti atti interruttivi del decorso prescrizionale.
La Società resistente ha proposto appello, anzitutto eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancata prova della data di ricezione dell'intimazione impugnata. Ha depositato, inoltre, le fatture presupposte e un'intimazione di pagamento del 15 novembre 2016 nonché una serie di documenti di recapito postale comprovanti, in tesi, l'avvenuta notificazione di quest'ultima e delle fatture.
L'Appellato si è costituito con atto recante, anzitutto, argomentazione contraria all'eccezione d'inammissibilità. Ha inoltre contestato l'attendibilità dei documenti depositati dalla Controparte, così insistendo per il riconoscimento della maturata prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente si versa sull'eccezione di inammissibilità del ricorso originario, quale fondata sulla mancata prova della data di ricezione dell'intimazione impugnata. Il Collegio constata che l'odierno Appellato aveva già depositato in primo grado documento riproduttivo di schermata “internet” di Poste Italiane donde emerge il giorno di recapito a lui dell'intimazione. Questo documento appare alla Corte, dopo attenta valutazione, realmente riproduttivo dell'esito d'indagine internet sul citato sito. Sicché deve respingersi la citata eccezione.
Per quanto attiene al merito, la Corte subito rileva che – tranne il documento riproducente intimazione di pagamento del 15 novembre 2016 con documento riferibile al suo recapito nel 20 gennaio 2017 – tutti gli altri documenti, quand'anche venissero riconosciuti attendibili, non varrebbero ad impedire pronuncia di prescrizione. Essi, infatti, mostrano recapiti avvenuti non oltre l'anno 2013, ossia risalenti a più di un quinquennio rispetto alla notificazione dell'intimazione impugnata, che avvenne nel 24 settembre 2019.
Sicché il Collegio li trascura.
Resta, perciò, da esaminare l'accennata intimazione del 15 novembre 2016, che un documento dimostrativo di avviso di ricevimento dà per recapitata al Contribuente addì 20 gennaio 2017.
All'uopo, occorre anzitutto considerare l'obiezione dell'Appellato avverso tutti i documenti depositati da controparte che, infatti, vengono da lui tempestivamente disconosciuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2719 cod. civ.
La Corte premette, in merito, che secondo la Corte di cassazione, in caso di disconoscimento generico della conformità della copia fotostatica con l'originale, la contestazione non è efficace. Affinché possa aversi, infatti, disconoscimento idoneo è necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all'originale del quale l'altra parte assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (cfr. in tal senso
Cass. n. 28096 del 30/12/2009 in tema di applicazione dell'art. 2719 cod. civ.). Il disconoscimento dovrà quindi, ad esempio, contenere l'indicazione delle parti il cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale oppure delle parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte. A seconda dei casi, poi, la parte che disconosce dovrà anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale (Cass. Cass., 18074 del 2019, n. 27633 del 2018, Cass.
n. 29993 del 13/12/2017, n. 12730 del 21/06/2016, n. 7775 del 03/04/2014 e altre). In ogni caso, resta comunque affidato all'apprezzamento del giudice valutare detta conformità. (vedasi Comm. trib. regionale
Lazio Roma, Sez. II, Sent., 08/06/2020, n. 1505)
Inizio modulo
Fine modulo
Orbene, l'accennata contestazione dell'Appellato non presenta i testé indicati elementi, come agevolmente emerge dal trascritto brano esplicativo del disconoscimento:
si contesta il contenuto e l'efficacia probatoria della produzione documentale allegata dalla società d'ambito appellante;
in particolare, si contestano le copie informatiche per immagine dei presunti “avvisi di ricevimento” di cui alle raccomandate a/r indicate con i nn. 61122399868-8, 61631574162-7, 61078812681-1, 61017812148-9, 14230667774-1, 616298892133-3 e 61122415912-1, prodotti telematicamente all'interno del fascicolo informatico del PTT, trattandosi di documenti in copia informatica per immagine senza alcuna attestazione di conformità e, peraltro, inidonei ed inconducenti ai fini della effettiva dimostrazione della regolare notificazione delle presunte fatture, come indicate dalla società d'ambito appellante, presentandosi palesemente incompleti ed illeggibili.
Poiché nel novero dei sette avvisi di ricevimento menzionati dall'Appellato figura anche l'avviso di ricevimento in questione n. 616298892133-3, dimostrativo di recapito addì 20 gennaio 2017, deve negarsi efficacia del relativo disconoscimento.
Ciò precisato, la Corte ha agio ad esprimere, dopo attenta valutazione, la convinzione che i due menzionati documenti (intimazione e avviso di ricevimento) sono conformi ai rispettivi originali. Donde la conclusione che l'intimazione di pagamento del 15 novembre 2016 fu realmente notificata addì 20 gennaio 2017.
