TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 14/11/2025, n. 1856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1856 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
n. 2264/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Corinaldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2264/2025 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Marchetti 96 Parte_1 C.F._1
IG difeso in proprio
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da note di trattazione per l'udienza depositate il 2.10.2025 “Voglia, l'Ill.mo
Tribunale adito, in totale riforma del decreto di liquidazione impugnato, disporre la liquidazione dei compensi professionali dovuti per l'attività svolta nel procedimento penale n. 2463/2024
R.G.N.R. – n. 974/2025 R.G. GIP, determinandoli nell'importo complessivo di € 5.136,10, come da nota spese dettagliata al punto 4) del ricorso, o in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, tenendo conto di tutti e tre gli assistiti, delle indagini difensive svolte e della complessità dell'incarico”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 170 DPR 115/2002, 15 D. Lgs. N. 150/2011 e 281 decies c.p.c., l'Avv.
ha proposto opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi per l'attività Parte_1 giudiziale svolta, quale difensore di , e della minore CP_2 CP_3 Per_1
(rappresentata dai genitori e ), persone offese nell'ambito del
[...] CP_2 CP_4 procedimento penale n. 2463/2024 R.G.N.R. – n. 974/2025 R.G. GIP, nel quale erano indagati pagina 1 e , compensi liquidati in € 939,20 (di cui € 553,80,00 – Controparte_5 Persona_2 ovvero € 426,00 aumentato del 30% - per la fase di studio, € 333,00 per la fase introduttiva ed €
522,00 per la fase istruttoria), oltre spese forfettarie e accessori di legge, già operata la riduzione di un terzo ex art. 106-bis DPR 2002/115.
Lamenta il ricorrente che:
i) nel determinare il compenso non si è tenuto conto della posizione di in proprio in CP_3 quanto secondo il GIP “non risulta[va] ammissione al beneficio” (e dunque solo una volta è stato operato l'aumento del compenso del 30% ex art. 12 comma 2 DM 55/2014), mentre il beneficio di ammissione al patrocinio a spese dello Stato era stato concesso sia alla sig.ra che alla CP_2 minore che al sig. precisamente riguardo a quest'ultimo con Persona_1 CP_3 provvedimento del 5.6.2024 (in data diversa da quella, successiva, in cui era stata ammessa la minore , su istanza dei genitori suoi legali rappresentanti); Per_1
ii) non si è tenuto conto della esatta decorrenza del diritto al beneficio (coincidente con la data in cui l'istanza è stata presentata, ovvero il 20.5.2024 per tutte e tre le persone offese);
iii) nulla è stato liquidato a titolo di compenso per le indagini difensive svolte, le cui attività sono state compiute a decorrere del 23.5.2024, dunque successivamente alla presentazione dell'istanza; iv) la determinazione del compenso non rispetta le previsioni di legge, dovendosi evidenziare come
“l'attività professionale svolta [dal difensore], sin dalle fasi iniziali del procedimento, abbia richiesto un ingente impegno di tempo, energie e risorse, sia materiali che intellettuali. In particolare, le indagini difensive … hanno comportato un notevole grado di approfondimento, reso possibile solo attraverso un costante e diretto confronto con gli assistiti e con altri soggetti informati sui fatti.… le dichiarazioni ivi contenute… hanno richiesto innumerevoli trasferte in
EL di UM (AN), Piazzale Portofino n. 4,…. Detti incontri,…, si sono rivelati indispensabili per la comprensione piena e articolata delle circostanze oggetto del procedimento.
Tali colloqui hanno avuto natura estremamente tecnica…. Inoltre, la redazione dei verbali di dichiarazione ex art. 391 bis c.p.p. ha richiesto un'ulteriore fase di lavoro accurato e dettagliato…..” e dovendosi rilevare che il procedimento penale è stato definito, per la parte civilistica, con un atto di transazione tra i congiunti dell'indagato e i soggetti assistiti dall'avv. Pt_1
e con la rimessione della querela da questi ultimi presentata.
Ha chiesto pertanto la rideterminazione del compenso a lui spettante.
Nonostante la regolarità della notifica, il convenuto è rimasto contumace. CP_1
pagina 2 In data 9.6.2025 la Cancelleria della sezione GIP/GUP del Tribunale di Ancona ha trasmesso alla
Cancelleria civile una “relazione” a firma del GIP dott.ssa Piermartini nonché i sotto-fascicoli relativi alle istanze di GP n. 396, 397, 398/2024 e 754/2024.
