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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 12175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12175 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sezione Lavoro - III
Il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice
FR RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 19073 nel ruolo generale dell'anno 2025 promossa da
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_5 Parte_6
RE De TO come da procure allegate al ricorso ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Castrocielo, via Guadicciolo n. 59
RICORRENTI CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana La Verghetta e dall'Avv. MA AR, come da procura pr atto del Notaio dr.ssa di Roma in data 13.3.2023, Persona_1
rogito n. 806, rep. 1885, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec dell'Avv.
MA AR - Email_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.5.2025 i ricorrenti sopra indicati si rivolgevano al
Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, dolendosi per la mancata corresponsione, in relazione ai periodi feriali, della retribuzione intera, come percepita durante l'effettivo servizio. Rilevavano che ciò era dovuto al fatto che la
1 resistente non riconosceva in relazione al periodo feriale dei propri dipendenti - e specificamente dei ricorrenti - alcune voci che vanno però a integrare stabilmente le loro retribuzioni. Il riferimento era precisamente alla applicazione da parte di
, dell'art. 30 del CCNL 2016 (in precedenza art. 25 CCNL 16.4.2003 e art. CP_1
31 CCNL 20.7.2012), che non include indennità come la IUP (Indennità
Utilizzazione Professionale prevista inizialmente dall'art. 34 del CA 16/4/2003 e in seguito dall'art. 31 CA del 2012 e del 2016) e l'Indennità per assenza dalla residenza
(prevista dall'art. 77 CCNL Mobilità - Area Attività Ferroviarie del 16.12.2026) connesse allo svolgimento delle loro mansioni e corrisposte con continuità a cadenza mensile, tanto da costituire entrambe componenti costanti e non occasionali della retribuzione sulla quale hanno rilevante incidenza. Dopo aver diffusamente esposto le ragioni in diritto a base dei diritti azionati con riferimento alla sezione del ricorso rubricata “DETERMINAZIONE DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE”, i ricorrenti esponevano: “Per la precisa quantificazione delle differenze retributive spettanti a ciascun ricorrente, data la complessità dei calcoli che richiedono l'analisi dettagliata delle buste paga di ciascun lavoratore per tutto il periodo in contestazione, si rende necessario lo svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio. Il consulente tecnico dovrà determinare, per ciascun ricorrente: 1) Il valore medio giornaliero delle indennità di utilizzazione professionale (parte variabile) e di assenza dalla residenza percepite nei periodi di effettivo lavoro;
2) Il numero delle giornate di ferie godute in ciascun anno;
3) L'importo delle differenze retributive spettanti, calcolate moltiplicando il valore medio giornaliero delle indennità per i giorni di ferie goduti, detraendo quanto già corrisposto a titolo forfettario per le giornate di ferie;
Per i capotreno: 1) Il valore medio giornaliero delle indennità di utilizzazione professionale, di scorta e di assenza dalla residenza percepite nei periodi di effettivo lavoro;
2) Il numero delle giornate di ferie godute in ciascun anno;
3) L'importo delle differenze retributive spettanti, calcolate moltiplicando il valore medio giornaliero delle indennità per i giorni di ferie goduti, detraendo quanto già corrisposto a titolo forfettario per le giornate di ferie. Per entrambe le categorie: 4) Gli accessori di legge
2 (interessi e rivalutazione) sulle differenze così determinate”.
Tutto ciò esposto, i ricorrenti formulavano le seguenti conclusioni chiedendo: “1)
Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire durante il periodo di ferie il trattamento economico commisurato a quello percepito per il lavoro ordinariamente svolto, comprensivo: - per i macchinisti: delle indennità di utilizzazione professionale (parte variabile) e di assenza dalla residenza ed ogni altra spettanza riscontrata;
- per i capotreno: delle indennità di utilizzazione professionale, di scorta e di assenza dalla residenza ed ogni altra spettanza riscontrata;
2) Fissare termine ai ricorrenti per la comunicazione a del dettaglio Controparte_1
delle somme dovute, calcolate secondo i criteri indicati in narrativa;
3) In caso di mancato accordo tra le parti sulla quantificazione delle somme dovute, disporre consulenza tecnica d'ufficio contabile per la determinazione delle differenze retributive spettanti a ciascun ricorrente secondo i criteri indicati in narrativa;
4) Per l'effetto condannare al pagamento in favore dei ricorrenti Controparte_1
delle differenze retributive che verranno determinate in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
5) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. In via istruttoria: - Solo in caso di mancato accordo tra le parti sulla quantificazione delle somme dovute, si chiede disporsi CTU contabile per la determinazione delle differenze retributive secondo i criteri esposti in narrativa”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio mediante tempestivo CP_1
deposito di memoria difensiva in data 14.11.2025.
Parte resistente eccepiva preliminarmente la nullità del ricorso, da rigettare in ogni caso in ragione della natura esplorativa della domanda. Traendo spunto dalla parte del ricorso rubricata “DETERMINAZIONE DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE” (cfr. pag. 19 dell'atto introduttivo) sopra già riportata, la resistente rilevava che in sostanza i ricorrenti hanno chiesto lo svolgimento di CTU al fine di determinare le differenze
3 economiche eventualmente a loro credito, non indicando tuttavia in alcun modo le somme pretese né i criteri per quantificarle. soggiungeva poi che il ricorso CP_1
mostra palese natura esplorativa proprio in ragione della omessa quantificazione delle somme di cui ritengono di essere creditori, che però neppure hanno provveduto a determinare con propri conteggi, giustificando tale omissione con la “complessità dei calcoli che richiedono l'analisi dettagliata delle buste paga di ciascun lavoratore per tutto il periodo in contestazione” così da giungere alla conclusione secondo la quale
“si rende necessario lo svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio”. In altre parole, secondo la resistente in tal modo parte ricorrente non ha adempiuto un proprio onere probatorio e poi cerca di rimediare chiedendo lo svolgimento di CTU per determinare le differenze da ottenere. La convenuta soggiungeva che la richiesta dei ricorrenti è tale da non permettere neppure di comprendere secondo quali criteri dovrebbero essere determinate le somme che i ricorrenti ritengono essergli dovute. Tale mancanza è stata poi oggetto di ulteriore critica da parte di allorché ha CP_1
rimarcato che i ricorrenti, omettendo di fornire conteggi sulla cui scorta articolare le loro domande, non hanno neppure fornito elementi sufficienti per comprendere quale sarebbe l'incidenza delle somme non erogate nel periodo feriale sul loro trattamento economico, così impedendo anche di apprezzare se le somme non erogate possano effettivamente avere avuto effetti dissuasivi in ordine al godimento delle ferie da parte loro. La convenuta d'altro canto rilevava anche che la Corte di cassazione afferma stabilmente che la CTU non può essere disposta allorché abbia natura esplorativa come ritenuto nel caso in esame.
eccepiva poi la maturazione della prescrizione quinquennale prevista CP_1
dall'art. 2948 c.c. del diritto dei ricorrenti alla percezione delle differenze retributive richieste a partire da eventuali atti interruttivi, nel caso di specie assenti o dalla notifica del ricorso avvenuta in data 23.5.2025.
Svolte ulteriori e diffuse argomentazioni in fatto e in diritto, la società resistente rassegnava le seguenti conclusioni, chiedendo:
“In via preliminare
4 a ) dichiarare la nullità del ricorso introduttivo del giudizio o, in ogni caso, rigettare nel merito lo stesso in ragione della natura esplorativa della domanda e della rimessione al CTU, richiesta dalla controparte della determinazione del petitum;
b ) in via preliminare subordinata, dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio in ragione della natura esplorativa della domanda
e della rimessione al CTU richiesta dalla controparte, della determinazione del petitum.
In via principale
c ) rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto;
In via subordinata
d ) nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso e, dunque, di riconoscimento del diritto al calcolo delle indennità richieste:
- accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2948 c.c., l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato dai ricorrenti o, in subordine, comunque nei termini individuati di giustizia;
- limitare/ridurre, inoltre, il presunto diritto al ricalcolo della retribuzione percepita durante il periodo di ferie a quanto previsto nella presente memoria e quindi , tra le varie cose, atteso le quattro settimane di calendario "protette" dalla Direttiva quale periodo annuale di ferie minime garantite, corrispondente a 20 giorni lavorativi e decurtando la IUP di euro 12,80, che ha pacificamente corrisposto nelle CP_1
giornate di ferie, da quanto eventualmente ritenuto dovuto al ricorrente.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari"
******* Il ricorso introduttivo deve essere dichiarato nullo per mancata esplicitazione del petitum.
Costituisce principio consolidato e ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (con sentenza del 22 maggio 2012 n. 8077 e da ultimo con sentenza del
29/01/2015 n. 1681) quello secondo il quale la nullità dell'atto introduttivo si produce quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure
5 quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda.
Nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti assolutamente incerto.
La Corte di cassazione al riguardo ha affermato anche che “Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio”
(Cass. ord. n. 19009 del 2018) e “Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva” (Cass. n. 7199 del 2018). La Corte di cassazione ha altresì chiarito che “La nullità dell'atto di citazione per "petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte” (Cass. n. 1681 del 2015).
Applicando tali principi al caso in esame, il Tribunale osserva che i ricorrenti hanno omesso del tutto di fornire anche solo una indicazione di massima delle somme delle
6 quali ritengono di essere creditori, rinviando allo svolgimento di una CTU, il cui oggetto neppure descrivono compiutamente, lasciando così anche insuperabili incertezze in ordine all'oggetto che la stessa dovrebbe avere e circa il contenuto di un eventuale quesito, tanto più che neppure espongono i periodi lavorativi in relazione ai quali azionano le domande, periodi che non sembrano deducibili, in mancanza di specificazione al riguardo, dalle buste paga allegate al ricorso. Parte ricorrente si è infatti irritualmente limitata a chiedere di assegnarle un termine per comunicare a il dettaglio delle somme dovute e a chiedere che in caso di mancato Controparte_1
accordo tra le parti venga svolta CTU contabile per determinare differenze retributive a loro credito, che non è dato sapere – neppure in linea di massima – se sussistano o possano sussistere. Quale conseguenza della totale mancata indicazione del petitum i ricorrenti non hanno poi potuto fare altro che concludere chiedendo una generica condanna di al pagamento in loro favore di differenze retributive da CP_1
determinarsi in corso di causa. Tuttavia, in tal modo i ricorrenti impediscono di fatto non solo alla controparte ma anche al Tribunale di comprendere, pur mediante un esame complessivo dell'atto, quale possa essere l'oggetto della domanda, dovendosi escludere che possa essere demandato al giudice il compito di formulare quesiti volti a determinare un petitum in relazione al quale è dovere della parte fornirne la determinazione, restando escluso altresì che possa essere compito del giudice la formulazione di quesiti sostanzialmente “al buio”, non spettando all'organo giudicante ma - a pena di nullità dell'atto introduttivo - alla parte la compiuta e precisa formulazione della domanda, come si evince dal combinato disposto risultante dagli artt. 414, 164 co. 4 e 163 co. 3 n. 3 cpc. Si osserva infine che neppure la documentazione allegata al ricorso consente di superare la lacuna evidenziata, trattandosi essenzialmente di documenti della contrattazione collettiva, di pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità e comunque di documentazione non attinente specificamente al merito del presente giudizio.
La appena indicata carenza comporta la dichiarazione di nullità del ricorso perché, difettando l'individuazione da parte dei ricorrenti degli elementi costitutivi della
7 domanda, vengono a mancare i requisiti indispensabili al raggiungimento delle finalità del processo, stante l'evidente lesione, oltre che dell'interesse delle parti, anche di quello oggettivo, concernente il regolare esercizio della funzione giurisdizionale, nella materia in esame, ispirata, per giunta, ai principi della immediatezza e della concentrazione (v. Cass. n. 896/2014: “Nel rito lavoro, la verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo costituisce indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito. Ne consegue che il ricorso privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto è affetto da nullità insanabile, che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente senza possibilità di scendere all'esame nel merito, neppure per respingere la domanda perché non provata”).
Ne consegue che il Tribunale non può fare altro che dichiarare la nullità del ricorso essendo incerto e indeterminato il petitum.
In ordine alle spese di lite, la natura processuale della decisione e la qualità soggettiva delle parti giustifica, ai sensi dell'art. 92 cpc così come interpretato dalla C. Cost n.
77/2018, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- dichiara la nullità del ricorso;
- compensa integramente tra le parti le spese di lite
Così deciso in Roma il 26.11.2025.
