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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/07/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 672/2024 R.A.C.L., promossa da
, codice fiscale , elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Gloriana Floris, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis Controparte_1
c.p.c., dalla dott.ssa Iwona Wronka e dal dott. Paolo Atzori, dipendenti delegati dello stesso , domiciliato in Cagliari presso la Direzione Scolastica Regionale per la CP_1
Sardegna, per la gestione del contenzioso del lavoro, CP_2 resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26 febbraio 2024, ha agito davanti al Parte_1
Tribunale di Cagliari esponendo di essere insegnante precario della scuola e di avere prestato servizio in forza di plurimi contratti di supplenza fino all'anno scolastico
2023/2024, senza ricevere il beneficio, del quale qui ha invocato il riconoscimento, della c.d. carta elettronica del docente (in seguito anche solo Carta Docente), pari ad euro 500,00 annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge
13 luglio 2015, n. 107.
Il ha resistito in giudizio e ha eccepito la prescrizione parziale del credito. CP_1
Alla prima udienza, come sostituita dal deposito di note scritte, parte ricorrente ha ampliato la richiesta di riconoscimento del diritto alla Carta Docente anche per l'anno scolastico 2024/2025, coperto da nuova supplenza.
pagina 1 di 11 Il , messo nelle condizioni di contraddire, con rinvio d'udienza e assegnazione CP_1 di un termine per note contenenti eventuali eccezioni, non ha esercitato la facoltà attribuitagli.
2. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto, nei limiti della eccepita prescrizione.
3. Stabilisce l'art. 1, comma 121, cit.:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_3 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Non si tratta dell'unica norma che si occupa del tema della formazione degli insegnanti scolastici.
L'art. 282 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, stabilisce che “l'aggiornamento è un diritto- dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente […] inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica” (comma 1);
“l'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli istituti regionali di cui all'articolo 287” (comma 2); “i circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con pagina 2 di 11 l'organizzazione di idonee attrezzature e di servizi, l'autoaggiornamento e
l'aggiornamento, anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione dell'andamento didattico del circolo o dell'istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione” (comma 3).
Coerentemente, secondo l'art. 63 del C.C.N.L. di comparto del 29 novembre 2007, per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane” e “l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” anche “attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale”; precisandosi poi ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare “una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”.
L'art. 64 del medesimo C.C.N.L. afferma poi che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Per completezza espositiva, si aggiunge che gli articoli 63 e 64 cit. sono stati infine
“abrogati” per effetto dell'art. 36 del C.C.N.L. del comparto Istruzione e ricerca per il triennio 2019/2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, in cui si legge:
“
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Cont 2. Nell'ambito delle risorse disponibili nello stato di previsione del e previa contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 30, comma 4, lett. a3) (livelli, soggetti e materie delle relazioni sindacali), verrà promossa per il personale in servizio la formazione organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che
pagina 3 di 11 contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo ricoperto dal lavoratore.
3. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'amministrazione, nell'ambito delle proprie competenze, utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. Le somme impegnate per la formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo con la stessa destinazione. In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti o programmate dal DSGA, sentito il personale ATA, necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa.
4. La formazione continua costituisce un diritto ed un dovere per il personale scolastico in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità.
[...].
15.Il presente articolo abroga gli articoli 63 e 64 del CCNL 29/11/2007”.
Tornando alla legge n. 107/2015, all'art. 1, comma 124, è stabilito che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”; si aggiunge che “le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Controparte_5
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
[...]
È nell'ambito di tale sistema di principi che la stessa legge n. 107/2015 introduce l'istituto della Carta Docente.
Secondo le previsioni del d.P.C.M. 28 novembre 2016, che detta le disposizioni generali per il suo riconoscimento, la Carta Docente è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, che prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi. Tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo. In seguito all'acquisto, pagina 4 di 11 all'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del o, CP_1 meglio, di chi (v. Consap) provvede per esso alla liquidazione.
4. Sostiene la parte ricorrente che l'esclusione del personale docente reclutato a termine con contratti di supplenza dal beneficio della Carta Docente si porrebbe in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE, realizzando una forma ingiustificata di disparità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato.
5. La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con l'ordinanza del 18 maggio 2022, nella causa C-450/21, ha avuto modo di sottoporre a verifica il sistema italiano relativo alla promozione della formazione continua dei docenti e alla valorizzarne le competenze professionali, attraverso l'istituto della Carta Docente, ed ha statuito nel senso che "la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , Controparte_1
e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza".
6. La Corte di Cassazione, in una causa in cui si trattava del diritto di un insegnante escluso dal beneficio della Carta Docente negli anni in cui aveva prestato servizio in forza di contratti di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, ha ricostruito il quadro normativo nazionale alla luce dei principi di derivazione europea, con la sentenza n. 29961/2023, affermando che: pagina 5 di 11 - anche alla luce della disciplina contenuta all'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 e agli artt.
63 e 64 del C.C.N.L. di comparto, “è indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato
e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata”;
- “la Carta ha riguardo precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello delle dotazioni lavorative individuali in senso stretto” ed è indirizzata “verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso
l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto”;
- “la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”;
- “anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile»”;
- “la destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine”;
- “l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo
l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”;
- “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”, perché “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”;
- tanto le supplenze su organico di diritto (fino al 31 agosto) quanto quelle su organico di fatto (fino al 30 giugno), previste dall'art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 124 del 1999 sono destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica e, pertanto, “rispetto a queste tipologie di incarico [...] si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo pagina 6 di 11 identico a quanto previsto per il docente di ruolo”;
- “l'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro” e deve essere disapplicato “nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999)
o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”;
- sulla natura dell'obbligazione, alla luce del d.P.C.M. 28 novembre 2016, la pur complessa struttura dell'operazione non porta a discostare la stessa da un'obbligazione di pagamento, finalizzata ad uno scopo, in quanto, “nonostante le forme proprie dei nostri tempi e dell'evoluzione telematica, ciò cui mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e ciò basta [...] a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento”;
- “se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla
Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo”;
- “in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della
Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”;
- poiché il pagamento “di scopo” in cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato CP_1 meramente occasionale che per taluni di essi, ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito, da ciò consegue che l'obbligazione debba essere rapportata alla fattispecie di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.;
- la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, l. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al d.P.C.M. del 2016, pagina 7 di 11 procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio;
- per chi non sia più interno al sistema scolastico, condizione da valutarsi al momento della pronuncia, l'unica azione è quella risarcitoria;
- “il pregiudizio va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio”;
- la prescrizione della domanda risarcitoria non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale;
- il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità, con la precisazione che se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.
7. La Suprema Corte non si è espressa direttamente sulla questione della spettanza o meno della Carta elettronica anche ai docenti non di ruolo titolari di supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, della l. n. 124/1999.
Sul punto è intervenuta la CGUE, con sentenza 3 luglio 2025, nella causa C‑268/24.
In questa sede, peraltro, non occorre approfondire l'esame della suddetta pronuncia, posto che il ricorrente conta nel suo curriculum esclusivamente supplenze su organico di fatto (fino al 30 giugno).
8. Sono state allegate in ricorso e documentate cinque supplenze su organico di fatto, in relazione alle quali deve essere accolta la domanda, svolte negli aa.ss. 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (cfr. documentazione contrattuale allegata al ricorso e certificato di servizio allegato alla memoria del resistente).
E' stata successivamente allegata e documentata anche una sesta supplenza su organico di fatto, per l'anno scolastico 2024/2025, e il ricorrente, con note del 26 novembre 2024, sostitutive della prima udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha invocato il pagina 8 di 11 riconoscimento della Carta anche per questa annualità.
La richiesta concreta una ipotesi di modificazione della domanda, la quale, come noto, può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19 febbraio 2025, n. 4410).
Nella specie, si tratta in fondo di accertare se la discriminazione del docente, escluso dal beneficio della Carta fino all'anno scolastico 2023/2024 (limite della domanda contenuta nel ricorso), si sia protratta anche nell'a.s. successivo.
La modificazione della domanda è consentita dall'art. 420, comma 1, c.p.c., sempre che ricorrano gravi motivi, che spetta al giudice di merito verificare.
Il Tribunale ritiene di dover autorizzare in tal caso la modificazione della domanda, posto che essa non ha inciso sulle potenzialità difensive della controparte, né ha determinato un allungamento apprezzabile dei tempi processuali.
Tanto più che detta domanda è manifestamente fondata, sulla base del documento contrattuale che la giustifica (il contratto di supplenza), e il suo accoglimento in questa sede evita al convenuto di esporsi ad un nuovo giudizio finalizzato solo al recupero della
Carta per l'annualità in questione.
Poiché la parte attrice risulta ancora inserita nelle graduatorie per le supplenze, deve dichiararsi il diritto vantato in misura di euro 500,00 per gli anni scolastici indicati (per i quali non è maturata la prescrizione), così che il convenuto deve essere CP_1 condannato a riconoscere la somma di euro 3.000,00, di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13 luglio 2015, n. 107.
