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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/12/2025, n. 4756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4756 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.Giuseppe Minervini, all'udienza pubblica del giorno 11.12.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 15379/2024 R.G.
TRA
avv. VENTRIGLIA M Parte_1
-Ricorrente-
Contro
, Controparte_1 Controparte_2 [...]
CP_
di dott. G LOTITO Controparte_3
-Resistente-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2024 il ricorrente in epigrafe indicato quale docente di religione cattolica chiedeva di accertare il diritto al risarcimento del danno conseguente all'abusiva reiterazione dei contratti a termine sottoscritti per la durata dell'intero anno scolastico con conseguente condanna al pagamento in suo favore della relativa indennità nella misura compresa tra quattro e ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto nei termini ivi in dettaglio indicati. Si costituiva il intimato, contestando la fondatezza dell'azione svolta. Istruita la causa con prove CP_1 documentali, all'odierna udienza, il Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Ex actis risulta che: l'istante ha lavorato quale docente di religione cattolica con contratti a tempo determinato per supplenze annuale nel lasso temporale 2004 – 2025 per l'intero anno scolastico;
al momento del deposito del ricorso non è stato ancora assunto a tempo indeterminato.
1.2. Costituisce circostanza pacifica (in quanto allegata dal intimato e non contestata CP_1 dall'istante) che nel corrente anno scolastico è stato assunto a tempo indeterminato. Tale stabilizzazione è ostativa al risarcimento dei danni così come reclamato dall'istante in ricorso in cui ha dedotto il danno subito ex se quale precario in conseguenza della illegittima reiterazione dei contratti a termine stipulati, senza dedurre i pregiudizi specifici subiti in concreto rispetto ai docenti stabilizzati. Tali pregiudizi, giammai allegati in ricorso, anche se ricorrenti non possono delibarsi nella odierna sede in quanto estranei all'originario thema decidendum (cfr in termini Cass. civ., Sez. lavoro, 07/11/2016, n. 22552).
2. A ciò si aggiunga che in materia si è espressa di recente anche la Sezione con la sentenza n.
1170/2025 depositata dal Ministero intimato (all.3 fascicolo di parte) i cui rilievi si richiamano nella odierna sede per relationem ex art. 118 disp att cpc. Alla luce delle direttive pretorie sopra riferite, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
3. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.
Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 17/05/2018) 08-06-2018, n. 15008; Cass. civ. Sez.
III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-
11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936;
Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib.
Roma Sez. lavoro, 08-02-2018; Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 15/06/2017 Trib. Reggio Emilia
Sez. II, 07-12-2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
4. Le oscillazioni pretorie registratesi in materia impongono la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, assorbita ogni altra argomentazione, domanda ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Bari 11.12.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
2
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.Giuseppe Minervini, all'udienza pubblica del giorno 11.12.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 15379/2024 R.G.
TRA
avv. VENTRIGLIA M Parte_1
-Ricorrente-
Contro
, Controparte_1 Controparte_2 [...]
CP_
di dott. G LOTITO Controparte_3
-Resistente-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2024 il ricorrente in epigrafe indicato quale docente di religione cattolica chiedeva di accertare il diritto al risarcimento del danno conseguente all'abusiva reiterazione dei contratti a termine sottoscritti per la durata dell'intero anno scolastico con conseguente condanna al pagamento in suo favore della relativa indennità nella misura compresa tra quattro e ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto nei termini ivi in dettaglio indicati. Si costituiva il intimato, contestando la fondatezza dell'azione svolta. Istruita la causa con prove CP_1 documentali, all'odierna udienza, il Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Ex actis risulta che: l'istante ha lavorato quale docente di religione cattolica con contratti a tempo determinato per supplenze annuale nel lasso temporale 2004 – 2025 per l'intero anno scolastico;
al momento del deposito del ricorso non è stato ancora assunto a tempo indeterminato.
1.2. Costituisce circostanza pacifica (in quanto allegata dal intimato e non contestata CP_1 dall'istante) che nel corrente anno scolastico è stato assunto a tempo indeterminato. Tale stabilizzazione è ostativa al risarcimento dei danni così come reclamato dall'istante in ricorso in cui ha dedotto il danno subito ex se quale precario in conseguenza della illegittima reiterazione dei contratti a termine stipulati, senza dedurre i pregiudizi specifici subiti in concreto rispetto ai docenti stabilizzati. Tali pregiudizi, giammai allegati in ricorso, anche se ricorrenti non possono delibarsi nella odierna sede in quanto estranei all'originario thema decidendum (cfr in termini Cass. civ., Sez. lavoro, 07/11/2016, n. 22552).
2. A ciò si aggiunga che in materia si è espressa di recente anche la Sezione con la sentenza n.
1170/2025 depositata dal Ministero intimato (all.3 fascicolo di parte) i cui rilievi si richiamano nella odierna sede per relationem ex art. 118 disp att cpc. Alla luce delle direttive pretorie sopra riferite, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
3. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.
Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 17/05/2018) 08-06-2018, n. 15008; Cass. civ. Sez.
III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-
11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936;
Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib.
Roma Sez. lavoro, 08-02-2018; Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 15/06/2017 Trib. Reggio Emilia
Sez. II, 07-12-2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
4. Le oscillazioni pretorie registratesi in materia impongono la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, assorbita ogni altra argomentazione, domanda ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Bari 11.12.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
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