All'udienza del 15.10.2025, sostituita dallo scambio di note scritte, il ricorrente ha concluso come in epigrafe e il Giudice si è riservato di provvedere.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, per quanto di seguito osservato.
Va premesso che “il difensore d'ufficio che proponga opposizione avverso il decreto di mancata liquidazione del compenso agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale cosicché il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla responsabilità delle parti per le spese (artt. 91 e 92 cod. proc. civ.): v. Cass., Sez. 6-2, 12 agosto 2011, n. 17247” (V. Cass. Civ. 14 ottobre 2014 n. 21691).
2.1 Nel merito, va rilevato che il ricorrente, in occasione della richiesta avanzata dal Pubblico
Ministero di archiviazione del procedimento nel quale egli aveva prestato l'attività difensiva in favore delle tre persone offese, ha presentato richiesta di liquidazione dei propri compensi menzionando nell'istanza i nomi dei tre soggetti suoi assistiti ed i tre diversi provvedimenti di ammissione al beneficio.
Sebbene possa condividersi quanto affermato dal GIP nella “relazione” trasmessa su richiesta dell'Avvocatura dello Stato, ovvero che “l'allegazione [dei provvedimenti di ammissione al beneficio] è onere rimesso alla diligenza di parte richiedente”, tenuto conto della mole delle istanze presentate e della separazione degli uffici di cancelleria assegnatari dei servizi di liquidazione delle istanze relative al gratuito patrocinio dagli uffici assegnatari di altre competenze, ciò tuttavia non può in alcun modo comportare la perdita del diritto del difensore alla liquidazione e al compenso, che può essere conseguenza solo della mancata concessione o della revoca del beneficio.
L'inosservanza dell'onere di allegare all'istanza di liquidazione la documentazione attestante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è infatti specificamente sanzionata, e d'altra parte il Giudice che procede può sempre verificare la documentazione presente nel fascicolo ed eventualmente richiedere chiarimenti alla parte che in ipotesi ometta di allegare la documentazione.
Non può invece condividersi quanto affermato dal GIP a pag. II della “relazione”, ovvero che il provvedimento impugnato non contiene alcun espresso rigetto della liquidazione del patrocinio riferito al sig. in proprio, limitandosi a “segnalare” che per lo stesso non risultava CP_3 ammissione al beneficio: al contrario, il provvedimento, liquidando i compensi esclusivamente per l'attività prestata in favore di e , ha implicitamente – ma CP_2 Controparte_6
pagina 3 formalmente – rigettato la domanda di liquidazione per l'attività prestata in favore di
[...]
, dovendosi tener conto del fatto che l'istanza di liquidazione riguardava espressamente CP_7 anche [l'attività prestata quale difensore di] quest'ultimo e menzionava il decreto con il quale egli era ammesso al patrocinio a spese dello Stato separatamente dalla figlia minore da lui rappresentata
(sicché, contrariamente a quanto ritenuto dal GIP, non sarebbe stata formalmente ammissibile la presentazione di una successiva istanza per il medesimo soggetto).
Tenuto conto del tenore dell'art. 12, comma 2, del DM n. 55/2014, come modificato dal DM
147/2022 – “Quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione procedimentale o processuale, il compenso unico può ((...)) essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione del periodo precedente si applica anche quando il numero dei soggetti ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende un singolo soggetto contro più soggetti, sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto. Quando, ferma l'identità di posizione procedimentale o processuale, la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi soggetti e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa” – il compenso dovuto nel caso di specie dovrà essere determinato aumentando il compenso dovuto per una parte del 30% per ciascuna delle altre due parti, avendo le stesse la medesima posizione procedimentale.
Tenuto conto di quanto sopra, la liquidazione non può ritenersi condizionata dal fatto che per la minore il provvedimento di ammissione è intervenuto in epoca successiva rispetto Controparte_6 ai suoi genitori (29.11-2.12.2024, a fronte di istanza depositata il 26.11.2024), atteso che la precedente istanza era stata rigettata non perché non meritevole di accoglimento ma solo perché non vi era ancora l'iscrizione a e che l'attività difensiva (di cui infra) compiuta dal difensore Pt_2 risulta svolta dopo che sia la sig.ra che il sig. erano stati formalmente CP_2 CP_7 ammessi al beneficio e dunque va almeno per loro adeguatamente compensata.