Ciò mediante accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato, poiché, alla luce dei principi elaborati dalla Suprema
Corte nella pronuncia citata, si ritiene di dover accogliere l'azione di esatto adempimento.
Sulle predette somme è, inoltre, dovuto (con pronunciamento che può essere anche reso d'ufficio, anche in mancanza di una espressa richiesta della parte – cfr. Cass. civ., Sez. L,
24 luglio 1999, n. 8063) il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36°, l. 23 dicembre 1994 n. 724, con decorrenza dalla data di maturazione del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.
9. Deve essere invece dichiarata la prescrizione per il credito riferito all'anno scolastico
2018/2019, essendo decorso un quinquennio dalla maturazione del diritto senza il compimento di idonei atti interruttivi del termine. pagina 9 di 11 Nel caso del ricorrente, l'incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2018/2019 risulta essere stato conferito il 17 ottobre 2018, data in cui il d.P.C.M. 28 novembre 2016, all'art. 5, aveva già stabilito le modalità di registrazione per l'accredito delle somme spettanti, consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.
Poiché nel quinquennio successivo al 30 ottobre 2018 non è intervenuto alcun atto di costituzione in mora dell'Amministrazione (la diffida prodotta dal ricorrente è stata inoltrata al Ministero solo il 12 novembre 2023, quando il termine di prescrizione quinquennale era maturato, anche se da poco), deve ritenersi prescritto il diritto vantato in relazione all'a.s.
2018/2019.
10. In ragione dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, le spese di lite devono essere compensate in misura di un settimo, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., mentre il CP_1 convenuto deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali residue, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento e del valore della lite (causa di lavoro di valore compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00).
Le spese si liquidano in misura prossima ai valori minimi, considerata la limitata attività processuale svolta e atteso il carattere seriale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie il ricorso, nei limiti della prescrizione, e per l'effetto condanna il
[...]
a riconoscere in favore dalla parte ricorrente, mediante Controparte_1 accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato, la somma di euro 3.000,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724, con decorrenza dalla data di maturazione del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione;
- compensa le spese processuali per un settimo e condanna il
[...]
del merito alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese Controparte_1 processuali residue, che liquida in euro 1.126,30 per compensi di avvocato ed in euro
42,00 per spese di contributo unificato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 18 luglio 2025. pagina 10 di 11 Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 672/2024 R.A.C.L., promossa da
, codice fiscale , elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Gloriana Floris, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis Controparte_1
c.p.c., dalla dott.ssa Iwona Wronka e dal dott. Paolo Atzori, dipendenti delegati dello stesso , domiciliato in Cagliari presso la Direzione Scolastica Regionale per la CP_1
Sardegna, per la gestione del contenzioso del lavoro, CP_2 resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26 febbraio 2024, ha agito davanti al Parte_1
Tribunale di Cagliari esponendo di essere insegnante precario della scuola e di avere prestato servizio in forza di plurimi contratti di supplenza fino all'anno scolastico
2023/2024, senza ricevere il beneficio, del quale qui ha invocato il riconoscimento, della c.d. carta elettronica del docente (in seguito anche solo Carta Docente), pari ad euro 500,00 annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge
13 luglio 2015, n. 107.
Il ha resistito in giudizio e ha eccepito la prescrizione parziale del credito. CP_1
Alla prima udienza, come sostituita dal deposito di note scritte, parte ricorrente ha ampliato la richiesta di riconoscimento del diritto alla Carta Docente anche per l'anno scolastico 2024/2025, coperto da nuova supplenza.
pagina 1 di 11 Il , messo nelle condizioni di contraddire, con rinvio d'udienza e assegnazione CP_1 di un termine per note contenenti eventuali eccezioni, non ha esercitato la facoltà attribuitagli.
2. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto, nei limiti della eccepita prescrizione.
3. Stabilisce l'art. 1, comma 121, cit.:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_3 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Non si tratta dell'unica norma che si occupa del tema della formazione degli insegnanti scolastici.
L'art. 282 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, stabilisce che “l'aggiornamento è un diritto- dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente […] inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica” (comma 1);
“l'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli istituti regionali di cui all'articolo 287” (comma 2); “i circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con pagina 2 di 11 l'organizzazione di idonee attrezzature e di servizi, l'autoaggiornamento e
l'aggiornamento, anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione dell'andamento didattico del circolo o dell'istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione” (comma 3).
Coerentemente, secondo l'art. 63 del C.C.N.L. di comparto del 29 novembre 2007, per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane” e “l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” anche “attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale”; precisandosi poi ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare “una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”.
