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Accoglimento
Sentenza 31 maggio 2021
Ordinanza presidenziale 14 giugno 2024
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 08/01/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00109/2025REG.PROV.COLL.
N. 07642/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7642 del 2022, proposto dall’ Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Fondazione S. Lucia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
la Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Rosa Maria Privitera, domiciliataria ex lege in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27,
nei confronti
dell’Azienda Policlinico Umberto I di Roma, dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea di Roma e dell’Ospedale Centro Paraplegici di Ostia “Gennaro di Rosa”, non costituiti in giudizio,
per l’ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. III n. 4177/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la nota 13 dicembre 2024 della Regione Lazio;
Vista la nota 12 dicembre 2024 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024, il Cons. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti gli avvocati viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- in data 13 dicembre 2024, il difensore dell’odierna appellante, Fondazione Santa Lucia, ha depositato nota con la quale ha dichiarato che la Regione ha provveduto al pagamento di quanto dovuto in esecuzione della decisione n. 4177/2021 di questa Sezione;
- la Regione, con atto depositato in data 12 dicembre 2024, non si è opposta alla richiesta chiedendo che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
Ritenuto che:
- ne consegue la cessazione della materia del contendere, essendo la successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato (cfr. Cons. Stato, sez. II, 18 febbraio 2020, n. 1227; id. 20 dicembre 2019, n. 8615; id., sez. VI, 23 maggio 2019, n. 3378).
- le spese possono essere compensate tra e parti in causa, su espresso accordo delle parti;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa tra le parti costituite le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Massimo Marra | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO