Art. 2.
Con decorrenza dal periodo di paga di cui al precedente articolo, il contributo dovuto dai datori di lavoro del settore dei servizi tributari appaltati, comprensivo del contributo di caropane stabilito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 , e successive modificazioni, e' determinato nella misura, del 33,87 per cento, sulla retribuzione lorda.
Con la stessa decorrenza e' applicata, in aggiunta del contributo predetto, un'addizionale dell'1,63 per cento fino all'estinzione del disavanzo della gestione.
Con decorrenza dal periodo di paga di cui al precedente articolo, il contributo dovuto dai datori di lavoro del settore dei servizi tributari appaltati, comprensivo del contributo di caropane stabilito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 , e successive modificazioni, e' determinato nella misura, del 33,87 per cento, sulla retribuzione lorda.
Con la stessa decorrenza e' applicata, in aggiunta del contributo predetto, un'addizionale dell'1,63 per cento fino all'estinzione del disavanzo della gestione.