Il giudice
FR RI
8
TRIBUNALE DI ROMA Sezione Lavoro - III
Il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice
FR RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 19073 nel ruolo generale dell'anno 2025 promossa da
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_5 Parte_6
RE De TO come da procure allegate al ricorso ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Castrocielo, via Guadicciolo n. 59
RICORRENTI CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana La Verghetta e dall'Avv. MA AR, come da procura pr atto del Notaio dr.ssa di Roma in data 13.3.2023, Persona_1
rogito n. 806, rep. 1885, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec dell'Avv.
MA AR - Email_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.5.2025 i ricorrenti sopra indicati si rivolgevano al
Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, dolendosi per la mancata corresponsione, in relazione ai periodi feriali, della retribuzione intera, come percepita durante l'effettivo servizio. Rilevavano che ciò era dovuto al fatto che la
1 resistente non riconosceva in relazione al periodo feriale dei propri dipendenti - e specificamente dei ricorrenti - alcune voci che vanno però a integrare stabilmente le loro retribuzioni. Il riferimento era precisamente alla applicazione da parte di
, dell'art. 30 del CCNL 2016 (in precedenza art. 25 CCNL 16.4.2003 e art. CP_1
31 CCNL 20.7.2012), che non include indennità come la IUP (Indennità
Utilizzazione Professionale prevista inizialmente dall'art. 34 del CA 16/4/2003 e in seguito dall'art. 31 CA del 2012 e del 2016) e l'Indennità per assenza dalla residenza
(prevista dall'art. 77 CCNL Mobilità - Area Attività Ferroviarie del 16.12.2026) connesse allo svolgimento delle loro mansioni e corrisposte con continuità a cadenza mensile, tanto da costituire entrambe componenti costanti e non occasionali della retribuzione sulla quale hanno rilevante incidenza. Dopo aver diffusamente esposto le ragioni in diritto a base dei diritti azionati con riferimento alla sezione del ricorso rubricata “DETERMINAZIONE DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE”, i ricorrenti esponevano: “Per la precisa quantificazione delle differenze retributive spettanti a ciascun ricorrente, data la complessità dei calcoli che richiedono l'analisi dettagliata delle buste paga di ciascun lavoratore per tutto il periodo in contestazione, si rende necessario lo svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio. Il consulente tecnico dovrà determinare, per ciascun ricorrente: 1) Il valore medio giornaliero delle indennità di utilizzazione professionale (parte variabile) e di assenza dalla residenza percepite nei periodi di effettivo lavoro;
2) Il numero delle giornate di ferie godute in ciascun anno;
3) L'importo delle differenze retributive spettanti, calcolate moltiplicando il valore medio giornaliero delle indennità per i giorni di ferie goduti, detraendo quanto già corrisposto a titolo forfettario per le giornate di ferie;
Per i capotreno: 1) Il valore medio giornaliero delle indennità di utilizzazione professionale, di scorta e di assenza dalla residenza percepite nei periodi di effettivo lavoro;
2) Il numero delle giornate di ferie godute in ciascun anno;
3) L'importo delle differenze retributive spettanti, calcolate moltiplicando il valore medio giornaliero delle indennità per i giorni di ferie goduti, detraendo quanto già corrisposto a titolo forfettario per le giornate di ferie. Per entrambe le categorie: 4) Gli accessori di legge
2 (interessi e rivalutazione) sulle differenze così determinate”.
Tutto ciò esposto, i ricorrenti formulavano le seguenti conclusioni chiedendo: “1)
Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire durante il periodo di ferie il trattamento economico commisurato a quello percepito per il lavoro ordinariamente svolto, comprensivo: - per i macchinisti: delle indennità di utilizzazione professionale (parte variabile) e di assenza dalla residenza ed ogni altra spettanza riscontrata;
- per i capotreno: delle indennità di utilizzazione professionale, di scorta e di assenza dalla residenza ed ogni altra spettanza riscontrata;
2) Fissare termine ai ricorrenti per la comunicazione a del dettaglio Controparte_1
delle somme dovute, calcolate secondo i criteri indicati in narrativa;
3) In caso di mancato accordo tra le parti sulla quantificazione delle somme dovute, disporre consulenza tecnica d'ufficio contabile per la determinazione delle differenze retributive spettanti a ciascun ricorrente secondo i criteri indicati in narrativa;
4) Per l'effetto condannare al pagamento in favore dei ricorrenti Controparte_1
delle differenze retributive che verranno determinate in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
5) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. In via istruttoria: - Solo in caso di mancato accordo tra le parti sulla quantificazione delle somme dovute, si chiede disporsi CTU contabile per la determinazione delle differenze retributive secondo i criteri esposti in narrativa”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio mediante tempestivo CP_1
deposito di memoria difensiva in data 14.11.2025.
Parte resistente eccepiva preliminarmente la nullità del ricorso, da rigettare in ogni caso in ragione della natura esplorativa della domanda. Traendo spunto dalla parte del ricorso rubricata “DETERMINAZIONE DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE” (cfr. pag. 19 dell'atto introduttivo) sopra già riportata, la resistente rilevava che in sostanza i ricorrenti hanno chiesto lo svolgimento di CTU al fine di determinare le differenze
3 economiche eventualmente a loro credito, non indicando tuttavia in alcun modo le somme pretese né i criteri per quantificarle. soggiungeva poi che il ricorso CP_1
mostra palese natura esplorativa proprio in ragione della omessa quantificazione delle somme di cui ritengono di essere creditori, che però neppure hanno provveduto a determinare con propri conteggi, giustificando tale omissione con la “complessità dei calcoli che richiedono l'analisi dettagliata delle buste paga di ciascun lavoratore per tutto il periodo in contestazione” così da giungere alla conclusione secondo la quale
“si rende necessario lo svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio”. In altre parole, secondo la resistente in tal modo parte ricorrente non ha adempiuto un proprio onere probatorio e poi cerca di rimediare chiedendo lo svolgimento di CTU per determinare le differenze da ottenere. La convenuta soggiungeva che la richiesta dei ricorrenti è tale da non permettere neppure di comprendere secondo quali criteri dovrebbero essere determinate le somme che i ricorrenti ritengono essergli dovute. Tale mancanza è stata poi oggetto di ulteriore critica da parte di allorché ha CP_1
rimarcato che i ricorrenti, omettendo di fornire conteggi sulla cui scorta articolare le loro domande, non hanno neppure fornito elementi sufficienti per comprendere quale sarebbe l'incidenza delle somme non erogate nel periodo feriale sul loro trattamento economico, così impedendo anche di apprezzare se le somme non erogate possano effettivamente avere avuto effetti dissuasivi in ordine al godimento delle ferie da parte loro. La convenuta d'altro canto rilevava anche che la Corte di cassazione afferma stabilmente che la CTU non può essere disposta allorché abbia natura esplorativa come ritenuto nel caso in esame.
eccepiva poi la maturazione della prescrizione quinquennale prevista CP_1
dall'art. 2948 c.c. del diritto dei ricorrenti alla percezione delle differenze retributive richieste a partire da eventuali atti interruttivi, nel caso di specie assenti o dalla notifica del ricorso avvenuta in data 23.5.2025.
Svolte ulteriori e diffuse argomentazioni in fatto e in diritto, la società resistente rassegnava le seguenti conclusioni, chiedendo:
“In via preliminare
4 a ) dichiarare la nullità del ricorso introduttivo del giudizio o, in ogni caso, rigettare nel merito lo stesso in ragione della natura esplorativa della domanda e della rimessione al CTU, richiesta dalla controparte della determinazione del petitum;
b ) in via preliminare subordinata, dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio in ragione della natura esplorativa della domanda
e della rimessione al CTU richiesta dalla controparte, della determinazione del petitum.
In via principale
c ) rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto;
In via subordinata
d ) nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso e, dunque, di riconoscimento del diritto al calcolo delle indennità richieste:
- accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2948 c.c., l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato dai ricorrenti o, in subordine, comunque nei termini individuati di giustizia;
- limitare/ridurre, inoltre, il presunto diritto al ricalcolo della retribuzione percepita durante il periodo di ferie a quanto previsto nella presente memoria e quindi , tra le varie cose, atteso le quattro settimane di calendario "protette" dalla Direttiva quale periodo annuale di ferie minime garantite, corrispondente a 20 giorni lavorativi e decurtando la IUP di euro 12,80, che ha pacificamente corrisposto nelle CP_1
giornate di ferie, da quanto eventualmente ritenuto dovuto al ricorrente.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari"
******* Il ricorso introduttivo deve essere dichiarato nullo per mancata esplicitazione del petitum.
Costituisce principio consolidato e ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (con sentenza del 22 maggio 2012 n. 8077 e da ultimo con sentenza del
29/01/2015 n. 1681) quello secondo il quale la nullità dell'atto introduttivo si produce quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure
5 quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda.
Nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti assolutamente incerto.
La Corte di cassazione al riguardo ha affermato anche che “Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio”
(Cass. ord. n. 19009 del 2018) e “Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva” (Cass. n. 7199 del 2018). La Corte di cassazione ha altresì chiarito che “La nullità dell'atto di citazione per "petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte” (Cass. n. 1681 del 2015).
Applicando tali principi al caso in esame, il Tribunale osserva che i ricorrenti hanno omesso del tutto di fornire anche solo una indicazione di massima delle somme delle
6 quali ritengono di essere creditori, rinviando allo svolgimento di una CTU, il cui oggetto neppure descrivono compiutamente, lasciando così anche insuperabili incertezze in ordine all'oggetto che la stessa dovrebbe avere e circa il contenuto di un eventuale quesito, tanto più che neppure espongono i periodi lavorativi in relazione ai quali azionano le domande, periodi che non sembrano deducibili, in mancanza di specificazione al riguardo, dalle buste paga allegate al ricorso. Parte ricorrente si è infatti irritualmente limitata a chiedere di assegnarle un termine per comunicare a il dettaglio delle somme dovute e a chiedere che in caso di mancato Controparte_1
accordo tra le parti venga svolta CTU contabile per determinare differenze retributive a loro credito, che non è dato sapere – neppure in linea di massima – se sussistano o possano sussistere. Quale conseguenza della totale mancata indicazione del petitum i ricorrenti non hanno poi potuto fare altro che concludere chiedendo una generica condanna di al pagamento in loro favore di differenze retributive da CP_1
determinarsi in corso di causa. Tuttavia, in tal modo i ricorrenti impediscono di fatto non solo alla controparte ma anche al Tribunale di comprendere, pur mediante un esame complessivo dell'atto, quale possa essere l'oggetto della domanda, dovendosi escludere che possa essere demandato al giudice il compito di formulare quesiti volti a determinare un petitum in relazione al quale è dovere della parte fornirne la determinazione, restando escluso altresì che possa essere compito del giudice la formulazione di quesiti sostanzialmente “al buio”, non spettando all'organo giudicante ma - a pena di nullità dell'atto introduttivo - alla parte la compiuta e precisa formulazione della domanda, come si evince dal combinato disposto risultante dagli artt. 414, 164 co. 4 e 163 co. 3 n. 3 cpc. Si osserva infine che neppure la documentazione allegata al ricorso consente di superare la lacuna evidenziata, trattandosi essenzialmente di documenti della contrattazione collettiva, di pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità e comunque di documentazione non attinente specificamente al merito del presente giudizio.
La appena indicata carenza comporta la dichiarazione di nullità del ricorso perché, difettando l'individuazione da parte dei ricorrenti degli elementi costitutivi della
7 domanda, vengono a mancare i requisiti indispensabili al raggiungimento delle finalità del processo, stante l'evidente lesione, oltre che dell'interesse delle parti, anche di quello oggettivo, concernente il regolare esercizio della funzione giurisdizionale, nella materia in esame, ispirata, per giunta, ai principi della immediatezza e della concentrazione (v. Cass. n. 896/2014: “Nel rito lavoro, la verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo costituisce indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito. Ne consegue che il ricorso privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto è affetto da nullità insanabile, che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente senza possibilità di scendere all'esame nel merito, neppure per respingere la domanda perché non provata”).
Ne consegue che il Tribunale non può fare altro che dichiarare la nullità del ricorso essendo incerto e indeterminato il petitum.
In ordine alle spese di lite, la natura processuale della decisione e la qualità soggettiva delle parti giustifica, ai sensi dell'art. 92 cpc così come interpretato dalla C. Cost n.
77/2018, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- dichiara la nullità del ricorso;
- compensa integramente tra le parti le spese di lite
Così deciso in Roma il 26.11.2025.
Il giudice
FR RI
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