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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 10/02/2026, n. 2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2024 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2024/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
COLOSIMO ANTONELLO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4460/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJQ-19000414 ECO TASSA 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1273/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti, sottolineando che trattasi di contratto di fornitura
Resistente: si riporta alle controdeduzioni e alle memorie
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la società Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento n. TJQ - 19000414, notificatogli in data 28/11/2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate accertava l'omesso versamento dell'imposta, per l'anno 2019, parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emesso dai veicoli per chilometro, c.d. “ecotassa”, di cui all'art.1, commi da 1042 a 1046-bis, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, per il veicolo targato Targa_1 per un importo complessivo di € 2.415,07 comprensivo di interessi e sanzioni.
La ricorrente deduceva di aver sottoscritto, in data 26/02/2018, con Società_1 S.p.A. un contratto di fornitura di autoveicoli, tra i quali rientrava anche il veicolo oggetto di accertamento, e che il relativo ordine di acquisto era stato trasmesso in data 15/01/2019.; rilevava quindi che, in base alla disciplina istitutiva dell'imposta, l'ecotassa non è dovuta per veicoli acquistati in forza di contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della normativa, anche se immatricolati successivamente. Successivamente, con memoria depositata evidenziava, inoltre, che l'ente impositore aveva emesso n. 42 avvisi di accertamento pressoché identici, dei quali 11 impugnati e 9 di questi già accolti da questa Corte, in fattispecie del tutto sovrapponibili. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto opposto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, contestando integralmente il ricorso e sostenendo la debenza dell'ecotassa poiché, nel caso di specie, la Società ricorrente avrebbe prodotto solo un contratto di fornitura all'interno del quale non sarebbe possibile rinvenire l'individuazione concreta dell'autoveicolo de quo.
All'udienza del 02/02/2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'imposta sui veicoli con elevate emissioni di CO2 (c.d. ecotassa), introdotta dall'art. 1, commi 1042 e ss., della legge n. 145/2018, è dovuta per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli nuovi con emissioni superiori alle soglie previste. La norma individua quale presupposto dell'imposta l'acquisto del veicolo, non già la sola immatricolazione, che costituisce adempimento amministrativo conseguente al perfezionamento del rapporto contrattuale. Nel caso di specie la società ricorrente ha prodotto sia il contratto di fornitura stipulato con Società_1 S.p.A. in data 26/02/2018, sia l'ordine di acquisto del veicolo oggetto di accertamento trasmesso in data 15/01/2019; documentazione dalla quale risulta che il rapporto contrattuale si è perfezionato anteriormente all'immatricolazione del veicolo avvenuta solo in data
05/09/2019. In merito, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che, ai fini fiscali, rileva il momento di conclusione del contratto e non quello di esecuzione dello stesso, quando l'imposta è collegata all'atto di acquisto e non all'adempimento materiale (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. trib., n. 19193/2016; Cass. civ., sez. trib., n. 21944/2019, in tema di imposte indirette legate al trasferimento).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, deve ritenersi che la c.d. ecotassa non sia dovuta qualora il veicolo si stato ordinato in forza di contratto perfezionato anteriormente, ancorché immatricolato successivamente. Ne consegue che l'immatricolazione avvenuta in data 05/09/2019, costituisce mero atto esecutivo di un rapporto contrattuale già perfezionato e non integra, autonomamente, il presupposto impositivo.
L'applicazione dell'ecotassa a un contratto perfezionato anteriormente all'entrata in vigore della disciplina viola, inoltre, l'art. 3 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente), che sancisce il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie, nonché i principi di affidamento e certezza del diritto più volte richiamati dalla
Corte di Cassazione (ex multis, Cass. n. 7080/2020; Cass. N. 15636/2015). La contribuente, al momento della stipula del contratto, non era soggetta ad alcun obbligo di versamento dell'ecotassa, sicché l'imposizione successiva risulta priva di base legale.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato.
