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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/06/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Marino Reda, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 588 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2019, promossa
DA
C.F.: , con l'avv. Nicola Aloisio;
Parte_1 C.F._1
-Attore-
CONTRO in p.lr.p.t., P.I.: , con gli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
Esterina Rosato, Luca Zitiello e Ludovica D'Ostuni;
-Convenuta-
NONCHE' in p.l.r.p.t., P.I.: , con l'Avv. Anita Corigliano;
Controparte_2 P.IVA_2
-Convenuta-
OGGETTO: risarcimento danni;
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierno attore ha adito l'intestato Tribunale rappresentando:
- che, in data 04.04.2016, ha stipulato con la società un contratto volto ad ottenere Controparte_1 la concessione di una carta di credito revolving, al fine di provvedere al pagamento mensile dei premi relativi alla polizza n. 76493013; - che tali pagamenti sono effettuati tramite addebito degli stessi sul conto Banco Posta n. 001017339761, intestato all'attore; - che il , al fine di avviare un'attività Pt_1 commerciale avente ad oggetto la lavorazione del bambù, ha richiesto alcuni finanziamenti, dapprima presso IC NK S.p.A. e successivamente presso EU NK S.p.A. e PA
; - che le richieste di finanziamento non sono state accolte in quanto, attraverso la
[...] consultazione del sistema di “credit scoring” della società Crif S.p.A. è emersa una posizione debitoria in capo all'attore; - che quest'ultimo ha inoltrato a Crif S.p.A. una richiesta di accesso ai propri dati personali per chiarire la propria posizione;
- che, in data 04.09.2017, Crif S.p.A. ha comunicato il mancato pagamento di cinque rate relative al contratto di polizza stipulato con la quale ha Controparte_1 conseguentemente segnalato il come cattivo pagatore;
- che quest'ultimo, dopo aver constatato Pt_1 che non ha provveduto ad autorizzare gli addebiti delle rate mensili, ha eseguito il Controparte_2 pagamento con bonifico del 20.10.2017; - che, la Banca d'Italia, in risposta alla richiesta di accesso presentata dall'attore in data 27.10.2017, ha confermato l'iscrizione dello stesso nella propria centrale rischi in virtù della posizione di debito verso - che l'attore, in data 28.11.2017, ha Controparte_1 esperito il tentativo obbligatorio di mediazione nei confronti di e Controparte_2 CP_1
- che, successivamente al pagamento dei ratei insoluti da parte del a mezzo di bonifico
[...] Pt_1 del 20.10.2017, sia Crif S.p.A. che Banca D'Italia hanno provveduto alla cancellazione dello stato di sofferenza. Parte attrice ha dedotto l''inadempimento contrattuale di per non aver eseguito gli Controparte_2 ordini di pagamento nei confronti di nonostante il abbia sempre garantito Controparte_1 Pt_1 la liquidità necessaria sul conto Banco Poste. Ha, inoltre, rappresentato che in violazione della circolare n. 139 del 2011 della Controparte_1
Banca d'Italia, non ha eseguito alcuna attività istruttoria con riguardo alla situazione finanziaria del cliente prima di segnalarne la posizione debitoria. Ha, altresì, lamentato la mancata comunicazione, da parte dell'istituto bancario, di qualsivoglia sollecito o segnalazione delle rate insolute. A detta di parte attrice, l'impossibilità di accedere al sistema creditizio per via delle condotte illegittime di ed ha causato un danno patrimoniale da perdita di chance e Controparte_2 Controparte_1 leso il diritto alla libera iniziativa economica ex art. 41 Cost., non avendo potuto il avviare il Pt_1 proprio progetto imprenditoriale, con la conseguente perdita di futuri guadagni. Parimenti, la segnalazione illegittima alla centrale rischi ha determinato un danno morale da lesione di immagine, reputazione ed affidabilità creditoria. Tutto ciò premesso, l'attore ha concluso chiedendo che il Tribunale di Lamezia Terme: - accerti e dichiari la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. in capo a accerti e dichiari la Controparte_2 responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. in capo ad per aver illegittimamente Controparte_1 segnalato la situazione debitoria a Banca D'Italia e Crif S.p.A.; conseguentemente, condanni sia
[...]