2.2 In ordine alla misura del compenso, il ricorrente ha dimostrato l'attività svolta nell'ambito del procedimento citato, in ordine alla quale è senz'altro dovuto l'onorario per la fase di studio (che pagina 4 ricomprende l'esame e studio degli atti, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente), la fase introduttiva (ovvero gli atti introduttivi quali esposti, denunce, querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie) e la fase istruttoria (dunque le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova).
In particolare, per quanto riguarda le c.d. indagini difensive, esse dovranno essere adeguatamente compensate, dovendosi peraltro farle rientrare nell'ambito dell'attività istruttoria, in quanto non è prevista secondo le tariffe vigenti una loro liquidazione autonoma.
In applicazione del D.M. 2014 n. 55, ratione temporis come modificato dal D.M. n. 147/2022, si ritiene congrua – tenuto conto dell'oggetto del procedimento e dell'attività difensiva svolta, come esposta e documentata – la liquidazione del compenso nei valori, intermedi tra il minimo e il medio di € 2.100,00 (di cui € 700,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva ed € 1.000,00 per la fase istruttoria), aumentato del 30% per ciascuna ulteriore parte difesa rispetto alla prima e ridotto di un terzo ai sensi dell'art. 106 bis D.P.R. 115/2002, e così complessivamente € 2.240,00.
3. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto, dovendosi rilevare che la presente procedura è a sua volta necessaria per la CP_1 tutela del diritto al compenso professionale sicché non sarebbe equo porre a carico del difensore ulteriori spese. Esse si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2264/2025 R.G. ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'opposizione proposta ed in riforma del decreto impugnato,
in favore dell'Avv. in relazione all'attività dalla stessa prestata nel Pt_3 Parte_1 procedimento penale n. 2463/2024 R.G.N.R. – n. 974/2025 R.G. GIP in favore dei sigg.ri
[...]
, e , l'onorario di € 2.240,00, oltre rimborso forfettario CP_2 CP_3 Persona_1 spese generali, IVA e CPA come per legge;
CONDANNA il convenuto alla rifusione in favore della ricorrente delle spese per il presente CP_1 procedimento, che si liquidano in € 600,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ancona, 13 novembre 2025
Il Giudice
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Corinaldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2264/2025 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Marchetti 96 Parte_1 C.F._1
IG difeso in proprio
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da note di trattazione per l'udienza depositate il 2.10.2025 “Voglia, l'Ill.mo
Tribunale adito, in totale riforma del decreto di liquidazione impugnato, disporre la liquidazione dei compensi professionali dovuti per l'attività svolta nel procedimento penale n. 2463/2024
R.G.N.R. – n. 974/2025 R.G. GIP, determinandoli nell'importo complessivo di € 5.136,10, come da nota spese dettagliata al punto 4) del ricorso, o in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, tenendo conto di tutti e tre gli assistiti, delle indagini difensive svolte e della complessità dell'incarico”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 170 DPR 115/2002, 15 D. Lgs. N. 150/2011 e 281 decies c.p.c., l'Avv.
ha proposto opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi per l'attività Parte_1 giudiziale svolta, quale difensore di , e della minore CP_2 CP_3 Per_1
(rappresentata dai genitori e ), persone offese nell'ambito del
[...] CP_2 CP_4 procedimento penale n. 2463/2024 R.G.N.R. – n. 974/2025 R.G. GIP, nel quale erano indagati pagina 1 e , compensi liquidati in € 939,20 (di cui € 553,80,00 – Controparte_5 Persona_2 ovvero € 426,00 aumentato del 30% - per la fase di studio, € 333,00 per la fase introduttiva ed €
522,00 per la fase istruttoria), oltre spese forfettarie e accessori di legge, già operata la riduzione di un terzo ex art. 106-bis DPR 2002/115.
Lamenta il ricorrente che:
i) nel determinare il compenso non si è tenuto conto della posizione di in proprio in CP_3 quanto secondo il GIP “non risulta[va] ammissione al beneficio” (e dunque solo una volta è stato operato l'aumento del compenso del 30% ex art. 12 comma 2 DM 55/2014), mentre il beneficio di ammissione al patrocinio a spese dello Stato era stato concesso sia alla sig.ra che alla CP_2 minore che al sig. precisamente riguardo a quest'ultimo con Persona_1 CP_3 provvedimento del 5.6.2024 (in data diversa da quella, successiva, in cui era stata ammessa la minore , su istanza dei genitori suoi legali rappresentanti); Per_1
ii) non si è tenuto conto della esatta decorrenza del diritto al beneficio (coincidente con la data in cui l'istanza è stata presentata, ovvero il 20.5.2024 per tutte e tre le persone offese);
iii) nulla è stato liquidato a titolo di compenso per le indagini difensive svolte, le cui attività sono state compiute a decorrere del 23.5.2024, dunque successivamente alla presentazione dell'istanza; iv) la determinazione del compenso non rispetta le previsioni di legge, dovendosi evidenziare come
“l'attività professionale svolta [dal difensore], sin dalle fasi iniziali del procedimento, abbia richiesto un ingente impegno di tempo, energie e risorse, sia materiali che intellettuali. In particolare, le indagini difensive … hanno comportato un notevole grado di approfondimento, reso possibile solo attraverso un costante e diretto confronto con gli assistiti e con altri soggetti informati sui fatti.… le dichiarazioni ivi contenute… hanno richiesto innumerevoli trasferte in
EL di UM (AN), Piazzale Portofino n. 4,…. Detti incontri,…, si sono rivelati indispensabili per la comprensione piena e articolata delle circostanze oggetto del procedimento.
Tali colloqui hanno avuto natura estremamente tecnica…. Inoltre, la redazione dei verbali di dichiarazione ex art. 391 bis c.p.p. ha richiesto un'ulteriore fase di lavoro accurato e dettagliato…..” e dovendosi rilevare che il procedimento penale è stato definito, per la parte civilistica, con un atto di transazione tra i congiunti dell'indagato e i soggetti assistiti dall'avv. Pt_1
e con la rimessione della querela da questi ultimi presentata.
Ha chiesto pertanto la rideterminazione del compenso a lui spettante.
Nonostante la regolarità della notifica, il convenuto è rimasto contumace. CP_1
pagina 2 In data 9.6.2025 la Cancelleria della sezione GIP/GUP del Tribunale di Ancona ha trasmesso alla
Cancelleria civile una “relazione” a firma del GIP dott.ssa Piermartini nonché i sotto-fascicoli relativi alle istanze di GP n. 396, 397, 398/2024 e 754/2024.
All'udienza del 15.10.2025, sostituita dallo scambio di note scritte, il ricorrente ha concluso come in epigrafe e il Giudice si è riservato di provvedere.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, per quanto di seguito osservato.
Va premesso che “il difensore d'ufficio che proponga opposizione avverso il decreto di mancata liquidazione del compenso agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale cosicché il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla responsabilità delle parti per le spese (artt. 91 e 92 cod. proc. civ.): v. Cass., Sez. 6-2, 12 agosto 2011, n. 17247” (V. Cass. Civ. 14 ottobre 2014 n. 21691).
2.1 Nel merito, va rilevato che il ricorrente, in occasione della richiesta avanzata dal Pubblico
Ministero di archiviazione del procedimento nel quale egli aveva prestato l'attività difensiva in favore delle tre persone offese, ha presentato richiesta di liquidazione dei propri compensi menzionando nell'istanza i nomi dei tre soggetti suoi assistiti ed i tre diversi provvedimenti di ammissione al beneficio.
Sebbene possa condividersi quanto affermato dal GIP nella “relazione” trasmessa su richiesta dell'Avvocatura dello Stato, ovvero che “l'allegazione [dei provvedimenti di ammissione al beneficio] è onere rimesso alla diligenza di parte richiedente”, tenuto conto della mole delle istanze presentate e della separazione degli uffici di cancelleria assegnatari dei servizi di liquidazione delle istanze relative al gratuito patrocinio dagli uffici assegnatari di altre competenze, ciò tuttavia non può in alcun modo comportare la perdita del diritto del difensore alla liquidazione e al compenso, che può essere conseguenza solo della mancata concessione o della revoca del beneficio.
L'inosservanza dell'onere di allegare all'istanza di liquidazione la documentazione attestante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è infatti specificamente sanzionata, e d'altra parte il Giudice che procede può sempre verificare la documentazione presente nel fascicolo ed eventualmente richiedere chiarimenti alla parte che in ipotesi ometta di allegare la documentazione.