L'art. 64 del medesimo C.C.N.L. afferma poi che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Per completezza espositiva, si aggiunge che gli articoli 63 e 64 cit. sono stati infine
“abrogati” per effetto dell'art. 36 del C.C.N.L. del comparto Istruzione e ricerca per il triennio 2019/2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, in cui si legge:
“
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Cont 2. Nell'ambito delle risorse disponibili nello stato di previsione del e previa contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 30, comma 4, lett. a3) (livelli, soggetti e materie delle relazioni sindacali), verrà promossa per il personale in servizio la formazione organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che
pagina 3 di 11 contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo ricoperto dal lavoratore.
3. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'amministrazione, nell'ambito delle proprie competenze, utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. Le somme impegnate per la formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo con la stessa destinazione. In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti o programmate dal DSGA, sentito il personale ATA, necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa.
4. La formazione continua costituisce un diritto ed un dovere per il personale scolastico in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità.
[...].
15.Il presente articolo abroga gli articoli 63 e 64 del CCNL 29/11/2007”.
Tornando alla legge n. 107/2015, all'art. 1, comma 124, è stabilito che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”; si aggiunge che “le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Controparte_5
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
[...]
È nell'ambito di tale sistema di principi che la stessa legge n. 107/2015 introduce l'istituto della Carta Docente.
Secondo le previsioni del d.P.C.M. 28 novembre 2016, che detta le disposizioni generali per il suo riconoscimento, la Carta Docente è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, che prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi. Tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo. In seguito all'acquisto, pagina 4 di 11 all'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del o, CP_1 meglio, di chi (v. Consap) provvede per esso alla liquidazione.
4. Sostiene la parte ricorrente che l'esclusione del personale docente reclutato a termine con contratti di supplenza dal beneficio della Carta Docente si porrebbe in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE, realizzando una forma ingiustificata di disparità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato.
5. La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con l'ordinanza del 18 maggio 2022, nella causa C-450/21, ha avuto modo di sottoporre a verifica il sistema italiano relativo alla promozione della formazione continua dei docenti e alla valorizzarne le competenze professionali, attraverso l'istituto della Carta Docente, ed ha statuito nel senso che "la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , Controparte_1
e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza".
6. La Corte di Cassazione, in una causa in cui si trattava del diritto di un insegnante escluso dal beneficio della Carta Docente negli anni in cui aveva prestato servizio in forza di contratti di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, ha ricostruito il quadro normativo nazionale alla luce dei principi di derivazione europea, con la sentenza n. 29961/2023, affermando che: pagina 5 di 11 - anche alla luce della disciplina contenuta all'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 e agli artt.
63 e 64 del C.C.N.L. di comparto, “è indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato
e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata”;
- “la Carta ha riguardo precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello delle dotazioni lavorative individuali in senso stretto” ed è indirizzata “verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso
l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto”;
- “la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”;
- “anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile»”;
- “la destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine”;
- “l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo
l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”;
- “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”, perché “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”;
- tanto le supplenze su organico di diritto (fino al 31 agosto) quanto quelle su organico di fatto (fino al 30 giugno), previste dall'art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 124 del 1999 sono destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica e, pertanto, “rispetto a queste tipologie di incarico [...] si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo pagina 6 di 11 identico a quanto previsto per il docente di ruolo”;
- “l'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro” e deve essere disapplicato “nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999)
o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”;
- sulla natura dell'obbligazione, alla luce del d.P.C.M. 28 novembre 2016, la pur complessa struttura dell'operazione non porta a discostare la stessa da un'obbligazione di pagamento, finalizzata ad uno scopo, in quanto, “nonostante le forme proprie dei nostri tempi e dell'evoluzione telematica, ciò cui mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e ciò basta [...] a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento”;
- “se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla
Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo”;
- “in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della
Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”;
- poiché il pagamento “di scopo” in cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato CP_1 meramente occasionale che per taluni di essi, ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito, da ciò consegue che l'obbligazione debba essere rapportata alla fattispecie di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.;
- la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, l. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al d.P.C.M. del 2016, pagina 7 di 11 procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio;
- per chi non sia più interno al sistema scolastico, condizione da valutarsi al momento della pronuncia, l'unica azione è quella risarcitoria;
- “il pregiudizio va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio”;
- la prescrizione della domanda risarcitoria non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale;
- il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità, con la precisazione che se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.
7. La Suprema Corte non si è espressa direttamente sulla questione della spettanza o meno della Carta elettronica anche ai docenti non di ruolo titolari di supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, della l. n. 124/1999.