in persona del l.r.p.t. che , in persona del l.r.p.t., al pagamento della Controparte_2 Controparte_1 somma di euro 10.000,00 a titolo di risarcimento per i danni patrimoniali da perdita di chance e non patrimoniali per lesione del diritto all'immagine e alla reputazione, con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del costituito procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentando: - che, il , in data 04.04.2016 Pt_1 ha stipulato un contratto di prestito con carta revolving al fine di acquistare una polizza Allianz di assicurazione auto, con previsione del rimborso in sei mesi del premio assicurativo;
- che le richieste di addebito effettuata dalla Banca sul Banco Posta indicato dall'attore sono state respinte per insufficienza fondi;
- che, con missiva del 01.12.2016, la banca ha sollecitato il pagamento dei primi due ratei insoluti, contestualmente informando il della possibilità di essere segnalato a sofferenza presso la Pt_1
Centrale Rischi Banca d'Italia e nei Sistemi di informazioni creditizie cui essa aderisce;
- che, in mancanza di riscontro, ha segnalato a Crif S.p.A. il ritardo nei pagamenti;
- che, con lettera raccomandata a/r del 25.05.2017 ha nuovamente chiesto il pagamento delle rate insolute ed informato il circa Pt_1 la possibilità di segnalazione;
- che, non ricevendo alcuna risposta, ha provveduto alla segnalazione nel luglio 2017; - che il 18.10.2017 l'attore ha richiesto di accedere ai dati riguardanti il proprio status finanziario ed ha comunicato, in riscontro, di aver chiesto ed ottenuto la cancellazione CP_1 della segnalazione a sofferenza a suo carico. La convenuta ha rappresentato di aver proceduto alla segnalazione della posizione debitoria nel rispetto della circolare n. 139 del 1991, la quale dispone l'obbligo per l'istituto bancario di segnalare la sofferenza. Inoltre, ha evidenziato come la richiesta risarcitoria sia totalmente sfornita di prova del danno patrimoniale e non patrimoniale nonché di prova del nesso di causalità. Tutto premesso, ha concluso chiedendo che l'intestato Tribunale respinga tutte le domande proposte da parte attrice poiché infondate in fatto ed in diritto con vittoria di spese e competenze. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, evidenziando: - che l'attore è titolare di un conto corrente postale nr. 001017339761; - che la società il 30.9.2016 ha attivato un mandato n. Controparte_1
00080SDD3901047607001, che ha prodotto regolarmente n. 6 addebiti dal 5.05.2016 al 5.10.2016; - che, in data 30.9.2016, ha attivato un nuovo mandato n. 00080SDD3901047607001; - Controparte_1 che, in seguito, gli addebiti del 27.10.2016 e 27.11.2016 sono rimasti insoluti per insufficienza di fondi;
- che, alla data del 24.10.2016 il saldo disponibile ammontava ad euro 14,24 mentre al 27.10.2016 ammontava ad euro 59,92. ha negato ogni inadempimento contrattuale, sottolineando come i pagamenti non Controparte_2 siano stati effettuati in virtù dell'insufficienza di fondi sul conto postale dell'attore. Inoltre, ha evidenziato la mancata prova del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale. Pertanto, ha chiesto che il Tribunale di Lamezia Terme rigetti la domanda attorea con vittoria di spese di lite. Il processo è stato istruito mediante memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e prova testimoniale. Successivamente il Giudice ha trattenuto la causa in decisione senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre innanzitutto chiarire che, per come emerso in corso di causa, ed Parte_1 hanno stipulato due contratti di finanziamento. Controparte_1
Il primo negozio è stato stipulato in data 4 aprile 2016 al fine di ottenere la concessione di una carta di credito “revolving”, finalizzata al pagamento dei premi relativi alla polizza n. 76493013 in sei rate mensili con scadenza al giorno 5 di ogni mese. Successivamente, per come indicato dalle parti, è stato stipulato un nuovo contratto di finanziamento, relativo all'utilizzo della carta di credito “revolving” per ulteriori sei mesi, con pagamento dei premi di polizza in sei rate mensili, con scadenza al giorno 27 di ogni mese. Parte attrice ha lamentato l'illegittimità delle segnalazioni inviate da alla Centrale Controparte_1
