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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 11/12/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERNI
n. 101/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott.ssa Luciana Nicolì, viste le note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127ter cpc depositate da parte ricorrente in data 8 novembre 2025 e quelle depositate da parte resistente in data 21 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 166/2025 R.G., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Biancifiori, come da mandato Parte_1 in atti;
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Claudio RI, come da procura in atti;
RESISTENTE
Motivazione in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 3 Febbraio 2025 adiva il tribunale affinché venisse Parte_1 giudizialmente accertato il giusto grado di danno biologico, residuato a seguito dell'infortunio allo stesso occorso in data 6 aprile 2022, all'esito del quale riportava “Esiti strumentali di frattura della VIII, IX e X costa dell'emitorace dx. Non deficit funzionale dell'apparato respiratorio. Esiti strumentali di frattura composta della clavicola dx. Deficit funzionale dei movimenti attivi della spalla dx per circa 1/5”, secondo la definizione del sinistro formulata dallo stesso;
lamentava che l' gli aveva riconosciuto un danno biologico (6%) CP_2 CP_1
1 non adeguato rispetto alla gravità delle lesioni subìte, a suo dire fonte di un danno biologico pari nel complesso al 16%, per cui concludeva chiedendo il riconoscimento di tale maggior danno, con condanna al pagamento delle conseguenti provvidenze a carico del resistente.
Con memoria depositata il 21 febbraio 2025 l' si costituiva in giudizio, difendendo la CP_1 correttezza delle valutazioni dell'Istituto e rinviando alle considerazioni del proprio medico.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
La causa è stata istruita mediante CTU medico legale e, all'esito, discussa per la decisione, con assegnazione di termine per il deposito di note scritte ex art. 127ter cpc fino al 10 dicembre
2025.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
Al fine di meglio valutare l'effettivo grado di invalidità permanente da ricondurre al sinistro occorso al ricorrente, è stata disposta consulenza medico legale.
Il CTU, previa valutazione degli accertamenti specialistici ortopedici, radiologici pneumologici, ha affermato che la visita collegiale effettuata presso l' in data 28.05.2025 CP_1 ha messo in evidenza un quadro clinico stabile che, tuttavia, non tiene conto della evoluzione peggiorativa della patologia post – traumatica a carico non solo della spalla destra, ma anche della clavicola destra e dell'emigabbia toracica destra con deficit della funzione respiratoria;
in particolare, non tiene conto degli esiti traumatici a carico della clavicola e della spalla destra e del deficit disventilatorio restrittivo conseguente alle fratture costali multiple della emigabbia toracica destra con danno anatomico e funzionale.
A parere del CTU, sono esitate dall'infortunio le seguenti menomazioni, con relativo danno biologico: “Deficit disventilatorio restrittivo di grado moderato con dispnea moderata di grado
2: 2%; stato algo – disfunzionale della clavicola e della spalla destra in esiti di trauma contusivo di frattura del 3° medio della clavicola destra, codice tabella 117 arto CP_1 dominante: 6%; stato algo – disfunzionale emitorace destro in esiti di trauma contusivo con frattura della VIII, IX, X e XI costa emitorace destro codice tabella 219: 4%”. Da ciò ne CP_1
è conseguito un danno biologico complessivo del 12%.
Trasmesso l'elaborato peritale alle parti in causa, i consulenti di entrambe le parti hanno concluso di poter concordare con le conclusioni del CTU.
Ne consegue l'accoglimento della domanda, con il riconoscimento di un danno biologico pari al 12% a decorre dalla data della domanda amministrativa del 6 aprile 2022.
La somma spettante deve essere maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria (tenendo conto che l'importo dovuto a titolo di interessi va portato in detrazione dalle somme spettanti a ristoro del maggior danno derivante dalla svalutazione, ex art. 16, comma 6, legge 30.12.1991
2 n. 412, come modificato dall'art. 1, comma 783, della legge 27.12.2006 n. 296) a decorrere dal
120° giorno successivo alla domanda amministrativa.
Le spese di lite, come anche quelle di CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto del fatto che non è stata svolta attività istruttoria orale.
PQM
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da Parte_1 nei confronti di , così provvede: CP_1
- accerta e dichiara che il sinistro occorso al ricorrente in data 6 settembre 2022 gli ha causato un danno biologico complessivo nella misura del 12% e, per l'effetto, condanna l' al CP_1 pagamento del dovuto indennizzo in forma di capitale, a decorrere dalla data della domanda amministrativa oggetto del presente giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui in motivazione, a decorrere dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa;
- condanna il resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 1500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Federica Biancifiori;
- spese di CTU liquidate come da separato decreto.
Terni, 11 dicembre 2025
Il giudice
Dott. Luciana Nicolì
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