Condanna l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma, al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente, che liquida in complessivi euro 250 (duecentocinquanta) per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Roma , 02/02/2026 Il Giudice Monocratico
LL LO
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
COLOSIMO ANTONELLO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4460/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJQ-19000414 ECO TASSA 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1273/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti, sottolineando che trattasi di contratto di fornitura
Resistente: si riporta alle controdeduzioni e alle memorie
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la società Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento n. TJQ - 19000414, notificatogli in data 28/11/2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate accertava l'omesso versamento dell'imposta, per l'anno 2019, parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emesso dai veicoli per chilometro, c.d. “ecotassa”, di cui all'art.1, commi da 1042 a 1046-bis, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, per il veicolo targato Targa_1 per un importo complessivo di € 2.415,07 comprensivo di interessi e sanzioni.
La ricorrente deduceva di aver sottoscritto, in data 26/02/2018, con Società_1 S.p.A. un contratto di fornitura di autoveicoli, tra i quali rientrava anche il veicolo oggetto di accertamento, e che il relativo ordine di acquisto era stato trasmesso in data 15/01/2019.; rilevava quindi che, in base alla disciplina istitutiva dell'imposta, l'ecotassa non è dovuta per veicoli acquistati in forza di contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della normativa, anche se immatricolati successivamente. Successivamente, con memoria depositata evidenziava, inoltre, che l'ente impositore aveva emesso n. 42 avvisi di accertamento pressoché identici, dei quali 11 impugnati e 9 di questi già accolti da questa Corte, in fattispecie del tutto sovrapponibili. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto opposto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, contestando integralmente il ricorso e sostenendo la debenza dell'ecotassa poiché, nel caso di specie, la Società ricorrente avrebbe prodotto solo un contratto di fornitura all'interno del quale non sarebbe possibile rinvenire l'individuazione concreta dell'autoveicolo de quo.
All'udienza del 02/02/2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'imposta sui veicoli con elevate emissioni di CO2 (c.d. ecotassa), introdotta dall'art. 1, commi 1042 e ss., della legge n. 145/2018, è dovuta per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli nuovi con emissioni superiori alle soglie previste. La norma individua quale presupposto dell'imposta l'acquisto del veicolo, non già la sola immatricolazione, che costituisce adempimento amministrativo conseguente al perfezionamento del rapporto contrattuale. Nel caso di specie la società ricorrente ha prodotto sia il contratto di fornitura stipulato con Società_1 S.p.A. in data 26/02/2018, sia l'ordine di acquisto del veicolo oggetto di accertamento trasmesso in data 15/01/2019; documentazione dalla quale risulta che il rapporto contrattuale si è perfezionato anteriormente all'immatricolazione del veicolo avvenuta solo in data
05/09/2019. In merito, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che, ai fini fiscali, rileva il momento di conclusione del contratto e non quello di esecuzione dello stesso, quando l'imposta è collegata all'atto di acquisto e non all'adempimento materiale (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. trib., n. 19193/2016; Cass. civ., sez. trib., n. 21944/2019, in tema di imposte indirette legate al trasferimento).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, deve ritenersi che la c.d. ecotassa non sia dovuta qualora il veicolo si stato ordinato in forza di contratto perfezionato anteriormente, ancorché immatricolato successivamente. Ne consegue che l'immatricolazione avvenuta in data 05/09/2019, costituisce mero atto esecutivo di un rapporto contrattuale già perfezionato e non integra, autonomamente, il presupposto impositivo.
L'applicazione dell'ecotassa a un contratto perfezionato anteriormente all'entrata in vigore della disciplina viola, inoltre, l'art. 3 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente), che sancisce il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie, nonché i principi di affidamento e certezza del diritto più volte richiamati dalla
Corte di Cassazione (ex multis, Cass. n. 7080/2020; Cass. N. 15636/2015). La contribuente, al momento della stipula del contratto, non era soggetta ad alcun obbligo di versamento dell'ecotassa, sicché l'imposizione successiva risulta priva di base legale.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato.
Condanna l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma, al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente, che liquida in complessivi euro 250 (duecentocinquanta) per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Roma , 02/02/2026 Il Giudice Monocratico
LL LO