Rischi della Banca D'Italia ed al Crif con riguardo alla propria posizione debitoria, deducendo l'omissione del preavviso di segnalazione, obbligatorio ex circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 emessa dalla Banca D'Italia. Per contro ha sostenuto di aver preventivamente allertato l'attore circa la possibilità di CP_1 segnalazione sia alla Banca d'Italia che al Crif, producendo missiva del 1.12.2016 e lettera raccomandata del 25.05.2017. Con riferimento alla preventiva informativa necessaria ai fini della segnalazione presso la Banca D'Italia si evidenzia che il finanziamento mediante carta “revolving” è riconducibile ai contratti di credito al consumo con applicazione dell'art. 125, comma terzo, TUB, secondo cui “i finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina”. Orbene, deve rilevarsi come la documentazione versata in atti da parte convenuta sia sfornita di valore probatorio proprio in riferimento all'adempimento dell'obbligo di preavviso. L'avviso di ricevimento della lettera raccomandata datata 25.05.2017, prodotto in atti (cfr. doc. n. 10, in allegato a memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 di parte convenuta) risulta, infatti, privo di firma del destinatario, data del recapito e firma dell'incaricato alla consegna. Né tantomeno può addursi a prova dell'avvenuto recapito, al contrario di quanto sostenuto da parte convenuta, la presenza sulla busta della raccomandata dell'indicazione “trasferito”, trattandosi di un'apposizione manuale a penna del tutto generica e per la quale la banca non fornito alcuna allegazione utile a identificarne l'autore. Parimenti si rappresenta come per il preavviso di segnalazione mediante missiva del 1.12.2016
[...] non abbia prodotto alcun elemento idoneo a provare l'avvenuta notifica o la ricezione da CP_1 parte del destinatario. Un analogo discorso può essere prospettato con riguardo all'obbligo di informare preventivamente il debitore rispetto ad una possibile segnalazione presso il gestore del Sistema Informazioni Creditizie
“Crif”. Sul punto, è utile richiamare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui: “l'atto di avvertimento con preavviso ovvero di avviso – di cui l' art. 4, comma 7, [ex cod. di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie] fa onere all'intermediario – integra una dichiarazione recettizia, in quanto specificamente diretta alla persona dell'interessato e intesa a manifestare la decisione dell'intermediario medesimo di provvedere alla classificazione di “cattivo debitore” del destinatario interessato, con tutti gli effetti che ne conseguono, nel perdurante difetto di regolarizzazione della propria posizione da parte di quest'ultimo entro il periodo di preavviso. (cfr. Cass. n. 14685 del 2017). Recependo tale orientamento, il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 438 del 26 ottobre 2017, ha stabilito che “sia imprescindibile considerare il preavviso di imminente segnalazione un atto recettizio ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c., con la conseguenza che, per la legittimità della segnalazione nei “Sic”, i titolari del trattamento (cioè gli operatori bancari e finanziari) debbano essere in grado di dimostrare l'effettiva ricezione della comunicazione scritta contenente il preavviso”. In forza delle richiamate disposizioni normative e giurisprudenziali non residua alcun dubbio circa l'inidoneità della documentazione prodotta dalla convenuta ai fini della prova della ricezione del preavviso da parte dell'attore. Ciò posto, per comprendere se la segnalazione possa essere in ogni caso considerata legittima, bisogna indagare se, nell'ipotesi in cui l'istituto bancario avesse correttamente informato l'attore dell'imminente segnalazione, quest'ultimo avrebbe favorito un rientro in bonis, dovendo, in caso contrario, ritenersi sostanzialmente legittima la segnalazione anche in assenza di preavviso. (cfr. sentenza n. 3017/2021, Tribunale di Foggia). Si rileva che il non ha dimostrato di possedere, nel periodo antecedente alla segnalazione, la Pt_1 capacità economica e finanziaria necessaria ad eliminare l'esposizione debitoria. In particolare, dall'analisi degli estratti del conto banco posta n. 001017339761 depositati da
