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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/11/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OL, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 08/10/2025 al n. 2527 /2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24/11/1976 , rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to De Vivo
Salvatore;
e da
(C.F.: ) nata a Parte_2 CodiceFiscale_2
ZD (Polonia) il 19/01/1972 , rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to De Vivo Salvatore;
-RICORRENTI -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di OL
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08/10/2025 gli epigrafati ricorrenti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Ottaviano il giorno 24/08/2000 dalla cui unione nascevano i figli (San Gennaro Vesuviano, 30/05/2004) e Per_1
Polonia, 08/11/2005), entrambi maggiorenni ed autonomi economicamente Per_2
.
Le parti precisavano in ricorso che con decreto del dei 12-06/ 08.10.2013 reso nel procedimento RG n.1298/2012, il Tribunale di OL aveva omologato la separazione personale tra detti coniugi e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la sola declaratoria di scioglimento del matrimonio in quanto entrambi autonomi economicamente, così come i figli ormai maggiorenni ed indipendenti.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di scioglimento del matrimonio, e cioè decreto di omologazione del
12/06/2013 pubblicato in data 8/10/2013 , previa comparizione delle parti dinanzi al
GD delegato dal Presidente del Tribunale di OL in data 23/10/2012, risultato non impugnato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto alle ulteriori determinazioni patrimoniali il Tribunale prende atto del fatto che entrambe le parti non hanno formulato richiesta di corresponsione di assegno divorzile, stante la rispettiva autonomia economica delle parti (e che i figli, maggiorenni, sono economicamente autosufficienti.)
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.:
Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Ottaviano il giorno
24/08/2000 tra (C.F.: ) nato a Parte_1 C.F._1
OL (Na) il 24/11/1976 e (C.F.: Parte_2 [...]
) nata a [...] il [...], trascritto presso C.F._2
l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n. 9, P. I, Anno 2000 );
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.p.c. come introdotto dalla L.149/2022
c) compensa le spese di lite. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in OL nella Camera di Consiglio del 05/11/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OL, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 08/10/2025 al n. 2527 /2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24/11/1976 , rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to De Vivo
Salvatore;
e da
(C.F.: ) nata a Parte_2 CodiceFiscale_2
ZD (Polonia) il 19/01/1972 , rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to De Vivo Salvatore;
-RICORRENTI -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di OL
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08/10/2025 gli epigrafati ricorrenti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Ottaviano il giorno 24/08/2000 dalla cui unione nascevano i figli (San Gennaro Vesuviano, 30/05/2004) e Per_1
Polonia, 08/11/2005), entrambi maggiorenni ed autonomi economicamente Per_2
.
Le parti precisavano in ricorso che con decreto del dei 12-06/ 08.10.2013 reso nel procedimento RG n.1298/2012, il Tribunale di OL aveva omologato la separazione personale tra detti coniugi e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la sola declaratoria di scioglimento del matrimonio in quanto entrambi autonomi economicamente, così come i figli ormai maggiorenni ed indipendenti.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di scioglimento del matrimonio, e cioè decreto di omologazione del
12/06/2013 pubblicato in data 8/10/2013 , previa comparizione delle parti dinanzi al
GD delegato dal Presidente del Tribunale di OL in data 23/10/2012, risultato non impugnato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto alle ulteriori determinazioni patrimoniali il Tribunale prende atto del fatto che entrambe le parti non hanno formulato richiesta di corresponsione di assegno divorzile, stante la rispettiva autonomia economica delle parti (e che i figli, maggiorenni, sono economicamente autosufficienti.)
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.:
Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Ottaviano il giorno
24/08/2000 tra (C.F.: ) nato a Parte_1 C.F._1
OL (Na) il 24/11/1976 e (C.F.: Parte_2 [...]
) nata a [...] il [...], trascritto presso C.F._2
l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n. 9, P. I, Anno 2000 );
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.p.c. come introdotto dalla L.149/2022
c) compensa le spese di lite. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in OL nella Camera di Consiglio del 05/11/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca