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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 26/01/2026, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 654/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PALERMO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8779/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320239012863366 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- INT.PAGAMENTO n. 29320239012863366 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- INT.PAGAMENTO n. 29320239012863366 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- INT.PAGAMENTO n. 29320239012863366 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- INT.PAGAMENTO n. 29320239012863366 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4382/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Il rappresentante di Agenzia delle Entrate si riporta alle proprie controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la difesa del contribuente, impugnando l'intimazione di pagamento notificata in data 28.08.2024 dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, ha lamentato l'omessa notifica delle cartelle di pagamento, l'intervenuta prescrizione delle pretesa azionata ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio insistendo sul proprio operato e rilevando l'infondatezza del ricorso proposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, esaminati gli atti, osserva sui motivi del ricorso che l'Agenzia delle
Entrate, costituendosi in giudizio ha prodotto le relate di notifica delle cartelle di pagamento dalle quali emerge che:
la cartella di pagamento n. 293 2016 001978913 (tassa auto 2010) è già stata impugnata con il ricorso R.
G.R. 3711/2022 e decisa con la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Catania n. 4314/2025.
Quindi per detta cartella va dichiarata l'inammissibilità del ricorso in quanto il presente gravame duplica quello già istaurato e deciso con la sentenza indicata;
la cartella di pagamento n. 293 2017 0010067540 (tassa auto 2012) risulta essere stata notificata personalmente al ricorrente in data 18.05.2017 e quindi è infondato il primo motivo del ricorso per detta cartella. Inoltre risulta essere stata notificata l'intimazione di pagamento in data 27.02.2019 e successivamente un'altra intimazione di pagamento in data 27.05.2022 l'eccepita prescrizione non è maturata rispetto alla notifica dell'intimazione impugnata che è stata notificata il 28.08.2024 e quindi detta cartella va confermata;
la cartella di pagamento n. 293 2017 0028756290 (tassa auto 2013) è stata notificata in data 15.12.2017 a persona di famiglia ma per la stessa non risulta essere stato notificato il successivo atto interruttivo della prescrizione triennale. Quindi per la notifica in data 28.08.2024 dell'intimazione oggi impugnata è maturata la prescrizione ed il ricorso per detta cartella va accolto in annullamento della stessa;
per la cartella di pagamento n. 293 2016 0046118506 (tassa auto 2011) è stata tentata la notifica al ricorrente in data 29.03.2017 ma lo stesso si è rifiutato di ricevere l'atto e quindi la notifica è regolare. Successivamente sono state notificate le intimazioni di pagamento in data 27.02.2019 ed in data 27.05.2022 e quindi alla data di notifica in data 28.08.2024 dell'intimazione oggi impugnata non era maturato il termine di prescrizione triennale. Per l'effetto detta cartella va confermata.
la cartella di pagamento n. 293 2018 0028998073 (tassa auto 2014) è stata notificata in data 05.02.2019 e successivamente è stata notificata l'intimazione di pagamento in data 27.05.2022. Quindi alla data di notifica dell'intimazione di pagamento in data 28.08.2024 non era ancoa maturata la prescrizione e per l'effetto detta cartella va confermata.
In conclusione il ricorso va deciso in conseguenza di quanto sopra rilevato e le spese del giudizio vanno compensate tenuto conto della concreta questione affrontata.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara inammissibile il ricorso per la cartella di pagamento n. 913 finale (tassa auto 2010). Annulla la cartella n. 290 finale (tassa auto 2013). Rigetta nel resto il ricorso.
Compensa le spese del giudizio. Catania, 10.dicembre.2025 Il Giudice Monocratico Dr. Giuseppe
Palermo
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PALERMO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8779/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320239012863366 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- INT.PAGAMENTO n. 29320239012863366 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- INT.PAGAMENTO n. 29320239012863366 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- INT.PAGAMENTO n. 29320239012863366 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- INT.PAGAMENTO n. 29320239012863366 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4382/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Il rappresentante di Agenzia delle Entrate si riporta alle proprie controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la difesa del contribuente, impugnando l'intimazione di pagamento notificata in data 28.08.2024 dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, ha lamentato l'omessa notifica delle cartelle di pagamento, l'intervenuta prescrizione delle pretesa azionata ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio insistendo sul proprio operato e rilevando l'infondatezza del ricorso proposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, esaminati gli atti, osserva sui motivi del ricorso che l'Agenzia delle
Entrate, costituendosi in giudizio ha prodotto le relate di notifica delle cartelle di pagamento dalle quali emerge che:
la cartella di pagamento n. 293 2016 001978913 (tassa auto 2010) è già stata impugnata con il ricorso R.
G.R. 3711/2022 e decisa con la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Catania n. 4314/2025.
Quindi per detta cartella va dichiarata l'inammissibilità del ricorso in quanto il presente gravame duplica quello già istaurato e deciso con la sentenza indicata;
la cartella di pagamento n. 293 2017 0010067540 (tassa auto 2012) risulta essere stata notificata personalmente al ricorrente in data 18.05.2017 e quindi è infondato il primo motivo del ricorso per detta cartella. Inoltre risulta essere stata notificata l'intimazione di pagamento in data 27.02.2019 e successivamente un'altra intimazione di pagamento in data 27.05.2022 l'eccepita prescrizione non è maturata rispetto alla notifica dell'intimazione impugnata che è stata notificata il 28.08.2024 e quindi detta cartella va confermata;
la cartella di pagamento n. 293 2017 0028756290 (tassa auto 2013) è stata notificata in data 15.12.2017 a persona di famiglia ma per la stessa non risulta essere stato notificato il successivo atto interruttivo della prescrizione triennale. Quindi per la notifica in data 28.08.2024 dell'intimazione oggi impugnata è maturata la prescrizione ed il ricorso per detta cartella va accolto in annullamento della stessa;
per la cartella di pagamento n. 293 2016 0046118506 (tassa auto 2011) è stata tentata la notifica al ricorrente in data 29.03.2017 ma lo stesso si è rifiutato di ricevere l'atto e quindi la notifica è regolare. Successivamente sono state notificate le intimazioni di pagamento in data 27.02.2019 ed in data 27.05.2022 e quindi alla data di notifica in data 28.08.2024 dell'intimazione oggi impugnata non era maturato il termine di prescrizione triennale. Per l'effetto detta cartella va confermata.
la cartella di pagamento n. 293 2018 0028998073 (tassa auto 2014) è stata notificata in data 05.02.2019 e successivamente è stata notificata l'intimazione di pagamento in data 27.05.2022. Quindi alla data di notifica dell'intimazione di pagamento in data 28.08.2024 non era ancoa maturata la prescrizione e per l'effetto detta cartella va confermata.
In conclusione il ricorso va deciso in conseguenza di quanto sopra rilevato e le spese del giudizio vanno compensate tenuto conto della concreta questione affrontata.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara inammissibile il ricorso per la cartella di pagamento n. 913 finale (tassa auto 2010). Annulla la cartella n. 290 finale (tassa auto 2013). Rigetta nel resto il ricorso.
Compensa le spese del giudizio. Catania, 10.dicembre.2025 Il Giudice Monocratico Dr. Giuseppe
Palermo