Art. 57.
Le spese per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali sono a carico dei comuni, ad eccezione di quelle per la prima revisione che sono assunte a carico dello Stato.
Le spese per il funzionamento delle Commissioni elettorali mandamentali e delle eventuali Sottocommissioni gravano sul bilancio dei comuni compresi nella circoscrizione del mandamento giudiziario e sono ripartite tra i comuni medesimi in base alla rispettiva popolazione elettorale. Il riparto e' reso esecutorio dal Prefetto.
Le spese per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali sono a carico dei comuni, ad eccezione di quelle per la prima revisione che sono assunte a carico dello Stato.
Le spese per il funzionamento delle Commissioni elettorali mandamentali e delle eventuali Sottocommissioni gravano sul bilancio dei comuni compresi nella circoscrizione del mandamento giudiziario e sono ripartite tra i comuni medesimi in base alla rispettiva popolazione elettorale. Il riparto e' reso esecutorio dal Prefetto.