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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 2810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2810 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2540/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 18/09/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2540 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Parte_1
Naso giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato CP_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 8619/2024, pubblicata in data 29/07/2024 2
___________________
Con ricorso depositato in data 12/09/2024 ha Parte_1 proposto tempestivo appello avverso la sentenza indicata in oggetto chiedendo di “… modificare e/o riformare il capo relativo alla compensazione delle spese di lite della sentenza n. 8619/2024 del Tribunale Ordinario di Roma, Sez. Lavoro e per l'effetto: condannare il , in persona del pro- Controparte_1 CP_2 tempore, a rifondere alla ricorrente le spese sostenute per il primo grado di giudizio nella misura di € 2.906,00 o nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di Giustizia, oltre Iva e Cpa, con attribuzione in favore del difensore antistatario;
condannare il
, in persona del pro-tempore, al pagamento Controparte_1 CP_2 delle spese di lite del doppio grado di giudizio e alla rifusione del valore del C.U. versato, da distrarsi”.
Il appellato si è costituito resistendo al gravame e chiedendone CP_1 il rigetto.
Con la gravata sentenza il Tribunale ha integralmente accolto il ricorso della accertando il diritto della stessa al riconoscimento dell'anzianità Pt_1 di servizio per il servizio preruolo prestato negli istituti statali indicati nella domanda di partecipazione alla selezione per il servizio all'estero e ha condannato il resistente alla rettifica della graduatoria pubblicata CP_1 con d.d. n. 2059 del 2.12.2019 con attribuzione alla ricorrente, previo riconoscimento degli anni di servizio preruolo accertati, di settanta punti complessivi. In particolare, il Tribunale ha rilevato che “con precipuo riferimento ai titoli di servizio valutabili, non si ravvisano motivazioni oggettive per distinguere tra servizio di ruolo e servizio non di ruolo, motivazioni che non potrebbero comunque attenere alla sola durata dei contratti di lavoro, bensì alle modalità del lavoro stesso, ossia alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (cfr. Corte di Giustizia U.E. ord. 7 marzo 2013 in causa C-393/11). Né si ravvisano, più in generale, motivazioni per non valorizzare ai fini che qui interessano l'esperienza pregressa maturata dalla docente a tempo determinato”.
Il Tribunale, sottolineando la “peculiarità della vicenda” ha compensato le spese fra le parti. 3
Avverso tale decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1 limitatamente al capo sulle spese di lite che assume essere state erroneamente compensate fra le parti. Con i due motivi di gravame formulati deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché vizio di motivazione per contraddittorietà, insufficienza ed illogicità. In particolare richiama la giurisprudenza di legittimità sul secondo comma dell'art. 92 c.p.c., secondo cui la decisione del giudice di compensare, in tutto o in parte, le spese necessita sempre di una motivazione esauriente circa la sussistenza dei presupposti enunciati dall'art. 92 c.p.c., non rilevando in tal senso la generica formula “per la peculiarità del caso in esame”, non integrante il presupposto di
“eccezionali e gravi ragioni” richieste dalla legge in presenza di soccombenza della parte ricorrente.
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
La possibilità di compensare in tutto o in parte le spese di lite è disciplinata dal comma secondo dell'art. 92 c.p.c. che, derogando al principio di soccombenza, attribuisce tale facoltà al giudice nel caso in cui vi sia soccombenza reciproca, ovvero, nel caso di assoluta novità della questione trattata, o di mutamento di orientamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti nonché quando concorrano altre gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente motivate (Corte Cost. n. 77 del
19/04/2018).
L'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità ritiene il citato articolo 92 c.p.c. una norma elastica e quale clausola generale che il legislatore ha espressamente previsto per adeguarla al caso concreto, alle condizioni speciali e sociali nonché al contesto storico. Infatti, le gravi ed eccezionali ragioni non possono essere esattamente e tassativamente predeterminate, ma sono da individuare ed esplicitare dal giudice di merito nella motivazione, dovendo, peraltro, riguardare specifiche esigenze o aspetti della controversia decisa (v. Cass. n. 16037/2014 e Cass. n. 14546/2015).
La Suprema Corte, nelle pronunce più recenti, ha ribadito che a norma dell'art. 92 c.p.c., nella formulazione successiva alle modifiche apportate dall'art. 13 D.L. n. 132/2014 convertito da L. n. 162/2014, la compensazione delle spese di lite può essere disposta, oltre che in caso di soccombenza 4
reciproca, soltanto nell'eventualità di assoluta novità delle questioni trattate ovvero di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità rispetto alle ipotesi tassativamente previste dall'art. 92 cit. La “particolarità” della questione trattata, non meglio specificata nella sentenza impugnata né desumibile dalla materia del contendere, non corrisponde a nessuno dei presupposti che, in forza del dettato normativo, sono idonei a giustificare la compensazione delle spese (v. Cass. Sez. Lav. n. 17966/2024).
Dal tenore della sentenza gravata non è in discussione la totale soccombenza del appellato. Dunque, il Tribunale, relativamente alle CP_1 spese processuali, non sussistendo i presupposti indicati dall'art. 92 c.p.c. e in base al giudizio sulla soccombenza, avrebbe dovuto liquidare i compensi professionali.
Pertanto, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, il resistente deve essere condannato al pagamento delle CP_1 spese di primo grado.
Per quanto attiene alla liquidazione dei compensi si richiama il D.M.
55/2014, come modificato e aggiornato dapprima dal D.M. 37/2018 e da ultimo dal D.M. 147/2022, secondo cui nella determinazione si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura e delle difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. I valori medi indicati nelle tabelle allegate al decreto, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento e diminuiti non oltre il 50 per cento.
In applicazione dei suddetti parametri, il compenso deve, quindi, essere determinato come richiesto nel ricorso in appello (vd. notula formulata a pag. 13) in complessivi € 2.906,00 di cui: € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.453,00 per la fase decisionale. Nulla per la fase istruttoria non richiesta e non espletata.
Quanto al presente grado, che ha ad oggetto una somma pari all'ammontare delle spese del giudizio di primo grado (v. Cass. 6345/2020; 5
Cass. S.U. 19014/2007), la liquidazione va effettuata anch'essa, come da dispositivo, secondo i minimi tariffari in ragione della semplicità della fattispecie e senza tener conto della fase istruttoria, non espletata, con distrazione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, nel resto ferma, così provvede: condanna il al pagamento delle spese Controparte_1 processuali di primo grado, che liquida in € 2.906,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
condanna il al pagamento delle spese del Controparte_1 grado che liquida in € 962,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Roma, 18/09/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2540/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 18/09/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2540 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Parte_1
Naso giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato CP_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 8619/2024, pubblicata in data 29/07/2024 2
___________________
Con ricorso depositato in data 12/09/2024 ha Parte_1 proposto tempestivo appello avverso la sentenza indicata in oggetto chiedendo di “… modificare e/o riformare il capo relativo alla compensazione delle spese di lite della sentenza n. 8619/2024 del Tribunale Ordinario di Roma, Sez. Lavoro e per l'effetto: condannare il , in persona del pro- Controparte_1 CP_2 tempore, a rifondere alla ricorrente le spese sostenute per il primo grado di giudizio nella misura di € 2.906,00 o nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di Giustizia, oltre Iva e Cpa, con attribuzione in favore del difensore antistatario;
condannare il
, in persona del pro-tempore, al pagamento Controparte_1 CP_2 delle spese di lite del doppio grado di giudizio e alla rifusione del valore del C.U. versato, da distrarsi”.
Il appellato si è costituito resistendo al gravame e chiedendone CP_1 il rigetto.
Con la gravata sentenza il Tribunale ha integralmente accolto il ricorso della accertando il diritto della stessa al riconoscimento dell'anzianità Pt_1 di servizio per il servizio preruolo prestato negli istituti statali indicati nella domanda di partecipazione alla selezione per il servizio all'estero e ha condannato il resistente alla rettifica della graduatoria pubblicata CP_1 con d.d. n. 2059 del 2.12.2019 con attribuzione alla ricorrente, previo riconoscimento degli anni di servizio preruolo accertati, di settanta punti complessivi. In particolare, il Tribunale ha rilevato che “con precipuo riferimento ai titoli di servizio valutabili, non si ravvisano motivazioni oggettive per distinguere tra servizio di ruolo e servizio non di ruolo, motivazioni che non potrebbero comunque attenere alla sola durata dei contratti di lavoro, bensì alle modalità del lavoro stesso, ossia alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (cfr. Corte di Giustizia U.E. ord. 7 marzo 2013 in causa C-393/11). Né si ravvisano, più in generale, motivazioni per non valorizzare ai fini che qui interessano l'esperienza pregressa maturata dalla docente a tempo determinato”.
