Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00833/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01030/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1030 del 2025, proposto dalla Wind Tre s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castel SA IO, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) della nota del 18.4.2025 con la quale il SUAP del Comune di Castel SA IO ha illegittimamente richiesto, a pena di improcedibilità della pratica, il versamento dei Diritti di Segreteria per atti di natura edilizio-urbanistica per un importo pari ad euro 2.000,00 relativamente la pratica SCIA presentata dalla Wind Tre S.p.A. per l’adeguamento di un preesistente impianto sito nel tenimento comunale di Castel SA IO (cod. sito SA052);
b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi incluso, ove occorrer possa, della Deliberazione della Giunta Comunale n.18’ del 22.08.2023 adottata dal Comune di Castel SA IO, laddove interpretata nel senso di imporre il pagamento dei diritti di segreteria anche agli impianti di telecomunicazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. EL IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IR
1. Con ricorso notificato il 6 giugno 2025 e depositato il 1° luglio 2025, la ricorrente impugna la nota del 18 aprile 2025, con cui l’Amministrazione comunale ha chiesto il pagamento di diritti di segreteria per atti di natura edilizio - urbanistica per un importo pari ad euro 2.000,00, pena l’improcedibilità dell’istanza ex art. 45 del d.lgs. n. 259 del 2003, presentata dalla ricorrente per l’adeguamento tecnologico di un preesistente impianto di comunicazione.
La ricorrente, pur evidenziando l’illegittimità della richiesta, ha provveduto al versamento della somma, escludendo espressamente ogni acquiescenza e facendo riserva di chiederne la ripetizione all’esito del giudizio.
2. La ricorrente deduce la violazione dell’art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 259 del 2003, facendosi questione di un onere non previsto.
3. Non si è costituita l’Amministrazione comunale, seppur regolarmente intimata.
4. All’udienza pubblica del 25 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Esclusa l’acquiescenza della ricorrente alla richiesta avanzata dall’Amministrazione, in ragione delle ampie e inequivoche riserve circa la legittimità della pretesa e l’intenzione di agire in sede giurisdizionale, il ricorso è fondato e va accolto.
L'art. 54 del d.lgs. n. 259 del 2003 dispone che “le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, gli enti pubblici non economici nonché ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica , nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche, oneri di qualsiasi natura o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n.178, nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa in materia. Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da art. 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, come integrato dall' art. 8 bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12”.
L'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2016 dispone che "l’articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto".
Il comma 2 dell’art. 54 del d.lgs. n. 259 del 2003 prevede che “Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo 44 è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purché questo sia reso nei termini previsti dal citato articolo 44, comma 5”.
Ne segue che la richiesta di pagamento avanzata dall’Amministrazione, in quanto non relativa al canone previsto dall'art. 1, comma 816, della legge n. 160 del 2019 né al contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'art. 14 della legge n. 36 del 2001, risulta illegittima.
Il citato art. 54 risulta infatti espressione di un principio fondamentale in materia di realizzazione delle infrastrutture per le comunicazioni elettroniche, finalizzato ad assicurare parità di trattamento tra gli operatori economici e omogeneità territoriale della disciplina e degli oneri economici, anche alla luce del favor per la realizzazione degli impianti della specie.
Il d.lgs. n. 259 del 2003 dispone dunque un chiaro divieto per le Pubbliche Amministrazioni di imporre oneri - per qualsivoglia titolo - diversi da quelli espressamente previsti, inclusa l’imposizione di diritti di segreteria e/o diritti istruttori in qualunque modo connessi allo svolgimento dei procedimenti per l’installazione degli impianti di telecomunicazioni .
Questo Tribunale ha da ultimo affermato che il “principio espresso dall’art. 54 d.lgs. n. 259/2003, … vieta a tutte le pubbliche amministrazioni di subordinare il rilascio del titolo abilitativo all'assolvimento di ogni onere o canone che non sia stabilito da tale normativa di settore, nell'intento di escludere ogni possibile interferenza sulla libera concorrenza nel settore di mercato delle telecomunicazioni che possa dipendere dalla sottoposizione all'interno del territorio dello Stato a canoni o oneri geograficamente differenziati, con il rischio di una ingiustificata disparità di trattamento tra operatori a seconda della Regione in cui operano (in termini, TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 13580/2023; T.A.R. Molise, sez. I, 9 dicembre 2024, n. 375).
… la giurisprudenza amministrativa ha quindi affermato che il divieto di imposizione di oneri aggiuntivi stabilito nel Codice delle telecomunicazioni rappresenta una preclusione assoluta e generale a che il rilascio dell'autorizzazione e la realizzazione delle infrastrutture necessarie per l'esercizio degli impianti della rete di comunicazione elettronica siano subordinati al previo pagamento di importi ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dalla medesima norma di legge, tenuto conto che – come già evidenziato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 47 del 26 marzo 2015 - la ratio dell'art. 93 CCE (l'attuale art. 54) è diretta a garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, vietando alle pubbliche amministrazioni, alle Regioni, alle Province e ai Comuni di imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio di servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge” (TAR Campania - Salerno, sez. I, 19 febbraio 2025, n. 342).
6. In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Appare equa la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA AC, Presidente
Anna Saporito, Primo Referendario
EL IT, Primo Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| EL IT | SA AC |
IL SEGRETARIO