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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/10/2025, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3188/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona della Giudice RI SE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3188/2024 promossa da:
- (C.F.: DNI: 23.771.256), nata Parte_1 C.F._1 il 18 gennaio 1974 a Buenos Aires (Argentina), residente in [...]4415, Villa
Devoto, Buenos Aires (Argentina);
- (C.F.: ; DNI: 25.846.084), nata il Parte_2 C.F._2
23 febbraio 1977 a Buenos Aires (Argentina), residente in [...]9 km 1621 La
Calderilla, La Caldera, SA (Argentina), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale [unitamente a (C.F.: Controparte_1
; DNI: 25.087.977), cittadino argentino nato il [...] C.F._3
a SA (Argentina), residente in [...]9 Km 1621 La Calderilla, La Caldera, SA
(Argentina)] dei figli minori: (C.F.: ; DNI: Persona_1 C.F._4
49.193.612), nato il [...] a [...], (Argentina), residente in [...]
National N° 9 Km 1621 La Calderilla, La Caldera, SA (Argentina) e Parte_3
(C.F.: DNI: 50.602.226), nata il [...] a
[...] C.F._5
SA (Argentina), residente in [...]222 El Tipal, SA (Argentina);
1 - (C.F.: ; DNI: ), nata il 19 Parte_4 C.F._6 C.F._7 luglio 2001 a Buenos Aires (Argentina), residente in [...]4415, Villa Devoto,
Buenos Aires (Argentina);
- GO (C.F.: ; DNI: 46.753.125), nato Parte_5 C.F._8 il 23 maggio 2005 a Buenos Aires (Argentina), attualmente residente in [...]
4415, Villa Devoto, Buenos Aires (Argentina);
tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Mario Tedesco ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale, sito in Centro Direzionale, Isola A/7, a Napoli, come separate procure notarili autenticate e tradotte, nonché munite di Apostille in atti (Cfr. procure in atti).
-Ricorrente- contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_2
e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui Uffici in via del Plebiscito n. 15 è elettivamente domiciliato;
-Resistente costituita-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato telematicamente in data 18 dicembre
2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di Controparte_2 accertare e dichiarare in loro favore lo status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del nativo italiano , cittadino Persona_2 italiano, nato il 27 agosto1909 ad Antonimina, in Provincia di Reggio Calabria, figlio dei cittadini italiani e , emigrato in Argentina ed ivi Controparte_3 Controparte_4 deceduto il 1° agosto 1996, a Caseros-Buenos Aires, senza essersi mai naturalizzato cittadino argentino e, dunque, senza avere interrotto la catena di trasmissione della cittadinanza italiana. (Cfr. Estratto dai registri degli atti di nascita del Comune di
Antonimina; Certificato di morte argentino;
Certificato negativo di naturalizzazione argentino - docc. in atti nn° 10, 11 e 12)
Dall'unione tra e , il 15 marzo 1944, a Buenos Persona_2 Persona_3
2 Aires, era nato (Cfr. Certificato di nascita argentino – doc. in atti Persona_4
n° 13), il quale, in data 6 novembre 1969, sempre a Buenos Aires, aveva sposato
[...]
(Cfr. Certificato di matrimonio argentino – doc. in atti n° 14). Persona_5
Dall'unione matrimoniale tra e erano nate, Persona_4 Persona_5 sempre nella Capitale argentina, due figlie, odierne ricorrenti: Parte_1
, nata il [...] (Cfr. Certificato di nascita argentino – doc. in
[...] atti n° 15) e , nata il [...](Cfr. Certificato Parte_2 di nascita argentino – doc. in atti n° 17).
In particolare, sulla discendenza di (nipote dell'avo italiano Parte_1
): Persona_2
Dall'unione matrimoniale tra e , Parte_1 Persona_6 celebrata a Buenos Aires il 5 novembre 1998 (Cfr. Certificato di matrimonio argentino
– doc. in atti n° 16), erano nati, sempre nella Capitale argentina, due figli, odierni ricorrenti: , nata il [...] (Cfr. Certificato di Parte_4 nascita argentino – doc. in atti n° 19) e , nato il Parte_6
23 maggio 2005 (Cfr. Certificato di nascita argentino – doc. in atti n° 20).
