Sentenza breve 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 25/11/2025, n. 3353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3353 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03353/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01880/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1880 del 2025, proposto da Calta Wind S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Agnese Trasino, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Chiaravalle, n. 7/9 e domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Ministero della cultura, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Direzione generale valutazioni ambientali – Commissione tecnica di verifica impatto ambientale VIA e VAS – tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149 e domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
Regione Siciliana Assessorato regionale beni culturali e identità siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina 149;
per l’accertamento
ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’amministrazione resistente sull’istanza di attivazione della procedura di valutazione d’impatto
ambientale presentata da parte ricorrente nell’ambito di una procedura di competenza statale (ID 10436), ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, relativa al progetto di un impianto eolico costituito da 14 aerogeneratori della potenza di 4,5 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 63,00 MW e dalle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di TA (CT), LI BE (CT) e ON LF (RG) e, dunque, della sussistenza dell’obbligo in capo al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, amministrazione procedente, di provvedere alla conclusione del procedimento, previa occorrendo declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Commissione Tecnica PNIEC-PNRR, nonché dell’inerzia nell’attivazione dei relativi poteri sostitutivi.
e per la conseguente condanna
del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica a concludere il procedimento con l’emanazione del provvedimento di VIA entro un breve termine perentorio, nominando sin d’ora un
Commissario ad Acta nel caso di ulteriore inadempimento ai sensi dell’art. 117, comma 3 c.p.a., previa occorrendo la condanna della Commissione Tecnica PNIEC-PNRR ad adottare lo schema di
provvedimento, formulando sin d’ora espressa riserva di agire per la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi ai sensi degli artt. 30 e 34 c.p.a., nonché al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria di cui all’art. 33 del d.lgs. n. 152/2006, giusta il disposto di cui all’art. 25, comma 2- ter , del
d.lgs. n. 152/2006, e conseguente condanna del MASE al rimborso di tale somma pari a euro 19.952,51.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni statali e regionali intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Con ricorso notificato il 24 luglio 2024 e depositato in pari data dinnanzi al T.a.r. per la Sicilia e successivamente riassunto dinnanzi a questa sezione staccata in ragione del decreto presidenziale n. 240/2025 del 15 settembre 2025, la società ricorrente ha sinteticamente esposto quanto segue:
- di avere presentato, in data 10 ottobre 2023, al Ministero per l’ambiente e la sicurezza energetica un’istanza per l’attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale (ID 10436) ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, relativa al progetto di impianto eolico costituito da 14 aerogeneratori della potenza di 4,5 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 63,00 MW, da realizzarsi nei Comuni di TA (CT), LI BE (CT) e ON LF (RG).
- ai sensi degli artt. 23 e 24 del d.lgs. n. 152/2006, l’avviso relativo all’avviata procedura veniva pubblicato sul sito web dell’autorità procedente, in data 23 ottobre 2023 e in pari data era, altresì, pubblicata sul sito web dell’amministrazione procedente la documentazione indicata all’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, senza che entro il termine di 30 giorni da tale adempimento sia pervenuta alcune osservazione.
- dovendosi applicare i termini perentori di conclusione del procedimento sanciti dall’art. 25, comma 2- bis del d.lgs. n. 152/2006, la Commissione tecnica, chiamata ad esprimere il proprio giudizio sulle procedure di valutazione di impatto ambientale, avrebbe dovuto predisporre entro il termine di 130 giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23 del d.lgs. 152/2006 uno schema di provvedimento di VIA; provvedimento di VIA che dovrà poi essere adottato dal Direttore Generale del MASE nei successivi trenta giorni, previo concerto con l’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana.
- risultano ampiamente trascorsi sia il termine di 130 giorni dalla data di pubblicazione della documentazione elencata all’art. 23 del d.lgs 152/2006 – entro cui la Commissione Tecnica avrebbe dovuto predisporre lo schema del provvedimento di V.I.A. - nonché l’ulteriore e successivo termine di 30 giorni entro cui il Ministero avrebbe dovuto adottare (in seguito al parere della Commissione Tecnica) il provvedimento V.I.A. di sua competenza;
- infatti, a fronte di una documentazione (comprensiva dell’avviso pubblico) pubblicata su sito web del MASE in data 23 ottobre 2023, l’amministrazione procedente avrebbe dovuto adottare il provvedimento conclusivo di V.I.A. entro, e non oltre, il 2 aprile 2024 (130 giorni + 30 giorni).
- di avere inutilmente compulsato l’amministrazione a provvedere alla conclusione del procedimento mediante l’invio di un sollecito, posto in essere in data 10 giugno 2025.Tanto premesso, la società ricorrente ha articolato le domande indicate in oggetto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato che ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità del ricorso poiché non proposto nel termine annuale di cui all’art. 31 c.p.a.
