Articolo 25 della Legge 30 marzo 1971, n. 118
Articolo 24Articolo 26
Versione
3 aprile 1971
Art. 25. (Sistemi di lavoro protetto)

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanita', promuove le iniziative e i provvedimenti necessari per dare attuazione a sistemi di lavoro protetto per speciali categorie di invalidi.
Ai fini indicati nel precedente comma, le amministrazioni competenti possono avvalersi di enti ed istituzioni particolarmente qualificati, nonche' dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458 .
Entrata in vigore il 3 aprile 1971
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