Non può invece condividersi quanto affermato dal GIP a pag. II della “relazione”, ovvero che il provvedimento impugnato non contiene alcun espresso rigetto della liquidazione del patrocinio riferito al sig. in proprio, limitandosi a “segnalare” che per lo stesso non risultava CP_3 ammissione al beneficio: al contrario, il provvedimento, liquidando i compensi esclusivamente per l'attività prestata in favore di e , ha implicitamente – ma CP_2 Controparte_6
pagina 3 formalmente – rigettato la domanda di liquidazione per l'attività prestata in favore di
[...]
, dovendosi tener conto del fatto che l'istanza di liquidazione riguardava espressamente CP_7 anche [l'attività prestata quale difensore di] quest'ultimo e menzionava il decreto con il quale egli era ammesso al patrocinio a spese dello Stato separatamente dalla figlia minore da lui rappresentata
(sicché, contrariamente a quanto ritenuto dal GIP, non sarebbe stata formalmente ammissibile la presentazione di una successiva istanza per il medesimo soggetto).
Tenuto conto del tenore dell'art. 12, comma 2, del DM n. 55/2014, come modificato dal DM
147/2022 – “Quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione procedimentale o processuale, il compenso unico può ((...)) essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione del periodo precedente si applica anche quando il numero dei soggetti ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende un singolo soggetto contro più soggetti, sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto. Quando, ferma l'identità di posizione procedimentale o processuale, la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi soggetti e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa” – il compenso dovuto nel caso di specie dovrà essere determinato aumentando il compenso dovuto per una parte del 30% per ciascuna delle altre due parti, avendo le stesse la medesima posizione procedimentale.
Tenuto conto di quanto sopra, la liquidazione non può ritenersi condizionata dal fatto che per la minore il provvedimento di ammissione è intervenuto in epoca successiva rispetto Controparte_6 ai suoi genitori (29.11-2.12.2024, a fronte di istanza depositata il 26.11.2024), atteso che la precedente istanza era stata rigettata non perché non meritevole di accoglimento ma solo perché non vi era ancora l'iscrizione a e che l'attività difensiva (di cui infra) compiuta dal difensore Pt_2 risulta svolta dopo che sia la sig.ra che il sig. erano stati formalmente CP_2 CP_7 ammessi al beneficio e dunque va almeno per loro adeguatamente compensata.
2.2 In ordine alla misura del compenso, il ricorrente ha dimostrato l'attività svolta nell'ambito del procedimento citato, in ordine alla quale è senz'altro dovuto l'onorario per la fase di studio (che pagina 4 ricomprende l'esame e studio degli atti, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente), la fase introduttiva (ovvero gli atti introduttivi quali esposti, denunce, querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie) e la fase istruttoria (dunque le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova).
In particolare, per quanto riguarda le c.d. indagini difensive, esse dovranno essere adeguatamente compensate, dovendosi peraltro farle rientrare nell'ambito dell'attività istruttoria, in quanto non è prevista secondo le tariffe vigenti una loro liquidazione autonoma.
In applicazione del D.M. 2014 n. 55, ratione temporis come modificato dal D.M. n. 147/2022, si ritiene congrua – tenuto conto dell'oggetto del procedimento e dell'attività difensiva svolta, come esposta e documentata – la liquidazione del compenso nei valori, intermedi tra il minimo e il medio di € 2.100,00 (di cui € 700,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva ed € 1.000,00 per la fase istruttoria), aumentato del 30% per ciascuna ulteriore parte difesa rispetto alla prima e ridotto di un terzo ai sensi dell'art. 106 bis D.P.R. 115/2002, e così complessivamente € 2.240,00.
3. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto, dovendosi rilevare che la presente procedura è a sua volta necessaria per la CP_1 tutela del diritto al compenso professionale sicché non sarebbe equo porre a carico del difensore ulteriori spese. Esse si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2264/2025 R.G. ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'opposizione proposta ed in riforma del decreto impugnato,
in favore dell'Avv. in relazione all'attività dalla stessa prestata nel Pt_3 Parte_1 procedimento penale n. 2463/2024 R.G.N.R. – n. 974/2025 R.G. GIP in favore dei sigg.ri
[...]
, e , l'onorario di € 2.240,00, oltre rimborso forfettario CP_2 CP_3 Persona_1 spese generali, IVA e CPA come per legge;
CONDANNA il convenuto alla rifusione in favore della ricorrente delle spese per il presente CP_1 procedimento, che si liquidano in € 600,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ancona, 13 novembre 2025
Il Giudice
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 5