Ovvio corollario è che, dato il lasso di tempo intercorso tra quest'ultima data e quella di notificazione dell'intimazione impugnata (24 settembre 2019), nessuna prescrizione è maturata per gli importi indicati nella prima – rimasta inoppugnata – complessivamente ammontanti ad € 1.264,00 in relazione alle seguenti fatture, ivi pure indicate:
- 2011099894 2011-11-18 T.I.A ANNO 2011 COMUNE DI CAPO D ORLANDO
- 2012032252 2012-06-27 T.I.A I SEMESTRE 2012 COMUNE DI CAPO D ORLANDO - 2012036851 2012-06-27 T.I.A I SEMESTRE 2012 COMUNE DI CAPO D ORLANDO
- 2012110522 2012-10-26 T.I.A II SEMESTRE 2012 COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
- 2013012063 2013-06-14 DO T.I.A 2010 COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
- 2013058466 2013-06-24 DO T.I.A 2011 COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
- 2013062923 2013-06-24 DO T.I.A 2011 COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
Limitatamente ad essi va, pertanto, confermata l'impugnata intimazione del 5 settembre 2019, notificata nel successivo 24 settembre.
Viceversa, i restanti crediti rappresentati nell'intimazione medesima vanno dichiarati prescritti.
L'accoglimento dell'appello limitatamente ad una parte del credito in questione giustifica la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando definitivamente sul ricorso in appello n. 3837/2021 r.g., lo accoglie parzialmente, così confermando l'atto ch'è oggetto del contendere limitatamente ai crediti indicati nelle sette fatture elencate in motivazione, quali menzionate nella pregressa intimazione del 15 novembre 2016. Spese compensate.
Così deciso in camera di consiglio del 27 gennaio 2026.
Il AT Il Presidente
Dr. Fulvio Cintioli Dr. Antonio Maccarone
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MA ANTONIO, Presidente
CINTIOLI FULVIO, AT
RG LO, DI
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3837/2021 depositato il 24/06/2021
proposto da
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1329/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 8 e pubblicata il 21/04/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 265026 TARSU/TIA 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'appellato si riporta alle conclusioni formulate in atti e chiede la distrazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Resistente_1 impugnò innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina intimazione di pagamento di € 2.030,60 per credito T.i.a. relativamente agli anni dal 2008 al 2012, quale notificatagli addì 24 settembre 2019 dalla A.t.o. Me 1 s.p.a. Il ricorso denunciò la maturata prescrizione per vano decorso di un quinquennio e, in ogni caso, il difetto di motivazione in quanto non erano state mai notificate le fatture presupposte.
Non si costituì la Società emittente, quantunque figuri nel fascicolo informatico del processo una sua costituzione con documenti depositati addì 26.4.2021, ovviamente non conoscibili né conosciuti dal primo
DI, giacché l'udienza ebbe luogo addì 15 aprile e la sentenza fu depositata nel successivo 21 aprile.
Il DI adìto ha accolto il ricorso per maturata prescrizione quinquennale, non avendo rinvenuto negli atti del processo documenti comprovanti atti interruttivi del decorso prescrizionale.
La Società resistente ha proposto appello, anzitutto eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancata prova della data di ricezione dell'intimazione impugnata. Ha depositato, inoltre, le fatture presupposte e un'intimazione di pagamento del 15 novembre 2016 nonché una serie di documenti di recapito postale comprovanti, in tesi, l'avvenuta notificazione di quest'ultima e delle fatture.
L'Appellato si è costituito con atto recante, anzitutto, argomentazione contraria all'eccezione d'inammissibilità. Ha inoltre contestato l'attendibilità dei documenti depositati dalla Controparte, così insistendo per il riconoscimento della maturata prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente si versa sull'eccezione di inammissibilità del ricorso originario, quale fondata sulla mancata prova della data di ricezione dell'intimazione impugnata. Il Collegio constata che l'odierno Appellato aveva già depositato in primo grado documento riproduttivo di schermata “internet” di Poste Italiane donde emerge il giorno di recapito a lui dell'intimazione. Questo documento appare alla Corte, dopo attenta valutazione, realmente riproduttivo dell'esito d'indagine internet sul citato sito. Sicché deve respingersi la citata eccezione.
Per quanto attiene al merito, la Corte subito rileva che – tranne il documento riproducente intimazione di pagamento del 15 novembre 2016 con documento riferibile al suo recapito nel 20 gennaio 2017 – tutti gli altri documenti, quand'anche venissero riconosciuti attendibili, non varrebbero ad impedire pronuncia di prescrizione. Essi, infatti, mostrano recapiti avvenuti non oltre l'anno 2013, ossia risalenti a più di un quinquennio rispetto alla notificazione dell'intimazione impugnata, che avvenne nel 24 settembre 2019.
Sicché il Collegio li trascura.
