Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00100/2026REG.PROV.COLL.
N. 00387/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 387 del 2024, proposto da Liberi Cacciatori Siciliani, Associazione Nazionale Cacciatori, Associazione Italcaccia Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Alfio Barbagallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Wwf Italia Ets, Legambiente Sicilia Aps, Lega Italiana Protezione Uccelli (Lipu) Odv, Ente Nazionale Protezione Animali - Enpa Odv, Lndc Animal Protection Aps, Lega Abolizione della Caccia - Lac Odv Ets, non costituiti in giudizio;
Assessorato dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
nei confronti
Unione Associazione Venatorie Siciliane - Un.A.Ve.S., Federazione Italiana della Caccia - Consiglio Regionale della Sicilia, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 388/2024, resa tra le parti, e del conseguente annullamento del decreto dell’Assessore dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana n. 31/GAB del 26 giugno 2023, incluso il calendario venatorio;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Assessorato dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. SE Di ET e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con D.A. n. 31/GAB del 26 giugno 2023 la Regione Siciliana ha adottato il calendario venatorio per la stagione 2023/2024.
2. Avverso tale calendario è stato proposto ricorso dinanzi al T.A.R. Sicilia – Palermo (n.g.r. 1243/2023) da alcune associazioni ambientaliste; nel relativo giudizio sono intervenute ad opponendum , tra le altre, le odierne appellanti.
3. Nel corso del giudizio di primo grado il T.A.R. Sicilia ha con sentenza n. 388/2024 definito la controversia pronunciandosi sulle censure proposte dichiarandole in parte: inammissibili, respinte e accolte.
4. Le associazioni venatorie intervenute ad opponendum hanno proposto il presente appello (n.g.r. 387/2024), censurando la sentenza di primo grado nei limiti di interesse.
5. In pendenza del presente giudizio di appello, con dichiarazione depositata il 9 gennaio 2026, le appellanti hanno rappresentato che il calendario venatorio 2023/2024 non produce più effetti, essendosi esaurita la stagione cui esso era riferito; hanno, inoltre, riferito che la Regione Siciliana avrebbe adottato il successivo calendario venatorio 2025/2026, il quale, quanto alle date di chiusura per le specie oggetto di doglianza nel presente gravame, recepirebbe l’assetto perseguito con l’appello. Su tali presupposti, le appellanti hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo la definizione del giudizio in rito e la compensazione delle spese.
6. La prospettazione è idonea a definire il giudizio.
Nel processo amministrativo l’interesse alla decisione costituisce condizione dell’azione e deve permanere sino alla pronuncia; quando esso venga meno per fatti sopravvenuti, il ricorso o l’appello devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
In tale contesto, la prosecuzione del giudizio sino ad una pronuncia di merito non sarebbe sorretta da un interesse attuale e concreto ma condurrebbe ad un accertamento privo di ricadute utili nella sfera giuridica delle parti. Ne consegue che l’appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto alle spese del grado, la definizione del giudizio per sopravvenienze, giustifica la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello n.g.r. 387/2024, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese del grado compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA de SC, Presidente
Michele Pizzi, Consigliere
Anna Bottiglieri, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
SE Di ET, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SE Di ET | MA de SC |
IL SEGRETARIO