Alla camera di consiglio del 5 novembre 2025, previ avvisi ex art. 73, c.p.a. di irricevibilità del ricorso per tardività ed ex art. 60 c.p.a., la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è irricevibile.
L’art. 31, comma 2, c.p.a. prevede che “ L’azione [avverso il silenzio] può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti ”.
Nella vicenda in esame è palese – stante la tempistica indicata dalla stessa parte ricorrente (cfr. supra) – che il ricorso in epigrafe è stato proposto ben oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, spirato (anche tenendo conto della sospensione feriale dei termini) il 3 maggio 2025.
A nulla rileva che, in data 10 giugno 2025, la società ricorrente abbia diffidato il Ministero dall’ambiente e della sicurezza energetica resistente a concludere il procedimento, in quanto tale missiva ha contenuto meramente sollecitatorio (“Si invita e sollecita […] a concludere il procedimento”) e non può considerarsi alla stregua di una nuova istanza.
Sul punto, la più recente giurisprudenza ha condivisibilmente evidenziato che l’atto di diffida dell’Amministrazione, presentato dopo la scadenza del termine annuale previsto per la proposizione del ricorso avverso il silenzio, può essere qualificato come nuova istanza di avvio del procedimento, ma solo ove ne ricorrano i presupposti; è, quindi, necessario che “ l’atto, formalmente qualificato come diffida, contenga una richiesta di riapertura del procedimento amministrativo e non sia un mero sollecito a concludere quello pendente, giacché, diversamente opinando, si priverebbe di rilevanza il termine previsto dall’art. 31, co. 2, cod. proc. amm. e si consentirebbe all’interessato di procrastinare a suo piacimento la decadenza processuale ivi stabilita ” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21 febbraio 2025, n. 1469 ed ivi precedenti giurisprudenziali).
Va anche osservato, inoltre, che la citata previsione dell’art. 31, comma 2, c.p.a., la quale fa salva la riproposizione dell’istanza di avvio del procedimento, si riferisce a una “nuova istanza”, con conseguente apertura di un procedimento del tutto nuovo, che non può consistere semplicemente (o essere sostituita) da un invito o diffida a provvedere sulla originaria richiesta e, dunque, a definire l’originario procedimento (cfr. T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 5 settembre 2024, n. 2983 ed ivi precedenti giurisprudenziali).
Una diversa lettura dell’art. 31, comma 2, cod. proc. amm., invero, si risolverebbe, se non in una vera e propria interpretatio abrogans della disposizione quanto al termine per agire in giudizio (termine peraltro già significativamente ampio per reagire avverso il contegno inerte dell’Amministrazione), nella privazione di ogni rilievo giuridico del termine medesimo, consentendosi all’interessato una fin troppo agevole elusione dello stesso mercé la posticipazione ad libitum - semplicemente attraverso la presentazione di diffide – della scadenza del termine per agire contra silentium , in contrasto con la ratio della disposizione medesima, che è quella di fissare un termine ultimo per proporre ricorso in applicazione di esigenze di certezza del diritto e della situazioni giuridiche (cfr., ex plurimis , T.a.r. per il Molise, sez. I, 22 dicembre 2021, n. 456).
Il Collegio rileva, inoltre, che anche a voler considerare la diffida avanzata dalla società ricorrente in data 10 giugno 2025 come “nuova istanza” dovrebbe comunque pervenirsi ad un esito in rito (inammissibilità del ricorso per mancato decorso del termine di adempimento della P.A.), con conseguente preclusione ad un esame nel merito delle proposte domande.
Ed invero, essendo la detta diffida, come già detto, del 10 giugno 2025 né al momento della proposizione del ricorso in epigrafe (24 luglio 2025), né al momento in cui il gravame è stato trattenuto in decisione (5 novembre 2025) può dirsi formato il silenzio inadempimento.
È pacifico, invero, che la diffida, in quanto sostanziale “nuova istanza”, poiché notificata dopo lo spirare del termine stabilito ex lege per promuovere tempestiva azione contra silentium , fa decorrere ex novo il termine per la conclusione del procedimento (cfr. cit. Cons. Stato, sez. IV, 21 febbraio 2025, n. 1469), in quanto determina la “conseguente apertura di un procedimento del tutto nuovo” (cfr., ex plurimis, T.a.r. per il Lazio, sez. II- bis , 15 dicembre 2022, n. 16880; come anche evidenziato, se, per un verso, la norma in questione “preclude all’interessato di agire per far accertare l’inadempimento dopo un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, per altro verso, al trascorrere dell’anno il privato non perde ogni possibilità di tutela, potendo pur sempre attivare un nuovo procedimento, con la decorrenza, per l’Amministrazione, di un nuovo termine per provvedere”: cfr. T.a.r. per l’Abruzzo, sez. I, 16 aprile 2015, n. 315).
In conclusione, per le ragioni evidenziate il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero intimato che si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AN IA SA, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | AN IA SA |
IL SEGRETARIO