[...] si evince l'insufficienza, alle scadenze stabilite, dei fondi necessari per coprire i ratei Controparte_2 mensili pattuiti con il secondo contratto di finanziamento (cfr. doc. n. 4 e n.5 in allegato a comparsa di costituzione e risposta). A riguardo non merita condivisione la circostanza dedotta dall'attore secondo cui Controparte_1 avrebbe arbitrariamente spostato la data di scadenza mensile delle rate al giorno 27 in luogo del giorno 5 di ogni mese (cfr. memoria ex art. 183, comma sesto, n.1, c.p.c. di parte attrice, in atti). Risulta, infatti, dall'art. 4, primo comma, delle “norme relative a carta di credito revolving” (cfr. doc. 2c allegato a comparsa di costituzione e risposta ) che “le rate iniziano a decorrere dal trentesimo CP_1 giorno successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento del Premio effettuato dalla Banca ai sensi dell'art. 1.” Pertanto, i pagamenti mensili relativamente al secondo finanziamento dovevano essere corrisposti alla data del 27 di ogni mese. Si evidenzia altresì che le molteplici richieste di finanziamento inoltrate dall'attore presso diversi intermediari di credito, quali IC NK S.p.A., EU NK S.p.A. e PA
, denotano verosimilmente una situazione finanziaria nel complesso incerta e tale da non
[...] consentire di fare affidamento sulla solvibilità dello stesso. Alla luce di tutte le considerazioni finora effettuate deve dunque concludersi per la sostanziale legittimità della segnalazione della posizione debitoria, non avendo l'attore fornito alcuna prova concreta del fatto che avrebbe pagato le rate insolute, laddove fosse stato informato della possibilità di essere segnalato come cattivo pagatore. Ne consegue il rigetto della richiesta risarcitoria proposta contro Controparte_1
Parimenti, non merita accoglimento la domanda di risarcimento ex art. 2043 c.c. proposta da parte attrice avverso Controparte_2
La società convenuta ha, infatti, dimostrato di non aver potuto eseguire gli ordini di pagamento in favore di in ragione dell'insufficienza di fondi sul conto intestato al sig. , Controparte_1 Pt_1 producendo a dimostrazione gli estratti del conto banco posta n. 001017339761 (cfr. doc. n. 4 e n. 5 in allegato a comparsa di costituzione e risposta). Dall'esame degli estratti conto emerge infatti che i versamenti effettuati dall'attore sul banco posta non erano idonei a coprire le rate mensili stabilite nel contratto di finanziamento. Nessuna responsabilità può dunque imputarsi a dovendosi, di conseguenza, Controparte_2 concludere per il rigetto della domanda risarcitoria. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022 (parametri minimi con riduzione del 50% in ragione della non particolare complessità della lite per le fasi di studio della controversia, introduttiva, istruttoria/di trattazione, decisionale).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 588 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019, così provvede:
-Rigetta la domanda risarcitoria proposta da contro Parte_1 Controparte_1
in persona del l.r.p.t.
[...]
-Rigetta la domanda risarcitoria proposta da contro in Parte_1 Controparte_2 persona del l.r.p.t.;
-Condanna alla refusione in favore di Parte_1 Controparte_1 in persona del l.r.p.t., delle spese di lite, che si liquidano in euro 600,00;
-Condanna alla refusione in favore di in persona del Parte_1 Controparte_2
l.r.p.t., delle spese di lite, che si liquidano in euro 600,00; Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Lamezia Terme, lì 10 aprile 2025 Il Giudice Dott. Marino Reda