In particolare, sulla discendenza di (nipote dell'avo italiano Parte_2
): Persona_2
Dall'unione matrimoniale tra e celebrata a Parte_2 Controparte_1
Buenos Aires l'11 ottobre 2007 (Cfr. Certificato di matrimonio argentino – doc. in atti n° 18), erano nati due figli, odierni ricorrenti: , nato a [...] Persona_1
Aires il 24 gennaio 2009 (Cfr. Certificato di nascita argentino – doc. in atti n° 21) e
, nata a [...]-Argentina il 26 aprile 2011 (Cfr. Certificato di Parte_3 nascita argentino – doc. in atti n° 22).
In particolare, sull'interesse ad agire dei ricorrenti, la difesa ha evidenziato che, nonostante avessero più volte nel tempo tentato di presentare richiesta di convocazione presso i Consolati d'Italia a Buenos Aires ed a OR (competenti per residenza), attraverso il portale telematico “Prenot@mi”, al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis, non avevano ricevuto alcun riscontro, atteso che
“Nella fattispecie in esame i ricorrenti ritengono infatti irragionevole l'imposizione di un tempo di attesa indefinito, non essendo materialmente possibile, allo stato attuale dell'esame delle istanze, disporre di alcun elemento certo circa i tempi di avvio e tantomeno di definizione del procedimento amministrativo de quo”.
3 Talché, secondo i ricorrenti, considerato che “La documentata incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, come già detto, comporta una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto”, hanno ritenuto legittimo il loro diritto ad agire in giudizio, facendo anche riferimento ad alcune pronunce dei Tribunali italiani.
Conseguentemente, i ricorrenti hanno chiesto di ordinare al e, Controparte_2 per esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex Controparte_2 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, in data 21 maggio
2025, si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il resistente ha lamentato l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di CP_2 interesse ad agire dei ricorrenti, non essendo ancora decorso il termine di legge di 730 giorni, previsto per l'espletamento della pratica amministrativa di cittadinanza e non avendo i ricorrenti dedotto di avere mai presentato la domanda al Consolato d'Italia in
Argentina, evidenziando, ad ogni modo, che i ricorrenti, pur deducendo “di aver effettuato dei tentativi di prenotazione nella piattaforma online”, questi non sarebbero comunque “idonei a fornire la prova circa l'assenza di disponibilità dell'Autorità amministrativa protratta in modo costante e continuativo fino alla data di proposizione del ricorso”.
Ancora, l'Amministrazione resistente ha argomentato l'infondatezza della domanda giudiziale, sia per la mancanza della prova della data di arrivo dell'avo in Argentina, il quale, ad ogni modo, sarebbe comunque stato coinvolto nei vari processi di stabilizzazione di massa argentini (perdendo dunque la cittadinanza italiana e di conseguenza interrompendo il diritto a trasmetterla iure sanguinis ai sui discendenti), sia perché la discendenza de qua, va considerata in ragione del vecchio principio, contemplato dal Codice Civile italiano del 1865, dell'unicità della cittadinanza, vigente all'epoca e sancito dalla Legge 555/1912. A tal proposito, il argomentava che CP_2
l'avo italiano, emigrato in Argentina prima dell'entrata in vigore della L. 555/1912, non avrebbe potuto mantenere anche la cittadinanza italiana “iure sanguinis”, in quanto già in possesso di quella brasiliana, acquisita “per ius soli”, interrompendone il diritto di
4 trasmissione ai suoi discendenti.
In ultimo, il resistente ha comunque chiesto di sospendere il giudizio sino CP_2 all'esito della pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge n. 91/1992, siccome sollevata dal tribunale di
Bologna (procedimento N. R.G. 3080/2024, con ordinanza del 26 novembre 2024).
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con le note autorizzate ex art. 127-ter c.p.c., depositate sul canale telematico il 2 settembre 2025, la difesa dei ricorrenti si è riportata al contenuto del proprio ricorso, insistendo per l'accoglimento, impugnando e contestando integralmente quando ex adverso dedotto dalla resistente nella depositata comparsa di costituzione e risposta;
inoltre, in tale occasione, a dimostrazione dell'interesse ad agire dei ricorrenti e della cronicizzazione dei ritardi lamentati ha rappresentato di avere fornito la prova dei tentativi di prenotazione al sito consolare, effettuati dai suoi patrocinati prima e dopo l'instaurazione del presente procedimento, unitamente al sollecito inoltrato a mezzo pec dal procuratore costituito al e rimasto priva di risposta. Parte_7
La difesa ha quindi precisato, “per mero tuziorismo difensivo”, che “il presente procedimento non sia interessato dalle norme introdotte con il decreto-legge 28 marzo
2025, n. 36, in tema di acquisto e trasmissione della cittadinanza, giacché si versa nell'ipotesi del nuovo art.
3-bis, co. I, lett. b): accertamento di status a seguito di domanda giudiziale introdotta prima del 27 marzo 2025. Ciò che tra l'altro non risulta oggetto di contestazione da parte del convenuto . Nemmeno trova CP_2 applicazione il novellato regime probatorio ora fissato dal nuovo art. 19 bis, co. II ter,
d.lgs. n. 150/2011 introdotto dal medesimo decreto-legge. Vero è che la disposizione in esame non estende il proprio ambito di applicazione nel tempo ai giudizi pendenti. In questo, segue il criterio generale dell'efficacia della legge nel tempo fissato all'art. 11 disp. prel. c.c.”, ma che, ad ogni modo “pur non essendovi tenuti giusta quanto appena sopra argomentato” ha allegato la prova degli “estratti contributivi / storia lavorativa” dei ricorrenti, rilasciata dall'" Controparte_5
" (doc. 33, 34, 35, 36, 37), grazie ai quali è possibile evincere
[...] che “gli stessi abbiano sempre lavorato alle dipendenze di società private e dunque mai per conto del Governo argentino e dell'esercito di tale stato”.
Allo scadere del termine per il deposito delle note autorizzate ex art. 127-ter c.p.c., il
18 settembre 2025, la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione.
5 Preliminarmente, in merito alla richiesta dalla resistente, formulata nella depositata comparsa di costituzione e risposta, di sospensione del giudizio in pendenza di questione di legittimità costituzionale rilevante nel presente giudizio, occorre considerare che con la sentenza n. 142/2025, la Corte Costituzionale ha respinto la tesi di incostituzionalità promossa, in primis, dal tribunale di Bologna, ribadendo che “il diritto per discendenza è una forma legittima di acquisto originario della cittadinanza, prevista nell'ordinamento italiano fin dal 1865”. La Corte, attribuendo la definizione dei criteri per l'acquisizione della cittadinanza al Parlamento, pur sempre nel rispetto dei limiti costituzionale, ha chiarito che la legge n. 36/2025, la quale pone limiti generazionali ai discendenti di cittadini italiani, non si applica ai procedimenti avviati prima del 27 marzo 2025 (come nel caso del presente giudizio).
Quanto sopra premesso, va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini
UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L.
206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, nonostante possano rinvenirsi documenti, anche presso l'Anagrafe di Stato Civile argentina, nei quali il capostipite in luogo di Per_2
è stato generalizzato in , si ritiene che non vi siano dubbi
[...] Persona_7 sul fatto che trattasi della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità e dell'anno e luogo di nascita. A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso
[...]
, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 sottolineava Controparte_6
l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al
6 fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre Controparte_6
1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza
(cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato
7 italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al Controparte_2
e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra
Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione
8 temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, i ricorrenti hanno adeguatamente evidenziato le lungaggini relative alla richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n. 91 del 05.02.1992 in via amministrativa ai Consolati argentini competenti per residenza.
Hanno denunciato, infatti, che l'avvio del procedimento anzidetto coincide con la fissazione di un apposito appuntamento presso il Consolato Italiano di Buenos Aires e quello di OR (con l'unica modalità di accesso alla domanda, prevista per via telematica attraverso il portale Prenot@mi), quale attività propedeutica alla successiva istanza, evidenziando come l'Organo amministrativo non sia in grado di dare contezza, entro termini determinati e certi, riguardo la definizione del procedimento, dando, invece, dimostrazione di tempi di attesa che supererebbero i previsti 730 giorni.
Grazie, infatti, alla documentazione allegata (Cfr. docc. in atti nn° da 24 a 27 e da 29 a
32) si è evinto che l'autorità consolare, ad ogni tentativo di prenotazione (effettuato, in più tentativi, dai ricorrenti, attraverso l'accesso tramite SPID al il servizio consolare telematico “Prenot@mi”, tra il mese di novembre 2024 e quello di maggio 2025) ha sempre risposto attraverso il messaggio automatico che ha indicato il raggiungimento del limite massimo dei possibili inserimenti nella lista di attesa dei richiedenti, invitando ad effettuare, successivamente, un nuovo tentativo di prenotazione, senza nemmeno suggerire un limite temporale entro il quale rieffettuare un nuovo accesso.
9 Pertanto, è di tutta evidenza come le competenti autorità consolari del Consolato
Italiano in Buenos Aires ed in OR, non siano in grado di indicare i tempi presumibili di espletamento della pratica, che, ad ogni modo, andrebbero a superare di molto i due anni (730 giorni), se solo si considera che i ricorrenti, durante l'arco temporale di oltre sette mesi (fine ottobre 2024 – fine maggio 2025), non sono riusciti nemmeno ad agendare un appuntamento ed è notorio che, ad oggi, i tempi di attesa per la sola presentazione della domanda sono non inferiori ai 3 anni. Da tale inerzia del
Consolato italiano competente ne deriva l'interesse ad agire dei ricorrenti.
Anche indipendentemente dalle previsioni normative, sopra richiamate, si può affermare che tali circostanze si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale e, pertanto, il loro interesse ad agire.
Nel merito, la trasmissione della cittadinanza all'odierno ricorrente proviene, per via generazionale, dall'avo italiano , cittadino Persona_8 Persona_2 italiano, nato il 27 agosto1909 ad Antonimina in provincia di Reggio Calabria e deceduto in Argentina senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine.
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data 21 novembre 2024, dal Registro Nazionale Elettorale Argentino, nel quale si legge quanto segue: “Si certifica che sull'Elenco Nazionale Elettori, dove sono iscritti tutti i cittadini argentini per nascita e per elezione, maggiori di 16 anni e i naturalizzati argentini dall'età di 18 anni, non risulta registrato fino a data odierna:
(fu) nato il giorno 27/08/1909 in Italia, Persona_9
Reggio Calabria – Antonima”.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti “per via paterna” dell'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana iure sanguinis veniva trasmessa da padre a figlio, senza interruzione da al proprio figlio Persona_2
e ai relativi discendenti.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_2 provvedimenti conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per
10 compensare le spese di lite. Sul punto, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa nel proprio ricorso, è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1
(C.F.: DNI: 23.771.256), nata il [...]
[...] C.F._9
a Buenos Aires (Argentina), (C.F.: ; Parte_2 C.F._2
DNI: 25.846.084), nata il [...] a [...],
[...]
(C.F.: ; DNI: 49.193.612), nato il [...] a Per_1 C.F._10
Buenos Aires, (Argentina), (C.F.: DNI: Parte_3 C.F._11
50.602.226), nata il [...] a [...], (C.F.: Parte_4
; DNI: 43.443.934), nata il [...] a [...] C.F._12
(Argentina), (C.F.: ; DNI: Parte_6 C.F._8
46.753.125), nato il [...] a [...], il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile Controparte_7 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, 20.10.25.
La Giudice
RI SE
11
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona della Giudice RI SE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3188/2024 promossa da:
- (C.F.: DNI: 23.771.256), nata Parte_1 C.F._1 il 18 gennaio 1974 a Buenos Aires (Argentina), residente in [...]4415, Villa
Devoto, Buenos Aires (Argentina);
- (C.F.: ; DNI: 25.846.084), nata il Parte_2 C.F._2
23 febbraio 1977 a Buenos Aires (Argentina), residente in [...]9 km 1621 La
Calderilla, La Caldera, SA (Argentina), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale [unitamente a (C.F.: Controparte_1
; DNI: 25.087.977), cittadino argentino nato il [...] C.F._3
a SA (Argentina), residente in [...]9 Km 1621 La Calderilla, La Caldera, SA
(Argentina)] dei figli minori: (C.F.: ; DNI: Persona_1 C.F._4
49.193.612), nato il [...] a [...], (Argentina), residente in [...]
National N° 9 Km 1621 La Calderilla, La Caldera, SA (Argentina) e Parte_3
(C.F.: DNI: 50.602.226), nata il [...] a
[...] C.F._5
SA (Argentina), residente in [...]222 El Tipal, SA (Argentina);
1 - (C.F.: ; DNI: ), nata il 19 Parte_4 C.F._6 C.F._7 luglio 2001 a Buenos Aires (Argentina), residente in [...]4415, Villa Devoto,
Buenos Aires (Argentina);
- GO (C.F.: ; DNI: 46.753.125), nato Parte_5 C.F._8 il 23 maggio 2005 a Buenos Aires (Argentina), attualmente residente in [...]
4415, Villa Devoto, Buenos Aires (Argentina);
tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Mario Tedesco ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale, sito in Centro Direzionale, Isola A/7, a Napoli, come separate procure notarili autenticate e tradotte, nonché munite di Apostille in atti (Cfr. procure in atti).
-Ricorrente- contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_2
e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui Uffici in via del Plebiscito n. 15 è elettivamente domiciliato;
-Resistente costituita-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato telematicamente in data 18 dicembre
2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di Controparte_2 accertare e dichiarare in loro favore lo status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del nativo italiano , cittadino Persona_2 italiano, nato il 27 agosto1909 ad Antonimina, in Provincia di Reggio Calabria, figlio dei cittadini italiani e , emigrato in Argentina ed ivi Controparte_3 Controparte_4 deceduto il 1° agosto 1996, a Caseros-Buenos Aires, senza essersi mai naturalizzato cittadino argentino e, dunque, senza avere interrotto la catena di trasmissione della cittadinanza italiana. (Cfr. Estratto dai registri degli atti di nascita del Comune di
Antonimina; Certificato di morte argentino;
Certificato negativo di naturalizzazione argentino - docc. in atti nn° 10, 11 e 12)
Dall'unione tra e , il 15 marzo 1944, a Buenos Persona_2 Persona_3
2 Aires, era nato (Cfr. Certificato di nascita argentino – doc. in atti Persona_4
n° 13), il quale, in data 6 novembre 1969, sempre a Buenos Aires, aveva sposato
[...]
(Cfr. Certificato di matrimonio argentino – doc. in atti n° 14). Persona_5
Dall'unione matrimoniale tra e erano nate, Persona_4 Persona_5 sempre nella Capitale argentina, due figlie, odierne ricorrenti: Parte_1
, nata il [...] (Cfr. Certificato di nascita argentino – doc. in
[...] atti n° 15) e , nata il [...](Cfr. Certificato Parte_2 di nascita argentino – doc. in atti n° 17).
In particolare, sulla discendenza di (nipote dell'avo italiano Parte_1
): Persona_2
Dall'unione matrimoniale tra e , Parte_1 Persona_6 celebrata a Buenos Aires il 5 novembre 1998 (Cfr. Certificato di matrimonio argentino
– doc. in atti n° 16), erano nati, sempre nella Capitale argentina, due figli, odierni ricorrenti: , nata il [...] (Cfr. Certificato di Parte_4 nascita argentino – doc. in atti n° 19) e , nato il Parte_6
23 maggio 2005 (Cfr. Certificato di nascita argentino – doc. in atti n° 20).
In particolare, sulla discendenza di (nipote dell'avo italiano Parte_2
): Persona_2
Dall'unione matrimoniale tra e celebrata a Parte_2 Controparte_1
Buenos Aires l'11 ottobre 2007 (Cfr. Certificato di matrimonio argentino – doc. in atti n° 18), erano nati due figli, odierni ricorrenti: , nato a [...] Persona_1
Aires il 24 gennaio 2009 (Cfr. Certificato di nascita argentino – doc. in atti n° 21) e
, nata a [...]-Argentina il 26 aprile 2011 (Cfr. Certificato di Parte_3 nascita argentino – doc. in atti n° 22).
In particolare, sull'interesse ad agire dei ricorrenti, la difesa ha evidenziato che, nonostante avessero più volte nel tempo tentato di presentare richiesta di convocazione presso i Consolati d'Italia a Buenos Aires ed a OR (competenti per residenza), attraverso il portale telematico “Prenot@mi”, al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis, non avevano ricevuto alcun riscontro, atteso che
“Nella fattispecie in esame i ricorrenti ritengono infatti irragionevole l'imposizione di un tempo di attesa indefinito, non essendo materialmente possibile, allo stato attuale dell'esame delle istanze, disporre di alcun elemento certo circa i tempi di avvio e tantomeno di definizione del procedimento amministrativo de quo”.
3 Talché, secondo i ricorrenti, considerato che “La documentata incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, come già detto, comporta una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto”, hanno ritenuto legittimo il loro diritto ad agire in giudizio, facendo anche riferimento ad alcune pronunce dei Tribunali italiani.
Conseguentemente, i ricorrenti hanno chiesto di ordinare al e, Controparte_2 per esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex Controparte_2 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, in data 21 maggio
2025, si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il resistente ha lamentato l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di CP_2 interesse ad agire dei ricorrenti, non essendo ancora decorso il termine di legge di 730 giorni, previsto per l'espletamento della pratica amministrativa di cittadinanza e non avendo i ricorrenti dedotto di avere mai presentato la domanda al Consolato d'Italia in
Argentina, evidenziando, ad ogni modo, che i ricorrenti, pur deducendo “di aver effettuato dei tentativi di prenotazione nella piattaforma online”, questi non sarebbero comunque “idonei a fornire la prova circa l'assenza di disponibilità dell'Autorità amministrativa protratta in modo costante e continuativo fino alla data di proposizione del ricorso”.
Ancora, l'Amministrazione resistente ha argomentato l'infondatezza della domanda giudiziale, sia per la mancanza della prova della data di arrivo dell'avo in Argentina, il quale, ad ogni modo, sarebbe comunque stato coinvolto nei vari processi di stabilizzazione di massa argentini (perdendo dunque la cittadinanza italiana e di conseguenza interrompendo il diritto a trasmetterla iure sanguinis ai sui discendenti), sia perché la discendenza de qua, va considerata in ragione del vecchio principio, contemplato dal Codice Civile italiano del 1865, dell'unicità della cittadinanza, vigente all'epoca e sancito dalla Legge 555/1912. A tal proposito, il argomentava che CP_2
l'avo italiano, emigrato in Argentina prima dell'entrata in vigore della L. 555/1912, non avrebbe potuto mantenere anche la cittadinanza italiana “iure sanguinis”, in quanto già in possesso di quella brasiliana, acquisita “per ius soli”, interrompendone il diritto di
4 trasmissione ai suoi discendenti.
In ultimo, il resistente ha comunque chiesto di sospendere il giudizio sino CP_2 all'esito della pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge n. 91/1992, siccome sollevata dal tribunale di
Bologna (procedimento N. R.G. 3080/2024, con ordinanza del 26 novembre 2024).
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con le note autorizzate ex art. 127-ter c.p.c., depositate sul canale telematico il 2 settembre 2025, la difesa dei ricorrenti si è riportata al contenuto del proprio ricorso, insistendo per l'accoglimento, impugnando e contestando integralmente quando ex adverso dedotto dalla resistente nella depositata comparsa di costituzione e risposta;
inoltre, in tale occasione, a dimostrazione dell'interesse ad agire dei ricorrenti e della cronicizzazione dei ritardi lamentati ha rappresentato di avere fornito la prova dei tentativi di prenotazione al sito consolare, effettuati dai suoi patrocinati prima e dopo l'instaurazione del presente procedimento, unitamente al sollecito inoltrato a mezzo pec dal procuratore costituito al e rimasto priva di risposta. Parte_7
La difesa ha quindi precisato, “per mero tuziorismo difensivo”, che “il presente procedimento non sia interessato dalle norme introdotte con il decreto-legge 28 marzo
2025, n. 36, in tema di acquisto e trasmissione della cittadinanza, giacché si versa nell'ipotesi del nuovo art.
3-bis, co. I, lett. b): accertamento di status a seguito di domanda giudiziale introdotta prima del 27 marzo 2025. Ciò che tra l'altro non risulta oggetto di contestazione da parte del convenuto . Nemmeno trova CP_2 applicazione il novellato regime probatorio ora fissato dal nuovo art. 19 bis, co. II ter,
d.lgs. n. 150/2011 introdotto dal medesimo decreto-legge. Vero è che la disposizione in esame non estende il proprio ambito di applicazione nel tempo ai giudizi pendenti. In questo, segue il criterio generale dell'efficacia della legge nel tempo fissato all'art. 11 disp. prel. c.c.”, ma che, ad ogni modo “pur non essendovi tenuti giusta quanto appena sopra argomentato” ha allegato la prova degli “estratti contributivi / storia lavorativa” dei ricorrenti, rilasciata dall'" Controparte_5
" (doc. 33, 34, 35, 36, 37), grazie ai quali è possibile evincere
[...] che “gli stessi abbiano sempre lavorato alle dipendenze di società private e dunque mai per conto del Governo argentino e dell'esercito di tale stato”.
Allo scadere del termine per il deposito delle note autorizzate ex art. 127-ter c.p.c., il
18 settembre 2025, la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione.
5 Preliminarmente, in merito alla richiesta dalla resistente, formulata nella depositata comparsa di costituzione e risposta, di sospensione del giudizio in pendenza di questione di legittimità costituzionale rilevante nel presente giudizio, occorre considerare che con la sentenza n. 142/2025, la Corte Costituzionale ha respinto la tesi di incostituzionalità promossa, in primis, dal tribunale di Bologna, ribadendo che “il diritto per discendenza è una forma legittima di acquisto originario della cittadinanza, prevista nell'ordinamento italiano fin dal 1865”. La Corte, attribuendo la definizione dei criteri per l'acquisizione della cittadinanza al Parlamento, pur sempre nel rispetto dei limiti costituzionale, ha chiarito che la legge n. 36/2025, la quale pone limiti generazionali ai discendenti di cittadini italiani, non si applica ai procedimenti avviati prima del 27 marzo 2025 (come nel caso del presente giudizio).
Quanto sopra premesso, va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini
UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L.
206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, nonostante possano rinvenirsi documenti, anche presso l'Anagrafe di Stato Civile argentina, nei quali il capostipite in luogo di Per_2
è stato generalizzato in , si ritiene che non vi siano dubbi
[...] Persona_7 sul fatto che trattasi della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità e dell'anno e luogo di nascita. A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso
[...]
, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 sottolineava Controparte_6
l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al
6 fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre Controparte_6
1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza
(cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato
7 italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al Controparte_2
e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra
Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione
8 temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, i ricorrenti hanno adeguatamente evidenziato le lungaggini relative alla richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n. 91 del 05.02.1992 in via amministrativa ai Consolati argentini competenti per residenza.
Hanno denunciato, infatti, che l'avvio del procedimento anzidetto coincide con la fissazione di un apposito appuntamento presso il Consolato Italiano di Buenos Aires e quello di OR (con l'unica modalità di accesso alla domanda, prevista per via telematica attraverso il portale Prenot@mi), quale attività propedeutica alla successiva istanza, evidenziando come l'Organo amministrativo non sia in grado di dare contezza, entro termini determinati e certi, riguardo la definizione del procedimento, dando, invece, dimostrazione di tempi di attesa che supererebbero i previsti 730 giorni.
Grazie, infatti, alla documentazione allegata (Cfr. docc. in atti nn° da 24 a 27 e da 29 a
32) si è evinto che l'autorità consolare, ad ogni tentativo di prenotazione (effettuato, in più tentativi, dai ricorrenti, attraverso l'accesso tramite SPID al il servizio consolare telematico “Prenot@mi”, tra il mese di novembre 2024 e quello di maggio 2025) ha sempre risposto attraverso il messaggio automatico che ha indicato il raggiungimento del limite massimo dei possibili inserimenti nella lista di attesa dei richiedenti, invitando ad effettuare, successivamente, un nuovo tentativo di prenotazione, senza nemmeno suggerire un limite temporale entro il quale rieffettuare un nuovo accesso.
9 Pertanto, è di tutta evidenza come le competenti autorità consolari del Consolato
Italiano in Buenos Aires ed in OR, non siano in grado di indicare i tempi presumibili di espletamento della pratica, che, ad ogni modo, andrebbero a superare di molto i due anni (730 giorni), se solo si considera che i ricorrenti, durante l'arco temporale di oltre sette mesi (fine ottobre 2024 – fine maggio 2025), non sono riusciti nemmeno ad agendare un appuntamento ed è notorio che, ad oggi, i tempi di attesa per la sola presentazione della domanda sono non inferiori ai 3 anni. Da tale inerzia del
Consolato italiano competente ne deriva l'interesse ad agire dei ricorrenti.
Anche indipendentemente dalle previsioni normative, sopra richiamate, si può affermare che tali circostanze si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale e, pertanto, il loro interesse ad agire.
Nel merito, la trasmissione della cittadinanza all'odierno ricorrente proviene, per via generazionale, dall'avo italiano , cittadino Persona_8 Persona_2 italiano, nato il 27 agosto1909 ad Antonimina in provincia di Reggio Calabria e deceduto in Argentina senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine.
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data 21 novembre 2024, dal Registro Nazionale Elettorale Argentino, nel quale si legge quanto segue: “Si certifica che sull'Elenco Nazionale Elettori, dove sono iscritti tutti i cittadini argentini per nascita e per elezione, maggiori di 16 anni e i naturalizzati argentini dall'età di 18 anni, non risulta registrato fino a data odierna:
(fu) nato il giorno 27/08/1909 in Italia, Persona_9
Reggio Calabria – Antonima”.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti “per via paterna” dell'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana iure sanguinis veniva trasmessa da padre a figlio, senza interruzione da al proprio figlio Persona_2
e ai relativi discendenti.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_2 provvedimenti conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per
10 compensare le spese di lite. Sul punto, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa nel proprio ricorso, è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1
(C.F.: DNI: 23.771.256), nata il [...]
[...] C.F._9
a Buenos Aires (Argentina), (C.F.: ; Parte_2 C.F._2
DNI: 25.846.084), nata il [...] a [...],
[...]
(C.F.: ; DNI: 49.193.612), nato il [...] a Per_1 C.F._10
Buenos Aires, (Argentina), (C.F.: DNI: Parte_3 C.F._11
50.602.226), nata il [...] a [...], (C.F.: Parte_4
; DNI: 43.443.934), nata il [...] a [...] C.F._12
(Argentina), (C.F.: ; DNI: Parte_6 C.F._8
46.753.125), nato il [...] a [...], il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile Controparte_7 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, 20.10.25.
La Giudice
RI SE
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