Il Tribunale, sottolineando la “peculiarità della vicenda” ha compensato le spese fra le parti. 3
Avverso tale decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1 limitatamente al capo sulle spese di lite che assume essere state erroneamente compensate fra le parti. Con i due motivi di gravame formulati deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché vizio di motivazione per contraddittorietà, insufficienza ed illogicità. In particolare richiama la giurisprudenza di legittimità sul secondo comma dell'art. 92 c.p.c., secondo cui la decisione del giudice di compensare, in tutto o in parte, le spese necessita sempre di una motivazione esauriente circa la sussistenza dei presupposti enunciati dall'art. 92 c.p.c., non rilevando in tal senso la generica formula “per la peculiarità del caso in esame”, non integrante il presupposto di
“eccezionali e gravi ragioni” richieste dalla legge in presenza di soccombenza della parte ricorrente.
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
La possibilità di compensare in tutto o in parte le spese di lite è disciplinata dal comma secondo dell'art. 92 c.p.c. che, derogando al principio di soccombenza, attribuisce tale facoltà al giudice nel caso in cui vi sia soccombenza reciproca, ovvero, nel caso di assoluta novità della questione trattata, o di mutamento di orientamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti nonché quando concorrano altre gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente motivate (Corte Cost. n. 77 del
19/04/2018).
L'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità ritiene il citato articolo 92 c.p.c. una norma elastica e quale clausola generale che il legislatore ha espressamente previsto per adeguarla al caso concreto, alle condizioni speciali e sociali nonché al contesto storico. Infatti, le gravi ed eccezionali ragioni non possono essere esattamente e tassativamente predeterminate, ma sono da individuare ed esplicitare dal giudice di merito nella motivazione, dovendo, peraltro, riguardare specifiche esigenze o aspetti della controversia decisa (v. Cass. n. 16037/2014 e Cass. n. 14546/2015).
La Suprema Corte, nelle pronunce più recenti, ha ribadito che a norma dell'art. 92 c.p.c., nella formulazione successiva alle modifiche apportate dall'art. 13 D.L. n. 132/2014 convertito da L. n. 162/2014, la compensazione delle spese di lite può essere disposta, oltre che in caso di soccombenza 4
reciproca, soltanto nell'eventualità di assoluta novità delle questioni trattate ovvero di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità rispetto alle ipotesi tassativamente previste dall'art. 92 cit. La “particolarità” della questione trattata, non meglio specificata nella sentenza impugnata né desumibile dalla materia del contendere, non corrisponde a nessuno dei presupposti che, in forza del dettato normativo, sono idonei a giustificare la compensazione delle spese (v. Cass. Sez. Lav. n. 17966/2024).
Dal tenore della sentenza gravata non è in discussione la totale soccombenza del appellato. Dunque, il Tribunale, relativamente alle CP_1 spese processuali, non sussistendo i presupposti indicati dall'art. 92 c.p.c. e in base al giudizio sulla soccombenza, avrebbe dovuto liquidare i compensi professionali.
Pertanto, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, il resistente deve essere condannato al pagamento delle CP_1 spese di primo grado.
Per quanto attiene alla liquidazione dei compensi si richiama il D.M.
55/2014, come modificato e aggiornato dapprima dal D.M. 37/2018 e da ultimo dal D.M. 147/2022, secondo cui nella determinazione si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura e delle difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. I valori medi indicati nelle tabelle allegate al decreto, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento e diminuiti non oltre il 50 per cento.
In applicazione dei suddetti parametri, il compenso deve, quindi, essere determinato come richiesto nel ricorso in appello (vd. notula formulata a pag. 13) in complessivi € 2.906,00 di cui: € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.453,00 per la fase decisionale. Nulla per la fase istruttoria non richiesta e non espletata.
Quanto al presente grado, che ha ad oggetto una somma pari all'ammontare delle spese del giudizio di primo grado (v. Cass. 6345/2020; 5
Cass. S.U. 19014/2007), la liquidazione va effettuata anch'essa, come da dispositivo, secondo i minimi tariffari in ragione della semplicità della fattispecie e senza tener conto della fase istruttoria, non espletata, con distrazione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, nel resto ferma, così provvede: condanna il al pagamento delle spese Controparte_1 processuali di primo grado, che liquida in € 2.906,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
condanna il al pagamento delle spese del Controparte_1 grado che liquida in € 962,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Roma, 18/09/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)