Resta, perciò, da esaminare l'accennata intimazione del 15 novembre 2016, che un documento dimostrativo di avviso di ricevimento dà per recapitata al Contribuente addì 20 gennaio 2017.
All'uopo, occorre anzitutto considerare l'obiezione dell'Appellato avverso tutti i documenti depositati da controparte che, infatti, vengono da lui tempestivamente disconosciuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2719 cod. civ.
La Corte premette, in merito, che secondo la Corte di cassazione, in caso di disconoscimento generico della conformità della copia fotostatica con l'originale, la contestazione non è efficace. Affinché possa aversi, infatti, disconoscimento idoneo è necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all'originale del quale l'altra parte assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (cfr. in tal senso
Cass. n. 28096 del 30/12/2009 in tema di applicazione dell'art. 2719 cod. civ.). Il disconoscimento dovrà quindi, ad esempio, contenere l'indicazione delle parti il cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale oppure delle parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte. A seconda dei casi, poi, la parte che disconosce dovrà anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale (Cass. Cass., 18074 del 2019, n. 27633 del 2018, Cass.
n. 29993 del 13/12/2017, n. 12730 del 21/06/2016, n. 7775 del 03/04/2014 e altre). In ogni caso, resta comunque affidato all'apprezzamento del giudice valutare detta conformità. (vedasi Comm. trib. regionale
Lazio Roma, Sez. II, Sent., 08/06/2020, n. 1505)
Inizio modulo
Fine modulo
Orbene, l'accennata contestazione dell'Appellato non presenta i testé indicati elementi, come agevolmente emerge dal trascritto brano esplicativo del disconoscimento:
si contesta il contenuto e l'efficacia probatoria della produzione documentale allegata dalla società d'ambito appellante;
in particolare, si contestano le copie informatiche per immagine dei presunti “avvisi di ricevimento” di cui alle raccomandate a/r indicate con i nn. 61122399868-8, 61631574162-7, 61078812681-1, 61017812148-9, 14230667774-1, 616298892133-3 e 61122415912-1, prodotti telematicamente all'interno del fascicolo informatico del PTT, trattandosi di documenti in copia informatica per immagine senza alcuna attestazione di conformità e, peraltro, inidonei ed inconducenti ai fini della effettiva dimostrazione della regolare notificazione delle presunte fatture, come indicate dalla società d'ambito appellante, presentandosi palesemente incompleti ed illeggibili.
Poiché nel novero dei sette avvisi di ricevimento menzionati dall'Appellato figura anche l'avviso di ricevimento in questione n. 616298892133-3, dimostrativo di recapito addì 20 gennaio 2017, deve negarsi efficacia del relativo disconoscimento.
Ciò precisato, la Corte ha agio ad esprimere, dopo attenta valutazione, la convinzione che i due menzionati documenti (intimazione e avviso di ricevimento) sono conformi ai rispettivi originali. Donde la conclusione che l'intimazione di pagamento del 15 novembre 2016 fu realmente notificata addì 20 gennaio 2017.
Ovvio corollario è che, dato il lasso di tempo intercorso tra quest'ultima data e quella di notificazione dell'intimazione impugnata (24 settembre 2019), nessuna prescrizione è maturata per gli importi indicati nella prima – rimasta inoppugnata – complessivamente ammontanti ad € 1.264,00 in relazione alle seguenti fatture, ivi pure indicate:
- 2011099894 2011-11-18 T.I.A ANNO 2011 COMUNE DI CAPO D ORLANDO
- 2012032252 2012-06-27 T.I.A I SEMESTRE 2012 COMUNE DI CAPO D ORLANDO - 2012036851 2012-06-27 T.I.A I SEMESTRE 2012 COMUNE DI CAPO D ORLANDO
- 2012110522 2012-10-26 T.I.A II SEMESTRE 2012 COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
- 2013012063 2013-06-14 DO T.I.A 2010 COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
- 2013058466 2013-06-24 DO T.I.A 2011 COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
- 2013062923 2013-06-24 DO T.I.A 2011 COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
Limitatamente ad essi va, pertanto, confermata l'impugnata intimazione del 5 settembre 2019, notificata nel successivo 24 settembre.
Viceversa, i restanti crediti rappresentati nell'intimazione medesima vanno dichiarati prescritti.
L'accoglimento dell'appello limitatamente ad una parte del credito in questione giustifica la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando definitivamente sul ricorso in appello n. 3837/2021 r.g., lo accoglie parzialmente, così confermando l'atto ch'è oggetto del contendere limitatamente ai crediti indicati nelle sette fatture elencate in motivazione, quali menzionate nella pregressa intimazione del 15 novembre 2016. Spese compensate.
Così deciso in camera di consiglio del 27 gennaio 2026.
Il AT Il Presidente
Dr. Fulvio Cintioli Dr. Antonio Maccarone