Sul punto è intervenuta la CGUE, con sentenza 3 luglio 2025, nella causa C‑268/24.
In questa sede, peraltro, non occorre approfondire l'esame della suddetta pronuncia, posto che il ricorrente conta nel suo curriculum esclusivamente supplenze su organico di fatto (fino al 30 giugno).
8. Sono state allegate in ricorso e documentate cinque supplenze su organico di fatto, in relazione alle quali deve essere accolta la domanda, svolte negli aa.ss. 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (cfr. documentazione contrattuale allegata al ricorso e certificato di servizio allegato alla memoria del resistente).
E' stata successivamente allegata e documentata anche una sesta supplenza su organico di fatto, per l'anno scolastico 2024/2025, e il ricorrente, con note del 26 novembre 2024, sostitutive della prima udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha invocato il pagina 8 di 11 riconoscimento della Carta anche per questa annualità.
La richiesta concreta una ipotesi di modificazione della domanda, la quale, come noto, può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19 febbraio 2025, n. 4410).
Nella specie, si tratta in fondo di accertare se la discriminazione del docente, escluso dal beneficio della Carta fino all'anno scolastico 2023/2024 (limite della domanda contenuta nel ricorso), si sia protratta anche nell'a.s. successivo.
La modificazione della domanda è consentita dall'art. 420, comma 1, c.p.c., sempre che ricorrano gravi motivi, che spetta al giudice di merito verificare.
Il Tribunale ritiene di dover autorizzare in tal caso la modificazione della domanda, posto che essa non ha inciso sulle potenzialità difensive della controparte, né ha determinato un allungamento apprezzabile dei tempi processuali.
Tanto più che detta domanda è manifestamente fondata, sulla base del documento contrattuale che la giustifica (il contratto di supplenza), e il suo accoglimento in questa sede evita al convenuto di esporsi ad un nuovo giudizio finalizzato solo al recupero della
Carta per l'annualità in questione.
Poiché la parte attrice risulta ancora inserita nelle graduatorie per le supplenze, deve dichiararsi il diritto vantato in misura di euro 500,00 per gli anni scolastici indicati (per i quali non è maturata la prescrizione), così che il convenuto deve essere CP_1 condannato a riconoscere la somma di euro 3.000,00, di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13 luglio 2015, n. 107.
Ciò mediante accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato, poiché, alla luce dei principi elaborati dalla Suprema
Corte nella pronuncia citata, si ritiene di dover accogliere l'azione di esatto adempimento.
Sulle predette somme è, inoltre, dovuto (con pronunciamento che può essere anche reso d'ufficio, anche in mancanza di una espressa richiesta della parte – cfr. Cass. civ., Sez. L,
24 luglio 1999, n. 8063) il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36°, l. 23 dicembre 1994 n. 724, con decorrenza dalla data di maturazione del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.
9. Deve essere invece dichiarata la prescrizione per il credito riferito all'anno scolastico
2018/2019, essendo decorso un quinquennio dalla maturazione del diritto senza il compimento di idonei atti interruttivi del termine. pagina 9 di 11 Nel caso del ricorrente, l'incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2018/2019 risulta essere stato conferito il 17 ottobre 2018, data in cui il d.P.C.M. 28 novembre 2016, all'art. 5, aveva già stabilito le modalità di registrazione per l'accredito delle somme spettanti, consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.
Poiché nel quinquennio successivo al 30 ottobre 2018 non è intervenuto alcun atto di costituzione in mora dell'Amministrazione (la diffida prodotta dal ricorrente è stata inoltrata al Ministero solo il 12 novembre 2023, quando il termine di prescrizione quinquennale era maturato, anche se da poco), deve ritenersi prescritto il diritto vantato in relazione all'a.s.
2018/2019.
10. In ragione dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, le spese di lite devono essere compensate in misura di un settimo, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., mentre il CP_1 convenuto deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali residue, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento e del valore della lite (causa di lavoro di valore compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00).
Le spese si liquidano in misura prossima ai valori minimi, considerata la limitata attività processuale svolta e atteso il carattere seriale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie il ricorso, nei limiti della prescrizione, e per l'effetto condanna il
[...]
a riconoscere in favore dalla parte ricorrente, mediante Controparte_1 accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato, la somma di euro 3.000,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724, con decorrenza dalla data di maturazione del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione;
- compensa le spese processuali per un settimo e condanna il
[...]
del merito alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese Controparte_1 processuali residue, che liquida in euro 1.126,30 per compensi di avvocato ed in euro
42,00 per spese di contributo unificato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cagliari, 18 luglio 2025. pagina 10 di 11 Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 11 di 11